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continuità aziendale

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(1)

Le aree critiche nel

bilancio 2010 ai fini della valutazione della

à

continuità aziendale

d tt R b t P i

1

dott.ssa Roberta Provasi

dottore commercialista in Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

(2)

Agenda

z Novità e aree critiche del Bilancio 2010;

L l t i d l “Il i i i ti ità i d l ” i

z La valutazione del “Il principio continuità aziendale” nei bilanci 2010

z La responsabilità del revisore nello stimare il principio dellap p p continuità aziendale

2

(3)

Novità bilanci 2010 Titoli e Partecipazioni Titoli e Partecipazioni

Ai sensi del D.L. 78/2010 è consentito anche per il 2010 derogare dal criterio base di valutazione per mitigare gli effetti della crisi economica.p g g

Art. 15, comma 13, Dlgs 185/2008 – La valutazione dei titoli del circolante

“C id l’ i l b l i i fi i i i i h NON d i

“Considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che NON adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove

di ibil ll’ lti l i t l l t ti i hé l l di

disponibile, all’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del ministro

d ll’E i d ll fi

dell’Economia e delle finanze”.

CRITICITA’

- Politihe dividendi: organi sociali devono prestare attenzione e prudenza alla - Politihe dividendi: organi sociali devono prestare attenzione e prudenza alla destinazione degli utili;

-Stimare attentamente il “carattere di perdita durevole”;

-Adeguata informativa a supporto dell’utilizzo del criterio in deroga nella Nota

3

Adeguata informativa a supporto dell utilizzo del criterio in deroga nella Nota Integrativa

- Deroga ammessa solo per imprese che redigono bilancio secondo OIC

(4)

Novità bilanci 2010 Titoli e Partecipazioni Titoli e Partecipazioni

Dato che la deroga è applicabile solo in caso di perdite NON durevoli, in Nota Integrativa l’impresa dovrà fornire le motivazioni che spingono a ritenere la PERDITA Integrativa l impresa dovrà fornire le motivazioni che spingono a ritenere la PERDITA TEMPORANEA. L’OIC con il Documento Interpretativo n. 3 ha individuato le linee guida per identificare una perdita durevole.

OIC Documento Interpretativo n. 3

Tipologia di titoli Riferimenti per la corretta identificazione di durevole perdita di valore

Titoli quotati z significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale;

z assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un’inversione di tendenza

un inversione di tendenza Titoli per i quali

non è

disponibile il

Deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della

società emittente, utilizzando tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza al fine di poterlo accettare con connessi rischi disponibile il

valore di mercato

venire a conoscenza al fine di poterlo accettare, con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possa compromettere la capacità di corrispondere gli interessi da parte dell’emittente medesima od il realizzo del titolo da parte del possessore od ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente

(5)

Novità bilanci 2010

Operazioni con le parti correlate

Il 12 marzo 2010, Consob con delibera n. 17221 ha approvato il Regolamento

Operazioni con le parti correlate

, pp g

sulle operazioni con le parti correlate.

Regolamento è finalizzato a predisporre un insieme di norme organico contenente:

) I principi in materia di procedure (Regime Procedurale) che le società

a) I principi in materia di procedure (Regime Procedurale) che le società devono adottare per assicurare condizioni di correttezza nel processo di operazioni con le parti correlate;

b)) Gli obblighi in tema di informativa al mercato relative alle operazioni cong p le parti correlate (Regime di Trasparenza).

Ambito di applicazione, comprende:

1) Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea;

2) Le società italiane con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

2) Le società italiane con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (secondo la definizione di cui all’art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob).

5

(6)

Novità bilanci 2010

Operazioni con le parti correlate

L’iter iniziato con D.Lgs 173/2008 ha introdotto l’obbligo di indicare in Nota Integrativa:

Operazioni con le parti correlate

Integrativa:

a) Le operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 n. 22 bis);

b) Gli accordi fuori bilancio (art. 2427 n. 22 ter)

Le nuove disposizioni hanno richiesto aggiornamento nel 2010 OIC 12,

C i i i h i d l bil i di i i di i tili

Composizioni e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, prevedendo un’appendice così strutturata:

3 L i f i i ddi i li ll N t I t ti 3. Le informazioni addizionali nella Nota Integrativa

3.1. Operazioni con parti correlate ( nuovo numero 22-bis) 3.1.1 definizione ed identificazione di parti correlate

3.1.2 Caratteristiche e tipologie delle operazioni con le parti correlate 3.1.3 Altre disposizioni concernenti le parti correlate

3.2 Accordi fuori bilancio (nuovo numero 22-ter)

6

4. Bilanci in forma abbreviata

(7)

Novità bilanci 2010

Moratoria dei debiti prorogata fino al 31 gennaio 2011 Moratoria dei debiti, prorogata fino al 31 gennaio 2011

L’Accordo per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio firmato il 3 agosto 2009 da ABI, Confindustria, Ministerog dell’Economia e dalle principali Associazioni di categoria (15 soggetti) che prevedeva un “congelamento “ per un anno dei debiti contratti con le banche con scadenza il 30 giugno 2010 è stato prorogato al 31 gennaio 2011.

N.B. al 31.07.10 le aziende che han beneficiato della moratoria sono state 190.000)e i finanziamenti 54 miliardi di euro

Parametri dell’impresa

a) Impresa con meno di 250 dipendenti, fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln euro);

b) Impresa con adeguate prospettive economiche e può provare la continuità aziendale;

c) Impresa “in bonis” con la banca al 30 settembre 2008 (non vi erano esposizioni in sofferenza partite incagliate in ristrutturazione scaduti e/o sconfinanti ecc)

dell impresa sofferenza, partite incagliate, in ristrutturazione, scaduti e/o sconfinanti,ecc)

d) Ci sono rate in scadenza o già scadute (non pagate e/o pagate parzialmente) da non più di 180 gg dalla presentazione della domanda

a) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale del mutuo;

S i 12 i d l d ll i l i li i i i di

Oggetto della moratoria

b) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare;

c) Sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing mobiliare;

d) Allungamento a 270 gg delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le

7

d) Allungamento a 270 gg delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

(8)

Novità bilanci 2010

Moratoria dei debiti, prorogata fino al 31 gennaio 2011 Effetti sul bilancio

z La moratoria non varia le caratteristiche del finanziamento;

z La moratoria sui mutui impatta solo sullo SP e implica un aumento del debito a M/L termine (in NI pt 6 vi è obbligo indicare i debiti di del debito a M/L termine (in NI pt 6 vi è obbligo indicare i debiti di durata superiore a 5 anni). Nel caso in cui l’impresa abbia capitalizzato oneri accessori al finanziamento ai sensi OIC 24,

bi d ll id t i i t d l t li

bisogna procedere alla rideterminazione pro-quota del costo agli esercizi futuri. Gli interessi passivi vanno corrisposti secondo le originarie scadenze pattuite.

z La moratoria dei leasing implica una riduzione del costo del canone di leasing (è necessario rimodulare il piano )quindi incrementa l’utile di fine esercizio e la relativa base imponibile incrementa l utile di fine esercizio e la relativa base imponibile.

Bisogna anche modificare i conti d’ordine per il debito residuo. In Nota Integrativa al pt 22 bisogna evidenziare le modifiche al piano di leasing

8

di leasing

(9)

Novità bilanci 2010 Novità bilanci 2010

La valutazione dei crediti

La valutazione dei crediti:

ƒ ai sensi del 2426 c.c., n.8 “al valore di presumibile realizzazione”;

ƒ OIC 15, precisa che le perdite su crediti per inesigibilità non devono, p p p g gravare sul CE degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

ƒ va effettuata

- analizzandoli singolarmente;

- stimando, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, le ulteriori perdite che si presume di subire sui crediti in essere alla data del bilancio;

- valutando l’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, rispetto a quelli esercizi precedenti;

rispetto a quelli esercizi precedenti;

- Valutando anche le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

9

(10)

Novità bilanci 2010

E’ importante in quanto:

z Riduce il risultato economico d’esercizio o incrementa le perdite;

La stima della perdita su crediti

z Riduce il risultato economico d esercizio o incrementa le perdite;

z Ha effetto sul risultato d’esercizio che incide sul patrimonio netto;

z Incide sulla previsione dei flussi di cassa futuri;

z Richiede attenzione a tutta la normativa fiscale.Richiede attenzione a tutta la normativa fiscale.

Bisogna distinguere fra

a)) Perdite su crediti, derivanti dall’insolvenza del cliente, la cui rilevazione, , comporta il preventivo utilizzo del fondo;

b) Sopravvenienze passive che derivano dal venir meno in tutto o in parte di ricavi di esercizi precedenti a seguito di resi o della concessione di abbuoni o sconti o per la definizione di contestazioni con il cliente

abbuoni o sconti o per la definizione di contestazioni con il cliente.

c) Individuare ai fini della deducibilità “la prova dell’insolvenza”. Le perdite sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi.

Sentenza del 29 ottobre 2010 n. 22135 della Corte di Cassazione afferma che il periodo d’imposta di competenza per la deducibilità deve coincidere con quello in cui si acquista la certezza che il credito non può più essere soddisfatto (allorquando il debitore risulti assoggettato a procedure concorsuali).

10

p )

(11)

Novità bilanci 2010

L’informativa sui corrispettivi dei revisori in Nota Integrativa (art. 2427 16 bis)

Il c. 16 dell’art. 37 del d.lgs n.39/2010 recante “Modifiche al codice civile” introduce all’interno dell’art. 2427 il numero 16-bis, che impone l’indicazione in Nota Integrativa delle informazioni impone l indicazione in Nota Integrativa delle informazioni riguardanti l’importo totale:

a) dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali;

b) dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;

b) dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;

c) dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;

d) dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

11

(12)

Novità bilanci 2010

La contabilizzazione degli interessi passivi

A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alp p p q 31.12.2007 e, quindi, dal periodo 2010, scatta la possibilità di riporto a nuovo del Rol eventualmente eccedente.

La norma prevede anche che il riporto a nuovo del Rol eccedentep p possa avvenire senza alcuna limitazione temporale.

Questo aspetto è importante e non era ammesso nei primi 2 anni di applicazione della norma quando il legislatore aveva previsto una applicazione della norma quando il legislatore aveva previsto una deduzione forfettaria di 10.000 euro per il 1°anno e di 5.000 euro al secondo.

Ciò perché nei suoi primi anni di applicazione la deduzione forfettaria è Ciò perché nei suoi primi anni di applicazione la deduzione forfettaria è servita per mitigare le regole di deducibilità più restrittive degli interessi passivi. Viceversa con la possibilità di riporto si è voluto permettere comunque la deduzioni degli interessi passivi anche in permettere comunque la deduzioni degli interessi passivi anche in momenti in cui, per ragioni fisiologiche, gli interessi passivi eccedono l’ammontare degli interessi attivi

12

(13)

Novità bilanci 2010

La contabilizzazione degli interessi passivi La contabilizzazione degli interessi passivi.

Esemplificazione

2010 2011

a) Valore della produzione 100.000 100.000

b) Costi della produzione 70.000 70.000

c) ammortamenti 10.000 10.000

d) Canoni di leasing 15.000 15.000

e) ROL dell’esercizio (a-b+c+d) 55.000 55.000

f) 30% del ROL 16.500 16.500

g) Riporto eccedenze del 30% ROL anni precedenti 0 6.500

h) Limite complessivo del ROL (f+g) 16.500 23.000

i) Interessi passivi 15.000 35.000

l) Interessi attivi 5.000 5.000

m) Interessi periodi netti di periodo (i-l) 10.000 30.000

) E d i t i i i d d ibili 10 000 23 000

n) Eccedenza interessi passivi deducibili 10.000 23.000 o) Eccedenza interessi passivi indeducibili (m-n) 0 7.000

p) 30% del ROL riportabile (h-m) 6.500 0

13

(14)

Novità bilanci 2010

La contabilizzazione degli interessi passivi.

Operativamente ai sensi dell’art. 96:

1)Interessi esclusi dal ROL ed indeducibili in via assoluta:

2) Interessi esclusi dal ROL e deducibili - Interessi passivi relativi all’acquisto di - Interessi passivi indeducibili ai sensi

art. 110 c.7;

- Interessi passivi ex art.90 c.2;

automezzi;

- Interessi imputati ad incremento del costo rimanenze

- Interessi passivi indeducibili in applicazione art. 110 c.10;

- Interessi passivi indeducibili in applicazione art 3 c 115;

- Interessi imputati ad incremento del costo delle commesse

- Interessi passivi impliciti da debiti commerciali

applicazione art. 3, c. 115;

- Interessi passivi indeducibili in applicazione dell’art. 1, c. 465;

- Interessi passivi indeducibili su

commerciali

- Interessi passivi espliciti da debiti commerciali

- Interessi passivi su depositi cauzionali - Interessi passivi indeducibili su

pagamenti trimestrali Iva: - Interessi passivi su depositi cauzionali riferibili a operazioni commerciali;

- Sconti finanziari pronta cassa a clienti;

- Interessi passivi su finanziamenti 3) Oneri finanziari da escludere da ROl e

deducibili per interpretazione Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, anche se posseduti in virtù contratto leasing -Differenze cambio attive e passive;

-Interessi di mora;

-Interessi passivi su debiti verso erario;Interessi passivi su debiti verso erario;

-Interessi passivi da attualizzazione su voci non aventi natura finanziaria

(15)

Novità bilanci 2010 Ammortamenti

N ll i i i i ff i l li i h di

Nelle imprese in crisi possono avere effetti le politiche di ammortamento che possono essere finalizzate a:

z ridurre la capacità di ammortamento della gestione futura;

z riduzione delle quote d’ammortamento;

(16)

Novità bilanci 2010

A t ti

Ammortamenti

Requisiti peggioramento:q p gg

a) Riduzione dei ricavi futuri in ragione di una contrazione dei volumi e/o prezzi di vendita;

b) Incremento dei costi operativi;

c) Oppure quando il complesso degli ammortamenti ancora da computare risulti troppo elevato o perché le quote imputate in passato sono state troppo basse troppo elevato o perché le quote imputate in passato sono state troppo basse o perché gli impianti sovradimensionati rispetto alle esigenze di gestione.

Conseguenze:g

a) Capacità di ammortamento della gestione si riduce;

b) Il valore contabile netto degli impianti potrebbe essere maggiore del loro valore d’uso

NECESSITA’ REVISIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

(17)

Novità bilanci 2010

A t ti

Ammortamenti

Operativamente per la riduzione quote ammortamento:

a) OIC 16 “L’ammortamento è costo ricorrente che va registrato nella a) OIC 16, L ammortamento è costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti”.

b) Codice Civile 2426 c c n 1 e 2 prevede ammortamento b) Codice Civile, 2426 c.c. n.1 e 2, prevede ammortamento

“sistematico

”;

c) La giustificazione fra trovata nel “principio della competenza) g p p p economica”, la commisurazione delle quote d’ammortamento ai volumi d’attività.

d) OIC 16, “ il piano d’ammortamento inizialmente predisposto può d) OIC 16, il piano d ammortamento inizialmente predisposto può essere periodicamente riesaminato allo scopo di accertare se il sistema d’ipotesi, relativo agli andamenti aziendali futuri, su cui regge sia ancora prospetticamente accettabile…”gg p p

(18)

Novità bilanci 2010

A t ti

Ammortamenti

Sospensione del piano di ammo tamento Sospensione del piano di ammortamento

a) Cespiti temporaneamente non utilizzati, secondo il principio contabile, le quote di ammortamento devono essere ancora imputate all’esercizio;p ;

b) Cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare, dispone che l’ammortamento sia sospeso e il

l di li i i i id l di

valore di tali cespiti sia ridotto al prezzo di mercato;

c)Permanenza di impianti a parziale e temporaneo inutilizzo???

E’ ragionevole imputare una quota annua d’importo inferiore E ragionevole imputare una quota annua d importo inferiore a quella corrispondente allo sfruttamento a pieno della linea produttiva.

(19)

Novità bilanci 2010

OIC: nuovo principio contabile, “Ristrutturazione

Il riassetto finanziario di un’impresa in difficoltà deve essere gestito

h li tti t bili D i l’ i di OIC

del debito e informativa di bilancio”.

anche negli aspetti contabili. Da qui l’esigenza di un nuovo OIC, così strutturato:

Tipologie La ristrutturazione può configurarsi in presenza di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione del debito, di piano attestato e di altre forme di ristrutturazione non specificatamente indicate (accordi stragiudiziali, ecc )

ecc.)

Effetti La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si riflettono nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari

Modalità La ristrutturazione può avvenire alternativamente mediante la modifica Modalità La ristrutturazione può avvenire, alternativamente, mediante la modifica

dei termini originari del debito, il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività ( o gruppo di attività) o l’emissione di capitale con trasferimento dal debitore al creditore a estinzione parziale o totale del debito.p

Informativa Le informazioni sulla ristrutturazione del debito devono essere necessariamente indicate nella Nota Integrativa del bilancio:

-dell’esercizio in cui si dà corso alle trattative;

19

;

-dell’esercizio in cui l’operazione si perfeziona;

-degli esercizi successivi fino a che gli effetti rimangono rilevanti.

(20)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

-Approvato dal Consiglio di Gestione del 20.12.2010 -Bozza pubblicata aprile 2010

Principi contabili americani

US GAPP

Principi contabili internazionali

IAS/IFRS

SFAS 15, “Troubled debt

Restructutings” IAS 1, IAS 32, IAS 37,

IAS 39, IFRS 5, IFRIC 19

20

(21)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Definizione di ristrutturazione del debito

Trattasi di “operazione mediante la quale il creditore (o gruppo di creditori), per ragioni economiche o giuridiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe concordato”.

Da cui:

z Creditore rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti;

P il d bit i à b fi i i / fi i i

z Per il debitore ci sarà un beneficio economico e/o finanziario misurati dalla variazione “del valore economico della passività”;

21

(22)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio Requisiti per operazione di

bilancio. Requisiti per operazione di ristrutturazione

Il debitore si trova in situazione di difficoltà finanziaria.

Elementi significativi:

z Il debitore non riesce ad adempiere alle sue obbligazioni per

z Il debitore non riesce ad adempiere alle sue obbligazioni per capitale e/o interessi;

z Il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti fi finanziamento;

z Il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito;

gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito;

z Il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie;

z Vi sono fondati dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (going concern)

22

(23)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Tipologie di ristrutturazione del debito

z Concordato preventivo (art 160 L.F.);

z Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.);

Pi tt t t ( t 67 3 l tt d L F )

z Piano attestato (art. 67, c. 3, lettera d. L.F.);

z Altre forme di ristrutturazione del debito diverse rispetto a quelle individuate dagli istituti della legge fallimentare sopracitati.(per es.g gg p (p gli accordi stragiudiziali raggiunti dal debitore e dal creditore, gli accordi di moratoria dei debiti per le piccole e medie imprese previsti art 5 L n 102 del 3 agosto 2009)

previsti art. 5 L. n. 102 del 3 agosto 2009).

23

(24)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Effetti contabili e informativa di bilancio

1

1 22 33

L’esercizio in cui sono in corso le

trattative tra il

L’esercizio in l’operazione di ristrutturazione del

Gli esercizi successivi a quello

in cui l’operazione trattative tra il

debitore e il creditore per la ristrutturazione del

debito sebbene

ristrutturazione del

debito si perfeziona in cui l operazione si è perfezionata

che vede il compimento degli

atti di gestione debito, sebbene

non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine

dell’esercizio

atti di gestione conseguenti

all’accordo intercorso tra il

debitore e il

dell esercizio. debitore e il

creditore

(25)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. La data della ristrutturazione

z

La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si devono riflettere nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari debitore gli effetti economici e/o finanziari dell’operazione stessa.

z

La data della ristrutturazione coincide con il momento del

z

La data della ristrutturazione coincide con il momento del

perfezionamento giuridico dell’operazione o con il

momento della sottoscrizione dell’accordo tra le parti o p

quella in cui l’’accordo produce i suoi effetti sulle parti.

(26)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di

L’ i ò il d bi i b fi i i i h

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Effetti contabili

L’operazione può comportare per il debitore sia benefici economici che finanziari:

z Benefici economici: sono riconducibili alla rinuncia da parte del creditore del valore nominale del debito a scadenza e/o all’ammontare degli interessi passivi maturati o che matureranno all ammontare degli interessi passivi maturati o che matureranno.

Tali benefici comportano per il debitor un utile da iscrivere a conto economico;

z Benefici finanziari: riconducibili allo spostamento in avanti dei termini per l’adempimento dell’obbligazione finanziaria Tali termini per l adempimento dell obbligazione finanziaria. Tali benefici non comportano utili da iscrivere in bilancio ma solo un’accurata descrizione all’interno della Nota Integrativa.

(27)

Esemplificazione

Debito a m/l iscritto per 500, durata residua 5 anni, che prevede

t di 50 ll fi di i l t i t

pagamento di 50 alla fine di ogni anno quale quota interesse (tasso d’interesse 10%) e rimborso quota capitale alla fine del 5°anno.

Si decide per una ristrutturazione del debito con le seguenti ipotesi:

Si diff i il t l i d li i t i ll fi d l

z Si differisce il pagamento complessivo degli interessi alla fine del 5°anno;

z Si riducono gli interessi da corrispondere alla fine di ogni a 25g p g anziché 50;

z Si modifica il valore nominale del debito da 500 a 300 e conseguente variazione degli interessi annui da 50 a 30

conseguente variazione degli interessi annui da 50 a 30.

27

(28)

Esemplificazione

Sit i t Si i i i

Situazione ante- ristrutturazione

Situazione post-ristrutturazione

Ipotesi a) Ipotesi b) Ipotesi c)

Flussi Cassa

Coeff Attualiz

Va Atteso

Flussi Cass a

Coeff Attuali

Va Atteso

Flussi Cassa

Coeff Attualiz

Va Attes

Flussi Cassa

Coeff Attua

Va Atteso

Val cont. ante- ristruttu (A)

500 500 500 500

( )

Anno 1 50 0.91 45,43 0 0.91 0 25 O,91 22,73 30 0,91 27,27

Anno 2 50 0,83 41,32 0 0,83 0 25 0,83 20,66 30 0,83 24,79

Anno 3 50 0,75 37,57 0 0,75 0 25 0,75 18,78 30 0,75 22,54

Anno 4 50 0,68 34,15 0 0,68 0 25 0,68 17,08 30 0,68 20,49

Anno5 50 0,62 31,05 250 0,62 153,23 25 0,62 15,52 30 0,62 18,63

Anno 5 500 0,62 310,46 500 0,62 310,46 500 0,62 310,4

6

300 0,62 186,28

Valore Economico 500 465 69 405 23 300

Valore Economico debito (B)

500 465,69 405,23 300

Beneficio

economico debitore (C = A-B)

34,31 94,77 200

28

Di cui realizzato 0 0 200

Di cui non realizato 34,31 94,77 0

(29)

Esemplificazione

Valore contabile post- ristruttutazione (D)

500 500 300

Utile da ristrutturazione 0 0 200

(E = A –D)

a) In ciascuna delle 3 ipotesi si produce un beneficio economico per il debitore in quanto il valore del debito post-ristrutturazione risulta sempre inferiore rispetto al valore contabile ante-ristrutturazione (500);

b) Nell’ipotesi 1 e 2 il debitore non rileva alcun utile a CE

c) Nell’ipotesi 3 l’utile di 200 viene iscritta a CE in quanto trattasi di componente reddituale acquisita;

d) Il concetto di valore economico del debito non corrisponde al fair value del debito.

29

(30)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Effetti contabili

Modifica dei termini originari del debito (rid ione alore nominale del Modalità di ristrutturazioni del debito

z Modifica dei termini originari del debito (riduzione valore nominale del debito o del valore a scadenza del debito, riduzione per la vita residua del debito del tasso d’interesse originariamente definito, rinuncia da parte del creditore a tutti o parte dei crediti per interessi maturati e non ancora

i ti dil i d ll d t di d d l d bit i i

incassati, dilazione della data di scadenza del debito ossia sospensione o moratoria del debito);

z Trasferimento dal debitore al creditore di un’attività a estinzione parziale o

z Trasferimento dal debitore al creditore di un attività a estinzione parziale o totale;

z Emissione di capitale e loro trasferimento dal debitore al creditore adp estinzione parziale o totale del debito.

30

(31)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Effetti contabili

Alla data di ristrutturazione la differenza fra il valore contabile (o d’iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e il minor valore contabile del debito post ristrutturazione va rilevato valore contabile del debito post-ristrutturazione va rilevato a CE, voce E 20, Proventi straordinari.

Valore economico del debito = valore attuale dei flussi di cassa effettivi attesi che il debitore dovrà corrispondere al creditore (quota capitale e attesi che il debitore dovrà corrispondere al creditore (quota capitale e quota interesse) in base alle nuove condizioni, scontati al tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante ristrutturazione.

Beneficio economico per il debitore = differenza fra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione ed il suo valore economico post-

31

ristrutturazione

(32)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Effetti contabili

Una sola modifica della tempistica non determina alcun utile e Una sola modifica della tempistica non determina alcun utile e

nessun riduzione di debito.

Contabilmente in tal caso:

1) Adeguata informazioni nella Nota Integrativa 1) Adeguata informazioni nella Nota Integrativa

2) Ri l ifi i d l d bit ll’i t d l i t i i l

2) Riclassificazione del debito all’interno del passivo patrimoniale con trasferimento da debito corrente a debito non corrente

32

(33)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Effetti contabili

a) Riduzione del capitale da rimborsare

Debiti v/fornitore a Utile da

Debiti v/fornitore a Utile da

ristrutturazione

b) Riduzione interessi maturati non pagati

Rateo passivo a Utile da

ristrutturazione

(Rinuncia creditore al rateo passivo maturato)

33

(34)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Effetti contabili

Estinzione del debito con cessione di attività

Alla data della ristrutturazione la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell’attività va rilevata a Ce tra i proventi e oneri straordinari (E20 o E21) come utile o

dit d i t tt i

perdita da ristrutturazione;

Debiti v/fornitori

Fondo ammortamento Impianto

a

Impianti

Utile da ristrutturazione Impianto

34

(35)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Effetti contabili

Estinzione del debito mediante conversione del capitale

Operazione avviene mediante l’emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e il loro trasferimento al creditore.

L’operazione non dà luogo né ad utili né a perdite in quanto l’aumento del capitale sociale avviene convenzionalmente al valore nominale del debito ma è necessaria adeguata informativa nella Nota Integrativa.

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

canoni di leasing finanziario

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un certo periodo nel pagamento della quota capitale porta ad un prolungamento della durata del contratto e ad un posticipo dell’opzione del riscatto.

L’eventuale rimodulazione dei canoni non dovrebbe comportare modifiche nelle iscrizioni a Ce; gli effetti della sospensione dovranno essere tenuti in

35

iscrizioni a Ce; gli effetti della sospensione dovranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’informazione da rendere nella Nota Integrativa.

(36)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di

I costi direttamente connessi ad un’operazione di ristrutturazione del debito

,

bilancio. Il trattamento dei costi relativi operazione

p

possono rientrare in una delle seguenti categorie:

z Costi di consulenza professionale;

z Commissioni e oneri per servizi finanziari;

z Commissioni e oneri per servizi finanziari;

z Altri costi direttamente collegati all’operazione;

Tali costi vanno contabilizzati nell’esercizio in cui maturano in CE, voce E 21,

“Oneri derivanti da ristrutturazione”

Eventuali compensi relativi alle success fee sono contabilizzati solo quando i corrispettivi indicati dal contratto sono maturati e al realizzarsi delle condizioni previste.

Se tali compensi non sono ancora maturati alla data del bilancio, il debitore potrà se ricorrono le condizioni previste OIC 19, Fondi per rischi ed oneri, prevedere un ‘accantonamento al fondo rischi.

Accantonamento da rilevare tra gli oneri straordinari nel CE, voce E 21.

36

g

(37)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Il trattamento dei costi relativi operazione

Capitalizzazione dei costi di ristrutturazione

Il documento permette la capitalizzazione dei costi relativi all’operazione di ristrutturazione qualora le 2 seguenti condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:p

a) il loro sostenimento può essere economicamente correlato al) p conseguimento di benefici futuri di ordine finanziario direttamente riferibili alla ristrutturazione del debito;

b) I futuri ricavi previsti dal piano sono con ragionevole certezza b) I futuri ricavi previsti dal piano sono, con ragionevole certezza,

sufficienti a recuperare questi costi mediante l’ammortamento e quindi non vi sono significative incertezze sull’esistenza delle condizioni di continuità aziendale nei successivi esercizi

condizioni di continuità aziendale nei successivi esercizi.

(38)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di , bilancio. Informativa integrativa

Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito devono:

a) far comprendere le difficoltà finanziarie in cui l’impresa si trova, le cause che han determinato tale situazione;

b) comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull’economia dell’impresa sulla posizione finanziaria netta ecc;

dell impresa, sulla posizione finanziaria netta, ecc;

c) le caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione del debito

- Tipologia ristrutturazione del debito;

- Data della ristrutturazione;

- Descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta l’operazione

- Tipologia dei debiti oggetto della ristrutturazione;

- La presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;

- La tempistica prevista per la definizione della ristrutturazione qualora l’operazione non sia ancora conclusa alla data di riferimento del bilancio;

- La presenza di eventuali pagamenti potenziali che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate

38

del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;

- La presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell’operazione.

(39)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio: Informativa integrativa

Nella NI del bilancio relativo all’esercizio in cui si è perfezionata la Nella NI del bilancio relativo all esercizio in cui si è perfezionata la ristrutturazione, occorre illustrare l’esposizione debitoria dell’impresa debitrice (o gruppo di imprese) alla data della ristrutturazione, nonché l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dell’operazione di ristrutturazione

Società del gruppo

Voce di debito

Debiti oggetto di ristrutturazione

Debiti non oggetto di ristrutturazione

Totale debiti

% dei debiti oggetto di

i t tt i i

% dei debiti non oggetto di ristrutturazione ristrutturazione ristrutturazioni ristrutturazione scaduti Non

scaduti

scaduti Non sacduti Società 1 Banca xyz

Società leasing Fornitore y Società 2

Società 2

Società 3

Totali

39

Totali

(40)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio: Informativa integrativa

Nella NI relativa all’esercizio in cui si è conclusa la ristrutturazione e/o/ negli esercizi successivi all’esercizio di perfezionamento dell’operazione vanno fornite informazioni circa agli oneri derivanti dalla ristrutturazione ( E20 e E21) del CE

Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante modifica dei termini Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante modifica dei termini originari del debito le informazioni possono essere così sintetizzte:

Valore contabile Valore economico Durata residua Tasso contrattuale Valore contabile Valore economico Durata residua Tasso contrattuale Alla data

ristruttur

Alla data bilancio

Alla data ristruttur

Alla data bilancio

Ante Ristrutt

Post Ristrutt

Ante Ristrutt

Post Ristrutt Debiti x

Debiti x Debiti y Debiti z

40

(41)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio: Informativa integrativa

Il modello di riferimento della posizione finanziaria netta va mantenuto costante nel periodo di ristrutturazione. La sua determinazione può

bilancio: Informativa integrativa

essere effettuata in base a tale schema:

Valori di bilancio

Valori di bilancio

Valori di bilancio al

Variazioni Ante- ristrutt

200x+1

Post- ristruttr 200x+1

200x

Disponibilità liquide

Al i i à fi i

Altre attività fin correnti Crediti finan correnti Debiti bancari correnti

Parte corrente dell’indebitamento non corrente Parte corrente dell indebitamento non corrente Altre passività fin correnti

Debiti per leasing finanziariario correnti

Indebitamento finanziario corrente netto (A) Indebitamento finanziario corrente netto (A) Debiti bancari non correnti

Obbligazioni emesse

Altre passività finanziarie non correnti

41

Altre passività finanziarie non correnti

Indebitamento finanziario non corrente (B) Indebitamento Finanziario Netto ( C= A + B)

(42)

OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio Nota integrativa

bilancio. Nota integrativa

Ai fini di informare i destinatari del bilancio in merito all’avanzamento Ai fini di informare i destinatari del bilancio in merito all avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

) Il f tt h l di i i i t d l i t t i tt t l

a) Il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio;

b) Il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche) p q p quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate;

c) Il fatto che il piano sulla base di elementi consuntivi e/o c) Il fatto che il piano, sulla base di elementi consuntivi e/o previsionali, garantisce il ripristino delle condizioni di equilibrio ma se mediante modalità diverse da quelle originariamente previste;

d) Il fatto che, dall’andamento consuntivo del piano, emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all’interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di

t i i ti d ll di i i di ilib i / t

mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

(43)

OIC Ristrutturazione del debito e informativa di OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Nota integrativa

Tipologia di informazioni in nota integrativa

Esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per

la ristrutturazione del debito

Esercizio in cui l’operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata

Esercizi successivi a quello in cui l’operazione

si è perfezionata debito

Informazione sulla continuità aziendale

Si Si No

Situazione di difficoltà Si Si Si, se rimangono rilevanti

finanziaria

, g

Indebitamente complessivo No Si Si, solo qualora vi siano

sostanziali cambiamenti

C i i h i i li Si Si Si l l i i

Caratteristiche principali dell’operazione

Si Si Si, solo qualora vi siano

sostanziali cambiamenti

Posizione finanziaria netta No Si Si

Altre informazioni No Si Si, solo qualora vi siano

sostanziali cambiamenti Stato di avanzamento del

piano di ristrutturazione

No Si Si

piano di ristrutturazione

(44)

Venezia , 21 marzo 2011

Le aree critiche nel

bilancio 2010 ai fini della valutazione della

à

continuità aziendale

d tt R b t P i

44

dott.ssa Roberta Provasi

dottore commercialista in Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

(45)

La valutazione del Principio della continuità aziendale nei bilanci 2010

aziendale nei bilanci 2010

Normativa e Documenti di riferimento

a) Codice Civile, art. 2423 bis

b) IAS 1, Presentazione del bilancio d’esercizio

c) Principio Revisione n. 570

d) Documento Banca d’Italia Consob e Isvap n 2 del 6 febbraio

d) Documento Banca d Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559

e) Documento di ricerca Assirevi n. 138

Il Principio della Contin ità A iendale doc mento UNGDCEC

f) Il Principio della Continuità Aziendale, documento UNGDCEC del 25 maggio 2010

45

(46)

La valutazione del Principio della continuità aziendale nei bilanci 2010

Ai sensi art 2423-bis c c I°c :

aziendale nei bilanci 2010

Ai sensi art. 2423-bis c.c., I c.:

“ la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonchè

d d ll f i i d ll’ l

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”

In SOSTANZA gli amministratori PRESUMONO che un’impresa sia in condizioni di CONTINUITA’ AZIENDALE quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività.

Il bilancio esprime valutazioni di “processi in corso di svolgimento”.

Diversamente il presupposto della continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato

46

(47)

Il principio della continuità aziendale (Going IAS 1 (pt 23 e 24):

Il principio della continuità aziendale (Going Concern)

IAS 1 (pt 23 e 24):

nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad effettuare una valutazione della capacità dell entità di continuare ad operare come entità in funzionamento. …. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate Nel determinare se il presupposto della essere evidenziate…Nel determinare se il presupposto della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad

l li i d di i i d l d di if i d l

almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. …”

47

(48)

Strumenti per valutare il Principio della Strumenti per valutare il Principio della continuità aziendale

a) Informativa di bilancio relativa a “rischi ed incertezza”;

b) Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n 2 del 6 febbraio

b) Documento Banca d Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009;

c) Indicatori previsti dal Principio di Revisione n. 570;

d) Analisi critica delle voci di bilancio;

e) Analisi di bilancio;

48

(49)

Informativa “rischi ed incertezze” nella Relazione sulla Gestione

sulla Gestione

L’art. 2428 c.c. prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della situazione della società e dell andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”

49

(50)

La continuità aziendale

nella Relazione sulla Gestione

In presenza di incertezze sulla continuità aziendale assume rilevanza l’informativa riportata nella relazione sulla gestione in particolare

nella Relazione sulla Gestione

l informativa riportata nella relazione sulla gestione, in particolare per quanto riguarda:

) L d i i d i i i li i hi d i i è

a) La descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società (art. 2428 c.c., comma 1);

b) I fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2428 c.c., n.5);

c) L’evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428 c.c. n. 6)

Ai sensi nuovo OIC, Ristrutturazione del debito e informativase s uo o O C, st uttu a o e de deb to e o at a di bilancio, qualora la ristrutturazione del debito risulti strumentale per garantire il rispetto del principio della continuità aziendale (going concern), tale circostanza deve

50

(g g ),

chiaramente essere indicato nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione al bilancio.

(51)

La continuità aziendale

nella Relazione sulla Gestione nella Relazione sulla Gestione

Ai sensi nuovo OIC Ristrutturazione del debito e informativa Ai sensi nuovo OIC, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio, qualora la ristrutturazione del debito risulti strumentale per garantire il rispetto del principio della continuità aziendale (going concern) tale circostanza deve continuità aziendale (going concern), tale circostanza deve chiaramente essere indicato nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione al bilancio.

Se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio ove il mancato realizzo dell’operazione dovesse del bilancio, ove il mancato realizzo dell’operazione dovesse far venire meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione al bilancio i Integrativa e nella Relazione sulla Gestione al bilancio, i motivi per cui il bilancio in corso di predisposizione viene redatto in un’ottica di going concern.

Riferimenti

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