• Non ci sono risultati.

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.14

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.14"

Copied!
134
0
0

Testo completo

(1)

Anno 52 21 ottobre 2021 N. 299

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 22

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE.

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 4050 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. A firma dei Consiglieri: Bulbi, Bessi, Daffadà, Mumolo, Marchetti Francesca, Mori, Fabbri, Caliandro, Bondavalli, Pompignoli, Taruffi, Zappaterra, Pigoni, Bergamini, Rossi, Costi, Tarasconi, Rontini, Amico, Sabattini, Gerace 131 Oggetto n. 4051 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Bulbi, Fabbri, Pompignoli, Costa, Rossi, Caliandro, Costi, Bon- davalli, Mumolo, Taruffi, Marchetti Francesca, Rainieri, Daffadà, Mori, Bessi, Pigoni, Tarasconi, Rontini, Amico, Sabattini, Gerace 131 Oggetto n. 4055 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. A firma dei Consiglieri: Sabattini, Bulbi, Fabbri, Pompignoli, Costa, Rossi, Pillati, Caliandro, Bonda- valli, Costi, Mori, Mumolo, Pigoni, Marchetti Francesca, Zappaterra, Daffadà, Zamboni, Tarasconi, Rontini, Bessi, Amico, Gerace 132 Oggetto n. 4056 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. A firma dei Consiglieri: Rontini, Daffadà, Bulbi, Fabbri, Pompignoli, Bessi, Rossi, Costa, Caliandro, Pil- lati, Rainieri, Costi, Mumolo, Bondavalli, Marchetti Francesca, Taruffi, Zappaterra, Mori, Pigoni, Tarasconi, Amico, Sabattini, Gerace 133 Oggetto n. 4057 - Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. A firma del Consigliere: Pompignoli 133

(2)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 2

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2021, N.14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità Capo I INTERVENTI SETTORIALI Sezione I Agricoltura

Art. 2 Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole

Art. 3 Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo

Art. 4 Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche Art. 5 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

Art. 6 Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia- Romagna” IGP

Art. 7 Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli Art. 8 Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle

specie con abitudini fossorie

Sezione II Economia della Conoscenza ed Infrastrutture Art. 9 Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì

Art. 10 Misure a sostegno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Art. 11 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002

Sezione III Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Art. 12 Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Art. 13 Contributo straordinario per il film “Dante” per produzione

cinematografica Sezione IV Turismo

Art. 14 Sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione

(3)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 3

Sezione V Ambiente

Art. 15 Disposizioni sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili

Art. 16 Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato

Capo II MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 17 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019 Art. 18 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 19 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 20 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 21 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 22 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 23 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998 Art. 24 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2021

Art. 25 Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2021 Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Disposizioni finanziarie Art. 27 Entrata in vigore

(4)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 4

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di mitigare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19 ed in particolare gli effetti diretti ed indiretti su diversi settori produttivi e di erogazione di servizi, la Regione, con la presente legge, individua alcune misure a sostegno delle imprese per il rilancio del sistema economico regionale.

2. La presente legge prevede altresì interventi di modifica di alcune norme dell’ordinamento regionale al fine di semplificare i procedimenti ed adeguarli all’assetto delle funzioni disposto dal riordino territoriale.

CAPO I

INTERVENTI SETTORIALI Sezione I

Agricoltura Art. 2

Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole 1. Al fine di tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza, la Regione può concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Art. 3

Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo

1. Al fine di sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, la Regione può concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di Associazioni di Organizzazioni

(5)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 5

di produttori, riconosciute ai sensi della normativa unionale, che perseguano l’obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, mediante trattative commerciali aggregative.

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi per un periodo di trentasei mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di produttori che abbiano sede nella regione Emilia-Romagna.

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l’esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023.

Art. 4

Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche

1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.

3. Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

4. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

(6)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 6

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Art. 5

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Art. 6

Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP 1. Al fine di sostenere il settore della pericoltura, la Regione è autorizzata, per l’annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” a indicazione geografica protetta (IGP).

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

(7)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 7

3. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.

Art. 7

Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per i seguenti interventi:

a) recupero di edifici dismessi di proprietà pubblica e sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;

b) ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi aperti esistenti dismessi di proprietà pubblica;

c) acquisto ed installazione di impianti, attrezzature, dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

Art. 8

Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie

1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15

(8)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 8

febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022.

Sezione II

Economia della Conoscenza ed Infrastrutture Art. 9

Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì

1. La Regione, nel rispetto delle politiche di sostegno al settore aeroportuale e tenuto conto delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia di Covid-19, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione europea per sostenere l’economia nel contesto della suddetta pandemia, ed in particolare degli aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’articolo 54, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata a concedere contributi per investimenti alle imprese per la gestione dell’aeroporto e per la manutenzione degli aeromobili operanti nell’ambito aeroportuale di Forlì.

2. I contributi di cui al comma 1 concorrono alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività, sostenute dalle imprese beneficiarie a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura massima del 75%.

3. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.0000,00 di cui 1.000.000,00 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 a valere sull’esercizio 2022.

4. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

(9)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 9

Art. 10

Misure a sostegno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. La Regione, in coerenza con le politiche di sostegno al settore turistico e dello sport nell’attuale contesto determinato dalla pandemia di Covid-19, è autorizzata per il 2021 a concedere contributi fino al limite massimo di euro 2.000.000,00 al Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale con sede ad Imola.

2. I contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l’organizzazione del Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, Gran Premio dell’Emilia- Romagna presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

3. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, in conformità e secondo i limiti stabiliti dall’articolo 55 regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 11

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 6, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale.

Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) è inserita la seguente lettera:

“d-bis) per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine”.

Sezione III

Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Art. 12

Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del settimo centenario della morte di

(10)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 10

Dante Alighieri, riconoscendo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì un contributo straordinario nel limite massimo di euro 100.000,00 per l’esercizio 2021.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 13

Contributo straordinario per il film “Dante” per produzione cinematografica 1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale secondo quanto previsto dallo Statuto regionale ed in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata a concedere per l’esercizio 2021 un contributo straordinario nel limite massimo di euro 120.000,00 alla società Produzione Duea Film S.p.A. per il film

“Dante”, con regia di Pupi Avati, prodotto dalla società Produzione Duea Film S.p.A. e RAI Cinema S.p.A.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.

Sezione IV Turismo

Art. 14

Sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, nonché, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli eventi culturali e delle manifestazioni storiche e della tradizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna sostiene la manifestazione

“Carnevale di Cento” del 2021, concedendo al Comune di Cento un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

(11)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 11

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione integra le risorse per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 7 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna), finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della medesima legge, incrementando di euro 100.000,00 il limite di spesa complessivo previsto per i contributi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 13 settembre 2021.

Sezione V Ambiente Art. 15

Disposizioni sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e in attuazione degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema energetico regionale, sono da considerarsi sempre idonee all’installazione di impianti fotovoltaici le aree a servizio di discariche di rifiuti, regolarmente autorizzate, non in fase di gestione operativa, nonché le aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato, da considerarsi in ogni caso aree produttive.

Art. 16

Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato

1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.

2. Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.

(12)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 12

CAPO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI Art. 17

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019

1. Il comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n.

29 e 5 aprile 1995, n. 18) è sostituito dal seguente:

“1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali”.

2. Nel comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 2019 sono soppresse le parole “dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia- Romagna” e “dai Servizi veterinari delle Aziende USL”.

Art. 18

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30) è sostituito dal seguente:

“1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione."

2. Il comma 3 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di

(13)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 13

coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.”

3. Nel comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “ed agli Enti territorialmente competenti”.

Art. 19

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“c) stabilisce i termini di presentazione delle intenzioni di coltivazione, dei programmi di coltivazione, dei programmi di variazione e dei relativi consuntivi.”

2. Al termine del comma 3 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 sono aggiunte le seguenti parole: “che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.”

Art. 20

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Difesa e Certificazione (CREA – DC)”.

2. Il comma 4 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è abrogato.

Art. 21

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 5, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui alla presente legge e di applicazione delle relative sanzioni.”

(14)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 14

2. Il comma 2 dell’articolo 5, della legge regionale n. 2 del 1998 è abrogato.

Art. 22

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998

1. Nel comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole “L'Ente territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

2. Nel comma 3 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole “L'Ente territoriale” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

Art. 23

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.”

2. Il comma 2 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che coltivano ma non presentano le intenzioni o il programma di coltivazione o il programma di variazione di cui al comma 1 dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00”.

3. Nel comma 5 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato”.

(15)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 15

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2021

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023) l’importo di 323.972.093,16 è sostituito da “332.479.263,32”.

2. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2021 l’importo di 82.801.401,35 è sostituito da “74.294.231,19”.

3. Gli allegati di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2021 vengono sostituiti secondo la seguente indicazione:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021- 2023 (allegato 10);

m) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 14)”.

(16)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 16

Art. 25

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2021

1. All’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona”.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli da 2 a 9 e da 11 a 13-bis della presente legge, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 1.273.000,00 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023, per euro 300.000,00 attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2 “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici della legge regionale 6 aprile 2021 , n. 2 (Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. norme in materia di termini amministrativi) e per euro 427.000,00 attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 3 “Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard della legge regionale n. 2 del 2021.

(17)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 17

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 27 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2021 STEFANO BONACCINI

(18)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 18

(19)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 19

(20)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 20

(21)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 21

(22)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 22

(23)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 23

(24)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 24

(25)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 25

(26)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 26

(27)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 27

(28)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 28

(29)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 29

(30)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 30

(31)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 31

(32)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 32

(33)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 33

(34)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 34

(35)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 35

(36)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 36

(37)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 37

(38)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 38

(39)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 39

(40)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 40

(41)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 41

(42)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 42

(43)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 43

(44)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 44

(45)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 45

(46)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 46

(47)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 47

(48)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 48

(49)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 49

(50)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 50

(51)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 51

(52)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 52

(53)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 53

(54)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 54

(55)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 55

(56)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 56

(57)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 57

(58)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 58

(59)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 59

(60)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 60

(61)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 61

(62)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 62

(63)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 63

(64)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 64

(65)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 65

(66)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 66

(67)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 67

(68)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 68

(69)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 69

(70)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 70

(71)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 71

(72)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 72

(73)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 73

(74)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 74

(75)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 75

(76)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 76

(77)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 77

(78)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 78

(79)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 79

(80)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 80

(81)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 81

(82)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 82

(83)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 83

(84)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 84

(85)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 85

(86)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 86

(87)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 87

(88)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 88

(89)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 89

(90)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 90

(91)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 91

(92)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 92

(93)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 93

(94)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 94

(95)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 95

(96)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 96

(97)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 97

(98)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 98

(99)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 99

(100)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 100

(101)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 101

(102)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 102

(103)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 103

(104)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 104

(105)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 105

(106)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 106

(107)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 107

(108)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 108

(109)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 109

(110)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 110

(111)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 111

(112)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 112

(113)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 113

(114)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 114

(115)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 115

(116)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 116

(117)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 117

(118)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 118

(119)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 119

(120)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 120

(121)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 121

(122)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 122

(123)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 123

(124)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 124

(125)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 125

(126)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 126

(127)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 127

(128)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 128

(129)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 129

(130)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 130

(131)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 131

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1327 del 24 agosto 2021; oggetto assembleare n. 3869 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 56 del 30 agosto 2021;

- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche economiche”

in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti:

V “Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” e III “Territorio, Ambien- te, Mobilità”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2021 del 5 ottobre 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissio- ne, consigliere Massimo Bulbi e del relatore di minoranza, consigliere Massimiliano Pompignoli, nominati dalla Commissione in data 7 settembre 2021;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021, alle ore 12:57, atto n. 28/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO Oggetto n. 4050 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'og- getto assembleare 3869 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordina- mento regionale". A firma dei Consiglieri: Bulbi, Bessi, Daffadà, Mumolo, Marchetti Francesca, Mori, Fabbri, Caliandro, Bondavalli, Pompignoli, Taruffi, Zappa- terra, Pigoni, Bergamini, Rossi, Costi, Tarasconi, Ron- tini, Amico, Sabattini, Gerace

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

il PDL in oggetto si pone l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante misure di sostegno delle imprese, con particolare attenzione ai settori più penalizzati, per il rilan- cio del sistema economico regionale;

tra le suddette attività rientrano le manifestazioni car- nevalizie, manifestazioni popolari rientranti tra le festività storiche più conosciute e apprezzate del territorio regiona- le, che, a causa dell'attuale pandemia, hanno dovuto subire un notevole ridimensionamento e, in alcuni casi, rimanda- re la manifestazione a tempi migliori;

i carnevali tradizionali storici, intesi quali eventi di partecipazione popolare con maschere e allegorie legate a tradizioni peculiari del territorio, hanno un portato che va oltre la festa e il valore culturale-identitario di una comu- nità, rappresentando un fattore attrattivo e un potenziale turistico ed economico significativo;

il territorio regionale ospita numerose manifestazioni

carnevalizie, che hanno anche fatto conoscere le rispettive località in Italia e in tutto il mondo;

un esempio importante è rappresentato dal Carnevale di Cento, le cui origini sono molto antiche -esistono testimo- nianze risalenti al 1600 - che ha un'eco anche internazionale, grazie anche al gemellaggio con il Carnevale di Rio de Ja- neiro.

Preso atto che

per la suddetta manifestazione la Giunta regionale ha presentato un apposito emendamento al PDL in oggetto, volto a sostenere la manifestazione "Carnevale di Cento"

del 2021, concedendo al Comune di Cento un contributo straordinario;

situazioni analoghe a quelle del Carnevale suddetto, determinate dall'attuale pandemia, sono ravvisabili anche per le altre importanti manifestazioni carnevalizie che si tengono sul territorio regionale, quali: il Carnevale di Gam- bettola, che prevede anche la locale scuola di carta pesta

"UNA SCUOLA PER LE MANI", il Carnevale degli Este a Ferrara, il Carnevale sull'acqua di Comacchio, il Carne- vale Persicetano, il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola, il Carnevale di San Pietro in Casale, il Carnevale di Castel- novo di Sotto, il Carnevale di Primavera, il Carnevale di Fiorenzuola, il Carnevale di Busseto ed altri.

Impegna la Giunta regionale

a valutare l’emanazione di appositi bandi, con le mede- sime finalità per le quali si agisce per il Carnevale di Cento, per le altre manifestazioni carnevalesche ed inoltre per il so- stegno allo sviluppo attrattivo turistico e commerciale che queste manifestazioni possono rappresentare.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeri- diana del 13 ottobre 2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO Oggetto n. 4051 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d'ini- ziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale". A firma dei Consiglieri: Zappa- terra, Bulbi, Fabbri, Pompignoli, Costa, Rossi, Ca- liandro, Costi, Bondavalli, Mumolo, Taruffi, Marchetti

Francesca, Rainieri, Daffadà, Mori, Bessi, Pigoni, Tara- sconi, Rontini, Amico, Sabattini, Gerace

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

il PDL in oggetto si è reso necessario per fronteggia- re le incertezze collegate all'attuale situazione economica e limitare le conseguenze derivanti dall'emergenza epide- miologica da Covid 19, sostenendo il riavvio dei settori più penalizzati dalle limitazioni imposte dalle misure di con- tenimento;

(132)

21-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 299 132

le suddette limitazioni e sospensioni hanno avuto ri- percussioni anche per il settore agricolo, dove, agli impatti indiretti, ma non per questo meno rilevanti, derivanti dalla chiusura della ristorazione e di tutto il canale distributi- vo del fuori casa, mercati di sbocco commerciale per il settore agricolo, si sono aggiunti gli ormai purtroppo con- sueti riflessi dei cambiamenti climatici: gelate, siccità, calamità fitosanitarie con patogeni in campagna difficili da arrestare.

Valutato positivamente che

la Regione Emilia-Romagna, prima Regione italiana ad aver ottenuto l'approvazione dalla Commissione europea del nuovo Programma di sviluppo rurale (Psr), per il biennio

di transizione 2021-2022 potrà contare su una dotazione finanziaria di 408,9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (+35% rispetto alla precedente programmazione). Risorse che provengono in gran parte dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (l'87%), più una quota minoritaria di quelle attivate con il Next Generation Eu (13%).

Impegna la Giunta regionale

a mantenere alta l'attenzione e la priorità di intervento dell'amministrazione regionale anche in futuro per il setto- re agricolo ed avviare azioni di natura strategica in grado di ridare stabilità e competitività alle imprese della filiera.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeri- diana del 13 ottobre 2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO Oggetto n. 4055 - Ordine del giorno n. 3 collega- to all'oggetto assembleare 3869 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a soste- gno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Bulbi, Fabbri, Pompignoli, Costa, Rossi, Pillati, Caliandro, Bondavalli, Costi, Mori, Mumolo, Pigoni, Marchetti Francesca, Zappa- terra, Daffadà, Zamboni, Tarasconi, Rontini, Bessi, Amico, Gerace

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

la Regione Emilia-Romagna ha da sempre impostato il suo agire riservando particolare riguardo in materia di orga- nizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro e di lotta all'illegalità in tutte le sue forme;

del tutto inaccettabile è il verificarsi di infortunio esiziale sul lavoro, eventualità non solo da condannare fermamente, ma che deve essere scongiurata improntando una riflessione complessiva che caratterizzi il nostro agire per una sempre maggiore tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato che

l'Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Inva- lidi del Lavoro (ANMIL) nel suo intervento nell'Udienza conoscitiva del Progetto di legge in oggetto ha evidenziato:

- lo stretto legame a suo dire intercorrente tra lo svi- luppo economico, il rilancio delle attività produttive ed il rischio che si abbassi la guardia sul fronte della prevenzione;

- che per contrastare tale eventualità occorre rafforza- re le politiche di prevenzione e fare di più per la diffusione di una cultura della sicurezza che non sacrifichi la vita e la salute dei lavoratori.

Valutato positivamente che

il dialogo che si è aperto recentemente tra Governo e sindacati sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro ha contribuito a delineare un piano per la sicurezza conte-

nente una serie di misure da mettere in campo per prevenire gli incidenti: il potenziamento del sistema di formazione di dipendenti e imprenditori; la revisione e il rafforzamento delle norme sanzionatorie per le violazioni; l'interopera- bilità delle banche dati delle diverse amministrazioni per favorire il passaggio di informazioni sulle sanzioni irroga- te tra i soggetti che si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Commissione Ue ha approvato il "Quadro strategi- co in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027"

che definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell'economia, nell'e- voluzione demografica e nei modelli di lavoro;

con il suddetto nuovo quadro strategico la Commissione europea intende promuovere l'approccio "zero vittime" mi- rando a rafforzare la cultura della prevenzione con una serie di iniziative per favorire indagini approfondite su infortuni e decessi, individuare e affrontare le cause, sensibilizzare sui rischi connessi ad infortuni e malattie professionali e rafforzare gli orientamenti esistenti;

il Ministero della Salute, il quale presiede il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in ma- teria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sta predisponendo una strategia na- zionale sulla salute e sicurezza sul lavoro armonizzata con quanto previsto dalle normative europee e dalle convenzioni internazionali, e che detti le linee comuni e individui obietti- vi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

tale strategia tiene conto di vari documenti di gran- de importanza: Il Patto per la salute, i Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 e i relativi Piani Regionali, il Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pan- demia influenzale (PanFlu 2021-2023), la programmazione della vigilanza, le linee programmatiche Inail-ClV (mis- sione prevenzione missione ricerca) e il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);

Riferimenti

Documenti correlati

la mobilità sostenibile è da tempo uno dei pilastri della programmazione strategica regionale, la cui costruzione posa sulla sinergia fra politiche ambientali, urbanistiche e

Per fare fronte agli effetti dirompenti che la gestione obbligata della crisi ha avuto sui risparmiatori, la stessa Legge di conversione 208/15 ha previsto un Fondo di solidarietà

ad orientare, nell'ambito del processo di attuazione delle scelte relative al bilancio di previsione 2021-2023, tre milioni di euro provenienti dal fondo investimenti

Si consente in zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati

«Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di

ad agire affinché il piano industriale della società Piacenza Expo abbia come filo conduttore la specializzazione del prodotto fieristico e contemporaneamente

a predisporre un progetto di legge, che nel rispetto della normativa statale ed europea, promuova la diffusione del libro e della lettura fin dalla prima infanzia, quale

di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel