Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza»;
apprezzato che nel testo in esame sono state recepite le osservazioni incluse nel parere espresso dalla XII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in oggetto, volte ad assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie e a richiamare le procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012;
rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le disposizioni di cui ai commi da 154 a 157, che consentono l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria a condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri ovvero, nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo;
segnalato che la formulazione adottata non garantisce che all'interno delle strutture afferenti a dette società tutte le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 409 del 1985,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione:
al comma 154 sia esplicitato che nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria sia garantito che tutte le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 409 del 1985.