Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 43 del 26 giugno 1996
Oggetto: Personale d'ufficio. Applicazione voce di tariffa 0813.
Continuano a pervenire a questa Direzione generale rimostranze da parte dei datori di lavoro, delle associazioni datoriali e dei Consulenti del lavoro, in merito alla voce di tariffa 0813, che sarebbe applicata in maniera diversa sul territorio facendo cosi venir meno il principio di uniformità che è alla base dello strumento tariffario.
In particolare, viene segnalato, e contestato, che non sempre l'attività svolta negli uffici sia classificata alla voce 0813, ricorrendosi spesso alla voce 0811, sensibilmente più onerosa.
Con la presente si confermano le disposizioni in precedenza impartite sulla materia, nel senso che l'attività svolta negli uffici debba trovare riferimento classificativo esclusivamente alla voce 0813. Come chiaramente disposto nella circolare n. 44/1981, infatti, rientrano in tale voce non solo i rischi derivanti dalle attività dei centri elaborazione dati (elettrici o meccanografici), dei centralini telefonici, dei terminali video, delle telescriventi, ma, in via più generale anche i rischi inerenti agli elettroarchivi, alle fotocopiatrici, alle affrancatrici, alle taglierine, ecc.
In altri termini, la voce 0813 comprende tutte le situazioni di rischio normalmente esistenti negli ambienti adibiti a uffici.
Peraltro, qualora in questi ambienti operi personale addetto ad una delle attività previste nella voce 0811 (ad esempio portiere, autista, fattorino, usciere, ecc.), solo in tali casi o si accende un rapporto assicurativo autonomo per queste attività (preferibilmente), oppure - sempre che ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 8 delle Modalità di applicazione della vigente tariffa dei premi -, si può procedere a ponderazione fra le due voci.
Quanto precede trova conferma nelle motivazioni che portarono alla decisione di istituire, con decreto ministeriale del 20 febbraio 1981, la voce 0813 proprio al fine di riconoscere il minor rischio affrontato dal personale d'ufficio rispetto al maggior costo assicurativo previsto per le attività contemplate nella voce 0811.
Al fine di superare le accennate lamentele datoriali, nonché di evitare l'instaurazione di contenzioso in materia, si ribadisce l'esigenza che le Unità operative si attengano scrupolosamente ai principi applicativi contenuti nella presente circolare.