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UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

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UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SPOLETO

(AGGIORNAMENTO)

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Turismo Dott.ssa Stefania Nichinonni

Anno 2020 Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 17/06/2020

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Articolo 1 – Costituzione del Gruppo ... 3

Articolo 2 – Iscrizione al Gruppo comunale ... 3

Articolo 3 – Rinuncia all’iscrizione al Gruppo comunale ... 4

Articolo 4 – Attività del Gruppo comunale ... 4

Articolo 5 – Il volontario ... 5

Articolo 6 – Dotazione individuale ... 6

Articolo 7 – Utilizzo degli automezzi in dotazione al Gruppo comunale ... 7

Articolo 8 – L’amministrazione del Gruppo comunale ... 8

Articolo 9 – Organigramma del Gruppo comunale ... 8

Articolo 10 – Le Unità operative ... 10

Articolo 11 – Sede del Gruppo comunale ... 12

Articolo 12 – L’assemblea degli iscritti ... 12

Articolo 13 – Mantenimento del posto di lavoro e rimborsi spese ... 14

Articolo 14 – Modifiche al regolamento ... 15

Articolo 15 – Provvedimenti disciplinari ... 15

Articolo 16 – Scioglimento o cessazione del Gruppo comunale ... 16

Articolo 17 – Norme transitorie ... 16

Articolo 18 – Norme finali ... 16

Allegato A – Domanda di adesione al Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Spoleto

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Articolo 1 – Costituzione del Gruppo

1) È costituito presso la Sede del Comune di Spoleto, in Piazza del Comune n. 1, il Gruppo comunale volontari di protezione civile, di seguito denominato “Gruppo comunale”, al quale possono aderire, previo nullaosta del Sindaco, cittadini di ambo i sessi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età, che siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui ai successivi articoli 4 e 5 e che siano, preferibilmente, residenti o domiciliati nel Comune di Spoleto.

2) Il Gruppo comunale si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per svolgere le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali o legati all’attività dell’uomo. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle direttive ed alle dipendenze funzionali delle autorità competenti e in conformità alla normativa vigente in materia di protezione civile.

Articolo 2 – Iscrizione al Gruppo comunale

1) L’iscrizione al Gruppo comunale è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta (allegato A) da indirizzare al Sindaco, corredata da:

a. certificato medico attestante l’idoneità psico - fisica;

b. autocertificazione attestante l’assenza di carichi penali pendenti.

2) Di norma il periodo per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini che intendono entrare a far parte del Gruppo comunale è fissato per il mese di ottobre di ogni anno, salvo che il coordinamento operativo, di cui all’art. 9, comma 7), fissi una data o un periodo diverso.

3) I volontari iscritti saranno muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione comunale completo di fotografia, che ne certifica le generalità, l’appartenenza al Gruppo comunale e l’eventuale specializzazione.

4) I volontari appartenenti al Gruppo comunale, per le attività di cui all’art. 4, sono beneficiari di polizza assicurativa per infortuni e di polizza per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

(4)

Articolo 3 – Rinuncia all’iscrizione al Gruppo comunale

1) I volontari hanno facoltà di rinuncia in qualsiasi momento alla propria adesione al Gruppo comunale, dandone comunicazione scritta al Sindaco. Alla rinuncia consegue la cancellazione del nominativo dall’elenco dei volontari.

Articolo 4 – Attività del Gruppo comunale

1) I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato o del Coordinatore del Gruppo comunale e comunque, alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

2) Le attività svolte dal Gruppo comunale in tempo di pace consistono in:

a. attività di previsione in collaborazione con l’Ufficio protezione civile, consistente l’aggiornamento dei piani di emergenza;

b. attività di formazione ed addestramento a cui tutti i volontari sono tenuti a partecipare, in modo da acquisire le necessarie conoscenze e competenze per l’attivazione e l’operatività del Gruppo comunale;

c. attività di addestramento all’uso dei materiali e delle attrezzature in dotazione al Gruppo comunale e loro manutenzione;

d. attività connesse alla gestione del Gruppo comunale tramite l’istituzione delle apposite Unità operative (UO) di cui al successivo art. 10;

e. partecipazione a progetti finalizzati alla divulgazione, alla diffusione e alla conoscenza della attività e degli scopi della protezione civile.

3) Le attività svolte dal Gruppo comunale in fase di allerta e in fase di emergenza consistono nelle attività connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo, sotto il coordinamento degli organi istituzionali preposti a tale scopo.

4) Il Gruppo comunale è autorizzato all'impiego dei volontari operativi in occasione di eventi programmati ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lett. g), con le modalità di cui:

a. alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazione di volontariato all’attività di protezione civile”;

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b. alla circolare del 6 agosto 2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”, punti 1 e 2.

5) Il Gruppo comunale è autorizzato all'impiego dei volontari operativi in situazioni di emergenza anche al di fuori del territorio comunale, nel contesto della formazione di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dalla Regione Umbria o da altri soggetti preposti alla gestione dell’emergenza, per le quali il Sindaco, sentito l’Ufficio protezione civile, disponga l'invio dei soccorsi. In ogni caso dovrà essere garantita la funzionalità delle Unità operative in caso di allerta o emergenza sul territorio comunale.

Articolo 5 – Il volontario

1) Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge attività volontaria in favore della comunità e del bene comune nell'ambito dei compiti e delle attribuzioni della protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno del Gruppo comunale, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2) Gli appartenenti al Gruppo comunale sono tenuti, nei limiti delle proprie capacità e disponibilità a garantire la partecipazione ad almeno il 10% delle attività previste dal presente regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

3) I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le caratteristiche indicate al comma 1), né sostituirsi in alcuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile o svolgere compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento.

4) Il volontario in particolare deve:

a. partecipare con impegno, lealtà e correttezza alle attività del Gruppo comunale;

b. mantenere sempre un comportamento esemplare e consono al suo ruolo;

c. usare nei rapporti con terzi cortesia, comprensione e fermezza nel totale rispetto della legalità;

d. osservare rigoroso riserbo su quanto udito, visto, fatto o comunque appreso in servizio;

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e. osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le disposizioni che gli sono impartite;

f. osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

5) Nell’articolazione del Gruppo comunale, i volontari sono inquadrati come volontari operativi e volontari non operativi.

a. I volontari operativi sono tutti i volontari che hanno seguito con successo un adeguato percorso formativo riconosciuto dalla Regione Umbria. Il volontario operativo ha diritto di voto nell’assemblea degli iscritti. Il volontario operativo che abbia superato il settantesimo anno di età dovrà presentare annualmente un certificato medico attestante l’idoneità psico – fisica. Il volontario operativo con limiti di idoneità psico-fisica desunta dal certificato medico è adibito ad attività di supporto, quali mansioni ausiliarie e di segreteria.

b. I volontari non operativi sono i nuovi iscritti al Gruppo comunale che non abbiano ancora frequentato il corso base o, avendolo frequentato, non hanno superato la prova finale.

Essi non hanno diritto di voto nell’assemblea degli iscritti.

Articolo 6 – Dotazione individuale

1) Ad ogni volontario iscritto al Gruppo comunale è fornita in comodato d’uso una dotazione individuale formata da:

a. tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione comunale, che ne certifica le generalità, l’appartenenza al Gruppo comunale e l’eventuale specializzazione. Il tesserino di riconoscimento è posto obbligatoriamente in vista sul vestiario utilizzato dal volontario durante le attività;

b. divisa nei colori del volontariato di protezione civile, completa di cinturone, cappellino e relativi loghi;

c. polo manica lunga e polo manica corta nei colori del volontariato di protezione civile, complete di relativi loghi;

d. giacca invernale nei colori del volontariato di protezione civile e relativi loghi;

e. idonee calzature.

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Tutto il materiale che costituisce la dotazione fornita in comodato d’uso al volontario, è conforme a quanto previsto dal regolamento regionale del 22 febbraio 2006, n. 2 “Norme per l’adozione e l’utilizzo del nuovo emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria” e ss.mm.ii.

2) i dispositivi di protezione individuale (DPI), che fanno parte della dotazione del Gruppo comunale verranno forniti al volontario di volta in volta, secondo le esigenze operative.

3) Il volontario può utilizzare la dotazione fornita esclusivamente nelle occasioni per le quali è attivato il Gruppo comunale, ed ha l’obbligo di conservarla in buono stato, con cura e diligenza.

4) In caso di rinuncia all’iscrizione al Gruppo comunale, di cui all’art. 3 o di espulsione da esso, di cui all’art. 15, al Volontario è fatto obbligo la restituzione di tutto il materiale dato in comodato d’uso.

Articolo 7 – Utilizzo degli automezzi in dotazione al Gruppo comunale

1) Il volontario operativo, in possesso di idonea patente di guida, rispettando rigorosamente le vigenti norme del codice della strada e sentito il Coordinatore, è autorizzato all’utilizzo degli automezzi in dotazione al Gruppo comunale;

2) Il volontario operativo, dopo aver ritirato le chiavi custodite presso l’Ufficio protezione civile preleva l’automezzo presso il parcheggio assegnato, accertandosi che siano presenti a bordo tutti i documenti atti alla circolazione del veicolo ed il suo quaderno di marcia; in caso contrario deve dare tempestiva comunicazione al Coordinatore. Al termine dell’attività, l’automezzo dovrà essere sistemato presso il parcheggio da cui è stato prelevato, le chiavi dovranno essere immediatamente riconsegnate presso l’Ufficio protezione civile e dovrà essere scrupolosamente compilato il quaderno di marcia.

3) Il volontario, che per incuria, negligenza, imperizia, dolo o colpa grave arrecasse danni agli automezzi in dotazione al Gruppo comunale, è tenuto al risarcimento del danno arrecato al mezzo e a terzi.

4) Le sanzioni per infrazione al codice della strada e quelle connesse in genere alla circolazione dell’automezzo, sia contestate direttamente, che pervenute al protocollo comunale, sono a carico del conducente trasgressore.

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Articolo 8 – L’amministrazione del Gruppo comunale

1) Il Comune, mediante l’Ufficio protezione civile, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale provvedendo:

a. all’acquisto del vestiario e degli altri DPI;

b. all’acquisto dei materiali e delle attrezzature;

c. all’acquisto, alla gestione ed alla manutenzione degli automezzi;

d. al reperimento dei fondi finalizzati all’organizzazione dei corsi di formazione per i volontari iscritti e all’organizzazione delle esercitazioni;

e. a qualsiasi atto formale necessario per il buon funzionamento del Gruppo comunale.

2) Le attrezzature, i materiali ,i DPI e gli automezzi assegnati al Gruppo comunale fanno parte del patrimonio comunale e sono registrati nell’inventario del Comune.

Articolo 9 – Organigramma del Gruppo comunale

1) Il Sindaco, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 1/2018 ss.mm.ii. è Autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

2) Il Sindaco è il rappresentante legale del Gruppo comunale, nonché responsabile unico e:

a. nomina un Coordinatore del Gruppo comunale di sua fiducia, il cui incarico ha durata triennale;

b. esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Coordinatore;

c. ammette i nuovi iscritti al Gruppo comunale;

d. dispone l’attivazione del Gruppo comunale e dei relativi automezzi ed attrezzature per le attività di cui all’art. 4;

e. promuove l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di protezione civile;

f. dà impulso ad ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile;

g. provvede annualmente alla formazione dell’elenco degli eventi programmati o programmabili di cui all’art. 4, comma 4);

h. compete al Sindaco decretare l’espulsione di un volontario secondo l’art. 15, comma 1), lett. d) e comma2).

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i. è garante dell’osservanza del presente regolamento.

3) Il Coordinatore, nominato secondo le modalità di cui al comma 2), lett. a, è il responsabile della gestione operativa del Gruppo comunale ed esercita le seguenti funzioni:

a. nomina il Vice Coordinatore, sentiti i volontari;

b. indice l’assemblea degli iscritti;

c. è responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale della gestione dei materiali, delle attrezzature e degli automezzi in dotazione al Gruppo comunale;

d. propone all’Ufficio protezione civile l’adozione degli atti che provvedano a soddisfare le esigenza del Gruppo comunale relativamente al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e agli automezzi, necessari per svolgere al meglio il servizio di protezione civile, sia in addestramento che in emergenza, in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al bilancio comunale;

e. cura i rapporti con l’Amministrazione comunale e con gli altri Enti;

f. trasmette al Consiglio comunale una relazione di fine anno sull’attività svolta dal Gruppo comunale;

g. cura l’immagine esterna del Gruppo comunale ed è garante dell’unità interna;

h. conferisce delega ai volontari per lo svolgimento di particolari compiti e funzioni;

i. programma e propone corsi di formazione utili ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei volontari del Gruppo comunale e collabora all’organizzazione e allo svolgimento degli stessi;

j. ha accesso alle banche dati personali degli iscritti al Gruppo comunale, per le finalità di cui al presente regolamento, nel rispetto ed osservanza delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali;

k. comunica al Sindaco il nominativo del Segretario eletto dall’assemblea degli iscritti e quelli dei Responsabili di Unità operativa, di cui al successivo art. 10, ratificati dall’assemblea stessa.

l. Compete al Coordinatore comunicare le sanzioni di cui all’art. 15, comma 1), lett. a), b), c) e comma 2;

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4) Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore, sentiti i volontari; esercita le seguenti funzioni:

a. coadiuva il Coordinatore nell’espletamento delle sue funzioni;

b. sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento;

L’incarico ha durata triennale.

5) Il Segretario è eletto dall’assemblea degli iscritti secondo le modalità di cui all’art. 12; esercita le seguenti funzioni:

a. cura la stesura dei verbali delle riunioni dell’assemblea degli iscritti e del coordinamento operativo di cui al comma 7);

b. predispone l’elenco dei candidati;

c. conserva copia di tutta la documentazione riguardante l’attività del Gruppo comunale;

d. tiene aggiornato l’elenco degli iscritti, anche sulla piattaforma informatica regionale;

e. verifica e certifica le presenze dei volontari durante le attività del Gruppo comunale.

L’incarico ha durata triennale.

6) Il coordinamento operativo è formato da:

a. il Coordinatore;

b. il Vice Coordinatore;

c. il Segretario;

d. i Referenti delle Unità operative.

7) Il coordinamento operativo è in carica per tre anni ed espleta le seguenti funzioni:

a. cura l’ordinaria amministrazione del Gruppo comunale, proponendo e seguendo le attività in cui i volontari vengono impegnati ai sensi del presente regolamento;

b. istruisce le richieste di ammissione dei nuovi iscritti al Gruppo comunale;

c. redige il programma annuale delle attività del Gruppo comunale;

d. definisce ed organizza le attività formative del Gruppo comunale;

Articolo 10 – Le Unità operative

1) Le Unità operative (UO) in cui si articola il Gruppo comunale rappresentano un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività. Ogni UO è coordinata da un Referente eletto al suo interno. La carica di Referente ha una durata triennale ed è

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ratificata dall’assemblea degli iscritti.

2) I volontari verranno inseriti, su base volontaria, in una UO in funzione delle aspettative personali, delle capacità specifiche e delle qualifiche.

3) Il Gruppo comunale si articola nelle seguenti UO:

a. Logistica: con compiti di allestimento di aree di ricovero, monitoraggio punti critici, attività di segreteria in affiancamento al Segretario, attività di segreteria connesse alle esigenze nelle aree di ricovero e a tutte le attività riconducibili a capacità di natura tecnica-operativa. In questa UO sono compresi coloro che siano in possesso di competenze tecniche e capacità manuali.

b. Telecomunicazioni: con compiti di gestione e verifica della funzionalità della sala radio situata nella sede dell’Ufficio protezione civile, gestione e verifica della funzionalità del ponte radio, gestione e verifica della funzionalità dei sistemi radio individuali e di squadra.

In questa UO sono compresi coloro che siano in possesso di competenze specifiche nelle telecomunicazioni.

c. Materiali e mezzi: con compiti di gestione e verifica della funzionalità del parco macchine assegnato al Gruppo comunale, di gestione e verifica della funzionalità dei materiali in dotazione e gestione del magazzino vestiario. In questa UO sono compresi coloro che siano in possesso di competenze tecniche e meccaniche.

d. Sicurezza e prevenzione: con il compito di definire le procedure di intervento in sicurezza sia per i volontari che per la popolazione; individua i DPI più efficaci per le attività del Gruppo comunale, ne verifica il corretto utilizzo e ne gestisce la dotazione. In questa UO sono compresi coloro che siano in possesso di competenze tecniche riguardo la sicurezza sui posti di lavoro.

e. Formazione e specialistica: con il compito di individuare le necessità formative del Gruppo comunale e di assistere il coordinamento operativo nella definizione e nell’organizzazione delle attività formative e addestrative. Inoltre questa UO, tramite volontari con formazione tecnica e specialistica (geometri, geologi, ingegneri, architetti, laureati in protezione civile, psicologi, medici, ecc.. ), effettua valutazioni sul campo.

4) Il numero e le funzioni delle UO possono essere modificate dall’assemblea degli iscritti su richiesta del coordinamento operativo o su iniziativa di almeno 3 iscritti.

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Articolo 11 – Sede del Gruppo comunale

1) La sede operativa del Gruppo comunale è stabilita presso la sede dell’Ufficio protezione civile, in Via dei Tessili n. 15.

2) I volontari possono accedere alla sede liberamente durante gli orari di apertura dell’Ufficio protezione civile, provvedendo a segnalare la loro presenza attraverso la marcatura del tesserino in dotazione.

3) I volontari possono accedere alla sede fuori degli orari di apertura dell’Ufficio protezione civile, esclusivamente per attività di istituto, provvedendo a segnalare la loro presenza attraverso la marcatura del tesserino in dotazione. L’accesso è consentito alla presenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore, o del Segretario oppure di uno dei Referenti di UO in possesso delle chiavi della Sede;

4) I volontari sono tenuti alla massima cura della sede; i danneggiamenti arrecati alla sede, agli arredi e a quant’altro in essa contenuto, avvenuto per incuria, negligenza, imperizia, dolo o colpa grave, sono a carico del volontario che ne sia autore o responsabile.

Articolo 12 – L’assemblea degli iscritti

1) L’assemblea degli iscritti si riunisce su iniziativa del Sindaco, del Coordinatore, su richiesta di almeno cinque componenti del coordinamento operativo, oppure attraverso una petizione firmata da almeno un terzo degli iscritti e comunque non meno di una volta all’anno;

2) L’assemblea degli iscritti è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

3) Il Coordinatore, sentiti i volontari nomina in sede di assemblea degli iscritti il Vice Coordinatore;

4) L’assemblea degli iscritti, presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore, è indetta dal Coordinatore mediante avviso scritto, reso pubblico almeno 7 giorni prima della seduta presso la sede del Gruppo comunale e comunicata agli iscritti secondo le modalità da essi scelte, anche tramite social network. Tale avviso reca indicazioni circa la data, l’ora, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. La suddetta comunicazione è inviata a cura del Coordinatore del Gruppo comunale.

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L’assemblea degli iscritti espleta le seguenti funzioni:

a. elegge il Segretario del Gruppo comunale;

b. ratifica l’elezione dei Referenti di UO;

c. decide sulle articolazione delle UO;

d. esprime un parere motivato sulle proposte di modifica del presente regolamento avanzate ai sensi dell’art. 14;

e. esprime parere non vincolante in merito al disciplinare del Gruppo comunale di protezione civile e sulle sue eventuali modifiche;

f. fornisce contributo di idee, proposte e progetti per redigere il calendario dell’attività annuale (o pluriennale) del Gruppo comunale;

g. approva i programmi dell’attività annuale del Gruppo comunale presentata dal coordinamento operativo;

h. delibera sugli argomenti presentati dal coordinamento operativo ed inseriti nell’ordine del giorno.

5) Il diritto di voto spetta a tutti i volontari operativi di cui all’art. 5, comma 5), lett. a che, al momento del voto, non siano sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 15, comma 1), lett. c.

6) Le delibere e le decisioni dell’assemblea degli iscritti sono approvate a maggioranza ad eccezione di quanto previsto all’art. 16.

7) L’elezione del Segretario del Gruppo comunale avviene secondo le seguenti modalità:

a. Il diritto di presentare la propria candidatura per l’elezione a Segretario del Gruppo comunale spetta a tutti i volontari operativi. Le candidature devono essere espresse di persona e comunicate al Coordinatore del Gruppo comunale almeno due giorni prima delle elezioni. È incandidabile ogni volontario che ricopra altre cariche all’interno del Gruppo comunale.

b. La commissione elettorale è formata dal volontario operativo più anziano e dai due volontari operativi più giovani che non abbiano presentato la propria candidatura, il più anziano assume la carica di Presidente e i due volontari più giovani quella di scrutatore.

c. L’elezione del Segretario del Gruppo comunale ha luogo mediante voto segreto. La scheda elettorale contiene i nomi dei candidati a Segretario. I volontari operativi possono esercitare il proprio diritto di voto esprimendo fino ad un massimo di tre

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preferenze.

d. Sono nulle le schede nelle quali siano state espresse un numero di preferenze maggiori di tre e quelle che indicano nominativi non presenti nell’elenco dei candidati.

e. I componenti della commissione elettorale siglano ciascuna delle schede elettorali.

Queste vengono consegnate solo ai volontari operativi e solo dopo che il Coordinatore abbia dichiarato aperte le operazioni di voto. Lo scrutinio è eseguito dalla Commissione elettorale, alla fine delle operazioni di voto, la cui durata è preventivamente comunicata all’assemblea. La commissione elettorale redige l’elenco dei candidati in ordine di preferenze e risulta eletto alla carica di Segretario del Gruppo comunale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità del numero di preferenze espresse a favore di due o più candidati, è eletto il candidato più anziano.

f. Alla fine delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale redige un verbale in cui viene indicato il numero dei votanti, il numero delle schede consegnate, il numero delle schede valide, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle, avendo cura di verificare che il numero delle schede consegnate sia uguale alla somma delle schede valide, delle schede nulle e delle schede bianche. Nel verbale, che verrà preso in consegna dal Coordinatore, deve essere indicato il nominativo del volontario eletto.

g. Preso atto della votazione, il Coordinatore comunica al Sindaco il nominativo del volontario eletto alla carica di Segretario.

Articolo 13 – Mantenimento del posto di lavoro e rimborsi spese

1) Nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo comunale, finché il Gruppo comunale è regolarmente iscritto nell’apposito registro regionale del volontariato di protezione civile, sono garantiti, nell’ambito delle attività di protezione civile, i seguenti benefici:

a. il datore di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 39, comma 1), lett. a e b del decreto legislativo 1/2018 e ss.mm.ii. è tenuto a consentire, per un periodo non superiore

a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, l’impiego operativo del volontario, al quale è garantito, in questo lasso di tempo, il mantenimento del posto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, pubblico o privato;

b. la copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 39, comma1, lett. c del decreto legislativo 1/2018 ss.mm.ii.;

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c. il rimborso spese sostenute nelle attività di protezione civile, per il quale egli avanza istanza secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo 1/2018 ss.mm.ii.;

2) Al datore di lavoro pubblico o privato presso i quali il volontario presta la propria attività lavorativa, viene rimborsato, previa richiesta, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Articolo 14 – Modifiche al regolamento

1) La modifica del presente regolamento è competenza del Consiglio comunale.

2) L’assemblea degli iscritti può presentare proposte di modifica al presente regolamento approvate in seguito a iniziativa del coordinamento operativo o petizione firmata da almeno un terzo degli iscritti.

3) L’assemblea è comunque chiamata ad esprimere il proprio parere, non vincolante, su tutte le proposte di modifica al presente regolamento.

Articolo 15 – Provvedimenti disciplinari

1) I provvedimenti disciplinari, adottabili nei confronti dei volontari ritenuti responsabili di atti che possano turbare l’attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo comunale, o che siano in contrasto con lo spirito di comportamento consono al suo ruolo, sono:

a. richiamo verbale;

b. richiamo scritto;

c. sospensione temporanea dal Gruppo comunale per un massimo di trenta giorni;

d. espulsione.

2) Per le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 1) si fa riferimento all’apposito disciplinare del Gruppo comunale di protezione civile, adottato dalla Giunta comunale, sentito il parere dell’assemblea degli iscritti.

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Articolo 16 – Scioglimento o cessazione del Gruppo comunale

Lo scioglimento o la cessazione del Gruppo comunale può avvenire su proposta dell’assemblea, votata con maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.

Articolo 17 – Norme transitorie

3) Fino all’approvazione del presente regolamento sono in vigore le disposizioni del vigente regolamento.

4) Nel caso di vacanza del posto di Coordinatore del Gruppo comunale, il ruolo sarà assunto temporaneamente dal Responsabile dell’Ufficio protezione civile

Articolo 18 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano principi e disposizioni di cui decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) ed al decreto legislativo 3/2017 (Codice del terzo settore).

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