Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 36 del 22 luglio 1992
Oggetto: Assicurazione contro il rischio di silicosi e/o asbestosi. Decentramento della trattazione delle pratiche concernenti richieste di annullamento e/o riduzione del tasso supplementare.
Con circolare n. 70/1988 si stabiliva, confermando peraltro le disposizioni già impartite con la circolare n. 21/1987, l'accentramento presso la Direzione generale, Servizio rischi e Consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali, di tutte le fattispecie concernenti l'accertamento dell'obbligo al pagamento del premio supplementare per il rischio di silicosi/asbestosi, nonché le richieste di annullamento o di oscillazione dello stesso.
Nel quadro del decentramento alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale delle competenze attualmente spettanti alla Direzione generale, al fine di consentire una gestione diretta delle singole fattispecie in ambito regionale, nonché l'individuazione ed il governo sul territorio delle aree soggette al particolare rischio, e nella prospettiva della prevista creazione di Centri di consulenza tecnica a base regionale, si dispone che a partire dal 1° settembre 1992 siano le suddette Direzioni ad espletare le fasi istruttoria e decisionale, attualmente attribuite al Servizio normativo per le gestioni assicurative.
Tanto premesso, nel confermare, in quanto compatibili, le istruzioni impartite con le circolari nn.
10/1986, 21/1987 e 70/1988, si fa presente che le Sedi dovranno trasmettere alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale tutte le fattispecie che necessitano di un accertamento tecnico con il corredo della seguente documentazione:
- copia della denuncia di esercizio originaria e di quelle eventuali di aggiornamento;
- copia della denuncia per l'assicurazione contro il rischio di silicosi/asbestosi e di quelle eventuali di aggiornamento;
- relazione ispettiva che illustri dettagliatamente i materiali usati, le modalità di esecuzione dei lavori, la distribuzione del personale nei vari reparti e le mansioni svolte dallo stesso, i macchinari impiegati, le misure di igiene e prevenzione adottate;
- elenco degli eventuali casi di rendita di silicosi ed asbestosi con l'indicazione del grado di invalidità;
- eventuali campioni di materie o sostanze nocive; nonché ogni altro documento o notizia utile alla completa cognizione della pratica.
Allo stato, non essendo possibile un decentramento totale per la mancanza di professionalità specialistiche idonee alla verifica del rischio a livello regionale, saranno le Direzioni regionali, interregionali e provinciale ricevute tali documentazioni, ad inviare le pratiche alla Consulenza tecnica accertamento rischi professionali e ad impartire, una volta ricevuto il parere tecnico, le conseguenti istruzioni alle Unità richiedenti.
Per quanto riguarda le fattispecie già sottoposte a questa Direzione generale ed attualmente all'esame della predetta Consulenza tecnica, si comunica che si provvederà a completare la loro istruttoria fino all'esaurimento delle stesse.
Si precisa, inoltre, che i casi, per i quali non fosse possibile, in sede regionale, arrivare ad una composizione della vertenza con il datore di lavoro, potranno essere sottoposti a questa Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative, con il corredo di tutta la documentazione utile.