«Lo stato della raccolta e le attività previste per la ridistribuzione dei crediti formativi
ECM»
Lo schema dei dati disponibili per i Lo schema dei dati disponibili per i
Collegi … Collegi …
Dati Anagrafe di Collegi Crediti ECM
individuali/esenzioni inserite
Crediti ECM acquisti dai Professionisti raccolti tramite Provider
Il Co.Ge.A.P.S. permette ai Collegi la verifica della congruità dei crediti ECM del singolo
professionista per la CERTIFICAZIONE
Aggregazione dei dati
L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi e Associazioni la verifica della continuità
formativa dei professionisti.
Per adempiere ai propri compiti istituzionali
I Collegi devono dotarsi di struttura necessaria e adeguata formazione per adempiere al proprio ruolo
di certificatori e per supportre i Professionisti nei percorsi ECM
IL RUOLO DEI COLLEGI
Quali attività aspettano ad un Collegio in ambito ECM?
Certificare il professionista alla fine del triennio Attestare le partecipazioni
Come farlo?
•Visualizzando crediti raccolti per Formazione Accreditata in Italia (oggi Provider, ieri eventi)
•Registrando crediti individuali
•Registrando esenzioni In ipotesi:
•Gestione dei Dossier individuali dei liberi Professionisti (in
sperimentazione)
I dati ECM di cui il Co.Ge.A.P.S. dispone (fino al 31/12/2010):
- sono da considerarsi raccolti nello stato in cui sono, causa deficit dei sistemi di reportistica predisposti dagli enti accreditanti.
- sono affidabili, ma non necessariamente completi, per problemi nella raccolta dei report da parte del Ministero e Enti Accreditanti.
Dal 01/01/2011 i dati raccolti dai
provider sono di maggior
completezza e organizzazione
(tracciato unico v1.6)
Il Co.Ge.A.P.S., per la ridistribuzione delle partecipazioni registrate, passerà alla fase di esercizio nel :
LA RIDISTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM AVVERRA’
TRAMITE IL PORTALE WEB DEL CO.GE.A.P.S.
Le funzioni del portale in futuro consentiranno ai
Collegi la certificazione e l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari ove definiti e necessari.
Quali informazione caratterizzano una partecipazione a eventi ‘accreditati’?
•TRACCIA UNICA v 1.10 4 Aree dati:
• Identificazione Evento
• Informazione Evento
• Identificazione Professionista
• Informazioni Professionista
Identificazione Evento
Informazione Evento
Identificazione Professionista
Informazioni Professionista
L’Accordo Stato Regioni, affida ai Collegi un ruolo
attivo nella registrazione solo delle seguenti tipologie di crediti, secondo quanto stabilito nel documento
“Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”:
Attività di tutoraggio
Formazione individuale Autoformazione
Tutti gli altri dati relativi alle partecipazioni
sono presenti in quanto trasmesse direttamente
dai Provider/Organizzatori di formazione al
Co.Ge.A.P.S.
I criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero e autoformazione, saranno compresi tra quelli stabiliti nel documento da adottare a cura della Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell’accordo Stato–Regioni del 1° agosto 2007, come indicato al paragrafo “Crediti formativi- La tipologia dei crediti da acquisire”.
L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione- internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale - professioni sanitarie), previa attestazione della documentazione a cura dell’Ente erogatore dell’attività di tutoraggio, deve essere inviata all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di cui al citato decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006 per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.
Accordo Stato-Regioni 19/04/2012
CREDITI RELATIVI A TUTOR
Assegnazione dei crediti formativi alle attività di tutor
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha previsto che vengano assegnati crediti alle attività di tutoraggio. Tali crediti possono essere assegnati tramite un progetto formativo promosso dalle Aziende Sanitarie e assegnati dal Collegio di appartenenza del professionista.
Il Collegio a fronte della documentazione prodotta dal professionista e certificata dall'ente presso cui si é svolta l'attività di tutoraggio, assegna i crediti al professionista.
I crediti vengono assegnati per le attività svolte dall’anno 2005 in poi.
Tali attività di tutoraggio definiti da CNFC sono:
•docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione;
•tutor valutatori degli operatori che devono sostenere
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione.
Per il triennio 2005-2007, secondo la determinazione della CNFC del 29/03/2007, possono essere attribuiti al massimo fino alla metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento, calcolati per un periodo uguale o superiore a sei mesi.
I crediti formativi possono essere attribuiti anche a periodi inferiori ai sei mesi, effettuando il calcolo sullo stesso parametro, quindi assegnando 2,5 crediti per ogni mese di attività e arrotondando, se necessario, per eccesso (ad es. un mese di tutoring darà diritto a 3 crediti formativi).
Per il tutoring per gli operatori che devono sostenere l’esame di
stato, l’impegno minimo è di almeno un mese per ogni operatore, e ogni attestazione dei crediti deve essere riferita ad una singola
valutazione.
I crediti vengono riconosciuti anche a coloro che hanno frequentato i corsi per ottenere la qualifica di tutor, nella quantità di 0,5 crediti per ogni ora di attività, sempre fino ad un massimo del 50% dei crediti previsti per gli anni di riferimento.
Una volta …… per i Tutor
CREDITI PER TUTOR OGGI
Per il triennio 2008-2010, invece, il 18/06/2009 la CNFC ha stabilito che vengano assegnati 4 crediti per ogni mese di tutoraggio nelle attività riconosciute dalla Commissione.
Il limite massimo di crediti ottenibili con questa modalità di formazione è il 50% dei crediti previsti per il triennio.
E' possibile per il professionista acquisire crediti per attività di
tutoring, nelle diverse tipologie di attività di tutoraggio,
considerando che nel computo del triennio vanno inseriti anche i
crediti ottenuti tramite attività di docenza e l'ammontare
complessivo considerati validi nel computo fino al raggiungimento
del limite del 50% dei crediti previsti nel triennio.
La form di registrazione della tutoraggio
Vanno indicati i dati del Tutor,
ma acquisiti i dati anche del
‘tutorato’.
Un ‘Tutorato’ non potrà disporre di più di un tutor.
In attesa dettagli
CNFC sulla
procedura
Formazione all’estero
Eventi formativi all’estero organizzati da provider straniero (Paesi UE, USA e Canada).
La valorizzazione ECM dell’attività avviene previo ricevimento di copia della attestazione dell’evento frequentato all’estero attestante i crediti internazionali conseguiti.
I crediti sono riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dall’organizzatore straniero.(MAX 50 crediti)
La valorizzazione ECM avviene su richiesta dell’Iscritto al Collegio, dopo che il Professionista che ha depositato presso la Segreteria la documentazione richiesta.
La CNFC deve esprimere ulteriori dettagli
La form di registrazione della formazione
estera
Autoformazione
La CNFC deve esprimere ulteriori dettagli Crediti utili max 10% annui
Citazioni su riviste citate nel Citation Index
Primo nome 3 crediti
Altro nome 1.0 credito
Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di congressi nazionali o internazionali
Primo nome 1.0 credito
Altro nome 0.5 credito
Capitoli di libri e monografie
Primo nome 2 crediti
Altro nome 1.0 credito
ESENZIONI ECM
E’ esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post- base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della
Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza"
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento
di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale
svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui
alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per
tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
Esenzione per soggiorno per lungo periodo all’estero per lavoro o per giustificati motivi
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Viene registrato con la codifica Esenzione speciale su
determina Collegio
Esenzioni valide per il triennio
Da Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009
Il professionista è esonerato dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi, per la durata del triennio in corso, per la
frequenza delle attività formative anche svolte all’estero, che si riportano di seguito:
Dottorato di ricerca presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore;
Master, Corso di perfezionamento, comunque denominato, presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore.
• formazione post-base riconosciuta all'estero
• stato di gravidanza
• congedo parentale
• adempimenti del servizio militare
• dottorato di ricerca,
• corso di specializzazione,
• master
• corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della
Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi
• formazione complementare
• corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione
• Esenzione speciale su determina Collegio
In sintesi le voci di esenzione
In sintesi per registrare un esenzione Identificazione Professionista
Identificazione Professionista Data inizio esenzione
Data fine esenzione Causale esenzione
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricada a cavallo di due anni, l'anno di validità per
l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono
essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto
vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore
per le tipologie indicate precedentemente.
IL PORTALE del Co.Ge.A.P.S. avrà le seguenti funzioni attive, per i Collegi:
- Visualizzazione crediti - Funzione di:
- inserimento crediti individuali secondo le
normative vigenti (tutor, autoformazione, crediti individuali all’estero)
- inserimento esenzioni
-rettifica di errori nei tracciati record
Il software disponibile ai Collegi per visualizzare i crediti acquisiti
da ciascun
Professionista
Logica certificativa
-Crediti acquisiti validi ai fini certificativi Sono crediti validi:
- I crediti acquisiti min e max crediti annui - Limite FAD (Professione Infermieri)
- Vincoli.
• Crediti sponsorizzazione (evento e individuale)
• Autoformazione
• Docenza
• Esenzione
(altri crediti regolarmente acquisiti e registrati ma non validi per fini certificativi)
Crediti dovuti nel triennio ridotti di:
- Crediti recuperati nel triennio precedente
- Esenzioni
Crediti validi triennio 2011- 2013
Minimo e e Massimo annuo Limite FAD Professioni
infermieristiche
Limite crediti sponsorizzazioni (eventi ed individuali)
Limite autoformazione
Limite Docenza, tutor e simili Crediti non congruenti con esenzioni
Crediti Dovuti Triennio 2011-2013
Recupero crediti Esenzioni
Crediti acquisiti nel
triennio 2011-20123 che rispettano:
Minimo 25 e Max 75 crediti annui Max 60% FAD
1/3 dei crediti realizzati MAX 50 crediti triennio
10% annuo
50% dei crediti annui
Crediti acquisiti in periodi di esenzione
Fino a 45 crediti acquisiti nel 2008- 2010
- Esenzioni comunicate
Confrontati con
150 crediti come stabilito accordo Stato- Regione