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SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 5 luglio 1988 *

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SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 5 luglio 1988 *

Nel procedimento 21/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Felix Borowitz

e Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408/71, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo- ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2) modificato, in particolare, dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il suddetto regolamento (GU L 143, pag. 1),

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, T. Koopmans, K. Bahlmann, C. N. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate:

— per la Commissione, dal sig. Jürgen Grunwald, membro del suo servizio giuri- dico, in qualità di agente,

* Lingua processuale: Il tedesco.

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— per il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato nella fase scritta del procedimento dal sig. Alfred Dittrich, Oberregierungsrat, e nella fase orale dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat, entrambi del ministero federale del- l'economia,

— per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal sig.

H. R. L. Purse, del Treasury Solicitor's Department, Queen Anne's Chambers, in qualità di agente,

— per il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, dal sig. Tilo Herrmann, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale dell'11 febbraio 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 aprile 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 25 novembre 1986, pervenuta il 27 gennaio 1987, il Bundessozial- gericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, « relativo all'applicazione dei regimi di sicu- rezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2), modificato, in particolare, dal regolamento n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981 n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il suddetto regolamento (GU L 143, pag. 1).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Felix Borowitz ed il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (ente federale di previ- denza per gli impiegati) e relativa all'importo della pensione di vecchiaia che tale ente gli corrisponde.

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3 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il Borowitz, nato nel 1910 in Polonia, dopo aver compiuto studi superiori, era in un primo momento affiliato al regime polacco di assicurazione pensione. In seguito, dopo la guerra, nel corso della quale si era trovato in prigionia, egli lavorava nei Paesi Bassi, in cui versava contributi al re- gime olandese di assicurazione pensione. Dal 1952 sino alla pensione egli lavorava nella Repubblica federale di Germania, di cui diveniva cittadino e ove versava con- tributi al regime stabilito dalla legge tedesca sull'assicurazione pensione degli im- piegati e gestito dal Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

4 Poiché i periodi di assicurazione compiuti nella Repubblica federale di Germania gli davano diritto alle prestazioni di vecchiaia, l'ente previdenziale summenzionato gli concedeva una pensione il cui importo, in conformità all'art. 46, n. 1, secondo comma del regolamento n. 1408/71, risultava da un calcolo proporzionale basato . sui periodi di assicurazione compiuti nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, dato che tale importo risultava più elevato di quello derivante dai soli periodi compiuti nella Repubblica federale di Germania.

5 Per la determinazione di tale importo, l'ente competente, in conformità alla legge sull'assicurazione pensione degli impiegati, teneva conto, come periodo cosiddetto d'interruzione (Ausfallzeit), dei periodi di istruzione secondaria e superiore com- piuti dal Borowitz in Polonia dopo il compimento dei 16 anni.

6 La presa in considerazione di questi periodi di interruzione è subordinata, a norma della precitata legge nazionale, ad una condizione detta di « semiconvalida » (Halbbelegung) secondo la quale il periodo compreso tra l'iscrizione all'assicura- zione e la realizzazione del rischio dev'essere almeno per metà convalidato da contributi versati in base ad un'attività lavorativa.

7 Questa condizione relativa alla presa in considerazione dei periodi d'interruzione secondo la legislazione tedesca forma oggetto di una disposizione particolare al- l'allegato VI del regolamento n. 1408/71. Tale allegato dispone, al punto C, Ger- mania, sub 2, leu. a), che, per determinare se i periodi d'interruzione debbano essere presi in considerazione come tali, i contributi obbligatori versati a norma della legislazione di un altro Stato membro e l'iscrizione all'assicurazione di un altro Stato membro sono equiparati ai contributi obbligatori versati a norma della legislazione tedesca e all'iscrizione all'assicurazione pensione tedesca.

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8 La condizione della « semiconvalida », nel caso del Borowitz, era soddisfatta dato che il periodo compreso tra la sua iscrizione all'assicurazione olandese e la realiz- zazione del rischio era, per più della metà, convalidato dai contributi da lui versati al regime olandese e al regime tedesco.

9 Tuttavia, dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica federale di Ger- mania e la Polonia in ordine all'assicurazione pensione e all'assicurazione infor- tuni, firmato a Varsavia il 9 ottobre 1975 (BGBl. 1976, II, pag. 396), l'ente compe- tente è stato indotto a procedere ad una nuova liquidazione della pensione versata al Borowitz.

10 Ai sensi di tale accordo, gli enti previdenziali tedeschi, all'atto della liquidazione di una pensione, sono tenuti a prendere in considerazione i periodi di assicurazione e i periodi assimilati compiuti in Polonia, come se essi fossero stati compiuti nella Repubblica federale di Germania.

1 1 L'importo della pensione, calcolato, in conformità a tale accordo, sulla base dei periodi di assicurazione compiuti nella Repubblica federale di Germania e dei pe- riodi di assicurazione e assimilati compiuti in Polonia, era superiore all'importo fino ad allora percepito dal Borowitz e proprio questo importo più elevato gli veniva quindi versato.

12 Per determinare questo nuovo importo, l'ente previdenziale competente teneva conto, in un primo momento, come periodo di interruzione, dei periodi di istru- zione secondaria e superiore compiuti dal Borowitz in Polonia. Successivamente, esso constatava però che i contributi versati dal Borowitz ai regimi polacco e tede- sco non bastavano per convalidare per metà il periodo compreso tra la sua iscri- zione all'assicurazione polacca e la realizzazione del rischio.

1 3 Il Borowitz chiedeva quindi che anche i suoi contributi al regime olandese fossero presi in considerazione per soddisfare alla condizione della « semiconvalida ». L'i- stituto competente rifiutava tale presa in considerazione in quanto esso era tenuto a procedere a due determinazioni distinte dell'importo della pensione, l'una sulla

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sola base della legge tedesca e dell'accordo tedesco-polacco, l'altra sulla sola base della legge tedesca e del diritto comunitario, il che escludeva ogni commistione.

1 4 Investito, in sede di cassazione (Revision), della controversia conseguente a tale rifiuto, il Bundessozialgericht riteneva che la posizione sostenuta dall'ente previ- denziale competente non fosse fondata nell'ambito del diritto nazionale. Tale giu- dice riteneva che potesse dedursi dalla propria giurisprudenza un obbligo di princi- pio di considerare globalmente, per la determinazione dell'importo di una pen- sione, tutte le circostanze determinanti alla luce della legislazione in materia e di procedere così a una determinazione unica della pensione. Il giudice nazionale constatava inoltre che le norme dell'accordo tedesco-polacco non potevano esclu- dere una siffatta determinazione globale dell'importo della pensione. Ritenendo che rimanesse da stabilire se il diritto comunitario escludesse una tale determina- zione unica sulla base comune del diritto nazionale, dell'accordo bilaterale preci- tato e del regolamento n. 1408/71, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, consenta all'ente previdenziale tedesco, nella sua decisione relativa al riconoscimento di periodi d'interruzione (Ausfallzei- ten), di assimilare ai contributi obbligatori versati secondo la legislazione tedesca ed all'iscrizione all'assicurazione pensione tedesca non solo i contributi obbligatori versati in altri Stati membri e l'iscrizione all'assicurazione pensione di altri Stati membri, bensì anche i contributi obbligatori e l'iscrizione all'assicurazione di uno Stato terzo (nel caso di specie: la Polonia) con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso una convenzione sulla reciproca equiparazione di periodi di assicurazione ».

15 Per una più ampia esposizione delle norme nazionali di cui è causa, dei fatti della causa principale nonché delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo verranno riportati in prosie- guo solo in quanto necessari alle deduzioni della Corte.

16 II Bundesversicherungsanstalt für Angestellte e il governo della Repubblica federale di Germania sostengono che la questione posta dal giudice nazionale va risolta in senso negativo. II problema sollevato da tale questione sarebbe già stato risolto da una decisione presa nel gennaio 1964 dalla commissione amministrativa per la sicu- rezza sociale dei lavoratori migranti riguardante i casi in cui uno degli Stati mem-

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bri interessati è vincolato da una convenzione bilaterale con un paese terzo. In forza di questa decisione, lo Stato membro non vincolato dalla convenzione sa- rebbe tenuto a determinare la sua prestazione in conformità ai regolamenti nn. 3 e 4, sostituiti, successivamente, dal regolamento n. 1408/71, e lo Stato membro vin- colato dalla convenzione a determinare separatamente il prorata dovuto nell'am- bito CEE e quello dovuto nell'ambito della convenzione, dovendo essere accordato l'importo più elevato. Una commistione delle norme di una convenzione bilaterale e del regolamento comunitario sarebbe inoltre contraria ai principi generali del diritto internazionale e del diritto comunitario, dato che ciascuno di questi stru- menti formerebbe un sistema autonomo di coordinamento, specificatamente ade- guato ai regimi che esso coordina.

17 Il governo del Regno Unito ritiene, così come le sue osservazioni sono state for- mulate durante la fase orale, che la questione posta dal giudice nazionale possa 'essere risolta in senso affermativo, ma solo qualora l'assimilazione di periodi com- piuti in paesi terzi sia possibile senza produrre un qualsiasi effetto, in diritto o in fatto, sugli obblighi che il regolamento n. 1408/71 impone agli altri Stati membri della Comunità.

18 Infine, la Commissione fa valere che una soluzione affermativa della questione posta dal giudice nazionale può dedursi dalla disposizione dell'allegato VI del re- golamento n. 1408/71 in precedenza citata. Ai sensi di tale disposizione, i contri- buti versati in forza della legislazione di un altro Stato membro sarebbero assimi- lati ai contributi versati in applicazione della legislazione tedesca. I termini « legi- slazione tedesca » dovrebbero essere interpretati alla luce della definizione data all'art. 1, lett. j), del regolamento, al termine « legislazione » che riguarda in parti- colare le leggi degli Stati membri, e, di conseguenza, anche le leggi con cui questi ultimi hanno approvato una convenzione bilaterale di previdenza sociale. Nel corso della trattazione orale, la Commissione ha aggiunto che si trattava, in realtà, di un problema di mero diritto tedesco. La disposizione relativa ai periodi di inter- ruzione e alla « semiconvalida » non avrebbe equivalenti nella legislazione di altri Stati membri. Nessuna disposizione del regolamento escluderebbe che gli enti tede- schi prendano in considerazione i periodi polacchi e nessuna disposizione obbli- gherebbe gli enti degli altri Stati membri a tenerne conto.

19 Va ricordato innanzitutto che, in conformità alla giurisprudenza della Corte (cfr.

sentenza 14 maggio 1981, causa 98/80, Romano, Racc. pag. 1241), le decisioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti non hanno alcun carattere normativo e non possono quindi essere determinanti per

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l'interpretazione di un regolamento adottato dal Consiglio. La Commissione, del resto, in occasione della trattazione orale, ha riferito che la decisione summenzio- nata non figurava tra le decisioni di detta commissione rimaste in vigore dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.

20 II problema sollevato dalla questione del giudice nazionale va poi ricollocato nel- l'ambito della normativa stabilita dal regolamento n. 1408/71.

21 Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il caso, quale quello di cui trattasi nella causa principale, di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, che è stato assoggettato alla legislazione previdenziale di più Stati membri, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, quale definito all'art.

2, n. 1.

22 Occorre, in secondo luogo, rilevare che trattandosi, come nella fattispecie di cui alla causa principale, della liquidazione di una prestazione di vecchiaia il cui diritto viene concesso senza ricorrere al cumulo dei periodi di assicurazione o di resi- denza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa rientra nella disci- plina di cui all'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

23 Essendo così circoscritto il problema sollevato, va ricordato, come la Corte ha più volte sottolineato (cfr. ad esempio, sentenza 12 luglio 1979, causa 266/78, Bru- nori, Race. pag. 2705; sentenza 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza, Racc. pag.

1915, e sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205), che il regolamento n. 1408/71 non istituisce un sistema comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e che tale regolamento ha come solo scopo quello di assicurare un coordinamento tra questi regimi nazionali.

24 Va inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza costante (cfr., in particolare, sentenza 10 gennaio 1980, causa 69/79, Jordens-Vosters, Race. pag. 75), il regola- mento n. 1408/71 non può essere interpretato nel senso che vieti ad una legislazi- o n e nazionale di concedere prestazioni sociali più ampie rispetto a quanto discende dall'applicazione di detto regolamento.

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25 Procedendo ai calcoli di cui all'art. 46, n. 1, l'istituzione competente determina i periodi di assicurazione da prendere in considerazione a norma della sua legislazi- one sulla base del proprio diritto fatte salve soltanto le norme espresse del regola- mento. Orbene, nessuna norma espressa del regolamento esclude che l'istituzione tedesca assimili i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione polacca ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione tedesca o tenga conto, per la verifica della condizione di « semiconvalida », non solo dei periodi compiuti sotto la legislazione tedesca e sotto la legislazione polacca, ma anche dei periodi com- piuti sotto la legislazione di un altro Stato membro.

26 Invece, periodi del genere compiuti sotto la legislazione di un paese terzo non diventano, per il solo fatto di una presa in considerazione da parte dell'ente previ- denziale tedesco in conformità ad un accordo bilaterale concluso dalla Repubblica federale di Germania, periodi « compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri » ai sensi dell'art. 46 del regolamento. Nessuna norma obbliga quindi gli enti previ- denziali degli altri Stati membri a tenerne conto ai fini dei loro calcoli a norma dell'art. 46 e la presa in considerazione di tali periodi da parte dell'ente tedesco non comporta quindi alcun aumento dei loro obblighi.

27 O c c o r r e pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1 4 0 8 / 7 1 , « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'in- t e r n o della C o m u n i t à », consente che l'ente previdenziale tedesco, q u a n d o decide sulla presa in considerazione di periodi d'interruzione (Ausfallzeiten) ai sensi della legislazione tedesca in materia di previdenza sociale, assimili ai contributi obbliga- tori versati in forza della legislazione tedesca e all'iscrizione all'assicurazione pen- sione tedesca n o n soltanto i contributi obbligatori versati in altri Stati membri e l'iscrizione all'assicurazione pensione di altri Stati membri, ma anche i contributi obbligatori e l'iscrizione in u n o Stato terzo (nella fattispecie : la Polonia) con cui la Repubblica federale di Germania ha concluso u n a convenzione relativa alla reci- p r o c a equiparazione dei periodi di assicurazione.

Sulle spese

28 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo del Regno Unito di. Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché dalla Commissione

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delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non pos- sono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il pre- sente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice na- zionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (sesta sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht, con ordi- nanza 25 novembre 1986, dichiara:

Il regolamento 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, «relativo all'applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità », consente che l'ente previdenziale tedesco, quando decide sulla presa in considerazione di periodi di interruzione (Ausfallzei- ten) ai sensi della legislazione tedesca in materia di previdenza sociale, assimili ai contributi obbligatori versati a norma della legislazione tedesca e all'iscrizione all'as- sicurazione pensione tedesca non soltanto i contributi obbligatori versati in altri Stati membri e l'iscrizione all'assicurazione pensione di altri Stati membri, ma anche i contributi obbligatori e l'iscrizione in uno Stato terzo (nella fattispecie: la Polonia) con cui la Repubblica federale di Germania ha concluso una convenzione relativa alla reciproca equiparazione dei periodi di assicurazione.

Due Koopmans

Bahlmann Kakouris O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 5 luglio 1988.

Il cancelliere

J. G. Giraud

Il presidente della sesta sezione

O. Due

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