C liE T TA UFFISÄiÊ
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA Roma
-Venerdi, 22 gennaio 198"/
-Ano XV
, MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAllA E ClUSTIZIA - UFFICIOPUBBLICAZIONE DELLE LECCI-- TELEFONI: 50-107 - 50-033- 53-914 CONDIZIONI DI ABBONAMIONTO
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dominellio
edintutto ilRegno (ParteI e II) L. 108 63 45 gazionari sorteggiati per it rimborso, annueL. 48- Estero L. 100.All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . » $40 14G 100
anbab natLhan
d naoai
supplementi ordinari. I supplementi In Roma, siadomicilioed in tuttopresso l'Amministrazioneil Regno (solo Parteche1).a e TO 45 81.50 to ilI eprezzoII complessivamente)di vendita di ogni puntata6 Assato in tire 1,35della « Oazzetta Ufnoialenel Regno, in lire> (Par.3 al•All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . a 160 100 TO l'estero.
Per gli annunti da inserire nella "Gazzeta Ufficiale,, vegganst le
normeriportate nella testata della parte seconda
La «Gazzetta Umelale» e tutte le altre
pubblicazioni
usciali sono in rendita alpubblico
presso inegozi
della Libreria dello Stato laRoma,
Corso Umberto I
(angolo
Piazza 8.Marcello)
e Yia 11 Settembre, nelpalazzo
del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Yittorio Ema·nuele,
3; inNapoll,
Via Chiaia, 8; epresso le Librerledepositarie
di Romae di tutti iCapiluoghi
delleprovincia
delRegno.
Le insorzioni nella Parte II della «Gazzetta Umelale» si ricerono: In ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleris VittorioEmanuele, 3, 6 autorizzata ad accettare solamente
gli
arrisiconsegnati
a mano edaccompagnati
dal relativoimporto.
SOMM AL R I O
REGIO DEORETO 30 novembre1936-XV,
n. 2270.Erezione in ente morale
dell'Opera pia
«Amedeo Errera»LEGGI
EDECRETI
con sede in AIirano Veneto(Venezia).
. . . . . .Pag.
244 1988LEGGE
26 dicembre1936-XV,
n. 2272.Conversione in
legge
delR. decreto-legge
2giugno 1936·XIV,
n.
1159,
concernente la concessione di unassegno
vitaliziostraor- dinario annuo di L. 24.000 lorde allasignora Çaluseppina Crispi
vedova
Bonanno, principessa
diLinguaglossa
. . .Pag.
234LEGGE 26 dicembre
19:6-XV,
n. 2273.Conversione in
legge
delR. decreto·1egge
2giugno 1936·XIV,
n.
1171,
relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarle allaLega
Navale Italiana . . , . . . .Pag.
231LEGGE 28 dicembre
1936-XV,
n. 2274.Conversione in
legge
delR. decreto-legge
14maggio 1936.XIV,
n.
831, riguardante
modificazione della formula dipromulgazione
delle
leggi
e della formula da usarsinegli
atti intitolati nelNomede1Ro...Pag.234
REGIO
DECRETO-LEGGE
15 dicembre1936-XV,
n. 2275.Approvazione degli
Accordi commerciale e dicompensazione stipulati
11 6 novembre 1936-XV fra l'Italla e 11Regno
Unito di GranBretagna
ed Irlanda del Nord . . . . . .Pag.
236REGIO DECRETO 15 dicembre
1936-XV,
n. 2276.Disposizioni integrative
del R. decreto 17agosto 1935.XIII,
n.
1765,
sull'assicurazioneobbligatoria degli
infortuni sul lavoroe delle malattie
professionali
. . .Pag.
241REGIO DECRETO 19 novembre
1936-XV,
n. 2277.Riconoscimento
dellapersonalità giuridica
dellaCompagnia
delleFiglie
di S.Orsola,
detteOrsoline,
in Firenze .Pag.
244REGIO
DEORETO
12 novembre1936-XV,
n. 2278.R1conoscimento
dellapersonalitå giuridica
della Casa di Trento dell'a Istituto PavonianoArtigianelli
», con sede inBrescia ...
Pag.244
REGIO
DECRETO
19 novembre1936-XV,
n. 2280.Riconoscimento giuridico
del Monastero di Santa 31arla dellaConsolazione,
in Alartano(Lecce)
. . . . . . . .Pag.
241REGIO
DECRETO
30 novembre1936-XV,
n. 2281.Trasformazione
e concentramento della «Fondazione Mor- zani» con sede in VillaLagarina (Trento)
. . . . .Pag.
245DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Riunione inun unico UfIlcio del
registro
dei due uilici«Bolloe demanio» ex
Registro
» di Ravenna . . . . . .Pag.
243DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1936-XIV.
Determinazione dei contributi sindacali
integrativi
a caricodegli
industriali meccanici emetallurgici
edegli
industriali dellagomma
...Pag.215
DECRETO MINISTERIALE 16
gennaio
1937-XV.Autorizzazione
all'Opera
nazionale Balilla ad accettare la donazione di unappezzamento
di terrenodisposta
a suo favore dal comune diReggio
Emilla . . . . . . . . . .Pag,
240PRESENTAZIONE
DIDECRETI=LEGGE
ALPARLAMENTO
311nistero
dell'agricoltura
e delle foreste: R.decreto-legge
15 oa-tobre
1936-XIV,
n.2151,
che modifica il R.decreto-legge
2ottobre
1931,
n.1237,
che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.Pag.
245 311aistero del lavor1pubblici:
R.decreto-legge
29ottobre1936-XV,
n. 2152, che modifica l'art. 60 del
regolamento lier
la Milizia nazionale dellastrada, approvato
con R. decreto 20 otto- bre1935-XIII,
n. 1554 . . . . . . . . . . .Pag.
240 Alinistero delle finanze: R.decreto-legge
24luglio 1936-XIV,
n.
1453, portante
esenzioni fiscali pergli
atti merenti al ser.vizio per favorire il movimento turistico . . . .
Pag.
248234 21-1-1937 (XV)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA -N. 17
DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Alinistero
dellecorporazioni:
40•Elenco
dei decretiMinistoriali
contenenti i
provvedimenti
sulle domande diautorizzazione
per nuovi
impianti
industriali e perl'ampliamento
di stabi-Jimenti industriali
esistenti,
ai sensi dellalegge y gennaio
1933, n.
141,
e dei successiviRegi
decreti 15 maggio 1933,n.
590,
1• marzo1934,
n.630,
e 28 settembro1934,
n. 1764.Pag.
2463Iluistero delle Snanze: Medie dei cambi e dei
titoli
.Pag.
247CONCORSI
31inistero
dell'educazione nazionale: Concorso acinque posti
diassistente in prova nel ruolo dei
Regi
istituti dei sordomuti.Pag.
247 SUPPLEMENTIORDINARI
ßUPPLEMENTO
ALLA « ÛAZZETTAÜFWCIAUD
» N. 1Î DEL22
GEN·NA10 1937-XV:
Bollettino
delleobbligazioni,
delle cartelle edegli
altri titoli estratti per il rimborso epel
conferimento dipremi
n. 4:Società anonima G.
Verzocchi,
in Milano:Obbligazioni
sor-teggiato
il31 dicembre 1936-XV. - Società anonimaEnergie
elettriche Alta Valle
Seriana,
in Milano:Obbligazioni
sor-teggiato
il 29 dicembre 1936-XV. - Società anonimaFinggi (Anticolana),
in Roma: Elenco delleobbligazioni
7 % - 36 serie -sorteggiate
nella 7* estrazione del 28 dicembre 1936-XV e diquelle
ð% sorteggiate
nella 22. estrazione del 28 dicembre 1936-XV. - Società esercizioalberghi,
inRoma:
Obbligazioni sorteggiate
il 28 dicembre 1936-XV. --- Società anonima Hotel modernoVerdi,
in Genova:Obbligazioni sorteggiate
il 28 dicembre 1936-XV. - Società anonimaImprese industriali,
in Viterbo:Obbligazioni sorteggiate
nella 6• estrazione del 31 dicembre 1930-XV. - Società anonima Ferrovie e tranvieindustriali,
in Casale Monferrato: Obbli-gazioni sorteggiate
nella 30a estrazione del 30 diermbre 1936-XV. - Società anonima Cereali oraStucky
. Societàanonima,
in Venezia:Obbligazioni
5% sorteggiate
ncile 13•estrazione del28 dicembre 1936-XV. - Comune di. S. Mar-gherita .Ligure:
Titoli deiprestiti
comunalisorteggiati
il29 dicembre 1936-XV. -
Municipio
di Modena: Elenco delleobbligazioni sorteggiato
il 31 dicembre 1936-XV e diquelle sorteggiate precedentemente
c non ancorapresentate
per 11 rimborso. - Comune diCogoleto: Obbligazioni sorteggiate
il 15 dicembre 1936-XV. - Società anonima dinavigazione
«Oriente»
(in liquidazione),
in Trieste: Elenco delle obbli-gazioni sorteggiate
il 2gennaio
1937-XV e diquelle
sorteg-giate precedentemente
e non ancorapresentate
per il rim-borso. '
LEGGI E DECRETI
LEGGE 26 dicembre
1936-XV,
n. 2272.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
2giugno 1936=XIV,
n. 1159, concernente la concessione diun
assegno
vitaliziostraor, dinario annuo di L. 24.000 lorde allasignora Ginseppina Crispi
vedova
Bonanno, principessa
diLinguaglossa.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI D10 E PEH VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA11 Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
2
convertito inlegge il
R.decreto-legge
2giugno 1930-XIV,
m.
1159,
concernente laconcessione
di unassegno vitalizio straordinario
annuo di L. 2LOOO lordealla signora Giusep- pina Crispi
vedovaBonanno, principessa
diLinguaglossa,
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella
raccoltaufficiale delle leggi
edeidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 20dicembre
1930 - Anno XVMUSSOLINI •-
ÛI
REYEL.Visto, il
Guardasigilli:
SOLMI.LEGGE 26 dicembre
1936-XV,
n. 2273.Conversione in
legge
delR..decreto-legge
2giugno 1936-XIV,
n.
1171,
relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributario allaLega
Navale Italiana.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTÀ DELLA NAZIONID RE
D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quauto segue:
Articolo
unico.
2 convertito
in1ègge
il R.decreto-legge
2giugno 1930-XIV,
n.
1171, relativo
alla concessione diesenzioni fiscali
e tribu- tarie allaLega
Navale Italiana.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia
inserta
nella raccolta ufliciale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlae di farla osservare- come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 26dicembre
1936 - AnnoXV.
. VITTORIO EMANUELE.ÀIUSSOLINI - ÛI REVEL.
Visto, il Guarclasigilli: SOLMI.
LEGGE 28 dicembre
1936-XV,
n. 2274.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
14maggio 1936=XIV,
n.
831, riguardante
modificazione della formula dipromulgazione
dcIle
leggi
e della fornmla da usarsinegli
atti intitolati nel Nome del Re.VITTOIGO
EMANUELE IIIPEli GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATOllE
D'ETIOPIA
11 Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E
convertito inlegge
ilRegio decreto-legge
14 mag-gio 1936'XIV,
n.831, riguardante modificazione della
for- mula dipromulgazione
delleleggi
edella formula
dausarsi negli
atti intitolati nelNome
del Re.Ordiniamo che
la presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia
inserta nella
raccoltaufficiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achinnque spetti di
osservarlae di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 28dicembre
1930 - Anno XVVITTORIO
EMANUELE.Messor.INI - Sola11 - DI REVEL.
Visto,
ilGuardasigini:
SoLMI.22-1-1937 (XV)
-GAZZETTA UFFICIALE DËL
REGNOD'ITAIJA
- N. 17235
REGIO DECILETO-LEGGE
15 dicembre1936-XV,
n. 2275.Approvazione degli
Accordl commercialee dicompensatione stipulati
11 6 novembre 1036=XV fra l'Italia e ilItegno
Utüto di GranBretagna
ed Irlanda del Nord.VITTORIO EMANUELE III
PElt GilAZIA D1 DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli
5 e 10 dello Statutofondamentale
delIlegno;
Visto l'art. 3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100 ; Ititenuta lanecessità urgente
edassoluta
di dare esecu- rioneagli
Accordi commercialistipulati
in lloma il 6 novem- bre11136,
fral'Italia
e ilItegno
Unitodi
GranBretagna ed
Irlanda del
Nord;
Edito il
Consiglio
deiMinistri:
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper
gli
affariesteri.
di coticertocon il hiinistroSegretario
diStato
per
lefinanze;
'Abbinino
decretato e decretiamo:Art. 1.
Piena
ed interaesecuzione
òdata
aisegneuti
Accordi sti-priati
in Roma il Gnovembre 1930,
fra l'Italia e ilRegno
Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda
del Nord:1)
Accordocommerciale;
2)
Accordo dicompensazione.
Art. 2.
Tl
presente decreto, che
saràpresentato
alParlamento Na-
zionaleper
la sua conversione inlegge,
entra invigore
neitermini
previsti rispettisantente dagli articoli
4 e 15degli
necordi anzidetti.
Il Alinistro
proponente
è nutorizzato allapresentazione
del relativo
disegno
dilegge
diconversione.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto nella raccolta
ufficiale
delleleggi
edei
decreti delRegno d'1talia,
mandando achiunque spetti di
osservarlo e di
farlo
osservare.Dato a
Roma, addì
15 dicembre 1936 - Anno XV.VITTOlt10 EAIANUELE.
IIcssous1 - CILNo - D1
ILEVICL.
Visto, il
Guardosigilli:
Sol.MI.Itegistrato
alla Corte dei conti, ad<il 10gennaio
1937 -Anno XV.Allt del Governo, registro 381, foglio 60. - MANCINI.
Accordo commerciale fra l'Italia e la
Gran Bretagna.
In
relazione all'Accordo
dicompensazione
per facilitaregli
erambi
commerciali
e ipagamenti
fra l'Italia da undparte
ed il
Regno
Unito e Terranovadall'altra,
tirmato in dataedierna,
il Governo italiano e il Governo delRegno
Unitodi Gran
lhetagna
e IrlandaSettentrionale
lianno conse- nutoquanto
segue:Art. 1.
Il Governo italiano autorizzerà
l'importazione
inItalia
delle
mercioriginarie
eprovenienti
dalRegno Unito
incon-formità dei
contingenti indicati nelPAllegato
alpresente Ac-
cordo.
Resta
inteso
che icontingenti stabiliti
alle lettere A'e BdetPAllegato
suddettopotranno
essereriveduti d'accordo
frai due Governi per quanto
concerneil periodo contingentale
che ha
inizio 11
1·gennaio 1937
oogni periodo successivo;
aseconda
che 11risultato
dellarevisione dei contingenti
stabi-liti
alle lettere AeD dell'Allegato sia
un aumento o unadiminuzione del
valoretotale in lire delle
mercidi
tali spe- cieda importarsi
inItalia, verrà
aumentata odiminuita proliorzionalmente la percentuale di importazione
per lemerci
di cui alla lettera CdelPAllegato.
Le
quote
dicontingente
eventualmente non utilizzate nelperiodo contingentale
chetermina
il31 dicembre 1930,
op·pure
in
untrimestre successivo, verranno,
salvoquanto
èpievisto
alsuccessivo
art.3, riportate
inaggiunta
ai contin-genti stabiliti
o dastabilire
per il trimestre successivo .per le stessemerci
o, in base aquanto potrà
essereconcordato
fra i due
Governi,
per altremerci,
macomunque,
nonoltre
il 31dicembre
1937.Se in nu
trimestre le importazioni dal Regno
Unito diqualsiasi specie
ocategoria
di merci siano ammesse in Ita- lin in eccedenza alleimportazioni previste
neiprecedenti
pa-rugrafi
delpresente articolo,
icontingenti per le specie
e lecategorie
di merci di cui si trattasaranno,
in mancanza di contrarie intese fra i dueGoverni, corrispondentemente
ri-dotti nel trimestre successivo.
In
ogni
modo tali eccedenze non sarannoconsentite,
salvo accordo fra i dueGoverni,
nel cúso in cui vi sia un ritardo nel trasferimento in sterlinedelle
lire versate nel Nuovo Conto Lire di cui all'art. idell'Accordo di compensazione
firmato in data
odierna.
Art. 2.
Nel
periodo contingentale
che termina il 31dicembre
1936e in
ogni
trimestre successivo finchè non venga altrimenti concordato fra i dueGoverni,
il Governoitaliano
autorizzeràl'importazione
in Italia dibaccalà
e stoccatisso da Terra-nova fino ad un valore
(cif)
di fire 3.025.000.Ogni quota
delcontingente
di cui alprecedente paragrafo
eventualmente non utilizzata nel
periodo contingentale
chetermina il 31 dicembre 1936 oppure in un trimestre succes-
siso
sarà,
in mancanza di contrarie inteso fra i due Governie salvo
quanto
èprevisto
dal successivo -articolo3, riportata
in
aggiunta
alcontingente
fissato o da fissare per il trime- stresuccessivo,
ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 1937.Se in un trimestre le
importazioni
dibaccall
e stoccatisso da Terranova siano ammesse in Italia ineccedenza
alle im-g>ortazioni previste
neiprecedenti paragrafi
delpresente articolo,
ilcontingente
per tale pescesarà,
in mancanza dicontr.arie
intese fra i dueGoverni, corrispondentemente
ri-dotto nel trimestre
successivo.
Le
disposizioni
delpresente
articolo dovrannoapplicarsi
esclusivamente alle
importazioni
di baccalà e stoccatissoac-compagnate
dauncertificato del «Newfoundland Department of Natural
Resources ». attestante che si tratta diprodotto preparato
con pescepescato
coupescherecci
diTerranov4 tof Eewfoundland catching).
Art. 3.
Nel
caso incui Puno
o Paltro Governo adottasse misure tali da arrecare unasostanziale diminuzione delle importa-
zioni nel suo
territorio
di mercioriginarie
dal territorio del- l'altro Governo odelle esportazioni
dal suoterritorio
versoil
territorio delPaltro Governo, i
dueGoverni,
sudomanda
di uno
di essi,
inogni
momentoapartire dal
1•gennaio
1937rivedranno i contingenti
diimportazione previsti negli
ar-ticoli 1 e 2 del
presente
Accordo.A
tale
scopo sidovranno
iniziaredelle conversazioni
entro il terminemassimo
diquindici giorni dopo
che la richiesta diapertura
dinegoziati
sia stata avanzatada
unodei
Gó- Vernicontraenti.
236 22-1-1937 (XV)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL
REGNOD'ITALIA
-N. 17
Se alla fine di un mese
dall'inizio
di tali conversazioninon è stato
raggiunto
unaccordo,
ilGoverno,
sulla basedella
cui richiesta le conversazioni hanno avutoluogo,
avràimmediatamente
il diritto dinotificare
all'altro Governo ilsuo
desiderio
di porretermine
all'Accordo. Talenotifica
avràeffetto
un mesedopo
ladata
allaquale
è stata fatta.Art. 4.
Il
presente Accordo
entrerà invigore il
16 novembre 1936.Esso
rimarrà
invigore
fino al 30giugno
1937 e, salvo de- nuncia daparte
dell'uno odell'altro Governo contraente,
non
più
tardi del 31 marzo1937, continuerà
arimanere
invigore
di trimestre intrimestre
confacoltà
daparte
di cia-sennodei due
Governi
didenunciarlo
inqualsiasi momento;
tale
denuncia
avrà effetto allospirare
deltrimestre
succes- sivo altrimestre
nelquale
ladenuncia sarà
stata notificata.In
fede
di che isottoscritti, debitamente autorizzati
atale
scopo dai lororispettivi Governi,
hanno firmato ilpresente Accordo.
Fatto a Roma il G novembre 1936 in
duplice esemplare
initaliano e in
inglese, ambedue
i testifacendo egualmente
fede.
Per
l'Italia:
Per ilRegno
Unito di GranBretagna
CIANO e Irlanda
ßettentrionale:
ERIC
DRUMMONDVisto, d'ordine
di SuaMaestà
il Re:Il Ministro per
gli affari
esteri:ÛIANO.
LISTA
DEICONTINGENTI
STABILITI A FAVORIO DELLA IMPORTAZIONE IN ITALIA
DAL REGNO UNITo.
'A) Contingenti
per le merci la cuiimportazione
in Italia èsottoposta
alregime
dellalicenza.
Numero Contingento
della tariffa Denominazionedellamerce trimestrale
doganale italiana in lire
(valore c.i.f.)
34 a)
2,
3 Baccalae stoccafisso . . . . . . . . 725.000 34a) 4,
5Aringho
e salacche . . . . . . . . . 2.900.000 211 Lane (esclusa la lana permaterassi)
5.075.000 212 Cascami e borra di lana . . . . . . 1.450.000 214 a) Pelogreggio
. . . . . . . . . . . . 500.000 dal 218 al 245 Tessuti e altri manufatti di lana,dicrino e di
pelo
. . . . . . . . . 4.500.000274 o) Minerali di
piombo.
. . . . . . . . 725.000 278, 279 Rottami di ferro,diacciaio, dighisa
725.000dal 297 al 200 Ferri e acciai in lamiere . . . . . . 545.000
403,418,
419453,457,
460 Macchiie,apparecchi
e loroparti.
. 7.975.000466
556 Caolino. . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000 558
Argille
e terre refrattarie . . . . . 500.000 664, 564-bie Carbon fossile e carbon coke . . . . 43.500.000 781,782Preparazioni
farmaceutiche ospecia-
litàmedicinali . . . . . . . . . 435.000
ex 951 Stracci di lana. . . . . . . . . . . 1.4õ0.000
B) Contingenti
per le merd ta cuiimportazione
in Italiaè
sottoposta
alregime
della bolletta.L'importazione delle seguenti specie
di merci sarà am-messa fino a un
valore (c.i.f.)
inlire equivalente
al 50g
delvalore
(c.i.f.)
in lire delle merci ditali specie originarie
eprovenienti
dalIlegno
Unito eimportate
in Italia nel cor-rispondente periodo
del 1934.Numero
dellatariffa Denominazionedellamerce
doganale italiana
164
161Tessuti e altri manufatti di
lino,
canapa ojuta
da 164 a 171
da 190 a 198 Temutie altri manufatti dicotone da 294 a 296
da 201 a 309 Lavori di ferro e di acciaio da 313 a 348
C) L'importazione
di tutte le merci nonspecificate
alle let-tere A oB di cui sopra sarà ammessa entro i limiti di un valore
(c.i.f)
in lireequivalente
al 31o/,
del valore in lire delle merci di talispecie originarie
eprovenienti
dalItegno
Unito e
importate
in Italia nelcorrispondente periodo
del-I'anno 1934.
Accordo di
compensazione
fra l'Italia e la GranBretagna.
Il
Regio
Governo italiano ed il Governo delRegno
Unitodi Gran
Bretagna
e Irlandaßettentrionale,
desiderando di facilitaregli
scambi commerciali ed ipagamenti
fra l'Ita-lia da una
parte
ed ilRegno
Unito e Terranovadall'altra,
sono d'accordo su
quanto
segue:Art. 1.
(1)
Tuttigli importi
dovuti da persone in Italia a per-sonenel
llegno
Unito a fronte di debiticontemplati
dal pre- sente articolosaranno da versare dal debitore stesso in fire italiane presso la Bancad'Italia
nella suaqualità
di cas-siere
dell'Istituto
Nazionale per i Cambi con l'Estero(d'ora
innanzi chiamato
l'Istituto)
in unconto,
infruttifero di in-teressi,
d'ora innanzichiamato
«Conto Nuovo Lire ».(2)
Gliimporti
inlire, che
alla data dell'entrata in vi- gore delpresente
Accordo risultinogià
versati a fronte didebiti
contemplati
dalpresente articolo,
sarannogirati
acredito del « Conto Nuovo
Lire
».(3)
Ilpresente
articolo siapplica
tanto ai debiti ancora inessere alla data dell'entrata
in vigore
delpresente Accordo, quanto
ai debiti conscadenza posteriore
alla datastessa, quanto
ai debiti a fronte deiquali
i versamenti sono statigià eseguiti
secondoquanto previsto
alparagrafo 2)
del pre- sentearticolo, semprechè tali
debiti di persone in Italiaperso persone nel
Itegno
Unitoriguardino:
a)
il prezzo delle merci delItegno
Unitoimportate
inItalia
dopo
il 14luglio 1936,
tenendo contodelle disposi-
Rioni del
paragrafo 5)
delpresente articolo;
b)
i noli relativi altrasporto
tra i duePaesi,
su navibritanniclie,
di merciimportate
nelPuno onell'altro
Paesedopo
il 14luglio
1936.(4)
Gliimporti
in lire versati in conformità aquanto
pre- visto aiprecedenti paragrafi 1)
e2)
delpresente articolo,
ri-marranno vincolati a favore
dei rispettivi
creditori nel Ile- gno Unito finoaquando
ne sarà effettuato il relativo trasfe- rimento a detti creditori attraverso il «ContoNuovo
Ster- line »previsto all'articolo
7 delpresente
Accordo.(5) Quanto disposto
alparagrafo 3),
letteraa),
del pre- sentearticolo, qualora
si tratti di mercispedite
dalRegno
22-1-1937 (XV)
- GAZZETTA UFFTOTALE DELREGNO
D'ITALIA - N. 17237
Unito in Italia
dopo
la data dell'entrata invigore
del pre-sente
Accordo,
siapplica
solo aquei
versamenti effettuati inpagamento
di merci che sianoaccompagnate
da un certifi-cato in
duplice esemplare
rilasciato da una Camera di com- mercio delRegno
Unito(o
altro Ente o persona autorizzata dal Governo delRegno Unito)
attestante che dettemerci
sono state
prodotte
o fabbricate nelRegno Unito.
Una co-pia
del certificato stesso verràconsegnata dall'importatore
all'atto del versamento e dall'Istituto verrà trasmessa al-
l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano (d'ora
innanzi chiamatoUfficio Clearing)
unitamenteagli
avvisi deiversamenti
chel'Istituto
stesso invierà all'UfficioClearing,
secondo il di-sposto del paragrafo 1) dell'articolo
12 delpresente
Ac-cordo.
Art.
2.
(1) Tutte
le somme in lire versateprima
della datadel-
l'entrata in
vigore
delpresente
Accordo nel « Conto Lire»previsto
all'art. 4dell'allegato
allo scambio di Note del 27aprile
1935(d'ora
innanzi chiamato « Vecchio Conto Lire»)
saranno
girate
ad unconto,
infruttifero diinteressi, aperto
presso l'Istituto e denominato « Conto Arretrato Lire A ».
La data del versamento nel «Vecchio Conto Lire» sarà considerata come data di versamento
agli
effetti diquanto previsto agli articoli
5 e 7 delpresente
Accordo.(2) Qualora
un debito di unapersona
inItalia
verso unapersona nel
Itegno Unito,
ancora in essere alla data dell'en- trata invigore
delpresente
Accordo o avente scadenza po·steriore
a taledata,
sia un debitoche,
secondo l'art. 4 del-l'allegato
allo scambio di Note del 27aprile 1935,
avrebbedovuto essere
regolato
mediante versamento nel «Vecchio ContoLire
»,gli importi
che verranno versati a fronte ditale debito
saranno accreditati al «Conto
Arretrato Li-re A». .
(3)
Le sommepassate
nel «Conto ArretratoLire
A»giu-
sta i
paragrati 1)
e2)
delpresente articolo,
salvoquanto
èprevisto
all'art. 9 delpresente Accordo,
rimarranno vin- colate a favore deirispettivi creditori
nelRegno Unito,
finoa
quando
ne siaeffettuato
il trasferimento a detticreditori
attraverso il « Conto ArretratoSterline
A »previsto
all'ar-ticolo 7 del
presente
Accordo.(4)
Ildisposto
delpresente
articolo siapplica
soloquando
si tratti di debiti
riguardanti
il prezzo di merciimportate
in
Italia
dalRegno
Unitodopo
il 17marzo1935, semprechè
siano state
spedite
dalRegno
Unito in Italiaprima
del18 novembre
1935
o di noli dovuti per iltrasporto
tra i duePaesi,
sunavi inglesi,
di merciimportate
nell'uno o nel-l'altro Paese
dopo
il 17 marzo1935, semprechè spedite pri-
ma del 18 novembre 1935.
Art. 3.
(1)
Tutte le somme dovute a persone nelRegno Unito
dapersone in Italia e nei Possedimenti e Colonie Italiane a
fronte di debiti esistenti alla data dell'entrata in
vigore
delpresente Accordo
o aventi scadenzaposteriore
a taledata, semprechè relativi
a:a)
prezzo di merciimportate
in Italia dalRegno Unito prima
del 18 marzo1935;
b)
prezzo di mercispedite
dalRegno
Unitodopo
il 17no-sembre 1935 e
importate
in Italiaprima
del 15luglio 1936;
c)
prezzo di merciimportate
nei Possedimenti e Colo- nie Italiane dalRegno
Unitoprima
della data dell'entrata invigore
delpresente
Accordo:d)
prezzo di merciprovenienti
da un Paese che non sia11
Regno Unito, importate
inItalia, Possedimenti
eColonie
Italiane
prima
della data dell'entrata invigore
delpresente Accordo;
e)
noli dovuti per iltrasporto
tra ilRegno Unito
e l'Ita-lia e viceversa su navi
inglesi,
di merciimportate prima
del 18 marzo
1935;
f)
noli dovuti per iltrasporto
tra ilRegno Unito
e l'Ita-lia e
viceversa,
su naviinglesi,
di mercispedite
dalPuno odall'altro Paese
dopo
il 17 novembre 1935 eimportate prima
del 15
luglio 1936;
g)
noli dovuti per iltrasporto
tra ilRegno Unito
e iPossedimenti
eColonie
Italianeeviceversa,
su naviinglesi,
di
merci importate prima della
data dell'entrata invigore
del
presente Accordo;
saranno da versarein lire
italiane
presso la Bancad'Italia iit
favore dell'Istituto in unconto,
infruttifero diinteressi,
denominato «Conto Arretrato Lire B » e, salvo
quanto
èprevisto all'art.
9 delpresente Accordo, gli importi
così ver-sati rimarranno vincolati a favore dei
rispettivi
creditorinel
Regno Unito
fino aquando
non ne saràefettuato
il tra- sferimento a detti creditori attraverso il «Conto
ArretratoSterline
B» di cui all'art. 7 delpresente
Accordo.(2)
Oliimporti
in Iireitaliane,
che alla data dell'entrata invigore
delpresente
Accordo risultinogià
versati all'Isti- tuto da persone in Italia o neiPossedimenti
eColonie
Ita- liane a fronte di debiticontemplati
alparagrafo 1)
del pre- sentearticolo,
vannotrattati,
a seconda del caso, come se- . gue:a)
se il versamento è stato efettuato a fronte di un de- bitocontemplato
alle letterea), b)
oc)
delparagrafo 1)
del
presente articolo,
oppure a fronte di un debito con-templato
alla letterad)
delparagrafo stesso,
ma inquesto
ultimo caso solo se la merce sia
originaria
eproveniente
daunPaese al
quale
siapplicano
ledisposizioni
del decretoMi-
nisteriale Italiano 20 novembre1935:
in conformità al citato decreto Ministeriale 20 novembre 1935 i versamenti stessi
rappresentano l'importo
in lire do- vuto dal debitore italiano o ilcontrovalore
inlire,
per i de-biti
espressi
in divisa diversa dallalira,
calcolato sulla base del cambio ufficialepiil favorevole
per il creditore traquelli
fattisi il
giorno
della scadenza dal debito ed ilgiorno
delversamento. Secondo il
predetto
decretoMinisteriale
i versa-menti in
questione
sono liberatori per idebitori italiani.
L'Istituto convertira ora
gli importi
in lireitaliane
ver-sati come sopra, in lire sterline al cambio di Lit.
64,46
per Lst. 1. Gliimporti
in liresterline provenienti
da tale con-versione saranno
portati
acredito
di un conto insterline,
infruttifero di
interessi, aperto
presso PIstituto e denomi- nato « Conto in Sterline er bloccato B» e rimarranno vin-colati a favore dei
rispettivi
creditori nelRegno Unito,
finoa
quando
non ne sarà efettuato il trasferimento a detti cre- ditori attraverso il «Conto Arretrato Sterline B» di cui alPart. 7 delpresente Accordo;
b)
se il versamento in lire è stato efettuato a fronte diun debito
contemplato
alparagrafo 1)
delpresente articolo, purchè
non compreso traquelli previsti
alprecedente
com-ma
a)
: le somme così versate sarannoportate
a credito del« Conto Arretrato Lire B» e, salvo
quanto
èprevisto
al-Part. 9 del
presente Accordo,
rimarrannovincolate
a favoredei
rispettivi creditori
fino aquando
non ne sarà effettuato il trasferimento a detticreditori
attraverso il « Conto Ar- retrato Sterline B».(3)
Le sommeportate
a credito del «Conto in Sterlineer bloccato B » e del «Conto Arretrato Lire B» sarannotrasfe- riteseguendo
un ordinecronologico
comune; la data di ver·samento all'Istituto sarà
considerata
come data di versa- mentoagli
effetti diquanto previsto agli articoli
5 eT delpresente Accordo2
238 22-1-1937 (XV)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
• N.17
Art. 4.
Art. 6.(1) Sempre che
ilbeneficiario
nelRegno Unito
lorichieda
e
che
larichiesta
siadebitamente documentata
e trovata re-golare dall'Istituto,
iltrasferimento
ad unapersona
nel Re- gnoUnito
di una somma che non sia un debito traquelli ccmtemplati dagli articoli 1, 2,
3 e 13 delpresente
Accordoo dal
paragrafo 4)
delpresente articolo,
saràconsentito,
neilimiti delle
disponibilità
del «Conto Arretrato Sterline C »,con le
modalità seguenti:
a) qualora anteriormente
alladata
dell'entrata invigore del presente
Accordo siagià
stata avanzata all'Istituto ri- chiesta ditrasferimento,
ilcorrispettivo
in liredell'importo
da trasferire sarà
depositato
presso l'Istituto in unconto, infruttifero
diinteressi, denominato
« Conto Arretrato Li·re C »;
b) qualora
larichiesta
di trasferimento venga avanzatadopo
la datadell'entrata
invigore del presente Accordo,
ilcorrispettivo
in liredell'importo
da trasferire sarà delpari depositato
presso l'Istituto nel «Conto Arretrato Lire O »;il relativo trasferimento
potrà
tuttavia aver corso solodopo
che
gli importi
versati inrelazione
aquanto previsto
alcomma
a) del presente paragrafo
saranno statiliquidati.
(2) Salvo quanto previsto all'art.
9 delpresente Accordo, gli importi
in lirepassati
acreðito de!
« Couto ArretratoLire
C »,rimarranno vincolati
a favore deirispettivi
bene-ficiari
nelRegno
Unito finoaquando
il trasferimeitto a detti1eneficiari
saràeffettuato
per il tramite del « Conto Arre- trato Sterline C » di cui all'art. 7del presente
Accordo.(3) Gli importi
inlire passati
a credito del «Conto Arre- tratoLire
O», inquanto
si riferiscano acommissioni,
inte-rossi, dividendi,
fitti ed altriredditi
a carattereperiodico, potranno
essere trasferiti conprecedenza sugli importi in live
versati ad altrititoli,
tutte le-volte che l'Istitutoel'Uf-
ficioClearing
di comuneaccordo lo consentano.(4)
Ledisposizioni
delpresente
articolo non siapplicano
al trasferimento ai beneficiari nel
Regno Unito
di creditiche,
inbase
ai decretiMiuisteriali italiani
10novembre 193.3
e25
maggio
1930(riguardanti Pimportazione
el'esportazione
di
biglietti
di Stato e di Rancaitaliani)
sono comunque in-teasferibili,
o di crediti per iquali
i beneficiari abbiano fatto espressa rinuncia ditrasferimento.
Art. 5.
(1)
Ad eccezione diquanto previsto
alparagrafo 2),
com-ma
a),
dell'art. 8 delpresente Accordo,
i cambiapplicati
alversamenti effettuati dai debitori
in Italia,
Possedimenti ealonie Italinnè
a favore deirispettivi
creditori nelItegno
Unito a fronte di debiti
espressi
in divisa diverso dalla liraitaliaita,
saranno da considerare comeprovvisori,
edogni differenza
tra il cambio inrigore 11 giorno del
versamento equello
invigore
ilgiorno
in cuil'Istituto
trasmette l'ordíne dipagamento alPUfficio Clearing,
secondoquanto previsto
af
paragrafo 4) dell'articolo
12 delpresente Accordo,
marilfiipettisainente
a favore o a entico deldebitore.
Il debitore resta
quindi
tenuto alpagamento dell'intero
ernmontake in steninedovuto,
oqualora 11
debitosia
espres-so
in divisa diversa
dalla lirasterlink,
alpagainento
dell'in-tero
equivalente
in sterline del stodebito, calcolato
al corso del eninbio corrente per laPiepettiva
divisa e per lafita
sterlina alla Rorsa di Roma delgiorno
in cui PIntituto tra- su.etterà all'UfileioClearing l'ordine
dipagamento
a fronte delprimo
versamento.(2) Ogni
successivo versamento perdifferenze
di cambio saràregolato
secondo le stessedisposizioni
e terrà trasfe- litoattraverso
lo stesso conto a tramite delquale
ilprimo
versamento venue trasferito.
(1)
Tutte le sommedovute da persone nel Regno Unito
apersone
abitualmente residenti
oche attendano
abitualmente at loro affari fuori delRegno
Unito a fronte didebiti
esi-stenti alla data dell'entrata in
vigore
delpresente
Accordoo con scadenza
posteriore
alladata stessa, semprech
rela-tivi al prezzo di
merci italiane importate
uelReguo Unito,
saranno
pagate
in lire sterlineacredito di
unconto,
infrut- tifero diinteressi,
denominato «ContoGenerale Sterline.»,
tenuto presso la Banca
d'Inghilterra
al nomedel
«Control-
lee » dell'Ufficio
Clearing anglodtaliano.
(2) Qualora
itdebito
sia espresso in lireitaliane,
il rela- tivopagamento
verràeseguito
in sterline al cambio ufficiale della Borsa di Itoma delgiorno
di borsaprecedente quello
del
pagamento
stesso. A tale scopo l'Istituto comunicheràgiornalmente
all'UfficioClearing
il cambio ufficiale della Borsa di Iloma che verràpubblicato
nelllegno Unito
ilgior-
no lavorativo successivo.
Qualora
il debito sia espresso in divisa diversa dalla liraitaliana
e dalla lirasterliua,
il pagamento terrùeseguito
insterline al corso di vendita dello
chèque,
invigore
aLondra
per la
divisa
stessa ilgiorno
delpagamento.
(3)
Ipagamenti
fatti comedisposto
niparagrafi 1)
e2)
delpresente
articolo all'UfficioClearing,
nonchèquelli
effettua-ti a detto Ufficio
priina dell'entrata
invigore
delpresente Accordo,
costituiscono scarico per il debitore per il corri-spondente
ammontare del suo debito. In base aldisposto
delparagrafo 4),
commab), dell'art.
12 delpresente Accordo,
il creditorericevern, però, quando
il debito sia espresso inlire, l'iniporto
totale in liredovutogli,
oppure,quando
il debitosia espresso in valuta diversa dalla
lira,
il controvalore to- tale in lire al corso del cambio dellarispettiva
divisa alla Borsa di Itoma delgiorno
in cui ilpagamento
vienedisposto
dall'Istituto. .
(4)
Alla data di entrata invigore
delpresente Accordo,
oquanto tirima dopo
taledata, l'importo
esistente a creditodel « Conto Sterline»
previsto
alPart. 5delPallegato
alloscambio di Note del 27
aprile 1935,
conto denominato d'ora innanzi « Vecchio Conto Sterline», verrù trasferito al « Con- to Generale Sterline » esottoposto
alledisposizioni dell'arti-
colo i del
presente
Accordo.Dall'ingsorto
di cui sopra verrà detrattol'importo degli assegni precedentemente
emessi enon ancora
pagati.
(5)
a)Quanto pritna dopo
la datadi
entrata invigore del presente Accordo,
le somme chealla
data dell'entrata in vi- gore delpresente
Accordo esistono a credito delFondo
Ri-servadell'Ufficio
Clearing
in baseaquanto disposto all'art.
8dell'ordinanza che
istituisce
l'UfficioClearing (Italia) 1930,
salvo
quanto
èprevisto
al successivo commab)
delpresente paragrafo,
saranno trasferite edutilizzate
come segue: 80%
al «Conto Arretrato Sterline A »; 15
%
al «Conto Arre- trato Sterline B »;5%
al « Conto ArretratoSterline
C »;50
%
al « Conto Nuovo Sterline».b) Qualora
un debito espresso invaluta diversa dalla tira
sterlina sia statopagato all'Ullicio Clearing
da un de-bitore nel
Ilegno
Unitodopo
il 14luglio 193ß,
maprima dell'entrata
invigore
delpresente Accordo,
l'Ufficio Clea-ring
riverserà al debitore Perentuale eccedenzadell'importo
così
pagato sull'importo equivalente al debito, calcolato in
base alcorso' ufficiale della Borsa.
di Itoma delgiorno
del-Pentrata in
vigore
delpresente
Accordo.Resta inteso che
il pagamento
in lire alcreditore, quando
verrà