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LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE STRUTTURE E DEL PROFESSIONISTA

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TAGETE 3-2006 Anno XII

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LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE STRUTTURE E DEL PROFESSIONISTA

Dr. Daniela Bernuzzi Bassi*

La firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale ospedaliero, mirato anche a garantire più tranquillità ai medici dipendenti, ci fa riflettere sulle emergenti problematiche assicurative che ne derivano e si presentano come un nodo non eludibile per tutti i medici che intendono svolgere la professione nella massima serenità.

Oggi il Contratto prevede:

- l'obbligo da parte della Struttura di assicurare nella Polizza di Responsabilità Civile anche l'attività intramenia dei Medici Dipendenti - La facoltà di estendere la copertura assicurativa anche alla Colpa Grave,

con rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti

- L'attivazione di una unità di Risk Management nelle aziende sanitarie e negli ospedali

* Amministratore Delegato Assita S.p.A., Milano

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TAGETE 3-2006 Anno XII

2 Esaminiamo anzitutto la COLPA GRAVE.

Nelle polizze delle Strutture, la clausola relativa all'estensione della garanzia alla Colpa Grave, è più o meno la seguente:

"La garanzia sarà estesa alla copertura della rivalsa esercitata sul personale in caso di danno provocato a terzi per fatti, atti od omissioni determinati da Colpa Grave del personale medico che sia stata giudizialmente accertata mediante sentenza passata in giudicato."

È noto a tutti quanto sia complesso tale argomento e quanto possa prestarsi a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, mettendo in evidenza di come sarebbe indispensabile che nella polizza fosse inserita OBBLIGATORIAMENTE, e non facoltativamente, tale estensione che, per il suo valore, va ben al di là dei relativi maggiori costi che la Struttura dovrebbe sopportare.

Purtroppo è altrettanto noto di quanto siano veramente poche le Compagnie disposte ad assumere i rischi della Responsabilità Civile delle Strutture sanitarie e queste poche propongano testi contrattuali talvolta poco chiari e clausole vessatorie.

Inoltre, considerato che l'estensione della copertura alla Colpa Grave, è al momento rigorosamente individuale e volontaria, tant'è che sarà operante a condizione

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TAGETE 3-2006 Anno XII

3 che i medici dipendenti interessati abbiano corrisposto il premio annuo lordo pro-capite previsto a loro carico, viene da chiedersi:

- Cosa accadrebbe se il medico, non essendo più alle dipendenze di una struttura e quindi non versasse il relativo premio d'assicurazione, subisse un'azione di rivalsa da parte della struttura stessa?

- E se la polizza contratta personalmente, in aggiunta a quella della Struttura e in corso da anni non coprisse la richiesta per avvenuta prescrizione?

Considerato che nella responsabilità Civile Professionale l'assicurato ha un anno di tempo, da quando ne è venuto a conoscenza, per denunciare il sinistro?

Sarebbe quindi necessario, se non indispensabile, che l'articolo di polizza della Struttura e riferito all'estensione della Colpa Grave, fosse così integrato:

“La garanzia sarà efficace anche nell'ipotesi in cui la procedura di rivalsa da parte della Struttura venisse attivata in un periodo in cui il medico responsabile dell'atto

professionale oggetto di una sentenza passata in giudicato, non risultasse più alle dipendenze della stessa, ma risulti essere stato in regola al momento del sinistro col pagamento del premio per l'estensione delle garanzie alla Colpa grave”

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TAGETE 3-2006 Anno XII

4 E' inoltre importantissimo per la tutela del medico dipendente che egli dimostri, attraverso un documento scritto, inviato per raccomandata o firmato per ricevuta dalla Struttura o dalla Compagnia assicuratrice che, al momento dell'accadimento del danno, abbia fatto richiesta di essere manlevato da un'eventuale azione di rivalsa, essendo egli assicurato per la colpa grave attraverso la polizza della Struttura.

In tal modo il medico sarà senz'altro tutelato anche se l'azione di rivalsa verrà attivata dopo anni dall’accadimento.

Altra clausola che, all'interno della polizza della Struttura, dovrebbe essere oggetto d'attenzione è quella relativa alla validità temporale della garanzia che verrebbe così formulata:

“La presente polizza vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al Contraente (la Struttura) durante il periodo di validità del contratto, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore …a solitamente DUE ANNI ... dalla stipula del contratto e non oltre SEI MESI dalla scadenza del contratto stesso.

In nessun caso la Compagnia, per gli anni successivi al primo, sarà tenuta a rispondere degli eventi verificatisi in epoca anteriore a due anni dalla data dell'ultima scadenza annuale”.

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TAGETE 3-2006 Anno XII

5 La polizza così in tal modo conterrebbe:

- Una garanzia retroattiva di due anni, ma ogni volta che la struttura pagherà il premio inerente alla scadenza annuale della polizza, la retroattività non aumenterà con l'anzianità della polizza stessa, ma sarà sempre di due anni.

- Una garanzia postuma di sei mesi, per fatti accaduti in vigenza di contratto, ma denunciati entro sei mesi dalla scadenza della polizza stessa.

- Va da sè che tali condizioni sono ovviamente riferibili e applicabili anche alla garanzia della Colpa Grave.

Cosa succede nelle more di una postuma non più operativa dopo SEI mesi dalla scadenza della polizza e di una retroattività che rimane vincolata ai DUE anni dall'ultimo pagamento del premio???

Premesso tutto ciò ci si domanda se, nonostante quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è necessario che il Medico Dipendente continui a disporre di una POLIZZA INDIVIDUALE considerato che:

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“Il Medico dipendente di Struttura subisce dall'inizio di un procedimento penale o civile di contestazione un duplice ordine di pregiudizi”.

- il primo, di natura esclusivamente patrimoniale, è correlato al danno

ed alle spese cui è tenuto a far fronte. Questo pregiudizio è in qualche misura traslato sull'Ente, salvo quanto abbiamo analizzato prima.

- il secondo, ancor più significativo, è di natura reputazionale perché l'accoglimento delle domande risarcitorie attesta la negligenza, l'imperizia o l'inadeguatezza del Medico, determinando un giudizio di disvalore che resta a contrassegnare in modo irreversibile ed in negativo il curriculum professionale.

Ora, mentre le Compagnie che assicurano le Strutture sono molto attente nella tutela dei profili patrimoniali correlati all'inadempimento contestato, del quale in via traslativa sono chiamate a farsi carico, in nessun conto tengono alla tutela del profilo professionale del Medico dipendente che, anzi, sono indotte a sacrificare

"sull'altare" per una riduzione del costo dell'indennizzo.

Da qui l'importanza per il Medico dipendente di disporre, sempre e comunque, di una Polizza di R.C. Professionale personale che:

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TAGETE 3-2006 Anno XII

7 - preveda, oltre alla totale manleva dei pregiudizi patrimoniali - azione

di rivalsa e 2° rischio - una copertura, meglio se illimitata, delle spese legali di difesa con la messa a disposizione di un team di avvocati qualificatissimi

- e gli consenta la migliore salvaguardia della dignità tramite una difesa a ciò mirata.

Il Medico Dipendente che intenderà sottoscrivere la Polizza R.C. Professionale individuale dovrà controllare che la stessa contenga alcuni punti determinanti:

1) un massimale unico per evento e per anno assicurativo senza sottolimite per ogni sinistro

2) sia compresa l'azione di rivalsa da parte della Struttura, o chi per essa, per COLPA GRAVE

3) valga in II Rischio qualora il massimale della polizza della Struttura non bastasse a soddisfare le richieste del terzo danneggiato

4) sia compresa l'assistenza legale sia in sede civile che penale, possibilmente con massimale illimitato

5) sia prevista una retroattività pluriennale che invecchi con la polizza

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8 6) sia possibile attivare la garanzia postuma, in caso di cessazione dell'attività professionale per pensionamento o cancellazione dall’Albo professionale e garanzia a favore degli eredi in caso di premorienza dell'Assicurato

Il Medico Dipendente che svolge anche attività INTRAMENIA ha diritto a detrarsi fiscalmente il premio pagato per la polizza contratta personalmente.

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