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Si chiede inoltre di precisare le riduzioni di prestazioni che l’appalto in gara presenta rispetto a quello in scadenza

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Academic year: 2021

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COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. 1

1) In ottemperanza dell'articolo 4 del CCNL di categoria (multiservizi) si richiede l'elenco del personale attualmente occupato presso l'appalto con indicazione del livello di inquadramento completo del relativo monte ore settimanale. Si chiede inoltre di precisare le riduzioni di prestazioni che l’appalto in gara presenta rispetto a quello in scadenza.

RISPOSTA n. 1

1) L’attuale prestatore di servizi ha comunicato che l'85% circa degli addetti attualmente impiegati è inquadrato al livello 2 (contratto pul multiservizi), l'anzianità di servizio ante 1/1/2013 è pari al 72%.

I dati riguardano esclusivamente l’organizzazione imprenditoriale dell’attuale prestatore di servizi.

L'Amministrazione, quale Committente, non è titolare dei dati e delle informazioni richieste in merito a dati specifici.

Si evidenzia che gli artt. 11 e 29 del Capitolato di gara richiamano l’appaltatore all’osservanza delle norme del CCNL di settore depositato presso il C.N.E.L., da indicare in sede di presentazione dell’offerta (cfr. punto 1, lettera d, dichiarazione numero 8 prevista a pagina n. 6 del disciplinare di gara), e agli eventuali accordi locali integrativi, compresi eventuali rinnovi e ivi incluse le norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nel caso di applicazione del CCNL multiservizi al quale si fa riferimento nel quesito, tutte le informazioni saranno disponibili secondo le modalità e le tempistiche previste dal medesimo art. 4.

Le prestazioni richieste con la presente procedura di gara NON sono in aumento rispetto al servizio attualmente svolto; vi sono delle riduzioni, di carattere meramente quantitativo, con riferimento ad alcune prestazioni a cadenza periodica.

QUESITO n. 2

2) Si chiede conferma su chi deve possedere i requisti richiesti in caso di consorzio stabile e chi deve eseguire i sopralluoghi.

RISPOSTA n. 2

2) Il disciplinare distingue in differenti sezioni tra RTI/consorzi ordinari di concorrenti e consorzi stabili o consorzi di produzione e lavoro.

I requisiti generali (dichiarazioni da 1 a 12 e da 17 a 19 del punto 1 lettera d) e punto e) del disciplinare) devono essere resi sia dal consorzio che dai consorziati.

Per i requisiti tecnici ed economici il disciplinare non può che rinviare alla normativa in materia (art. 35 del D.lgs. 163/2006 e art. 277 del D.P.R. 207/2010; determinazione AVCP n. 4/2012 pagina 17). In base alla normativa vigente, a differenza di quanto avviene per i lavori, nel settore delle forniture e dei servizi, il consorzio stabile si qualifica sulla base della somma delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, ma con riferimento soltanto ai requisiti relativi alla

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disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, mentre per tutti gli altri requisiti speciali (fatturato, servizi analoghi ecc.) vale la regola della somma dei requisiti dei soli consorziati esecutori.

I sopralluoghi devono essere effettuati dal soggetto che, in caso di aggiudicazione, eseguirà il servizio.

QUESITO n. 3

3) Si chiede conferma se i concorrenti devono dimostrare tutto ciò che riguarda l’attività di pulizie oppure anche l’attività di sanificazione.

RISPOSTA N. 3

3) Con il termine sanificazione si intende il complesso di operazioni e procedimenti posti in essere nello svolgimento delle prestazioni richieste nell'attività di pulizia, atti a rendere sani gli ambienti e garantire un luogo salubre a dipendenti ed utenti delle strutture incluse in appalto.

I requisiti di capacità tecnica si riferiscono quindi ad attività inerenti servizi di pulizia.

QUESITO n. 4

4) Si chiede se eventuali tabelle, grafici, immagini, prospetti tecnici, inseriti all’interno della relazione tecnica possano avere una formattazione differente quanto a carattere ed interlinea, purché di facile lettura.

RISPOSTA N. 4

4) Si risponde affermativamente al quesito proposto ricordando anche che, come specificato nei chiarimenti già pubblicati, schede o tabelle tecniche possono costituire allegati alla relazione vera e propria.

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