• Ambito di applicazione (art. 1): per l’applicazione della legge si intendono professionisti sanitari e sociosanitari quelli di cui alla legge 3/2018 e rispettivamente agli articoli 4 e da 6-9, e articolo 5. • Composizione dell’Osservatorio (art. 2, co.1): si dispone che entro tre mesi dall’entrata in vigore
della legge, il Ministero della salute debba prevedere con suo decreto, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’Economia e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, all’istituzione di un Osservatorio nazionale per la sicurezza dei professionisti sanitari e socio-sanitari.
Tale decreto dovrà disporre la parità di genere tra i membri dell’Osservatorio e prevedere:
o la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale e regionale;
o di un rappresentante di Agenas;
o di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; o degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di
pazienti e di un rappresentante dell’INAIL.
Il testo specifica che la partecipazione all’Osservatorio non dà diritto ad alcuna
indennità o rimborso delle spese. Il Decreto stabilirà inoltre le modalità con le quali
l’organismo riferisce (di regola annualmente) delle proprie attività ai ministeri
interessati.
• Funzioni dell’Osservatorio (art.2, co.1 lettere a-f): la norma attribuisce all’Osservatorio le seguenti funzioni:
a. Monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;
b. Monitorare gli eventi sentinella che possono dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti nell’esercizio delle loro funzioni;
c. Promuovere studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d. Monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche utilizzando strumenti di videosorveglianza;
e. Promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti, anche nella forma del lavoro in équipe;
f. Promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario per gestire e prevenire situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
• Acquisizione dei dati (art. 2, co.2, 3, 4): si dispone che l’Osservatorio per la sicurezza acquisisca, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenas, i dati regionali relativi all’entità degli episodi di violenza e alla frequenza delle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.
L’Osservatorio Agenas è tenuto a trasmettere a quello sulla sicurezza sanitaria i
dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.
Infine, il Ministro della Salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.
• Promozione dell’informazione (art. 3): Il Ministro della Salute è tenuto a promuovere iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale sanitario e sociosanitario utilizzando le risorse disponibili per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. ➢ Modifiche al codice penale in materia di procedibilità e circostanze aggravanti (artt. 4,5,6): la
norma interviene sulla disciplina penale in materia di lesioni gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale (anche per quanto concerne le circostanze aggravanti) prevedendo che le rispettive pene attualmente previste dal Codice Penale vengano estese anche a coloro che esercitino atti di
In particolare la norma prevede che le lesioni gravi vengano punite con la
reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a
sedici anni. Inoltre, l’aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia in
danno ai citati soggetti è circostanza aggravante. In questi casi, qualora ricorra il
reato di percosse o lesioni, la procedibilità è d’ufficio.
• Misure di prevenzione (art. 7): per prevenire episodi di aggressione o di violenza al personale, le strutture sanitarie e sociosanitarie dovranno prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, garantendo così un loro tempestivo intervento nei casi di necessità.
• Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (art. 8): si prevede l’istituzione della “Giornata nazionale di educazione e
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” per
sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La data della Giornata dovrà essere stabilita tramite decreto del MinSal, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’Università e della Ricerca. Le amministrazioni procederanno con le risorse finanziarie a legislazione vigente.
• Sanzione amministrativa (art. 9):qualora il fatto non costituisca reato, per chiunque metta in atto condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, si prevede una sanzione amministrativa di un importo variabile tra i 500 e i 5.000 euro