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MAURIZIO POSTALConsigliere nazionale CNDCEC –con delega al non profit

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MAURIZIO POSTAL

Consigliere nazionale CNDCEC – con delega al non profit

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MECENATISMO – I DIVERSI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLA CULTURA:

Art Bonus: credito d’imposta, pari al 65% della erogazione liberale, con limiti differenziati, da ripartire in 3 periodi d’imposta, alternativo alle

detrazioni o deduzioni dei 2 punti successvi.

Le agevolazioni fiscali ex art. 100, comma 2, lett. f) e g) TUIR: deduzione dal reddito d’impresa

Le agevolazioni fiscali ex art. 15, comma 1, lett. h) e i)TUIR : detrazione del 19% della erogazione liberale

L’Art Bonus per il terremoto: il DL 17.10.2016 ha esteso l’Art Bonus alle donazioni a favore del MIBACT per gli interventi di manutenzione,

protezione e restauro di beni culturali anche se di proprietà di istituzioni

religiose presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici

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MECENATISMO – I DIVERSI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLA CULTURA:

Le erogazioni liberali a favore in passato delle ONLUS ora (dal 2018) degli ETS (il D.Lgs. 117/2017, all’art. 81 prevede il Social Bonus (coniato sull’Art Bonus per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità) e all’art. 83 i benefici per le Erogazioni Liberali agli ETS; quest’ultimo stabilisce per i donanti una detrazione Irpef del 30%, elevata al 35% per le erogazioni a favore degli ODV, con tetto di 30 mila euro; in alternativa è prevista la deduzione della erogazione fino al 10% dal reddito imponibile di cui possono fruire tutti i benefattori, persone fisiche, enti e società, con riporto negli anni successivi fino al 4° della eventuale eccedenza rispetto al 10%; il DM 28.11.2019 ha definito le procedure per le erogazioni in natura.

Le erogazioni liberali alle imprese sociali (art. 18, commi 3,4 e 5 D Lgs 112/2017, agevolate in modo simile a quelle previste per gli ETS: 30% detrazione Irpef con max 1 mil. euro di spesa; deduzione 30% dal reddito con max 1,8 mil. euro per le società)

Deduzioni e detrazioni previsti per gli investimenti in start up e PMI innovative (art.

29, DL 179/2012) o nelle imprese sociali (art. 18 D Lgs 112/2012)

Il 5 per mille a favore della cultura

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MECENATISMO – I DIVERSI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLA CULTURA:

Patrocinio

Adozione di un monumento

Accordi di partenariato

Membership

Sponsorizzazione:

Accordi culturali di valorizzazione

Accordo di fundraising

Project financing

Concessione di spazi pubblicitari

Le società benefit (art. 1, co. 376-382, L. 208/2015).

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ART BONUS - OBIETTIVO

Art Bonus rivoluziona il rapporto pubblico-privato nell’ambito dei beni culturali

Obiettivo del decreto: la sollecitazione e promozione della raccolta di fondi privati – in aggiunta a quelli pubblici – per la valorizzazione e tutela dei beni culturali

Effetto: nuove risorse ed energie da spendere per i beni culturali provenienti dal di fuori del perimetro della pubblica amministrazione ottenute attraverso

l’attivazione della società civile

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ART BONUS - OBIETTIVO

Filosofia della legge

Ripartire dai principi che hanno fatto grandi i nostri comuni; principi di appartenenza e identità con il patrimonio storico-artistico e culturale del paese – favorendo la partecipazione dei singoli cittadini nella tutela, valorizzazione e gestione del nostro patrimonio

La norma si ispira al modello francese.

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ART BONUS - STRUMENTO

Mecenatismo: l’erogazione è sorretta da spirito di liberalità o ha comunque carattere di gratuità e non è accompagnata da alcun obbligo posto a carico del soggetto che la riceve. È possibile un pubblico ringraziamento sul sito web del beneficiario ovvero sul sito www.artbonus.gov.it.

Art Bonus: beneficio fiscale concesso sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

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ART BONUS - NORMATIVA/I

L’art. 1 del DL 31.5.2014, n. 83, agevola le erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 effettuate per:

a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (riferimento all’art. 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e del paesaggio – anche se gestiti da una fondazione privata a maggioranza pubblica di soci e partecipanti Ris. 136/E );

c) Sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival (Dm MIBACT 27.7.2017), delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuii di distribuzione;

d) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti e istituzioni pubbliche, che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

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ART BONUS - NORMATIVA/II

L’elenco dei beneficiari ha avuto le seguenti principali integrazioni normative:

1) l’art. 17, DL 17.10.2016, n. 189, che ha esteso l’Art Bonus per le erogazioni dirette al Ministero per il recupero di beni culturali di interesse religioso nelle Regioni Abruzzo, Lazio. Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici anche se appartenenti ad enti e istituzioni religiose

2) L’inserimento tra i beneficiari dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico librario.

3) Il DL 24.10.2019, n. 123 che ha esteso le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 17 “Art bonus”

del D.L. 17.10.2016 n. 189, ai territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e nella città di Matera.

I commi 2 e 5 dell’art. 1, DL 83/2014 precisano che possono dare diritto al credito d’imposta anche le erogazioni liberali in denaro «effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici … destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi»

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ART BONUS - NORMATIVA/III Il credito d’imposta:

- è concesso in luogo della detrazione Irpef 19% prevista dall’art. 15, co. 1, lett. h) e i) TUIR alle persone fisiche e della deduzione dal reddito d’impresa prevista dall’art. 100, lett. h) e i) TUIR;

queste norme restano per le erogazioni a favore di enti privati o per le erogazioni destinate all’acquisto di beni culturali (Circ. 31,7,2014, n. 24);

- è concesso nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (non trattandosi di detrazione o deduzione non subisce i limiti di capienza tipici di chi ha redditi ridotti);

- trova i seguenti limiti a tutela dell’erario: 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e 5 per mille dei ricavi (ex art. 85) per i soggetti titolari di reddito d’impresa;

- è ripartito in 3 quote annuali di pari importo; per i soggetti titolari di reddito d’impresa è compensabile con altri debiti fiscali e previdenziali ex art. 17, D Lgs. 241/1997 (con decorrenza dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dell’erogazione liberale);

per espressa previsione del co. 4 non si applica né il limite alle compensazioni di tipo generale (700 mila euro) né quello previso per i crediti d’imposta del Quadro RU (250 mila euro); il codice tributo è il «6842» stabilito con Ris. 17.12.2014, n. 116/E.

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap

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ART BONUS - NORMATIVA/IV Obblighi informativi dei beneficiari:

- devono comunicare mensilmente al MIBACT le erogazioni liberali ricevute,

- pubblicarle con l’evidenza della destinazione dei fondi sul proprio sito web istituzionale

- inserirle nel portale gestito dal Ministero con una serie di informazioni sull’intervento e su bene culturale oggetto dello stesso;

Il credito d’imposta è concesso ai soggetti benefattori di ogni tipo, che devono:

- effettuare l’erogazione in denaro e con mezzi di pagamento tracciabili

- ovvero con il pagamento diretto di fatture per la progettazione e l’esecuzione di lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento (Ris. 15.10.2015, n. 87)

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GLI ADEMPIMENTI PER IL MECENATE E GLI INTERVENTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE/I

Individuazione del bene che si vuole finanziare

:

deve trattarsi di un bene pubblico come definito dall'art.101,comma 1 del Codice dei Beni Culturali:

«Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.»

fanno parte dei beni agevolabili gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’art.101 del Codice quali i Musei, gli Archivi, le Biblioteche, le Aree e i Parchi archeologici e i complessi monumentali.

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GLI ADEMPIMENTI PER IL MECENATE E GLI INTERVENTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE/II

Individuazione dell’istituzione che si vuole sostenere:

a) fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni

concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse

culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

b) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti e istituzioni pubbliche, che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

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BISOGNA VERIFICARE

a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione (vedi restauro funzionale delle sale poste al secondo piano della Galleria degli Uffizi consistente in lavori edili ed impiantistici di straordinaria manutenzione).

b) Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche ed ai Teatri di tradizione, l’Art bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno (vedi il sostegno diretto come nel caso della Fondazione Teatro alla Scala, al teatro in tutte le sue articolazioni, di produzione, di gestione, di investimenti e di formazione).

c) Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti (es: ripristino della funzionalità di parte del tetto, rifacimento di tutti gli infissi in legno, revisione delle protezioni interne dei palchi, completamento del palcoscenico).

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BISOGNA VERIFICARE

d) Se l’erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art bonus si applica solo se l’erogazione liberale è

effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

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INFORMAZIONI PUBBLICHE SU ENTI E BENI

In caso di incertezza sull'ente beneficiario o sul bene che si vuole agevolare è utile sapere che:

Molti Enti e Amministrazioni pubbliche pubblicano sui loro siti web i beni verso i quali indirizzare le erogazioni liberali specificando anche le modalità di versamento.

Attraverso il sito http://artbonus.gov.it/ sono visibili i beni/enti già oggetto di erogazioni liberali a cui aggiungere la propria liberalità.

Se non si conosce l’ente beneficiario oppure ancora non si è identificato un bene o un’attività che si vuole fare oggetto di mecenatismo, attraverso il sito http://artbonus.gov.it/ si può segnalare l’esigenza e si viene contattati.

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Fondazioni bancarie. Possono utilizzare Art Bonus per somme spese direttamente per progettazione ed esecuzione opere di restauro e valorizzazione beni culturali previa stipula protocolli d’intesa con enti territoriali.

(Risoluzione 87/E del 15 ottobre 2015)

Sono ammesse al beneficio le erogazioni liberali a favore di associazioni culturali, che operano nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e che hanno assunto l’obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori di restauro da ente pubblico titolare o concessionario del bene pubblico.

(Risposta n. 20 del 3 ottobre 2018 a distanza di interpello)

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CREDITO DI IMPOSTA PER I SOGGETTI EROGANTI (MECENATI)

Misura prevista:

- Inizialmente, 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015 e 50% per il 2016;

- 65% a regime con legge di stabilità per il 2016.

Limiti:

- Persone fisiche ed enti non commerciali, società semplici che non esercitano attività commerciali (e non sono titolari di reddito d’impresa) credito imposta nel limite del 15% del reddito imponibile.

- Società commerciali. Persone fisiche ed enti non commerciali che esercitano attività commerciale: credito d’imposta nel limite del 5‰ dei ricavi.

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ESEMPI FRUIZIONE Erogazione di 10.000 = Credito d’imposta 6.500 euro

Persona fisica titolare di impresa individuale:

Credito d’imposta pieno se i ricavi almeno pari a 1,3 milioni di euro.

Persona fisica, anche non residente, che non svolge attività d’impresa:

Credito d’imposta pieno se il reddito imponibile è almeno pari a 43.334 euro.

In entrambi i casi si avrà un credito d’imposta di 6.500 euro da utilizzare in 3 anni, pari a 2.167 euro per ciascun anno.

Il primo esempio riguarda anche p.es. una società soggetta ad Ires.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA/I

Una volta accertato che il soggetto beneficiario rientra tra quelli previsti dalla legge, basta effettuare un versamento sul conto e con le modalità indicate sul sito dell’ente che si intende beneficiare, specificando nella causale che si tratta di liberalità, e aggiungendo il proprio codice fiscale.

La ricevuta del bonifico andrà poi stampata e conservata per poter essere esibita in caso di controlli.

La Circolare Agenzia Entrate n.7/E del 4 aprile 2017 chiarisce che in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata la documentazione è costituita dall’estratto conto della società che gestisce le carte.

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LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA/II

In caso di pagamento con assegno bancario o circolare o qualora dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, di debito o prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve farsi rilasciare una ricevuta (non fiscale) dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata.

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GLI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

Sono previsti dall'articolo 1 comma 5 del d.legge 83/2014 convertito nella legge104/2014 Art Bonus:

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in una pagina dedicata ed in modo chiaro e facilmente individuabile, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la destinazione e l’utilizzo delle stesse.

Registrazione sul sito http://artbonus.gov.it/.

Dopo la registrazione ogni ente ottiene un profilo attraverso il quale può inserire, aggiornare e pubblicare tutti i dati relativi ad ogni erogazione liberale ricevuta, ivi compreso il codice fiscale o la partita iva del mecenate.

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QUALI DATI INSERIRE (A CURA DEL BENEFICIARIO) SUL PORTALE

Con cadenza mensile gli enti beneficiari dovranno indicare i seguenti dati sul pannello di controllo:

1. ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento;

2. stato di conservazione del bene oggetto dell'erogazione liberale prima delle erogazioni;

3. informazioni relative alla destinazione e l'utilizzo dell’erogazione liberale ricevuta(cd. bilancio del bene)

4. interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto su di esso;

5. fondi pubblici assegnati al bene per l’anno in corso;

6. ente responsabile del bene;

7. informazioni relative alla fruizione (orari e modalità di accesso al pubblico)

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ELENCO PUBBLICO DEI MECENATI

Il mecenate può scegliere se rendere pubblica o mantenere anonima la sua identità nella pagina di ringraziamento ai mecenati

Il mecenate che voglia apparire nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus, dovrà compilare un form online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali, riportando la denominazione e l’oggetto dell’erogazione effettuata.

Se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha già trasmesso al sistema la sua donazione, il mecenate potrà ricevere via email un file pdf con il riepilogo di tutti i dati relativi alla erogazione

L’autodichiarazione prodotta dal portale Art bonus è ad uso personale del Mecenate, rappresenta un documento facoltativo in aggiunta alla ricevuta di versamento da firmare e conservare a testimonianza della donazione.

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DATI NAZIONALI AD OGGI DELL’ART BONUS

Dal 2014 la norma ha canalizzato 435 mil./euro e coinvolto oltre 14.200 cittadini

«mecenati».

La classifica regionale delle erogazioni vede:

- Lombardia con 3.235 donatori e oltre 175 mil.

- Piemonte con 1.304 mecenati e oltre 58 mil.

- Veneto con 786 donatori e oltre 54 mil.

- Seguono Emilia Romagna (50 mil.), Toscana (46 mil.)

Tra i maggiori interventi quelli riguardanti: Arena di Verona, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Parma, Museo Egizio di Torino, Teatro Doninzetti di Bergamo, e le Mura urbane di Lucca,.

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Bilanci e prospettive

Dopo oltre 5 anni e mezzo dall’introduzione possiamo dire che l’Art Bonus ha segnato una svolta nel quadro delle agevolazioni a favore della cultura

Chiave di successo: l’entità del credito (costo effettivo 35%) e il fatto che in quanto credito e non detrazione è utilizzabile anche in caso di assenza di reddito; inoltre la funzionalità del portale del MIBACT

Limiti: esclude i beni culturali di proprietà privata, anche se vincolati e aperti al pubblico; non fruibile da chi ha solo redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta d’imposta, questione che potrebbe esere superata prevedendo la cedibilità del credito.

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