Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 33 del 12 giugno 1993
Oggetto: Regolamento CEE n. 1247/92 del Consiglio del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento CEE n. 1408/71.
Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 136 del 19 maggio 1992 è stato pubblicato il Regolamento n. 1247/92 del Consiglio del 30 aprile 1992 "che modifica il Regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", il cui testo viene allegato alla presente (all. n. 1).
Il suddetto Regolamento stabilisce all'articolo 1, punto 2), l'applicazione della normativa comunitaria ad alcune prestazioni assistenziali previste in via suppletiva, complementare o accessoria, per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento n.
1408/71, fra le quali al punto e) rientrano le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con l'occasione, si è inserito nell'ambito di applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71 lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge n. 248 del 5 maggio 1976, erogato ai superstiti del titolare di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, deceduto per cause non dipendenti dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale.
In conseguenza della suddetta modifica, l'assegno in questione, oltre che esportabile all'estero in tutti i Paesi membri della C.E.E. nei confronti dei superstiti del lavoratore titolare di rendita INAIL, sarà soggetto anche alla particolare disciplina prevista dall'articolo 57, paragrafo 5 del Regolamento n. 1408/71, per quanto concerne la ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche erogate in caso di silicosi o asbestosi contratta a seguito di esposizione a rischio in Italia e in un altro Paese membro della CEE.
Si richiamano, al riguardo, le disposizioni impartite in materia con la "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989.
In relazione a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 3, del nuovo Regolamento, la normativa va applicata con decorrenza dall'1.6.1992, primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Peraltro, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2, deve essere accettata la domanda di erogazione della prestazione in parola presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per averne diritto prima del 1° giugno 1992, anche in caso di residenza fuori dell'Italia, purché sia presentata entro i 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.