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CONVENZIONE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

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CONVENZIONE-CONTRATTO

PER LA CONCESSIONE DI BENI

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

(2)

2 PREMESSO

L'anno 2017 addì del mese di presso gli uffici del Palazzo Comunale

TRA

1) Il Comune di Santena, nel prosieguo denominato concedente, rappresentato dal dirigente dei Servizi Tecnici, Ing. Nicola Falabella, in virtù dei poteri conferitigli dal Testo Unico n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale

E

2) l'Associazione Nazionale Alpini, con sede in Santena nel prosieguo denominata concessionario, rappresentato dalla Sig. Boglione Ezio C.F. BGLZEI60E25L219Z , quale Presidente - legale rappresentante pro-tempore

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Santena concede alla Sezione Nazionale Alpini di Santena, che accetta, l'uso dell'edificio comunale sito nel cortile posteriore di via Principe Amedeo n.47/b, di proprietà dell'Amministrazione Comunale alle condizioni qui di seguito riportate:

Art. 1 - Oggetto e durata della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione l'utilizzo dell'edificio comunale posto nel cortile posteriore di via Principe Amedeo n. 47/b Santena.

2. Il patrimonio comunale che viene dato in uso, è costituito dall'immobile, dagli impianti di servizio, dalle attrezzature ed eventuali arredi.

3. La concessione ha durata fino al 31 dicembre 2031 e potrà essere rinnovata previa approvazione di apposito atto deliberativo.

4. Il concessionario può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature che ritiene utile alla migliore funzionalità dell'immobile.

5. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti dell'immobile.

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Art. 2 - Attività ammesse

1. L'utilizzo dell'immobile, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni riguarda le seguenti attività:

sede permanente per l'Associazione Nazionale Alpini di Santena;

spazio polivalente per le riunioni dell' associazione, per uso diretto da parte dell'Amministrazione comunale e di altri soggetti pubblici o privati secondo le modalità di richiesta e autorizzazione;

favorire la partecipazione alla vita sociale e civile della comunità.

2. Ogni altra attività, è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti e nel rispetto della normativa vigente in materia ivi incluso il conseguimento di permessi, autorizzazioni, licenze e nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti.

Art. 3 - Oneri e Responsabilità a carico

del Concessionario

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi.

2. Al termine della concessione si procederà, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell'immobile . Non costituisce danno l'usura da ritenersi normale secondo il corretto utilizzo.

3. Il concessionario, e solidalmente con esso tutti gli eventuali aventi titolo di gestione, è responsabile, nell'ambito dell'uso dell'immobile, dei rapporti con gli utenti e con i terzi. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'immobile, sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

4. Il Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione dettagliati all'art. 11, concordati con l'Amministrazione Comunale, per un importo non inferiore al canone annuale del basso fabbricato, che è stabilito forfettariamente in via equitativa in € 1.000,00/anni.

Art. 4 - Modalità di utilizzazione

1. La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché, tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o provvedimenti che autorità competenti possono emanare.

2. La concessione non può essere ceduta, . né totalmente né parzialmente, senza autorizzazione espressa, pena la decadenza.

3. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso di tutto o parte del bene, nè apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del concedente.

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4. Il concessionario dovrà assicurare:

- l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia;

- l'impedimento dell'accumulo di materiale e/o altro all'interno dell'immobile o nelle sue adiacenze;

- la verifica dello stato di conservazione dell'intero bene, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari o ritenuti utili.

Art. 5 - Uso dell'immobile

1. Ogni responsabilità per le attività effettuate nell'immobile è a carico del concessionario.

2. Il concessionario, in ogni circostanza, deve assicurare, il decoro, l'igiene e la funzionalità dell'immobile. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo in qualsiasi momento.

3. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza, il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

4. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

Art. 6 - Sorveglianza e tutela della quiete

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri attinenti alla sorveglianza dell'immobile.

In ogni caso, della mancata o carente custodia risponde il concessionario nella persona del suo legale rappresentante.

2. Il concessionario è obbligato a vigilare affinché siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Il concessionario, in particolare, dovrà vigilare affinché i soci anche sulle aree esterne dell'immobile evitino comportamenti rumorosi.

Art. 7 -Viabilità e aree parcheggio

1. Il concessionario dovrà porre in essere tutte le misure necessarie affinché non sia arrecato intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e siano salvaguardati i diritti dei terzi.

2. La sosta dei veicoli non è consentita ovunque essa crei intralcio o impedisca l'accesso alle abitazioni di residenti della zona.

3. L'inosservanza di tali obblighi e divieti è considerato quale giustificato motivo per la revoca della concessione in uso dell'immobile.

Art. 8 - Consumi e spese di utenza

1. All'atto della consegna dell'immobile il concessionario dovrà provvedere alla attivazione e/o volturazione delle utenze.

2. Le spese per le utenze nonchè, quelle necessarie per l'esercizio dell'attività sono a

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totale carico del concessionario.

Art. 9 - Volontari

1. La gestione dell'immobile attua il principio della partecipazione di privati all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Art. 10 - Manutenzione, pulizia e miglioramenti

1. Sono a carico del concessionario, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia dell' immobile;

2. Il concessionario è tenuto a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti.

3. La manutenzione straordinaria

è

a carico del concedente, che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. In alcuni casi, da individuare di volta in volta, potrà addivenirsi ad un accordo tra le parti per la realizzazione dei lavori con manodopera a carico del concessionario e materiale fornito dal concedente.

4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione per consentire la corretta pianificazione annuale all'Amministrazione Comunale in materia di manutenzione degli immobili.

5. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l'accordo manca. Il concedente non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.

6. A fronte dell'esecuzione di interventi migliorativi da parte del concessionario, preventivamente autorizzati per iscritto, il Comune ha facoltà di concedere una proroga della concessione, rapportata all'entità dell'investimento effettuato.

Art. 11 - Interventi di miglioria

L'Associazione Nazionale Alpini, in data 20/01/2017 al prot. 0000682 ha presentato il progetto di Interventi di Manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura del fabbricato sito in Via Principe Amedeo n. 47/b, a firma dell'Arch. Alberto Briatore e del Geom. Franco Zola.

Il progetto costituito da:

- Relazione tecnico-illustrativa e Computo metrico estimativo

- Tavola unica - Estratti di P.R.G. e mappa, pianta, prospetto e sezione

prevede la sostituzione dell'attuale manto di copertura costituito da una singola falda con tegole di laterizio appoggiata su travatura in legno.

La nuova copertura prevede la realizzazione di listellatura in legno predisposta sull'orditura principale esistente, sulla quale viene appoggiato il nuovo manto formato da pannelli coibentati ondulati di colore rosso-mattone tipo cotto.

La finitura superiore del pannello riprenderà esteticamente il disegno del coppo ondulato; la falderia, le gronde ed i pluviali per il deflusso delle acque meteoriche verranno mantenuti come quelli esistenti.

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L'intervento così realizzato non comporterà nessuna variazione alle superfici ed ai volumi complessivi dell'edificio e non comporterà modifiche dei prospetti.

Le opere sono state quantificate in € 12.782,04 oltre IVA per complessivi € 15.594,09.

I lavori verranno realizzati direttamente dall'Associazione, mediante affidamento a ditta specializzata, in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto di tutte le normative di sicurezza.

L'Associazione dovrà nominare un professionista iscritto all'Albo al quale l'affidare le funzioni di Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei lavori.

A fronte della realizzazione dei lavori, il Comune riconosce all'Associazione il rinnovo della concessione per l'utilizzo dell'edificio per un periodo proporzionale all'intervento di miglioria effettuato, pari ad anni 15, pertanto con scadenza 31/12/2031, come previsto all'art. 1 comma 3.

-

Art. 12 - Canone e obblighi del comodatario

L'uso dell'immobile da parte del concessionario non è assoggettato al versamento del canone annuale a favore dell'Amministrazione Comunale a condizione che:

 il Concessionario realizzi gli interventi di "Manutenzione Straordinaria per opere di sostituzione del manto di copertura relativo al fabbricato" previsti all'art. 11, per un importo complessivo al lordo dell'IVA di € 15.594,09, equivalente al canone di € 1.000,00/annui per la durata di anni 15 (quindici);

 a fine lavori il Concessionario presenti, a firma del Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate.

Art. 13 - Gestione economica e canone annuo

1. Il concessionario deve gestire l'immobile attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo dell'immobile.

Art. 14 - Clausola di riserva d'uso comunale

1. Il concedente, quale proprietario, si riserva l'utilizzo dell'immobile per attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.

2. L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito.

Art. 15 - Riconsegna dell'immobile

1. In ogni caso in cui venga a cessare la concessione, si procede alla riconsegna dell'immobile.

2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

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Art. 16 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade obbligatoriamente dalla concessione in uso, nei seguenti casi:

a) cessione della concessione;

b) scioglimento o cessazione delle attività dell'Associazione Nazionale Alpini;

2. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

3. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione.

Art. 17 - Revoca della concessione

1. Il concedente può inoltre procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) per motivi di ordine pubblico;

e) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti incompatibili con 'il perseguimento dell'interesse pubblico che costituisce una delle finalità della presente convenzione;

d) in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione sanitaria o di altre autorizzazioni amministrative previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;

e) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione;

f) rilevante scadenza del decoro dell'immobile.

2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

3. La revoca della concessione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Nel caso di revoca anticipata della concessione per cause non imputabili al Concessionario, potrà essere corrisposto al Concessionario stesso un indennizzo non superiore al valore complessivo dell'investimento realizzato ai sensi dell'art. 11, ammontante ad € 15.000,00 e parametrato sulla durata residua della concessione, secondo lo schema sotto riportato:

ANNO IMPORTO

INDENNIZZO

1° € 15.000

2° € 14.000

3° € 13.000

4° € 12.000

5° € 11.000

6° € 10.000

7° € 9.000

8° € 8.000

9° € 7.000

10° € 6.000

11° € 5.000

12° € 4.000

13° € 3.000

14° € 2.000

15° € 1.000

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Art. 18 - Disposizioni antimafia

1. La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

Art. 19 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione.

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Torino.

Art. 20 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi al disciplinare per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2003 n. 14 e s.m.i. e ad ogni altro regolamento o disposizione emanata dall'Amministrazione comunale.

2. Le parti danno atto che l'assegnazione ha la natura di una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale e il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

3. Le parti danno espressamente atto e convengono che per quanto quivi non previsto, si applicano inoltre le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di comodato e di godimento di immobili pubblici

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini _____________________________________

Il Comune di Santena Ing. Nicola Falabella __________________________________

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