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Differenza tra consorzio e cooperativa

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Differenza tra consorzio e cooperativa

5 Gennaio 2021 | Autore: Sabrina Mirabelli

L’unione di imprenditori e la gestione comune di un’impresa rappresentano due diversi modi di fare imprenditoria.

In ambito imprenditoriale, spesso, l’unione può portare a dei risultati impossibili da

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ottenere singolarmente oppure a realizzarli in minor tempo o anche a condizioni migliori. Proprio per questo, sono frequenti i casi in cui si dà vita ad un consorzio o ad una cooperativa. Si tratta di due diversi tipi di aggregazione, ognuno dei quali presenta delle specifiche caratteristiche e peculiarità.

Qual è la differenza tra consorzio e cooperativa? In generale, il consorzio è un’organizzazione unitaria e comune realizzata tra più imprenditori per disciplinare o svolgere specifiche fasi delle rispettive imprese. Invece, la cooperativa è un’unione di più soggetti, costituita per gestire in comune un’impresa laddove tutti i partecipanti perseguono un unico obiettivo e dividono tra loro, equamente, quanto ottenuto dal lavoro svolto cooperando. In taluni casi, le cooperative si uniscono tra loro, dando vita ad un consorzio.

In cosa consiste un consorzio

Il consorzio è un’aggregazione volontaria legalmente riconosciuta tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse, che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati sia da parte di enti pubblici. Il consorzio non svolge un’attività d’impresa ma mette in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata – dall’acquisto delle materie prime fino al prodotto finito – oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese. Ne consegue che ciascun consorziato mantiene come individuale la propria attività d’impresa finalizzata alla produzione di utili. Il consorzio non ha come obiettivo quello di produrre guadagni da distribuire ai consorziati bensì di mantenere e far aumentare il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

Com’è disciplinato un consorzio

La legge detta la disciplina del consorzio, regolamentandone l’organizzazione e la forma [1].

Nello specifico, il consorzio trae origine da un contratto stipulato fra imprenditori, per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità. Se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, il contratto si intende valido per 10 anni [2]. Si può aderire a un consorzio anche in un momento successivo alla sua costituzione, nel rispetto delle condizioni e delle regole previste nell’atto costitutivo. Nel

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contratto di consorzio vanno indicati tra l’altro l’oggetto e la durata del consorzio medesimo, gli obblighi e i contributi dei consorziati, i casi di recesso e di esclusione [3].

Esistono comunque delle ipotesi in cui al consorzio partecipano anche dei soggetti che non hanno natura imprenditoriale. In tal caso, si hanno i cosiddetti consorzi misti, che coinvolgono da un lato le imprese e dall’altro gli enti pubblici e privati.

Questi ultimi non partecipano alla funzione consortile ma svolgono un ruolo di sostegno economico-finanziario (si pensi alle Camere di commercio o alle associazioni di categoria).

Come si distinguono i consorzi

Si possono distinguere diverse tipologie di consorzi:

consorzi interni, la cui attività è quella di coordinare l’azione dei consorziati. Non hanno soggettività giuridica né un’autonomia patrimoniale;

consorzi esterni, che svolgono attività rivolte all’esterno, entrando in rapporti con terzi. Perciò, questi tipi di consorzio hanno una propria soggettività giuridica ed un’autonomia patrimoniale. Inoltre, il Codice civile prevede che debbano depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un estratto del contratto di consorzio entro 30 giorni dalla loro stipulazione [4]. Questi consorzi devono dotarsi di un fondo consortile, di cui fanno parte dei contributi iniziali e successivi, versati dai consorziati e i beni acquistati con tali contributi [5]. Il fondo funge da garanzia per i creditori del consorzio ma non per quelli dei singoli consorziati. Ne deriva che il fondo risponde delle obbligazioni assunte dai rappresentanti del consorzio in nome del consorzio medesimo mentre per quelle assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati ne rispondono solidalmente il consorzio e i consorziati interessati [6];

consorzi stabili tra imprese di costruzioni per partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici. Questi tipi di consorzi quando si aggiudicano un appalto, lo fanno per conto e nell’interesse delle imprese socie e consorziate, tra le quali il lavoro viene ripartito o dalle quali ricevono le risorse di produzione e alle quali trasferiscono il rischio d’impresa.

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Cos’è una cooperativa

La cooperativa è una società, costituita per gestire in comune un’impresa, che nasce per favorire direttamente i soci che ne fanno parte, producendo beni e servizi destinati direttamente agli stessi [7].

A differenza delle società di persone o delle società di capitali, il cui fine ultimo è la realizzazione di lucro e la ripartizione degli utili patrimoniali, la cooperativa ha uno scopo mutualistico, che consiste nell’assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Come si costituisce una cooperativa

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, nel quale vengono stabilite le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica [8] e che va depositato entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio [9].

Per la costituzione di una cooperativa è richiesto un numero minimo:

di tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche e la stessa adotta le norme della società a responsabilità limitata (piccola società cooperativa);

di 9 soci per la società cooperativa [10].

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di società a responsabilità limitata) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).

Ciascuna azione o quota conferita deve avere un valore nominale non inferiore a 25 euro. In ogni caso, le azioni non possono superare il valore nominale di 500 euro. I soci possono possedere quote per un massimo di 100.000 euro, salvo diversa disposizione di legge [11].

Se successivamente alla costituzione, il numero minimo dei soci dovesse venire meno, va integrato nel termine di un anno altrimenti la cooperativa va posta in liquidazione [12].

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Quali sono le tipologie di cooperative

Esistono più tipologie di cooperative e le più importanti sono rappresentate dalle cooperative di:

consumo, il cui obiettivo è quello di acquistare e rivendere beni a prezzi vantaggiosi ai propri soci e, più in generale, ai consumatori;

credito, che hanno come obiettivo quello di erogare il credito principalmente ai propri soci e di renderne più semplice l’accesso alle fasce più deboli della società;

produzione e lavoro, che nascono per procurare lavoro ai propri soci- lavoratori alle migliori condizioni possibili;

trasporto, finalizzate alla fornitura di servizi logistici.

sociali, che possono gestire e fornire servizi sociosanitari ed educativi oppure svolgere un’attività finalizzata ad aiutare le persone svantaggiate come disabili o ex detenuti ad inserirsi nel mondo del lavoro;

edilizie, finalizzate alla costruzione di abitazioni per i soci che le compongono;

agricole e di pesca, che si occupano della coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici o che esercitano in comune la pesca e le attività connesse.

Qual è la differenza tra consorzio e cooperativa

La differenza sussistente tra un consorzio e una cooperativa può essere colta facendo un esempio concreto.

Si pensi ad un consorzio e ad una cooperativa che si occupano di agrumi.

Il consorzio ha come obiettivo la tutela a la promozione del prodotto. A tal fine, può effettuare dei controlli sugli agrumi delle singole aziende consorziate e può promuoverli mediante la partecipazione a fiere ed eventi. Ciascuna azienda mantiene la propria immagine e denominazione sugli agrumi prodotti e si occupa della loro vendita diretta.

La cooperativa, invece, mette a disposizione dei soci gli strumenti necessari per la

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lavorazione degli agrumi. Ogni socio contribuisce con la sua quota e con i propri prodotti. Tutti i soci usano le attrezzature comuni per lavorare gli agrumi e alla fine dell’anno dividono gli utili tra loro. Tutti gli agrumi della cooperativa presentano uno stesso logo ed una stessa immagine. La cooperativa si occupa della commercializzazione degli agrumi.

[1] Art. 2602 cod. civ.

[2] Art. 2603 cod. civ.

[3] Art. 2604 cod. civ.

[4] Art. 2612 cod. civ.

[5] Art. 2614 cod. civ.

[6] Art. 2615 cod. civ.

[7] Art. 2511 e ss. cod. civ.

[8] Art. 2521 cod. civ.

[9] Art. 2523 cod. civ.

[10] Art. 2522 cod. civ.

[11] Art. 2525 cod. civ.

[12] Art. 2522 cod. civ.

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