ãñño m en iiii
DEL REGNO
. .D'I TALIA s.su-ron
PARTE PRIMA MEN0
IFESTIVI
Ron
-Mercoledì, 15 maggio 1940
-ANNO XVIII
DIREZt0NE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCl - TELEFONI: 50-107-50-033-53-914
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
Anno Sem. Trima Abbonamento speciale ai soli fascicoli contonenti i numeri del titoli obbli In Roma, sia presso l'Amministrazione che a gazionari sorteggiati per 11 rimborso, annue L. 45-- Estero L. 100.
domicilioed in tutto il Regno (Parte IeII) L. 108 63 to Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supple ATestero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . > 240 140 100 menti straordinari sono fuori abbonamento.
In itonm, sia presso l'Amministrazione che a 11 prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufnciale» (Pas doinleilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) > 72 48 31,50 to I e 11 complessivamente) à nasato in lire 1,35 nel Regno, in firm 3 al•
ATestero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . > 160 100 TO l'estero.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La«Gazzetta Ufficiale » etutte le altre pubblicazioni ufficiali sonoin vendita al pubblico presso i negozi della
Librerla
dello Stato inRoma,
Via II
Settembre,
nelpalazzo
del Ministero delleFinanze;
CorsoUmberto,
234(angolo
Via MarooMinghetti, 23-94);
inMdano,
Galleria VittorioEmanuele,
8: inNapoli,
ViaChiaia, 5;
e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delleprovincie
delBegno.
Le insersioni nella Parte II della aGazzetta Ufuciale» si ricevono: in EONA - presso laLibreria dello Stato - PalaEEO dSÎ Miniit070 d4110 Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele,
3;
è autorizzatas'd
accettare solamentegli
avvisiconsegnati
amano ed accompagnati dal
relativo importo.
SOMM A R I O CONCORS
IMinistero dell'aeronautica: Concorso per titoli e per esami a
Ministero dell'Africa Italiana:
Ricompence
al valor miltare. 50posti
ditenente in serviziopermanente
effettivo nelCorpo Pag.
1773 sanitario aeronautico . . . . . . . . . . .Pag.
1778LEGGI E
DEÇIIETI
Alinisterodegli
affarl esterl: Graduatoriadegli
ídonei nel con•corso a sel
posti
di volontario nella carrieradiplomatico- consolare...,,Pag.1780
1940
LECCE 20 marzo 1940-XVIII. n. 364• SUPPLEMENTI
ORDINARI
Disposizioni
sulla pesca . . . . , , , . . .Pag.
1774SUPPLEMENTO ALI.A «ÛAZZETTA ÜFFICLtIÆ)) N.
1Î3
DEL13
3IAG•REGIO DECRETO 4 marzo
1940-XVIII,
n. 363. elo 1940-XVIII:A
pprovazione
delregolamento
per la esecuzione dell'art. 4 delIt. decreto-legge
30 dicembre1937-XVI,
n.2392,
e dell'art. I delIt. decreto-legge
15maggio 1939-XVII,
n.835,
concernentipronedimenti
per laproduzione
dellagomma
da «guayide
».Pag.
1774ItEGTO DECRETO 20 marzo
1940-XVIII,
n. 366.Itettifica
di confine fra i comuni di Ionadi e di ViboValentia,
in
provincia
di Catanzaro . . . . . . . . . . .Pag.
1776LEGGE o
maggio
1040XVIII,
n. 368.Ordinamento del
Regio
esercito.LEGGE 9
maggio
1940XVIII,
n. 369.Stato
degli
ufficiali delIteglo
esercito.LEGGE D
maggio
1940XVIII,
n. 370.Avanzamento
degli
ulliciali delllegio
esercito.REGIO DECRETO 2
maggio 1910-XVIII,
n. 367.Itiduzione
delperiodi
di anzianità richiesti per lepromozioni
LEGGE omaggio 1940-XVIII,
n. 371.at
grado
10 del ruoli digruppo
A eB ed algrado
11° del ruoli concessione di unassegno speciale agli
ullielall delRegio
di
gruppo
C . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
1776 esercito che lasciano 11 serviziepermanente.
REulO DECRETO 4
aprile
1910-XVIII.Itadiazione dal tuolo del
naviglio
ausiliario delloStato,
cate-MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
goria dragamine,
di navi roercantilirequisite
. . . .Pag.
1777Ilicompense
al valor militareDECHETO MINIMERIALE 18
aprile
1910-XVIIInegio
decreto 25 gennaio 10&o-XVIII,registrato
alla Corte del centi, Confermain
carica del Cons. naz. Tommase Bisi apresidente
addi 14 marzo 1940-XVnI, rcotstro eAfrica
Itahana.foglio
321.delf illeanza
Cooperativa
Torinese . . . . . . .Pag.
1778 Sono concesse le se uenti ricompense al valer militare per opo.Tazioni guerresche in Africa Orientale:
DISPOSIZIONI E
COMt;NICATI
MEDAGLIA D'ARCENTO
Ninistero del lavori
pubblici:
Ruoli di anzianità del soma caronero Ugo, generale di corpo d'armata - Comandante supe.' riore dem Forze anuate dell'Africa Orientale Italiana.
)ilaistero
delle finanze: Pubblicazione dei ruoli di anzianità.Pag.
1778(1784)
1774 1&-v-In4tl (XVITI) GAZZETTA FFFTOTALE DEL REGNO D'TTALIA
·N. 113
LEGGI E DECRETI
LEGGE
20 marzo1944-XVIII,
n. 364.Disposizioni
suha pesca.VIT.TORIO EMANUELE
III .PER GRAzlA DI ,oto a valt VOLONTA DELIA NAZIONS
RE D'fTALIA $ DI ALHANIA IMPERATORE D'ETIUPIA
Il Senato
ela Camera
deiFasci
edello Corporationi,
amesso
delle
loroCommissioni legislative, hänno approvato:
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Art.
1.
Qualo1•A, per particolari circostanze locali, il derogare temµoraneamente
a normeregolamentari vigenti concernent) le
distanze dellacosta,
lemodalità
diimpiego,
itempi
egli
strumentidi
pesca ol'attuare
nuove namnepotesse
farrealizzare
aumentoproduttivo
in una sana senzache
ciòporti
danno alpatrimonio ittico
e'alle possibilità di
vitadi altri mestieri
iviesercitati,
i comandanti diporto, capi di compartimento marittimo, potranno,
conloro ordinanza, disporre
talideroghe
o nuove normetemporanee..
L'ordinanza
mark emessadietro preventiva autorizzazione del Coramissariato generale
per lapesca,.11 quale
la conce-ders
o meno sentitele Assneinzioni sindacali
dicategoria.
I
provvedi.menti
che dovessero ridurre le distanze dalla oosta per certitipi
diarmamento,
a talidistanze obbligati,
non
potranno
infinire sullaposizione delle
nnità oei ri-guardi
dellaapplicabilità
delleleggi
eregolamenti riguar- danti
le varieansieurazioni
a favoredegli equipaggi.
Per le
infrazioni
allepredette ordinanze,
nei casi in cui esseimportino limitazioni
ocondizioni,
siapplica
l'ammen-da da lire 200
alire
1000.Art.
2.
hiunque contravviene alle disposizioni concernenti la ri
serva
della
pesca afavore
deirivieraschi,
emesse dal ommissariato generale
per la pescadi
concerto col\linistro per
lecomunicazioni,
èpunito
conl'ammenda
da lire200
a
lire
1000. .E'
punito
con la stessa penachiunque
esercita l'industriadella piacicoltura agricola
nelle zone dirisain
senza l'auto-rizzazione
delPrefetto, prescritta dall'art.
2penuttimo
com-ma, del
it. decreto-legge
11aprile 1938-XVI,
n.1183,
conver-tito
nella legge
19gennaio 1939-XVII,
n. 485.Art.
3.
Sono applicabili
aireati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38,
40 e 41 del testo unico delleleggi sulla
pescaapprovato
con R.decreto
8 ottobre19ßlilX,
m
1604, modificati dagli articoli
6 e 7del
R.decreto-legge
11
aprile
1938-XVI,
n.1183,
convertito nellalegge
19 gen- maio 1939-X VII,
n. 485.Il secondo comma
dell'art.
38 del testounico delle leggi
sulla pesca,
approvato
con R.decreto 8
ottobre1981-IX,
m.
1604,
ò sostituito dalseguente:
« Le reti e
gli
attrezzi da pescache abbiano servito
acommettere l'infrazione
sonosoggetti
asequestro
per un congruoperiodo
ditempo che,
inogni
caso,deve
compren- derequello
di eventuale divieto di loro uso: essi sono cou-flarati quando
illoro
uso é vietato senzadistinzione di
temgo
edi specie
».Art. 4.
Al 1•
commadell'art. 7
edal 2•
eommadell'art. 83 del
testounico
delleleggi sulla pesca, approvato
con R.decreto
8 ottobre 193L
IX,
u.1604,
sono,sostituiti, rispettivamegte,
i commi
che
seguono:Art.
7,
comnta 1•. - « E'fatto divieto di collocare
reti oapparecchi tiesi
omobili di
pesca attraversoumni,
tor-renti, canali
edaltri corsi
obacini di
acquedolci
osalse, occupando più della metà della larghezza
del corsod'acqua
o
della
metàdèl bacino.
Icorsi di acqua di farghezza infe-
riore
adue
metridovranno lasciarsi liberi per
un tr toin largliessa
noninferiore ad
un metro n.Art.
33,
comma2•.
- eIncorre nel delitto di forto ai
sensidegli
artienliß24
eseguenti del Codice penale chinn-
que
peschi
in acqueche,
perdisposizioni naturali
o peropere
manufatte,
sitrovino racchiuse,
inmodo da impedire
l'uscita del pesce tenutosi in Ahevamento
».Art.
5.
Il Governo
del Re è autorizzato ariunire
in- testo unicole disposizioni della presente legge
equelle contenute
nel testo unico delleleggi sulla pesca approvato
con R.decreto
8ottobre 198LIX,
n.1604,
e neiprovvedimenti successiva-
mente emanati adintegrazione del
testounico medesimo,
origuardanti materia in
essodisciplinata, coordinando
leanzi- dette disposizioni fra loro ed,
ove occorra, con le normedei Codici penale
edi procedura penale.
Ordinismo che la
presente,
munita delsigillo dello Stato,
sin
inserta
nella Rarroltauffteiale
delleleggi
e deidecreti del Regno d'Italia,
mandando achinnque spotti,
di osser-varla e di farla osservare ôome
legge
dello Rtato.Data
a SanRossore,
addl 20 marzo1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MessouNI
-GRANDI
-DI
REVEL-
TASSINARI
-Host VENTURI
Visto, ilGuardus((filli:
GRANDIREGlO DECRETO 4 marzo
1940-XVIII,
n. 365.Approvazione
detregolamento
per la esecuzionede!Part.
4 del10 decreto-legge
30 dicembre 1937-XVI,
n.2392,
e dell'art. I delR. decreto=legge
15maggio 1939-XVII,
n.835,
concernentiprovvedimenti
per laproduzione
della gomma da «guayule
».VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONE
RE D'ITALIA E
DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIAVisti
il R.decreto-legge
30dicembre 1937-XVI,
n.2392,
convertito nella
legge
11aprile 1938,
n.599,
ed ilR. decreto- legge
15maggio 1939-XVII,
n.835,
concernenti iprovvedi-
menti per
la.produzione
della gomma da eguayule
»;Visto l'art.
1,
n.1,
dellalegge
31gennaio 1920,
n.100;
Udito il parere del
Consiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Snila
proposta
delNostro Ministro Regretario di Stato
per le finanze,di
concertocon iMinistri segretari di
Stato perPagriroitura
eforeste,
per lecorporazioni
e pergli
scambi e per levalute;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
15-y-1940 (ITTIT) OAZZETTA FFFTCfAT.E ORL REON 'TTALTA N. 118 1775
Arttoolo unico.
Art. 4.
E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministri
per letinanze,
perl'a¡i;ricoltura
ele forente,
perle corporazioni
e pergli
scambi e per levalute,
per la ese-ensione dell'art. 4 del R.
decreto-legge
30 dicembre1937-XVI,
a
2392, convertito,
conmodificaziolli,
nellalegge
11aprile 1938-NVI,
n.599,
edell'art.
1del it. decreto-legge
15 mag·glo 1939-XVII,
a.835, concernenti provvedimenti per
la pro-duzione della
gomma da «guayule
».rdantamo che 11
presente decreto, munito
delsigillo dello Stato,
sin inserto nella Itaccolta of ticiale delleleggi
e deideereti del Itagno d'Italia, mandando
achiunque apetti di
osservarlo
edi
farloosservare.Dato
aItoma, addi
4 matzo1940-IVIII
VITTOIIIO EMANUELE
MussottNr-- Di REVEL--
ÎASSINARI
-
I(ICCI
- ŽÌICCARDI Visto, ilGuardastgilti:
GluNDIRegistrato
allo Cork desconti,
addt 11maggio
1940-XVIII Atti delGoverno, registro
421.foglio
13. -- MANCINIItEGOLAMENTO Art. 1.
La Societh Agricola Industriale
GommaAnoninia
«S.A.I.
G.A. a, avente sede ïn
Itoma, autorizzata,
ai sensidell'art.
2 del R.decreto-legge30 dicenibre 1937-XVI,
n.2392,
convertitocon
modillaa,
nellalegge
11aprile 1938-XVI,
n.599,
a coltivare,
inescinwiva,
neiterritori
delRegno,
semi epiante
die
guayule
», nonchè aprocedere
unaestrazione della gúmma
da
dette piante
ed al relativoconimercio,
e ammessa, a ter-mini dell'art.
4 delpredetto
R.decreto-legge
ed a terminidelPart.
I delR. decreto-legge
15maggio 1939-XVII,
n.835, ad importare, in esenzione
da daziodoganale,
semi eplante
di a
guayule
», nonchò i macchinari e materiali occorrenti allacoltivazione
ealla raccolta di
dettepiante
ealla produ-
zione
digomma
dallemedesime.
Art. 2.
Per
poter
fruire delleanzidette agevolezze
la Società dovràpresentare
istanza al Ministero delle tinanze - Direzione ge- nerale delledogune
e delleimposte
indirette. Nelladomanda,
che
sará redatta
intriplice copia, di
cui una su cartalegale,
dovranno essere
indicati:
a)
i macchinari
emateriali
di cui vienechiesta la impor- tazione, distinguendo quelli occorrenti
per la coltivazionedelle plante, quelli destinati alla
raccolta edinfine quelli
necessari alla
estrazione
della gommadalle piante stesse;
b)
le località sedidelle aziende agrarie
edegli stabili-
menti ove, tenuto conto
delPimpiego, i macchinari
ei
mate-riali
sonodestinati.
Art. 3.
Ilesonero dal pagamento dei dazi doganali
è concessodal Ministro për
lefinanze, di
concerto conquelli
perl'agricol-
tura e le
foreste,
per lecorporazioni
eper gli scambi
e perle
valute.Col relativo decreto sarà stabilito 11 termine entro il
quale,
sotto pena di
decadenza
dallaconcessione,
lemacchine ed
ianateriali dovranno
essereintrodotti
eposti in effettivo
eser-ITÂ0.
Le macchine
ei materiali, per eni sia stato
emesso11 de-
creto
Alinisteriale
di cuial precedente
art-3,
saranno am- messi allaintroduzione
nelterritorio del Regno
inregime di temporanea importazione,
sotto unservanza dei vincoli e condizioni cheregolano, ai tini valutari,
laimportazione delle
merci
dall'estero.
Le
operazioni di temporanea importazione
saranno com-piute presso
ladogana
che hagiurisdizione sulle asiende
agra- rie esugli stabilimenti
di cuiaLl'art. 2,
lett.b),
o agaranzia
delle
operazioni
stesse dovrannoesseredepositati
idiritti
dicontine
relativi,
ovveropotrà
essereprestata malleveria di
un istituto
di credito, purchè sia
accettatadal contabile do-
ganale,
sottola
suapersonale responsabilità.
Art. 5.
I
macchinari
edJ materiali importati temporaneamente
sono
soggetti
allavigilanza dell'Amministrazione tinanziaria,
tinchè non siano
posti
inopera
oimpiegati
ineffettivo
eser-cizio
nell'Azienda
onello Atabilhuento agevolato.
Le
normeper
lavigilanza
sarannostabilite
dalcompetente
direttore capo della
circoscrizione doganale,
ilquale prescri-
verà la
tenuta,
daparte
dellaconcessionaria,
di unregi-
stro in cui saranno
annotati
distintamente imateriali
e ruac- chinari dipertinenza dell'azienda
equelli
dipertinenza
dellostabilimento.
Compiuti gli impianti nello stabilimento, il
direttore capo dellacircoscr'lzione doganale dis¡iorrà che,
incontradditto-
riocon laditta,
un funzionario didogana proceda all'accertp-
mento dei
macchinari
emateriali messi
in opera, e. nerediga
processo verbale.
Analogamente
saràredatto
un verbale diesistenza, presso
PAziendaagricola,
deimacchinari
emateriali
che vengonoimpiegati
nellacoltivazione
e nellaraccolta
dellepiante
diguayule.
t>ni
verbali
dovràrisultare
laesplicita
clausola delvincolo
doganale, cui i materiali
ei macchinari
sonosottoposti.
Art. G.
Il
proscioglimento
dellagaranzia prestata
per le macchi- ne e imateriali,
di cui sia stato accertato ilcollocamento
in opera o l'etrettivoesercizio,
con iprocessi verbali
redatti atermini del precedente
art.5,
saràaccordato dal Ministero
delle unanze.11
competente
direttore capo della circoscrizionedoganale disporrà che,
a scarico dellabolletta
ditemporanea importa-
zione,
venga rilasciata la bottetta diimportazione
in eseu-zione,
nellaquale sari
fatto cennodel vincolo di cui
al suc-cessivo
art.7.
Ait.
7.
Qualora risultasse
chele macchine ed
Iinatoriali
siano comunqueimpiegati
perscopi diversi
daquelli previsti
neldecreto di
concessione,
laSocietà concessionaria
sarà tenuta acorrispondere
senz'altro i diritti dicontine,
inbase
a11ataritta vigente
alPatto deBo introduzione nelRegno.
Tali
diritti
saranno pure riscossi per lemaccliine
ei
ma-teriali, che
non siano statimessi in effettivo
esercizio entro il termine dicui
alprecedente
art. 3.I funzionari di
dogana
egli agenti _della Regia guardia
di finanza hanno la facoltà di
eseguire,
inqualunque
mo-mento,
opportuni sopraluoghi
nelleaziende
enegli stabili.
menti della
Società, che
hannobeneficiato della franchigia,
per accertare
la destinazione
el'impiego effettivo 4e11e
mac-chine
edei materiali ammessi alla inrgortazione in franchigia,
1776 1o-y-1940 txvt110. GAz•ZETTA UFFIOTALE DEL REGNO D'ITALIA
•N. 113
Art. 8.
Sono
amarico della Società interessata le indennità spet-
tanti agli impiegati
eagli agenti della Regia guardia di
finanza per 11
compimento
delleoperazioni doganali
edei
ser-vizi di
vigilanza presso le aziende
egli
stabilimenti e pergli
accertamenti necessari alla applicazione delle
normedel
pre- sentedecreto.
Visto, d'ordine di Sua Maesta11 Re d'Ita11a e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per
lefinanze
DI
REVELIl
Ministro
perl'agricoltura
e leforeste
TASSINARI
Il
Ministro per le corporazioni
RIccI
Il
Ministro per gli scambi
eper
le valute RiccARDIREGIO
DEORETO
29 marzo1940-XVIII,
n. 366.Itettifica
di confine fra i comuni diIonadi
e diVibo Valentia,
in
provincia
di'Catanzaro.VITTOIIIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÂ
DELLA NAZIONERE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la
domanda
conla quale
ilcommissario prefet- tizio
per latemporanea amministrazione del
comunetli Vibo Valentia
edil podestà
diIonadi chiedono,
inesecuzione
delledeliberazioni
29 dicembre 1936-XV e 10gennaio
1937-XV deipodestà
deiComuni medesimi,
chequel confine intercomu-
nale venga rettificato inconformità di apposito progetto pla
nimetrico, vistato dall'ingegnere
capodell'Ufficio del Genio civile
diCatanzaro;
Veduto
il
parerefavorevole espresso dal Rettorato provin-
ciale di
Catanzaro in
adunanza delP11ottobre 1937-XV;
Udito
ilConsiglio di Stato, sezione prima, il cui parere
in data 20settembre 1939-XVII,
siintende
nelpresente
de-creto
riportato;
Veduti
gli
articoli32,
commasecondo,
e 35 deltesto
unicodella
legge comunale
eprovinciale, approvato
conNostro
de- creto 3 marzo1934-XII,
n.383;
Sulla
proposta del
DUCE delFascismo, Capo del Go-
verno, Ministro per
l'interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Il confine
fra i comuni
diVibo
Valentia edi Ionadi è retti- ficato inconformità del surriferito progetto planimetrico, il
<iuale, vidimato, d'ordine Nostro,
dalMinistro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che
ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato,
siainserto nella
Itaccoltaufficiale delle leggi
edei
<1ccreti del
Itegno d'Italia,
mandando achiumlue spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
1)ato a San
Itossore,
addì 29 marzo1910-XVIII
VITTORIO E3IANUELE
l\IUSSOLINI Visto, il
Guardasigilli:
.Gamt11egistrato alla Corte dei conti, addi 11 mnggio 1Ð40-XVIII Atti del Governo,
registro
421,foglio
17. -311NCIMREGIO DEORETO
2maggio 1940-XVIII,
n. 367.Itiduzione del periodi
di anzianitårichiesti
per lepromozioni
al
grado
10° del ruoli digruppo
AeB
ed algrado
ll* dei ruoll digruppo
C,VITTOIIIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONIIIRE
D'ITALIA
E DIALBANIA IMPEItATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre
1923-II,
n.2395,
e sne-cessive modificazioni, sulPordinamento gerarchico delle Am-
mmistrazioni dello Stato;
Visto il II. decreto 30
dicembre 1923-II,
n.2960,.e
suc-cessive
modificazioni,
sullo statogiuridico degli impiegati
civili
delle Amministrazionidello Stato;
Visto l'art. 1
della legge
31gennaio 1926-IV,
n.100;
Udito
il pareredel Consiglib di Stato;
Sentito
ilConsiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUOE del Fascismo, Capo del Go
verno, e del MinistroSegreta•rio di
Statoper le finanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo
:Art. 1.
I
periodi di servizio richiesti
dal 1° commedelPart.
9 del R. decreto illnovembre 1923-II,
n.2393, per
lapromoziope
dal grado undecimo al grado decimo dei ruoli dei gruppi
Ae
D, ivi indicati,
sonorispett•ivamente ridotti
a treanni
pergli appartenenti
algruppo
Aed
acinque anni
pergli
appar-tenenti
algruppo B,
compreso ilperiodo
di prova odi
vo- Ioutariatoprestato ai
termini dell'art. 17 dello stesso R. de- creto 11 novembre1923-II,
n. 2395.Restano ferme le
disposizioni speciali che
per lepromozioni
al
grado decimo
in ruoli digruppi
AeB prevedano periodi
dipermanenza nel
grado undecimo più brevi di quelli rispetti-
iamente
indicati
nelprecedente
comma.Art. 2.
Ai
fini
dellapromozione
algrado decimo dei
ruoli delgrup- pi
AeB
ilservizio
reso nelgrado undecimo, compreso.il periodo
di prova, ein grado superiore
dialtro
ruolo. è va-lutato
nei modi stabiliti
allelettere a)
eb) dell'art. 9 del
II. decreto 11 novembre1923-II,
n.2395, anche
intutti i casi
dipassaggio _da
uno ad altroruolo diversi da quelli ivi
con-templati,
main tali casi
lapromozione
algrado
decimonon
potrà
averluogo
se nel nuovo ruolo non sia stato pre- stato servizioellettivo,
compreso l'eventualeperiodo
di pro-va, per almeno un anno, ove trattisi
di
ruolo di gruppoA,
e per
almeno
dueanni,
ovetrattisi
diruolo di
gruppo8, fermo
ildisposto dell'ultimo
commadel
citatoarticolo 0.
Art. 3.
Nel conferimento delle
promozioni
algrado
nono dei ruolidi
gruppo Aregolate
dall'art. 1 del R. decreto 20 novembre1930-VIII,
n.1482,
la riservadi anzianità, prevista
dalPul- timo comma dell'art. 9 del R.decreto
11 novembre1923-II,
n.
2305,
è conservata nelgrado
medesimoqualora
nonsia
statasciolta nel grado decimo,
e vannotenuti scoperti,
nello stessogrado
cono, tantiposti quanti
sonogl'impiegati in
cui favore ò
posta detta riserva
dianzianità.
Il
spersonale
digrado decimo
del ruoli di gruppo Ache sia pretermesso
nellapromozione
algrado
nono,qualora
suc-cessivamente venga promosso sarà collocato nel
grado
nonodopo
l'ultimo deipari grado
promossoprima
dilui,
ma se alcunodegli impiegati che
loprecedono in
ruolosia
statonominato
conriserva di anzianità
a favoredi altri che
loprecedevano
ingrado
inferiore al nono, anche lapromozione
preveduta
daquesto
comma èdisposta
con lamedesima
ri- serva dianzianità
afavore delle
persone sopraindicate,
15-y-1940 (XVITT) GAV ETT& UFFTOTALE DEL RERKO D'TTALIA N. 113 1777
Art. 4.
Al
finidel complmento
deidue anni
dieffettivo servizlo richiesti dalPart.
12del
R.decreto
11 novembre1923-II,
n.
2395,
per lapromozione
algrado dodicesimo del personale appartenente
algruppo 0, si tiene
conto anchedel periodo di
prova e si
computa,
perintero, l'eventuale servizio prestato
in
altri ruoli di gruppo C.
Art.
5.
All'art.
23del
R.decreto
30dicembre 1923-II,
n.2900, è sostituito il seguente:
«
Le promozioni al grado undecimo dei ruoli appartenenti
algruppo C
sonoconferite agli impiegati del grado dodice
simo dello stesso ruolo per un terzo
'dei posti
inseguito
adesamedi
concorso,
epergli
altri due terzi peranzianità
con-giunta
almerito
sudesignazione
delConsiglio di dmmini- strazione.
«
Sono ammessi all'esame
diconcorsogli impiegati
iquali
alla
data del decreto
cheindice l'esame abbiano compiuto
almeno sette anni
di effettivo servizio complessivamente
neigradi dodicesimo
etredicesimo, tenuto altresl
contodel l'eventuale iperiodo di
prova odi alunnato,
salvoche sia diversamente disposto
da normespeciali
esempre che,
agiudizio
delConsiglio
diamministrazione, abbiano dimo-
stratocapacità, diligenza
ebuona condotta.
«
Le promozioni
peranzianità congiunta
al merito sonoconferite
acoloro
cheabbiano compiuto almeno
nove annidi effettivo servizio, computato
nel modo di cui al commaprecedenté, salvo
che siadiversamente disposto
da normespeciali.
«
Ai
finidel compimento
deiperiodi
diservizio previsti da questo
articoloper l'ammissione agli
esamie per la promozione
algrado undecimo dei ruoli di gruppo C, il servizio prestato
inaltri
ruolidi detto gruppo
èvalutato per intero.
« Per
gli impiegati provenienti
daisottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della
R,cgia guardia
di finanza edegli
altriCorpi armati
aservizio dello Stato, nominati in
baseai diritti
loro concessidalle
norme
vigenti,
i termini di cui aiprecedenti
commi secondoe terzo sono
ridotti
diquattro
anni.« I
sineitori dell'esam'e
di concorsohannola precedenza
suquelli promossi
peranzianità congiunta
almerito.
« Il
precedente
comma non siapplica
perle promozioni al posti
digrado undecimo vacanti
alladata
di entrata invigore
(tel
presente
decreto ».Art.
G.I
periodi minimi di servizio
per lapromozione
algrado decimo dei gruppi
A eB, previsti dalPart.
101del Regio
decreto
30dicembre 1923-II,
n.3084,
esuccessive
esten-sioni,
sonostabiliti
in un anno peril gruppo
A ein due
anni per ilgruppo B,
compresoil periodo di
prova.Le
riduzioni dell'anzinnità
diservizio
perla promozione
al
grado decimo
deigruppi
A eB, previste dalle disposi- zioni vigenti,
possonocumularsi;
ma inogni
caso la pro-mozione
nonpuò
essereconseguita
se nonsiano compiuti i periodi minimi di servizio nel grado undecimo indicati nel
comma
precedente.
Analogamente le riduzioni delPanzianità di servizio,
pre-viste
dalle disposizioni vigenti,
perl'ammissione agli
esa- sui dipromozione
algrado
ottavo di gruppoA,
al nono.di gruppo B ed al
grado undecimo
di gruppo Oc per lade- signazione
peranzianità congiunta al merito
perla
promo-zione al grado undecinio di gruppo C, possono cumularsiä
ma
in ogni caso, è necessario che siano trascorsi almeno
due anni
dalla
data incui gli impiegati
entraronoeffetti·
vamente a far
parte del ruolo
alquale appartengono, to-
nuto
conto,
aifini del compimento
delbiennio, delPeven-
tuale periodo
di prova odi alunnato.
Art. 7.
Il
presente decreto, che
non òapplicabile
alpersonale delPAmministrazione ferroviaria, elitrerà
invigore
ilgior-
no
della
suapubblicazione nella
:Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ofdiniamo che
ilpresente decreto, annuito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi
edei
decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma,
addl 2maggio 1910-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
-DI REVEL
Visto, ilGuardasigilli:
GUNDIIlegistrato
alla Corte deiconti,
addi 14 maggio 1940-XVIII Alli delGovemo, registro
421,foglio
26. -- MANCINIREGIO DECRETO
4aprile 1940-XVIII.
Itadiazione
dal ruolo delnaviglio ausiliario dello Stato,
cate•goria dragamine, di
navi mercantilirequisite.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONS
RE D'ITALIA
E DIALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il
R.decreto 28 settembre 1930-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1939-XVIII, registro
n.12 Marina, foglio
n.126, riguardante inscrizione temporanea
nel ruolo del
naviglio ausiliario dello Stato, categoria dra- gamine,
di navi mercantilirequisite
peresigenze delle forze armate;
Visto
il R.decreto
29febbraio 1940-XVIII, registrato alla
Corte
deiconti
il20
marzo1910-XVIII, registro
n. 4Marina, foglio
n.218,
colquale furono apportate alcune modificazioni
al R. decreto 28settembre 1939-XVII;
Sulla
proposta del
DUCE delFascismo, Capo del Governo,
Ministro
perla marina;
Vista
ladelega
7agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina
alSottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Le
seguenti navi mercantili, inscritte temporaneaménte nel
ruolo delnaviglio ausiliario dello Stato, categoria draga- mine,
sono radiate dadetto
ruolodall'ora
edalla data
indicate a fianco di ciascuna di esse:Motopeschereccio, Nuovo Domenico dalle
ore 16del 26 febbraio 1940-XVIII;
Motopeschereccio S. ßtcfœno dalle
ore22 del 19 fo¾
braio1940-XVIII;
Motopeschereccio Padre
Pietrodalle
ore16 del 28 feb-
braio1940-XVIII;
Motopeschereccio Squalo dalle
ore 12 del 17gennaio 1910-XVIII:
Motopeschereccio Caringldino. dalle
ore16 del 24 di-
cembre 1939-XVIII;
1778 15..y-1940 (XVTTT)
-GAZZETTA PPETrfAT DET, REONO O'TTALIA N 113
Motopeschereccio impero già Asjitrito dalle
oro9 del
19 gennaio 1940-XVIII.
11 Nostro
511nistro per la marina è incaricato della
es.ecu-tione
deipresente
deemetoche sarà comunicato alla Corte dei
conti per laregistratone.
Dato
aRoma,
addì 4aprile 1940-XVIII ,VITTORIO E LIANUELE
CAVAGNARI flegistrato
alla Corte dei conti, addi 28aprile
1940.XVIIIRegt.stro
n.6Atarina, foglio
n. 160. -- COLONNA(080)
0, , I i .
DECitETO MINIS'IERIALE
18aprile 1040-XVIII,
Conferma in carica del Cons. naz. Tommaso Bisia
presidente
dell'Alleanza
Cooperativa Torinese.
IL MINISTItO PER LE CORPORAZIONI
Visto
11
decrëtoMinisteriale
12maggio 1937-XV,
con 11quale
11Cour.
nam. avv. TommasoBisi
venne nominato pre-si•iente dell'Alleanza Cooperativa Torinese
peril triennio
1•usaggio
1987-.'tuaprile 1940;
Visto 11
telegramma
16aprile 1940,
conil quale
ilprefetto
di
Torinaonprimo
paterefavorevole alla conferma
del Cons.ans.
Bisi nella carica di presiflente dell'Alleanza suddetta;
Visto l'art. 5
del
R.decreto-tegge
29giugno 1933,
n. 995,couvertito nella legge
22gennaio 1934,
n.241,.
concernente il riorstinamento dell'ento morale «Alleanza Cooperativa g'orinese
» ;yisto l'art.
28dello
statutodell'Alleanza;
Decreta:
Il
Cons. naz. avv. Tommaso11181
èconfermato
nella carica dipresidente
.dell'AlleanzaCooperativa .Torinese,
per11 triennio
1•maggio
1940-30aprile
1943.Itoma, addì 18 aprile 1940-XVIII
p. Il Ministro: Amcucci (1105)
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBI.ICI
Ituoli di
anzianità delpersonale
Giusta Part. 9 del R. deemto 30 dicembi'o 1923, n,2000, sono statt
pubblicati
i ruoli di anglanità dei personali dell'Amministrazione centrale dei lavoriptibblici
e delle Nuove costruzîoni ferroviarie ap-provati
con decreto Ministeriale31 marzo 1939-XVII.Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere
prodotti
al Ministero suddetto nel termine digiorni
sessanta dallapubblicaz1ous
delpresento
avviso.(1814)
MINISTERO .DELLE FINANZE
Pubbhcazione dei ruoli di anzianità
Agli effetti ed at sensi delPart. 9 del R. decreto 30dicembre 19°3, a. 2960, sullo stato
giuridico
degliimpiegati
civili dell'Amministra- stone dello Stato, VAmministraziono autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto allapubblicazione
a statnpa del ruoli di anzia, pità del propri impiegatieccondo la situazione al 16 gennaio 1940.(1815)
CON00 RSI
MINISTERO DELL'AERONAUTICA
Concorso per titoli e per esami a 50
posti
di tenentoin servizio
permanente effettivo
nelCorpo saaltario aeronautico
IL DUCE DELFASCISMO, CAPO DEL GOVERNOMINISTRO PER L'AERONAUTICA
Vista la
legge
22 febbraio 1937-XV, n. 2E0e le successive modiû- cazioni,Viste le norme sul vlutamento e avanzamento
degli ulticlaÍi
della Regia aeronauttea, approvate con R. decreto-legge 28gentrato
1935-XIII, n. 314, e le successive aggitmte e niodifleazionitVisto 11 R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII,n. 1700;
Visto il R.
decreto-legge
5luglio 1934'-XII,
n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli dipreferenza
perl¢ammisslant 41pub-
blici
impieghi;
Visto il R.
decreto-legge
28 settembre 1934-XII, n. 1587;Visto l'art. 23 del R.
decreto-legge
21 agosto 193?-XV, n. 1549:Decreta:
Art. 1.
E' indetto uncortcorso pertitoli e per esami à50
posti
di tenentein servizio
permanente
effettivo nelCorpo
sanitarioaeronautico,
Art. 2.Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere
-la carriera fino al
grado
di maggioregenerale (grado
56).Art. 3.
Possono essere ammessi al conèorso, in
seguito
a domanda, 1 cit-tadini italiani, non
appartenenti
alla razzaebraica,
laureati in medi- cina e chirurgia ed abilitati all'escreizio dellaprofessione
e che bod-distano inoltre alle condizioni seguenti:
1) essere inscritti al Partito Nazionale Faßcista:
2) non avere oltrepassato 11 320 anno di età alla data del pre- sente decreto.
Detto limite è aumentablie:
a)di quattro anni percoloro che risultinoregolarmenteo senza interruzione inscritti al Partita Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatist dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inseritti ininterrottamente al Partito Na- zionale Fasci6ta dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche
se.po6teriore alla Marcia su Roma;
b) di due anni nel riguardi
degli aspiranti
che sianoconiugati
alla data in cui scade 11 termine di
presentazione
delle domande diþartecipazione
al concorso;c),
di un anno per ogniflglio
vivente alladata medesima.Le
maggiorazioni
di cui sopra sono cumulabili fraloro,purchè complessivamente
non sisuperiil 450anno di età alla data del pre- sente decreto;3)
risultare di huona condottapolitica
eprivata
eappartenere
a
famiglia
di incensurabile moralità;4) avevo l'idoneità fislea per il servizio militam incondir.ionato
: in
patria
ed incoloma,e l'idoneità al volo, almeno comepasseggere.L'accertamento della idoneità flsica per il servizia militare e per
quello
dell'idoneità al volo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrentisarannosottoposti a cura del Ministero dell'aero- nautica, primadell'iniziodegli
esami.Control'esito ditale Vi6itanonà Ammesso
appello.
Art. 4.
Le domande di ammissione, sottoscritta di pugno delconcorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 6 e pervenire al Mi- nistero dell'aeronautica
(Direzione generale personale
militare, Uf-fleio cGAcorsi sez. 1=) non oltre 11 000 giorno dopo
quello
dipubbli-
cazione del presento decreto nellaGazzetta
Ufficiale
del Regua Alla domanda debbono e6sere allegati i seguenti documenti:1) documento
comprovante
l'inet'rtzione al Partito Nazional6inscista
(in carta bollata da L. 6 rilasciato dal segretaria- O dal vico,