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Ufficio per lo sport

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

Il Capo dell’Ufficio

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e. in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 30 aprile 2019, con il quale sono state individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 621 a 626 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’accesso al procedimento dello Sport bonus, pubblicato sul sito www.sport.governo.it il 15 ottobre 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del citato decreto le erogazioni liberali in denaro sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici nonché alla costruzione di nuove strutture sportive;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito e prepagate nonché di assegni bancari e circolari;

CONSIDERATO che alla data del 14 novembre 2019 sono pervenute 272 istanze e che di queste 263 sono state dichiarate ammissibili.

DECRETA Art. 1

Di autorizzare le persone fisiche, gli enti non commerciali e le imprese identificate con il numero seriale indicato nella Tabella A (allegato 1) ad erogare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le somme di danaro in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici in misura pari o inferiore a quelle indicate nella richiesta presentata all’Ufficio per lo sport.

Art. 2

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al precedente art. 1, nei 5 giorni successivi dal ricevimento delle stesse, sono tenuti ad inviare a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it il modulo, compilato e firmato, denominato “Modulo per la comunicazione da parte dei beneficiari all’Ufficio per lo sport.pdf”.

Art. 3

Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze datato 30 aprile 2019, l’Ufficio per lo sport pubblicherà l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale ex art. 1 comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Roma, 29 novembre 2019

Il Capo dell’Ufficio Giuseppe Pierro

(2)

ALLEGATO 1

PROGRESSIVO N.

NUMERO SERIALE DEI

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'EROGAZIONE

1 11537

2 11538

3 11539

4 11540

5 11541

6 11542

7 11593

8 11594

9 11595

10 11596

11 11597

12 11598

13 11599

14 11600

15 11601

16 11602

17 11603

18 11604

19 11605

20 11606

21 11607

22 11608

23 11609

24 11660

25 11661

26 11662

27 11664

28 11665

29 11666

30 11667

31 11668

32 11733

33 11735

TABELLA A

Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale in denaro destinata ai soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici, identificati con il “numero seriale” assegnato al momento dell’invio dell’istanza.

(3)

ALLEGATO 1

34 11736

35 11737

36 11759

37 11760

38 11761

39 11763

40 11764

41 11765

42 11766

43 11767

44 11768

45 11769

46 11770

47 11771

48 11772

49 11773

50 11775

51 11776

52 11777

53 11778

54 11815

55 11816

56 11817

57 11818

58 11819

59 11820

60 11883

61 11884

62 11885

63 11886

64 11887

65 11888

66 11889

67 11890

68 11891

69 11928

70 11929

71 11930

72 11931

73 11932

74 11933

75 12246

76 12248

77 12249

78 12250

79 12251

(4)

ALLEGATO 1

80 12251

81 12251

82 12253

83 12254

84 12256

85 12257

86 12258

87 12259

88 12260

89 12261

90 12262

91 12263

92 12264

93 12265

94 12266

95 12267

96 12268

97 12269

98 12270

99 12271

100 12273

101 12274

102 12275

103 12276

104 12277

105 12278

106 12279

107 12360

108 12361

109 12362

110 12363

111 12364

112 12365

113 12366

114 12367

115 12368

116 12369

117 12370

118 12372

119 12373

120 12374

121 12444

122 12468

123 12469

124 12470

125 12532

(5)

ALLEGATO 1

126 12533

127 12534

128 12535

129 12536

130 12567

131 12568

132 12569

133 12573

134 12575

135 12576

136 12577

137 12578

138 12579

139 12580

140 12581

141 12582

142 12583

143 12584

144 12585

145 12586

146 12587

147 12588

148 12590

149 12594

150 12595

151 12618

152 12619

153 12620

154 12622

155 12623

156 12624

157 12626

158 12627

159 12628

160 12629

161 12650

162 12651

163 12652

164 12653

165 12654

166 12655

167 12656

168 12657

169 12658

170 12659

171 12660

(6)

ALLEGATO 1

172 12661

173 12662

174 12663

175 12664

176 12665

177 12666

178 12667

179 12668

180 12669

181 12769

182 12771

183 12772

184 12773

185 12775

186 12776

187 12777

188 12778

189 12779

190 12780

191 12782

192 12783

193 12785

194 12786

195 12787

196 12788

197 12789

198 12790

199 12791

200 12792

201 12793

202 12794

203 12795

204 12796

205 12797

206 12798

207 12799

208 12800

209 12801

210 12802

211 12803

212 12804

213 12805

214 12806

215 12807

216 12808

217 12809

(7)

ALLEGATO 1

218 12810

219 12823

220 12824

221 12825

222 12826

223 12827

224 12828

225 12829

226 12830

227 12831

228 12832

229 12833

230 12834

231 12837

232 12838

233 12839

234 12840

235 12841

236 12842

237 12843

238 12844

239 12845

240 12846

241 12847

242 12848

243 12849

244 12850

245 12851

246 12852

247 12853

248 12854

249 12855

250 12856

251 12857

252 12858

253 12859

254 12860

255 12861

256 12862

257 12863

258 12864

259 12865

260 12866

261 12867

262 12868

263 12969

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