• Non ci sono risultati.

DVR. UMC 4 UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LUCCA e SEZIONI COORDINATE INTEGRAZIONE DEL DVR. RISCHIO CORONAVIRUS COVID-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DVR. UMC 4 UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LUCCA e SEZIONI COORDINATE INTEGRAZIONE DEL DVR. RISCHIO CORONAVIRUS COVID-19"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

D V R

INTEGRAZIONE DEL DVR.

ai sensi del D.Lgs 81/2008

Direttiva n. 2 del 12.03.2020 – Circolare n. 2 del 01.04.2020 Ordinanza n. 38 del 18.04.2020

Protocollo 24.04.2020 – DPCM 26.04.2020

___________________________________________________________

UMC 4

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LUCCA e SEZIONI COORDINATE

Sede: Via G. Luporini n. 1235 – 55100 Lucca

Data (rev.2) : 30.04.2020

RISCHIO CORONAVIRUS COVID-19

Prevenzione e Sicurezza Pubbliche Amministrazioni

Datore di Lavoro

Dott.ssa Giannulli Sabrina

RSPP

Ing. Bernardini Oliviero

Medico Competente

Dott. Quattrocchi Roberto

(2)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

1. PREMESSA

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile;

La crisi epidemiologica da Covid-19 ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti nel garantire la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;

In tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza;

Il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codiv-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 ed integrato in data 24 aprile 2020, contiene le linee guida per l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codiv-19;

Ulteriori misure di contenimento del contagio sono riportate nel DPCM 26.04.2020

2. INDIVIDUAZIONE del RISCHIO

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente

(3)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs.

81/08.

Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.

L’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, pertanto non rientra nel Rischio Specifico.

Il rischio biologico del COVID-19 riportato in questa sezione (integrazione del DVR) non è legato direttamente all’attività lavorativa ed ai rischi della mansione e pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR ; data però la situazione di allarme sociale diffuso, si è deciso ugualmente di provvedere ad una integrazione ad hoc del suddetto DVR.

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad es .. al rischio influenzale; di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di persone sul sito di lavoro.

È dunque necessario che il Datore di Lavoro si assicuri di:

Informare i lavoratori, e chiunque altro si presenti nel luogo di lavoro, sulle regole fonda- mentali di igiene per prevenire le infezioni virali ** come da documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti internet istituzionali, aggiornandoli in funzione delle disposizioni a venire, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, apposite procedure informative (personale amministrativo e tecnico , personale addetto alle pulizie, accesso visitatori, ecc ..).

1. MATERIALE RELATIVO alla INFORMAZIONE dei LAVORATORI

Oltre a quanto riportato nei paragrafi seguenti, l’informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire ( reso noto dal Ministero della Salute vedi immagine sottostante) e la procedura per il corretto lavaggio delle mani (illustrata nel paragrafo successivo) oltre alla segnalazione delle distanze da mantenere tra un utente e l’altro, del percorso da seguire per evitare l’incontro tra persone,

(4)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

(5)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

(6)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

2. PROCEDURA per l’IGIENE delle MANI

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente.

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

-Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico.

- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi.

- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, rifiuti).

- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici.

-Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio.

-Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre si ricorda che l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;

- applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;

-risciacquare abbondantemente con acqua corrente;

-asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda;

- non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

Si raccomanda inoltre di tenere a disposizione appositi distributori di gel disinfettanti per mani.

(7)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE

________________________________________________

1. INDICAZIONI SPECIFICHE per il PERSONALE AMMINISTRATIVO e TECNICO

In questa fase, pur in applicazione del “lavoro agile” ( v. Art. 87, DL.17 marzo 2020, n.18 richiamato all’Art. 2, comma 1 del DPCM 26.04.2020 ) durante una “presenza straordinaria, autorizzata” del personale amministrativo o tecnico negli ambienti lavorativi, attenersi alle seguenti indicazioni:

a)

Impiegati e sportellisti – lavori di ufficio

- accettazione del fatto di non poter fare ingresso negli ambienti di lavoro in presenza di febbre o altri sintomi influenzali con obbligo di rimanere al proprio domicilio; il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della temperatura quale “termo- scanner” ( < 37,5° ) o mediante dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) da parte del dipendente attestante il proprio stato di salute/temperatura;

- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani: la frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro provvede ad installare all’ingresso idonei e diffusi dispenser per detergere le mani ( gel disinfettante ) ed inoltre, fornisce mascherine protettive (chirurgiche ) e eventualmente guanti monouso (la dove una postazione possa venir utilizzata da più persone). Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

- nel caso di inevitabili situazioni con la presenza di più persone, indossare la mascherina, i guanti e mantenersi a distanza di sicurezza (non inferiore a 1.80 m);

- limitare spostamenti da un ambiente all’altro al minimo indispensabile, eccezion fatta per il servizio igienico più vicino;

- pur in modalità di lavoro agile, nel caso si presentino situazioni indifferibili e/o indispensabili di prestazioni da svolgersi in presenza e non risolvibili con la gestione telefonica o via e-mail, il ricevimento del pubblico dovrà avvenire solo previo appuntamento, scaglionando così gli accessi ed avendo poi cura di eseguire frequenti aerazioni dei locali ( gel didinfettante ) prima di accedere agli sportelli e mascherina obbligatoria – distanziamento > 1.80 m.);

- mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità ricorrendo ad una postazione dotata di pannello protettivo (plexiglass) e “passacarte”;

- nel caso in cui si abbia personale in postazioni/scrivanie contrapposte queste devono essere dotate di pannello separatore protettivo in plexiglass.

(8)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

b)

esaminatori e personale tecnico (visite e prove)

disposizioni sulla operatività degli UMC: S.O.G.U n.110 del 29 aprile 2020

- Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedimentali:

per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa connessa all’emergenza sanitaria in atto.

- Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche:

Per i veicoli soggetti a revisione o a visita o a prova entro il 31 luglio 2020 è autorizzata la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

- “attività indifferibili” da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020, o successiva, ove espressamente indicata e limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici della Motorizzazione ( v. aggiornamento di tali attività, a parziale modifica di quanto riportato nella circolare prot. n. 2394 del 16 aprile 2020):

In riferimento, in particolare, alle attività tecniche di visita e prova c/o le sedi dei centri privati richiedenti le prestazioni, queste potranno avvenire soltanto quando il richiedente abbia garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l’utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del richiedente che, oltre alla dovuta organizzazione degli spazi per il del dovuto distanziamento interpersonale.

Per l’espletamento di tali attività, si presenta la necessità di effettuare degli spostamenti nel territorio da tenersi con l’utilizzo di mezzi (autovetture), e questi devono avvenire nel rispetto delle indicazioni e principi generali dai quali discende, nel caso di dover viaggiare ad es. in un’autovettura in due persone, data la distanza ravvicinata, dotandosi di mascherina FFP2 con potere filtrante del 92% (assolutamente preferibile rispetto all’alternativa riportata nell’ordinanza n. 38 di indossare due mascherine chirurgiche) e guanti e gel.

-Uso di guanti e mascherina:

a. I guanti aiutano a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni e cioè che venga ugualmente effettuata la corretta igiene delle mani attraverso un accurato lavaggio.

Tali dispositivi sono da utilizzare in tutte quelle operazioni che abitualmente vengono svolte a mani nude. A fine dovranno essere eliminati nei rifiuti indifferenziati.

b. Per quanto riguarda le mascherine (chirurgiche), è comunque obbligatorio l’utilizzo in spazi chiusi in presenza di più persone ed in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (1.80 m).

Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

(9)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

2. INDICAZIONI SPECIFICHE per il PERSONALE che EFFETTUA le PULIZIE degli AMBIENTI

La sanificazione degli ambienti deve essere garantita con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.

Tale sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, tastiere computer, mouse, telefoni, ecc ..).

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i richiesti DPI:

filtrante respiratorio/mascherina chirurgica (preferibilmente FFP2), occhiali comuni di protezione e guanti monouso ecc ..

Il personale durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve:

- pulire giornalmente le scrivanie degli uffici (i quali devono essere lasciate sgombre il più - possibile da documenti);

- pulire i rubinetti dei lavandini, maniglie e pomelli delle porte;

- tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante derivanti dalla pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli negli uffici; deve inoltre predisporre appositi contenitori con sacchetto di plastica per i materiali potenzialmente infetti.

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti nell’indifferenziata.

Gli indumenti da lavoro riutilizzabili e altri materiali di tessuto (qualora abbiano bisogno di lavaggio) devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

(10)

Valutazione rischio “Coronavirus” aprile 2020

3. INDICAZIONI SPECIFICHE per il PERSONALE in PORTINERIA / CENTRALINO

Il personale di sorveglianza in portineria e al Centralino deve:

- attenersi al regolamento interno per il controllo dell’accesso (previo appuntamento autorizzato) di visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna, registrandone la presenza sull’apposito registro;

- rispettare tassativamente di parlare attraverso il vetro/plexiglass di separazione;

- mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

4. INDICAZIONI SPECIFICHE per PERSONALE ESTERNO

- I visitatori quali ad esempio impresa di pulizie, manutenzioni tecniche ecc., potranno accedere nel rispetto delle procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante le modalità, percorsi e tempistiche autorizzate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale al momento presente.

- Per trasportatori e/o altro personale esterno dovranno essere individuati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale e garantendo poi una adeguata pulizia /sanificazione giornaliera.

- Nel caso di inevitabili forniture esterne gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non sia consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo; per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza e indossare gli specifici DPI.

Datore di lavoro R.S.P.P.

Dott.ssa Sabrina Giannulli Ing. Oliviero Bernardini

Medico Competente Dott. Quattrocchi Roberto

Riferimenti

Documenti correlati

L’Istituzione Scolastica, tenuto conto di quanto previsto nei DPCM relativi all’emergenza Coronavirus, nonché delle Ordinanze e dei Decreti del Ministero della

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria

Ad ogni studente verrà controllato il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass). In mancanza, l’accesso alla struttura dell’Istituto sarà negato. b) Agli

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a

111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie

Giunto all’interno, il visitatore deve subito lavarsi le mani, secondo le modalità previste al punto 4, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di

6 Organizzazione delle aree di lavoro e dell’attività lavorativa L’attività lavorativa dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti indicazioni:.. Nei luoghi di lavoro