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Tipologie di obbligazioni

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Tipologie di obbligazioni

written by Edizioni Simone | 17/06/2016

Obbligazioni facoltative, positive e negative, di mezzi e di risultato, generiche e specifiche: nozione e struttura.

Obbligazioni facoltative

È facoltativa l’obbligazione per la quale è prevista una sola prestazione obbligatoria ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa (una res est in obligatione, duae autem in facultatae solutionis). Ad es., un canone d’affitto è stabilito in derrate, ma il debitore si può liberare pagandone il relativo valore.

La disciplina è identica a quella prevista per le obbligazioni semplici, dal momento che una sola è la prestazione dedotta nel rapporto. Di conseguenza, quando l’adempimento della prestazione principale diviene impossibile, per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Si ritiene prevalentemente che la facoltà alternativa possa essere attribuita solo al debitore, e in questo senso si hanno le applicazioni più numerose della figura. Ma non è logicamente né

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tecnicamente impossibile che la facoltà venga conferita al creditore, senza che per ciò si ricada necessariamente nell’obbligazione alternativa con scelta da parte del creditore.

Obbligazioni positive o affermative

Le obbligazioni positive, cioè quelle che hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del debitore, possono essere:

– obbligazioni di dare: tali obbligazioni comportano la effettiva consegna di una cosa con l’obbligo di custodirla (obbligazione accessoria) fino alla consegna stessa.

Particolare obbligazione di dare è quella di restituire;

– obbligazioni di fare: hanno per oggetto un’attività in senso proprio del debitore (es., un servizio). Possono essere infungibili quando l’adempimento deve essere fatto dal debitore e soltanto da lui (l’esecuzione di un quadro, di un vestito); sono, invece, fungibili quando la prestazione può essere anche eseguita da un terzo (vedi ante);

– obbligazioni miste di dare e fare: si realizzano in alcune figure complesse, come nei contratti di somministrazione, di appalto e nei contratti atipici misti.

Le obbligazioni negative

Le obbligazioni negative sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo, ossia in un non facere o in un pati (cioè in un

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«sopportare» da parte del debitore). Pertanto, nelle obbligazioni negative oggetto della prestazione è il non verificarsi di un determinato atto o fatto (ad es., prestazione di non fare concorrenza, di non edificare, di non alienare). Proprio per questa caratteristica, fino a quando il debitore resta inerte, cioè si astiene dal fare ciò che è vietato, l’obbligazione non si manifesta all’esterno. Essa acquista, invece, rilievo quando il debitore viene meno al vincolo e si rende inadempiente, costringendo il creditore a richiedere l’intervento del giudice. Incompatibile con l’obbligazione negativa è l’istituto della mora, cioè il ritardo nell’adempimento, poiché come stabilisce l’art. 1222 ogni fatto compiuto in violazione dell’obbligo di non fare o non dare costituisce di per sé inadempimento.

Obbligazioni «di mezzi» e «di risultato»

Si ha obbligazione di risultato quando l’oggetto dell’obbligazione non è costituito dall’attività, ma dal risultato della stessa, con la conseguenza che l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore. Lo sforzo di diligenza, pertanto, non rileva di per sé, ma in via strumentale al perseguimento dello scopo stesso (GAZZONI).

Si ha obbligazione di mezzi, invece, quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente, cioè l’impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso: di guisa che il debitore è adempiente (e ha il diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza.

Esempi di obbligazioni di mezzi sono l’obbligazione del professionista (art. 2230) e quella del gestore di affari (art. 2028). Secondo MESSINEO l’importanza della distinzione risiede nella differenza di valutazione che deve darsi all’eventuale negligenza del debitore, la quale, se è irrilevante nelle obbligazioni di risultato, è, invece, decisiva nelle obbligazioni di mezzi, dove spetta al creditore la prova della negligenza del debitore. Secondo altri (TRABUCCHI), invece, qualunque sia l’oggetto immediato dell’obbligazione (un’attività o un risultato), regola generale resta che, se il debitore dimostra di aver fatto quanto poteva richiedersi alla diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1176, 1218), egli rimane esente da

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responsabilità per inadempimento. Tale principio non trova applicazione in alcuni casi eccezionali di obbligazioni di risultato in cui il debitore si assume la responsabilità anche in mancanza di sua colpa; ad esempio, nella promessa del fatto di un terzo o nella vendita di cosa altrui.

Obbligazioni generiche e specifiche

È generica l’obbligazione che ha per oggetto della prestazione una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili (ad es., un cavallo baio o dieci quintali di granturco). L’obbligazione è specifica quando ha per oggetto della prestazione una cosa specifica (ad es., il cavallo Ribot). Per le obbligazioni generiche l’art. 1178 prescrive che il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media (res mediae aestimationis). Tuttavia le parti possono stabilire un diverso criterio di determinazione dell’oggetto o questo può risultare implicitamente da altri elementi della contrattazione (es., dal valore della controprestazione).

Rilevanza giuridica Particolare rilevanza hanno alcuni istituti giuridici nei confronti delle obbligazioni generiche:

– estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta:

l’impossibilità non può mai verificarsi rispetto alle cose generiche, perché il genus non perisce mai (genus numquam perit) e il debitore può sempre procurare cose dello stesso genere anche se sono perdute quelle in suo possesso;

– contratti con effetti reali: mentre la proprietà delle cose specifiche si acquista semplicemente in seguito allo scambio dei consensi fra le parti, la proprietà delle cose generiche si acquista solo con la specificazione, cioè con l’individuazione dell’oggetto della prestazione nell’ambito del genere (art. 1378). In seguito alla

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individuazione della cosa con la specificazione diventa configurabile anche l’impossibilità sopravvenuta di adempiere l’obbligazione.

Così, nella compravendita, dal momento della specificazione non solo si trasferisce la proprietà, ma sorge anche a carico del compratore il rischio del perimento della cosa.

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