• Non ci sono risultati.

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI BAR DU THEATRE PERIODO ******* - *********

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI BAR DU THEATRE PERIODO ******* - *********"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI “BAR DU THEATRE” – PERIODO ******* - *********

S.P. nr. 000/2020

Il Comune di Aosta (CF 00120680079), rappresentato (ai sensi del primo comma dell’art. 56 comma 8 dello “Statuto comunale”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 27.06.2001 e s.m.i.), dalla dott.ssa Valeria Zardo, Dirigente incaricato dell’Area A2 – Servizio Patrimonio, presso la cui sede in piazza Chanoux, 1 è domiciliata per ragioni d’ufficio, la quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione della determinazione dirigenziale nr. …. del

………..;

da una parte e dall’altra

******************************e domiciliato per la carica presso la sede della società stessa.

premesso che :

Con deliberazioni di Giunta Comunale nr. 28 e 78 /2020 il Comune di Aosta approvava le linee guida relative all’immobile di proprietà, stabilendo di affidare in concessione i locali facenti parte del patrimonio indisponibile, collocati nel contesto del complesso immobiliare del Civico Palazzo accatastato al N.C.E.U.

del Comune di Aosta al Fg.40 particella n. 127 sub.12-13 e annesso locale deposito, sub.14 Categoria C1, operanti all’insegna di “Bar du Théatre”, in seguito, per brevità, definito Comune,

con determinazione dirigenziale nr.***/2020, venivano approvati gli atti di gara e con successiva determinazione nr. ***/2020 veniva preso atto dell’esito della stessa decretando l’aggiudicazione a favore della Società **************

CONCEDE IN USO

il corpo immobiliare sopra descritto alla società ***********, come meglio individuata nella parte introduttiva e in seguito, per brevità, definita Concessionaria, la quale accetta, riconoscendo che la struttura è destinata ad un utilizzo commerciale – bar, ai seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

L’immobile sopra descritto, ivi compresi gli arredi di cui all’allegato A) al presente contratto, si intende concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che la Concessionaria dichiara di conoscere come corretto e veritiero.

La Concessionaria espressamente, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, per cause dipendenti o comunque riconducibili all’attività di gestione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all’interno dell’immobile.

ARTICOLO 2 – Durata

La concessione in uso dei locali di cui al sub art. 1) ha durata di anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente concessione

ARTICOLO 3 – Canone concessorio

(2)

IL canone annuo della concessione è pari ad euro *********, per l’intera durata della Concessione e dovrà essere versato con cadenza mensile posticipata.

ARTICOLO 4 – Arredi ed attezzature.

Alla scadenza della Concessione, tutti gli arredi presenti nell’esercizio commerciale in argomento, (vedi all. A), dovranno essere restituiti integri e funzionanti, fatto salvo il normale deperimento degli stessi.

Qualora in corso di contratto dovessero presentarsi necessità di manutenzione ordinaria agli stessi, la Concessionaria dovrà provvedere direttamente, previo accordo con il Comune. In caso di necessità di sostituzione integrale le parti condivideranno modalità di procedura, ivi compresa quella di una possibile compensazione del canone a copertura degli oneri sostenuti dalla Concessionaria.

ARTICOLO 5 – Principali responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria è responsabile:

- della buona conservazione ed efficienza dell’immobile, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione ed in base alle prescrizioni contenute nel presente atto concessorio;

- della necessaria vigilanza e custodia della proprietà comunale nel suo complesso;

- di eventuali danni o infortuni occorsi a chiunque durante l’utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi, la Concessionaria manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo statu quo ante e rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

- dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni o infortuni.

La Concessionaria è tenuta a provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi prescritti per lo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 6 – Oneri ed obblighi della Concessionaria

Sono a carico della Concessionaria i seguenti oneri e obblighi:

a) la manutenzione ordinaria della struttura concessionata e più precisamente:

1. pulizia, manutenzione e controllo periodico delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;

2. manutenzione e controllo di tutti gli impianti fissi e mobili, ed in particolare degli impianti termici, elettrici, idrici, igienico- sanitari, ecc.;

3. manutenzione e controllo dei dispositivi antincendio;

b) tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant’altro occorrente per la messa a norma (in conformità all’evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell’attività svolta), il mantenimento in efficienza ed il controllo periodico di tutti gli impianti fissi e mobili quali gli impianti termici, idrici, igienico- sanitario ed elettrici, dei dispositivi di sicurezza e delle vie di esodo.

(3)

c) tutte le spese relative alle utenze (a titolo esemplificativo: quelle relative ai consumi dell’acqua potabile, di energia elettrica, la tassa di smaltimento rifiuti, la bolletta telefonica, ecc), fatto salvo quanto indicato al successivo art. 7.

d) tutte le spese inerenti il riscaldamento dei locali saranno rimborsate dalla Concessionaria, su presentazione di richiesta scritta da parte dell’ufficio Patrimonio;

e) l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

f) lo svolgimento di prestazioni e lavori di competenza, tutte le volte che siano richiesti dal Comune, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico al cui personale la Concessionaria dovrà sempre garantire l’accesso alla struttura per sopralluoghi e verifiche.

g) la Concessionaria si riserva la facoltà di sub concedere il bene in argomento, previa ottenimento di nulla-osta da parte dell’Amministrazione.

ARTICOLO 7– Oneri ed obblighi del Comune

Rimangono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento della struttura, o che, a seguito di autonoma valutazione, l'Ente ritenga di eseguire anche solo per migliorare il decoro esterno dell’edificio.

L’eventuale inagibilità temporanea dell’impianto, che si rendesse necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione, aventi carattere di improrogabilità e di assoluta necessità, che si protragga oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 1584 c.c., che abbiano carattere di urgenza, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno, salvo il caso che la temporanea inagibilità del locale si protragga oltre l’ottavo giorno. In questo il danno verrà commisurato in euro 60,00 per ogni giorno ulteriore all’ottavo , per un massimo di euro 3.600.00 complessivi.

ARTICOLO 8 – Destinazione d’uso dell’immobile

L’immobile è concesso ad uso esclusivo di locale commerciale – bar con divieto al concessionario di mutarne, pur se in parte ed anche solo temporaneamente, tale uso. E’ vietata la sub-concessione senza l’autorizzazione preventiva scritta del Comune proprietario (cfr. art. 6, lett. g).

ARTICOLO 9 – Migliorie e addizioni

La Concessionaria non può, senza il consenso scritto del concedente, eseguire modifiche migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell’immobile.

La Concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni, ancorché autorizzate, che, comunque, apportasse a sue spese al locale commerciale e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

(4)

ARTICOLO 10 – Chiusura locali

La Concessionaria è autorizzata a chiudere la struttura al pubblico per un periodo massimo di giorni quindici consecutivi senza formalità alcuna. Per periodi superiori dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 11– Polizza fideiussoria

A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento dell'onere concessorio di cui all'art. 3, la Concessionaria costituirà una cauzione, anche sotto forma di polizza fideiussoria, con clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza formalità alcuna.

La fideiussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prima richiesta” e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all’articolo 1945 del Codice Civile.

L’importo della cauzione è determinato in € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Per far fronte ad inadempienze degli obblighi di competenza della Concessionaria, il Comune potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procedere all’escussione totale o parziale della polizza fideiussoria. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune la Concessionaria dovrà ricostituire entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento, detta garanzia nell’ammontare indicato al precedente comma.

La polizza fideiussoria dovrà avere validità fino a 6 mesi oltra la scadenza del contratto, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le verifiche sui beni concessi ed eventualmente procedere all’incameramento della stessa in caso di contestazioni.

ARTICOLO 12– Assicurazione

La Concessionaria si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in dipendenza e conseguenza dell’attività commerciale esercitata.

Allo scopo, è fatto obbligo alla Concessionaria di dotarsi di apposita polizza assicurativa, senza franchigia, contro incendi, esplosioni, incidenti di ogni genere, atti vandalici, ecc., per un massimale minimo di €.

3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00) nonché polizza per responsabilità civile a copertura di danni a persone o cose con massimale minimo di €. 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) . Entrambi gli importi sopra indicati devono essere integralmente garantiti per la struttura oggetto di concessione

Copia della polizza deve essere consegnata al Comune all’atto della stipula di tale concessione.

ARTICOLO 13– Riconsegna dell’immobile

(5)

Alla scadenza della concessione la Concessionaria dovrà riconsegnare l’immobile e relative pertinenze pulito e libero da cose proprie o di terzi e persone, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.

ARTICOLO 14 – Clausola di decadenza dalla concessione

La subconcessione abusiva, la cessione a terzi del contratto senza il preventivo consenso del Comune e/o in violazione delle condizioni stabilite all’art. 8, od il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza dalla concessione per colpa della Concessionaria, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del concedente, a norma dell’art.

1456 Codice Civile.

Qualora la Concessionaria non adempia o contravvenga agli obblighi assunti descritti negli articoli 1, 3, 5, 6 il Comune potrà altresì, a proprio insindacabile giudizio, trascorsi 30 giorni dalla diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarare la decadenza della concessione.

Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l’effetto dell’obbligo di immediata riconsegna dell’oggetto della concessione.

ARTICOLO 15 - Delle controversie

Qualunque controversia insorga nell'interpretazione od applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Foro di Aosta.

ARTICOLO 16 – Oneri

Tutte le spese del presente atto di concessione, diritti, imposte e tasse, comunque inerenti e conseguenti alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a totale carico della Concessionaria.

ARTICOLO 17 – Norma finale

La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 18 – Tracciabilità

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 3, il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto, ai sensi dell’art. 3,c.

8, L. 136/2010 s.m.i. può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche, della società Poste Italiane spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, si trasmettono:

- Codice Unico di Progetto (CUP): non previsto;

(6)

- Codice Identificativo Gara (CIG): non previsto

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell’appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 19 – Trattamento dati personali

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs.

n. 101/2018, le parti dovranno impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

Il Comune di Aosta in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al contraente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, come da Informativa già trasmessa al contraente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE:

IL CONCESSIONARIO:

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di Comune accordo, previa lettura delle condizioni contenute nel presente atto ritenute essenziali, dichiarano di approvarle espressamente, reietta fin d’ora ogni eccezione reciproca, con particolare riguardo alla deroga all’artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

Riferimenti

Documenti correlati

È, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro; qualora ciò avvenga l’Istituto declina

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non

Questo capitolo contiene l`elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi- nate per data, dalla più recente alla meno recente.

L’istituzione scolastica in ogni caso deve ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto

k) A prestare idonea e specifica copertura assicurativa per gli immobili dati in concessione (indicare quali ……..) per danni da lui causati a beni ed

incaricato dall’Istituto, una ricognizione dei locali prima e dopo l’utilizzo, onde verificare lo stato dei locali e delle dotazioni. Il Concessionario si impegna a fare ricorso

- la verifica dello stato di conservazione dell'intero bene, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari o ritenuti utili.

3.2) A pena di mancata ammissione alla procedura di gara, colui che intenda proporre l’offerta dovrà necessariamente effettuare un sopralluogo preventivo presso il