• Non ci sono risultati.

LUNEDI' 28 DICEMBRE 1964

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LUNEDI' 28 DICEMBRE 1964 "

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

CCXCVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

LUNEDI' 28 DICEMBRE 1964

Presidenza del Vicepresidente SOTGIU GIROLAMO

INDICE

Comunicazioni del Presidente 6681

Congedi . 6681

Disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla con- cessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge re- gionale 22 maggio 1964, n. 13». (152) (Continua- zione della discussione e approvazione):

SOGGIU PIERO . (Votazione segreta) (Risultato della votazione)

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà re- gionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (153) .(Continuazione della discussione e approvazione):

(Votazione segreta) . . 6686

(Risultato della votazione) . 6686

Disegno di legge': «Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente: Inter- vento straordinario della Regione per la co- struzione di strade di penetrazione agraria».

(154) (Continuazione della discussione) . . 6685

La seduta è aperta alle ore 18.

GHIRRA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lonzu ha chiesto 15 giorni di congedo per motivi di sa- lute. Se non vi sono osservazioni, questo con- gedo si intende concesso.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Informo il Consiglio che la Presidenza della Giunta regionale, con no- ta in data 14 dicembre 1964, ha comunicato il ritiro del disegno di legge numero 105 con- cernente:

«Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessori regionali».

Continuazione della discussione e approvazione del dise- gno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regio- nale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assesta- mento a favore delle aziende agricole, modificata con legge

regionale 22 maggio 1964, n. 13». (152)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla leg- ge regionale 21 aprile 1961, numero 8, concer- nente la costituzione di un fondo destinato al- la concessione di mutui di assestamento a fa- vore delle aziende agricole, modificata con leg- ge regionale 22 maggio 1964, numero 13 ».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

. 6682 . 6686 . 6686

Resoconti. f. 869 - s. 297 (1000)

(2)

Resoconti Consiliari — 6682 — Consiglio Regionale della Sardegna

IV LEGISLATURA CCXCVII SEDUTA 28 DICEMBRE 1964

GHIRRA, Segretario II.:

Art. 1

Il termine fissato dal 1° comma dell'art.

5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per il preammortamento dei mutui di assesta- mento di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 1 della stessa legge è elevato da tre a cinque anni.

Per le operazioni già perfezionate, tutte le scadenze delle annualità di rimborso, qua- li risultanti dai relativi piani di ammortamen- to, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di due anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parla- re l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Una doman- da vorrei fare al presentatore. Può darsi che mi sbagli, ma mi pare di trovare un contrasto fra l'articolo 1 primo comma e l'articolo 2 terzo comma. Nell'articolo i trovo che il pe- riodo di preammortamento è elevato da tre a cinque armi; nell'articolo 3 si legge: «In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'ini- zio dell'ammortamento, tutte le scadenze del- le annualità dell'ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto prorogate ad un altro anno ».

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Guarda il testo della Commis- sione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ci deve esse- re un errore, tanto più che ciò che contava di più era la proroga delle scadenze.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, il con- trasto che lei rileva esiste nel testo del pro- ponente, non in quello della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 2

Il termine stabilito dal 3° comma dello art. 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per l'inizio dell'ammortamento dei mutui di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 1 della predetta legge, già portato, con l'art. 1 della legge re- gionale 22 maggio 1964, n. 13, dal 1° al 2° anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, viene ulteriormente spostato al 4° anno.

Gli interessi pertinenti al 2°, 3° e 4° anno di preammortamento saranno pagati agli Isti- tuti creditori in un unica soluzione alla sca- denza del 30 dicembre 1966.

In conseguenza del nuovo prolungamen- to, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'inizio dell'ammortamento, tutte le sca- denze delle annualità dell'ammortamento stes- so e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di altri due anni.

I mutuatari che, prima della pubblicazio- ne della presente legge, abbiano regolarmen- te adempiuto al pagamento della rata di am- mortamento in scadenza, dovranno corrispon- dere, per il periodo intercorrente fino alla sca- denza della seconda rata, come sopra proro- gata, l'interesse dell'i % annuo sul solo capitale residuo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno doman- da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 3

L'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 2 della leg- ge regionale 22 maggio 1964, n. 13 è ulterior- mente così modificato :

(3)

«Per la costituzione del fondo di cui al- l'art. 1 l'Amministrazione regionale è autoriz- zata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 28 miliardi da ammortizzar- si in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare una operazione di tesoreria dell'importo di lire 2 miliardi.

All'estinzione della partita di cui al pre- cedente comma sarà, provveduto con l'iscri- zione della somma di lire 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Re- gione per gli anni dal 1966 al 1970».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vo- tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 4

L'art. 14 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è così ulteriormente modificato:

«Le rate di ammortamento dei mutui per capitale ed interessi e quelle per capitale della operazione di tesoreria devono trovare ca- pienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione.

Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilan- ci regionali a partire dall'anno successivo al- la contrazione dei singoli mutui».

PRESIDENTE. Poiché nessuno doman- da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato). -

Si dia lettura dell'articolo 5.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è così modificato :

«Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regio- ne per l'anno 1964 sono introdotte le seguen- ti modificazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA In aumento

Cap. 59 - (modificata la denominazione) Ricavo dei mutui contratti e dell'opera- zione di tesoreria per la costituzione del fon- do per la concessione di mutui di assestamen- to a produttori agricoli singoli o associati (art. 12, L. R. 21 aprile 1961, n. 8) L. 10 miliardi.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA In diminuzione

Cap. 234

Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (art. 1 L. R. 31 ottobre 1952, n. 34) L. 65 milioni.

Cap. 242

Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6 L. R. 21 dicembre 1955, n. 21 ; art. 11 L. R. 23 dicembre 1956, n. 34 ed art. 14 L. R. 23 dicembre 1960, n. 16) L. 165.000.000.

In aumento

Cap. 104

Spese per il pagamento dei diritti di com- missione per la concessione della fidejussione

(4)

Resoconti Consiliari — 6684 — Consiglio Regionale della Sardegna

IV LEGISLATURA CCXCVII SEDUTA 28 DICEMBRE 1964 per l'integrale e puntuale pagamento delle ra-

te di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento ai produttori agri- coli singoli o associati, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (artt. 13 e 15 L. R.

21 aprile 1961, n. 8) (spesa obbligatoria) L. 230.000.000.

Cap. 245

Costituzione del fondo per la concessio- ne di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 1 L. R. 21 aprile 1961, n. 8) L. 10.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno doman- da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della discussione dei disegni di legge 153 e 154.

Continuazione della discussione e approvazione del dise- gno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da

eccezionali avversità atmosferiche». (153)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del dise- gno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, numero 3: Fondo di solida- rietà regionale in favore delle popolazioni col- pite da eccezionali calamità naturali e da ec- cezionali avversità atmosferiche».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'art.8 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così modificato:

«Per la costituzione del fondo di cui al- l'art. 2 della presente legge l'Amministrazio-

ne regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 3 miliar- di, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì au- torizzata ad effettuare una operazione di te- soreria dell'importo di lire 2.000.000.000.

All'estinzione della partita di cui al prece- dente comma sarà provveduto con l'iscrizio- ne della somma di L. 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regio- ne per gli anni dal 1966 al 1970».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vo- tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)..

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

L'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così modificato :

«Le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e per capitali delle ope- razioni di tesoreria, di cui al precedente arti- colo 8, devono trovare capienza nei limiti ,del- la quota delle tasse sulle concessioni gover- native devolute alla Regione.

Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilan- ci regionali a decorrere dall'esercizio finan- ziario 1965».

PRESIDENTE. Poiché nessuno doman- da di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

(5)

Art. 3

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così mo- dificato :

«Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione:

"Provento dell'operazione di tesoreria e rica- vo dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità na- turali e da eccezionali avversità atmosferiche"

e con lo stanziamento di L. 5 miliardi».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota- zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche la votazione del disegno di legge numero 153 avverrà al termine della seduta.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Mo- difiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, con- cernente: "Intervento straordinario della Regione per la

costruzione di strade di penetrazione agraria"». (154)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 20 di- cembre 1962, numero 20, concernente : "Inter- vento straordinario della Regione per la co- struzione di strade di penetrazione agraria"».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, è così modificato:

«L'Amministrazione regionale è autorizza- ta a contrarre uno o più mutui, fino ad un mas- simo di lire 18 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì au- torizzata ad effettuare una operazione di teso- reria dell'importo di lire 2 miliardi.

All'estinzione della partita di cui al prece- dente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di lire 400 milioni all'anno in ap- posito capitolo da istituire negli stati di previ- sione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970.

Le somme mutuate e quelle ricavate dal- l'operazione di tesoreria saranno destinate al- la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario.

L'Amministrazione regionale è autorizza- ta altresì al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota- zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2, ASARA, Segretario:

Art. 2

L'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, è così modificato:

«Le rate d'ammortamento dei mutui con- tratti e dell'operazione di tesoreria ai sensi dell'art. 1 della presente legge debbono trovare capienza per capitali ed interessi nei limiti del- la quota dell'imposta di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione».

PRESIDENTE. POiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vo- tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(6)

— 6686 — Consiglio Regionale della Sardegna Resoconti Consiliari

IV LEGISLATURA CCXCVII SEDUTA 28 DICEMBRE 1964 MARA, Segretario:

Art. 3

Il primo comma dell'art. 6 della legge re- gionale 20 dicembre 1962, n. 20, è modificato come appresso :

«Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1962 è istitui- to il capitolo 58 bis con la denominazione:

"Ricavo dei mutui e dell'operazione di teso- reria per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali o classifica- bili di interesse agrario e con lo stanziamen- to di lire 20 miliardi"».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vo- tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazio- ne a scrutinio segreto sul disegno di legge:

«Modifiche ed integrazioni alla legge regio- nale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costi- tuzione di un fondo destinato alla concessio- ne di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regio- nale 22 maggio 1964, n. 13».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato del- la votazione:

presenti 47 votanti 46 maggioranza 24 favorevoli 34 contrari 12

astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambo-

su - Cara - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Con- giu - Contu Felice - Costa - Cottoni - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pieri- na - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Masia - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Tor- rente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu Girolamo ).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Mo- difiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali cala- mità naturali e da eccezionali avversità, at- mosferiche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato del- la votazione:

presenti 51 votanti 50 maggioranza 26 favorevoli 41 contrari 9 astenuti 1 (Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambo- su - Cara - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Co.

sta - Cottoni - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Gio- vanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Masia - Melis - Milia - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Pe- ralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini -

Zucca.

(7)

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu Girolamo).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio pro- seguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 18 e 47.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI Direttore

Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari Anno 1964

Riferimenti

Documenti correlati

Inoltre, nel rispetto della normativa cui è soggetto e di quanto previsto nelle Schede di attività, il Soggetto Erogatore s’impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a

occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. L'iscrizione nel ruolo

50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimi- labili, non è necessaria

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla strut- tura regionale competente in materia di sanità.”. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale e

Le istanze dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo in orario d’ufficio (aperto dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30 soltanto il martedì

lo svolgimento, dopo il 30 giugno 2012, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero. ovvero

lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero.

L'areale presenta una giacitura da mediamente inclinata a moderatamente ripida; la pendenza generale media (P.G.M.) dei versanti e del 25-30% circa; è presente un