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D.Lgs 81/2008
PROTEZIONE CIVILE
Adempi menti
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PROGRAMMA 1. Normativa
2. Scenari di Protezione Civile
3. Formazione, informazione e addestramento
4. DPI – dotazione e formazione, informazione ed addestramento
5. Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria
6. Mantenimento requisiti
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TRE CAPISALDI
1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
2. Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 - Disposizioni in
attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3. Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria
01
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D.Lgs. 81/08
Art. 2 lettera a I Volontari della Protezione Civile sono equiparati ai lavoratori
Art. 3 c.3bis Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si
rimanda a norma successiva
Decreto Interm. 13/4/11
(Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
01
Il VOLONTARIO è equiparato al lavoratore SOLO per:
1. Formazione, informazione e addestramento
2. Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso
3. Controllo e/o sorveglianza sanitaria
con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti
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01
VOL ONTARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
(SINDACO e PRESIDENTE)
Garantire ai volontari:
•formazione, informazione e addestramento
•Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione
informazione e addestramento al loro uso
•Controllo e/o sorveglianza sanitaria con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti
svolti Decreto Interm. 13/4/11
OBBLIGHI
Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni
nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione ……
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01
Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012
ALLEGATO 1: individuazione degli scenari di rischio per la protezione civile e dei compiti che vengono svolti dai volontari nell’ambito degli scenari;
ALLEGATO 2: indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione, addestramento;
ALLEGATO 3: controllo sanitario;
ALLEGATO 4: sorveglianza sanitaria;
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SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE:
Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di
emergenza.
Le tipologie di scenario identificate sono tre:
⇒ Scenari di protezione civile OPERATIVI
⇒ Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE A SUPPORTO di altri soggetti competenti individuati per legge
⇒ Contesti ASSIMILATI a scenari di protezione civile
02
1. Scenario eventi atmosferici avversi
2. Scenario rischio idrogeologico – alluvione 3. Scenario rischio idrogeologico – frane
4. Scenario rischio sismico 5. Scenario rischio vulcanico
6. Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia
Scenari operativi
02
1. Scenario rischio chimico, nucleare, industriale,trasporti 2. Scenario rischio ambientale e igienico sanitario
3. Scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di
protezione civile ( operatività ordinaria, attività sociale, addestrativa, formativa, informativa, assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti in caso di ricerca persone scomparse/disperse)
Scenari a SUPPORTO di altri soggetti
competenti
02
1. Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente 2. Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico
3. Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS)
4. Attività di difesa civile
SOLO a supporto di altri soggetti competenti per legge.
I compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli previsti nel DCDPC
12.01.2012.
Sce nari ASSIM ILA TI
02
1. Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale) 2. Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, 3. disabili)
4. Informazione alla popolazione 5. Logistica
6. Soccorso e assistenza sanitaria 7. Uso di attrezzature speciali 8. Conduzione mezzi speciali
9. Predisposizione e somministrazione di pasti
10. Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia
11. Supporto organizzativo (sale operative, attività amministrative, segreteria)
12. Presidio del territorio
13. Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico 14. Attività formative
15. Attività in materia di radio e telecomunicazioni 16. Attività subacquea
17. Attività cinofile
COMPITI
02
Ciascun volontario può svolgere più compiti diversi, nel rispetto dei PERCORSI FORMATIVI ed ADDESTRATIVI appositamente
previsti dalle Regioni
03
“Le organizzazioni curano che….”
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Relativamente agli aspetti di sicurezza nell’ambito degli scenari individuati e dei compiti da lui svolti
Relativamente all’uso e manutenzione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che
conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante
Decreto 13 aprile 2011 art. 4
03
Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012
ALLEGATO 2
Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio il proprio Piano Formativo, di Informazione e di Addestramento;
Le attività formative per il volontario di protezione civile devono contenere specifico spazio per il tema della sicurezza.
Le Organizzazioni devono curare che il volontario sia
adeguatamento formato addestrato all’uso delle attrezzature e dei DPI di cui DEVE essere dotato dall’organizzazione stessa
03
FORMAZIONE
processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività
operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla
riduzione e alla gestione dei rischi
Regione Lombardia individua l’offerta formativa e i criteri per la
formazione
INFORMAZIONE
complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla
eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello
svolgimento delle attività operative
L’informazione ai propri volontari è un percorso COSTANTE, può essere interna, con propri strumenti comunicativi o messi a disposizione dai costruttori di attrezzature e DPI.
ADDESTRAMENTO
complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e
le procedure di intervento
Pratico, programmato, periodico, validato e registrato.
Obiettivo: trasmettere l’uso corretto di dispositivi (attrezzature e
macchine)
03
Decreto Interm. 13/4/11 ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PRECEDENTI
Per gli adempimenti degli obblighi in materia di
formazione, informazione e addestramento dei
volontari sono fatte salve le attività svolte fino al
12/01/12
Regolamento regionale n. 9/2010 -Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile Articolo 7 (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell’organizzazione)
… 3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
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Dispositivo di
Protezione Individuale
(
DPI
)(art.76 D.Lgs 81/08)
…
qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo….
DPI: quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente
dalla prevenzione,
dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva.
04
► possesso della marcatura
CE
e di tutte lecertificazioni previste;
► presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua comprensibile dal
lavoratore;
► adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (non aggravare il rischio);
► adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
.
05
Controllo sanitario:
riconosce la capacità generica del volontario a svolgere le attività di volontariatoAllegato 3 DCDPC 12.01.2012
OBBLIGATORIO PER TUTTI I VOLONTARI
Visita medica :
anamnesi e esame obiettivo mirati al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio
di PC o a patologie che possano controindicare l’esposizione al rischio
ergonomico o di
movimentazione manuale di carichi. ……
Vaccinazioni:
obbligatorie come da PVR
05
PERIODICITÀ
< 60 anni : almeno ogni 5 anni
>60 anni: almeno ogni 2 anni
Controllo sanitario
DA CHI?
Qualsiasi medico abilitato,
•Anche facenti parte della componente medica dell’organizzazione
•Anche con convenzioni con organizzazione che hanno componente medica
•Anche con Strutture del SSN pubbliche o private accreditate
È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa.
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Controllo sanitario
Esito negativo inidoneità totale al servizio come volontario
Esito parzialmente negativo inidoneità parziale relativa a quella attività
Le visite AL MOMENTO sono a carico del singolo Volontario.
Nulla vieta al legale rappresentante di accordarsi con organizzazioni di
volontariato sanitarie sul proprio territorio
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assolvono al controllo sanitario anche:
•Visite mediche-sorveglianza sanitaria per l’idoneità alla mansione lavorativa;
•Visite medico-sportive o idoneità alla attività fisica non agonistica ;
•Sorveglianza sanitaria per specifiche mansioni a rischio, che è valida per il controllo sanitario e
sorveglianza sanitaria per la medesima attività nel volontariato
Al momento, per
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Sorveglianza sanitaria
Allegato 4 DCDPC 12.01.2012
Per i volontari che sono esposti ai fattori di rischio di cui al DLgs 81/2008 oltre le soglie previste (e nei casi particolari contemplati dal DLgs)
535 ore/anno 65 giorni/anno
(se non si dispone di sistemi di rilevamento delle attività orarie)
Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:
VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di
videoterminali), VIII (agenti fisici),
IX(sostanze pericolose, limitatamente agli agenti chimici),
X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario
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Sorveglianza sanitaria
Allegato 4 DCDPC 12.01.2012L’ORGANIZZAZIONE
(Legale Rappresentante)individua i volontari
Lo comunica ai diretti interessati e alla Regione (PROVINCIA)
tramite PEC o RACCOMANDATA
Sorveglianza sanitaria
31 gennaio 2013:
elenco volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria
Entro il 31 gennaio di ogni anno
il LEGALE RAPPRESENTANTE comunica:
i nominativi dei volontari che nel corso
dell’anno devono sottoporsi a sorveglianza, sulla base delle attività dell’anno precedente
Entro il 31 gennaio di ogni anno comunica che i volontari individuati per l’anno precedente, si sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
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Sorveglianza sanitaria
DA CHI? Medici competenti iscritti nell’elenco nazionale ed operanti in Lombardia
Le visite di SORVEGLIANZA sanitaria sono a carico della Provincia per le organizzazioni iscritte alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
Esito negativo dalla sorveglianza sanitaria non comporta necessariamente la perdita di operatività , perchè ha valore solo per uno specifico rischio e oltre soglia.
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MANTENIMENTO REQUISITI
Requisiti fondamentali pena la sospensione dall’attività operativa Oltre a quanto già previsto, da inviare entro le medesime scadenze:
attestazione delle attività di formazione, informazione e addestramento (con apposito spazio dedicato alla sicurezza) per ciascun volontario
attestazione del possesso degli idonei DPI e relativa formazione, informazione e
addestramento, per ciascun volontario
Attestazione del controllo sanitario per tutti i volontari
Attestazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati
AUTOCERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE
Anche tramite:
AUTOCERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE
oltre alla comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno
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Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi in termini di:
Dotazione DPI,
Formazione
Visite Mediche
Inoltre:
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, non
necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria