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WINTER. D.Lgs 81/2008 PROTEZIONE CIVILE. Template. Adempimenti

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D.Lgs 81/2008

PROTEZIONE CIVILE

Adempi menti

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PROGRAMMA 1. Normativa

2. Scenari di Protezione Civile

3. Formazione, informazione e addestramento

4. DPI – dotazione e formazione, informazione ed addestramento

5. Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria

6. Mantenimento requisiti

(3)

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TRE CAPISALDI

1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

2. Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 - Disposizioni in

attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

3. Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria

01

(4)

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D.Lgs. 81/08

Art. 2 lettera a  I Volontari della Protezione Civile sono equiparati ai lavoratori

Art. 3 c.3bis  Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si

rimanda a norma successiva

Decreto Interm. 13/4/11

(Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

01

Il VOLONTARIO è equiparato al lavoratore SOLO per:

1. Formazione, informazione e addestramento

2. Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso

3. Controllo e/o sorveglianza sanitaria

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

(5)

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01

VOL ONTARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

(SINDACO e PRESIDENTE)

Garantire ai volontari:

•formazione, informazione e addestramento

•Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione

informazione e addestramento al loro uso

•Controllo e/o sorveglianza sanitaria con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti

svolti Decreto Interm. 13/4/11

OBBLIGHI

Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni

nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione ……

(6)

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01

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

ALLEGATO 1: individuazione degli scenari di rischio per la protezione civile e dei compiti che vengono svolti dai volontari nell’ambito degli scenari;

ALLEGATO 2: indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione, addestramento;

ALLEGATO 3: controllo sanitario;

ALLEGATO 4: sorveglianza sanitaria;

(7)

02

SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE:

Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di

emergenza.

Le tipologie di scenario identificate sono tre:

⇒ Scenari di protezione civile OPERATIVI

⇒ Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE A SUPPORTO di altri soggetti competenti individuati per legge

⇒ Contesti ASSIMILATI a scenari di protezione civile

(8)

02

1. Scenario eventi atmosferici avversi

2. Scenario rischio idrogeologico – alluvione 3. Scenario rischio idrogeologico – frane

4. Scenario rischio sismico 5. Scenario rischio vulcanico

6. Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia

Scenari operativi

(9)

02

1. Scenario rischio chimico, nucleare, industriale,trasporti 2. Scenario rischio ambientale e igienico sanitario

3. Scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di

protezione civile ( operatività ordinaria, attività sociale, addestrativa, formativa, informativa, assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti in caso di ricerca persone scomparse/disperse)

Scenari a SUPPORTO di altri soggetti

competenti

(10)

02

1. Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente 2. Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico

3. Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS)

4. Attività di difesa civile

SOLO a supporto di altri soggetti competenti per legge.

I compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli previsti nel DCDPC

12.01.2012.

Sce nari ASSIM ILA TI

(11)

02

1. Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale) 2. Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, 3. disabili)

4. Informazione alla popolazione 5. Logistica

6. Soccorso e assistenza sanitaria 7. Uso di attrezzature speciali 8. Conduzione mezzi speciali

9. Predisposizione e somministrazione di pasti

10. Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia

11. Supporto organizzativo (sale operative, attività amministrative, segreteria)

12. Presidio del territorio

13. Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico 14. Attività formative

15. Attività in materia di radio e telecomunicazioni 16. Attività subacquea

17. Attività cinofile

COMPITI

(12)

02

Ciascun volontario può svolgere più compiti diversi, nel rispetto dei PERCORSI FORMATIVI ed ADDESTRATIVI appositamente

previsti dalle Regioni

(13)

03

“Le organizzazioni curano che….”

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Relativamente agli aspetti di sicurezza nell’ambito degli scenari individuati e dei compiti da lui svolti

Relativamente all’uso e manutenzione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che

conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante

Decreto 13 aprile 2011 art. 4

(14)

03

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

ALLEGATO 2

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio il proprio Piano Formativo, di Informazione e di Addestramento;

Le attività formative per il volontario di protezione civile devono contenere specifico spazio per il tema della sicurezza.

Le Organizzazioni devono curare che il volontario sia

adeguatamento formato addestrato all’uso delle attrezzature e dei DPI di cui DEVE essere dotato dall’organizzazione stessa

(15)

03

FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività

operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla

riduzione e alla gestione dei rischi

Regione Lombardia individua l’offerta formativa e i criteri per la

formazione

INFORMAZIONE

complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla

eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello

svolgimento delle attività operative

L’informazione ai propri volontari è un percorso COSTANTE, può essere interna, con propri strumenti comunicativi o messi a disposizione dai costruttori di attrezzature e DPI.

ADDESTRAMENTO

complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature,

macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e

le procedure di intervento

Pratico, programmato, periodico, validato e registrato.

Obiettivo: trasmettere l’uso corretto di dispositivi (attrezzature e

macchine)

(16)

03

Decreto Interm. 13/4/11 ATTIVITÀ DI

FORMAZIONE PRECEDENTI

Per gli adempimenti degli obblighi in materia di

formazione, informazione e addestramento dei

volontari sono fatte salve le attività svolte fino al

12/01/12

Regolamento regionale n. 9/2010 -Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile Articolo 7 (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell’organizzazione)

3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

(17)

04

Dispositivo di

Protezione Individuale

(

DPI

)

(art.76 D.Lgs 81/08)

qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni

complemento o accessorio destinato a tale scopo….

DPI: quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente

dalla prevenzione,

dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva.

(18)

04

► possesso della marcatura

CE

e di tutte le

certificazioni previste;

presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua comprensibile dal

lavoratore;

adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (non aggravare il rischio);

adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

.

(19)

05

Controllo sanitario:

riconosce la capacità generica del volontario a svolgere le attività di volontariato

Allegato 3 DCDPC 12.01.2012

OBBLIGATORIO PER TUTTI I VOLONTARI

Visita medica :

anamnesi e esame obiettivo mirati al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio

di PC o a patologie che possano controindicare l’esposizione al rischio

ergonomico o di

movimentazione manuale di carichi. ……

Vaccinazioni:

obbligatorie come da PVR

(20)

05

PERIODICITÀ

< 60 anni : almeno ogni 5 anni

>60 anni: almeno ogni 2 anni

Controllo sanitario

DA CHI?

Qualsiasi medico abilitato,

•Anche facenti parte della componente medica dell’organizzazione

•Anche con convenzioni con organizzazione che hanno componente medica

•Anche con Strutture del SSN pubbliche o private accreditate

È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa.

(21)

05

Controllo sanitario

Esito negativo  inidoneità totale al servizio come volontario

Esito parzialmente negativo  inidoneità parziale relativa a quella attività

Le visite AL MOMENTO sono a carico del singolo Volontario.

Nulla vieta al legale rappresentante di accordarsi con organizzazioni di

volontariato sanitarie sul proprio territorio

(22)

05

assolvono al controllo sanitario anche:

•Visite mediche-sorveglianza sanitaria per l’idoneità alla mansione lavorativa;

•Visite medico-sportive o idoneità alla attività fisica non agonistica ;

•Sorveglianza sanitaria per specifiche mansioni a rischio, che è valida per il controllo sanitario e

sorveglianza sanitaria per la medesima attività nel volontariato

Al momento, per

(23)

05

Sorveglianza sanitaria

Allegato 4 DCDPC 12.01.2012

Per i volontari che sono esposti ai fattori di rischio di cui al DLgs 81/2008 oltre le soglie previste (e nei casi particolari contemplati dal DLgs)

535 ore/anno 65 giorni/anno

(se non si dispone di sistemi di rilevamento delle attività orarie)

Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:

VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di

videoterminali), VIII (agenti fisici),

IX(sostanze pericolose, limitatamente agli agenti chimici),

X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

(24)

05

Sorveglianza sanitaria

Allegato 4 DCDPC 12.01.2012

L’ORGANIZZAZIONE

(Legale Rappresentante)

individua i volontari

Lo comunica ai diretti interessati e alla Regione (PROVINCIA)

tramite PEC o RACCOMANDATA

(25)

Sorveglianza sanitaria

31 gennaio 2013:

elenco volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria

Entro il 31 gennaio di ogni anno

il LEGALE RAPPRESENTANTE comunica:

 i nominativi dei volontari che nel corso

dell’anno devono sottoporsi a sorveglianza, sulla base delle attività dell’anno precedente

Entro il 31 gennaio di ogni anno comunica che i volontari individuati per l’anno precedente, si sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

05

(26)

Sorveglianza sanitaria

DA CHI?  Medici competenti iscritti nell’elenco nazionale ed operanti in Lombardia

Le visite di SORVEGLIANZA sanitaria sono a carico della Provincia per le organizzazioni iscritte alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile

Esito negativo dalla sorveglianza sanitaria non comporta necessariamente la perdita di operatività , perchè ha valore solo per uno specifico rischio e oltre soglia.

(27)

06

MANTENIMENTO REQUISITI

Requisiti fondamentali pena la sospensione dall’attività operativa Oltre a quanto già previsto, da inviare entro le medesime scadenze:

attestazione delle attività di formazione, informazione e addestramento (con apposito spazio dedicato alla sicurezza) per ciascun volontario

 attestazione del possesso degli idonei DPI e relativa formazione, informazione e

addestramento, per ciascun volontario

Attestazione del controllo sanitario per tutti i volontari

Attestazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE

Anche tramite:

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE

oltre alla comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno

(28)

06

Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi in termini di:

Dotazione DPI,

Formazione

Visite Mediche

Inoltre:

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, non

necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria

AIB Antincendio Boschivo

(29)

06

AIB Antincendio Boschivo

(30)

Per ogni chiarimento:

[email protected]

Tel: 0332/252488

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