Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 111 del 12 dicembre 1973
Oggetto: Tabella delle malattie professionali nell'industria. Interpretazione della voce n. 38:
Sordità da rumori.
In relazione all'articolo 3 del T.U. del 1965, n. 124, che prevede la tutela assicurativa delle malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, l'Istituto ha finora ritenuto, com'è noto, la tassatività della elencazione delle lavorazioni di cui al n. 38 della tabella medesima, e conseguentemente ha ammesso alla tutela solo gli operai affetti da otopatia contratta a causa e nell'esercizio delle predette lavorazioni.
Tale orientamento, che in passato ha trovato accoglimento in dottrina ed in giurisprudenza è stato ora disatteso dalla Suprema Corte, la quale, con sentenze recentemente emanate, ha statuito che l'articolo 3 del T.U. 1965, n. 1124 non ha carattere di norma speciale e non costituisce perciò eccezione al principio generale della estensibilità della tutela al lavoratore esposto al rischio di particolari lavorazioni, pur senza essere addetto ad esse in modo specifico e diretto, comprendendo in tal modo nella tutela stessa le attività complementari ed accessori e delle lavorazioni previste nella succitata tabella.
L'interpretazione della vigente norma, data dalla Suprema Corte, ha formato oggetto di esame da parte del Comitato tecnico per l'assicurazione infortuni nell'industria nella seduta del 30 novembre 1973, nonché del Consiglio di amministrazione, che, nella riunione del 4 dicembre c.a., ha preso atto del nuovo indirizzo nel senso di ammettere alla tutela gli operai che abbiano contratto la otopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purchè svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali, e in presenza quindi dello specifico rischio professionale di cui trattasi.
Detta determinazione dovrà trovare applicazione, con effetto immediato, per tutte le prati che non ancora definite.