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«Lo stato della raccolta e le attività previste per la ridistribuzione dei crediti formativi ECM»

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Academic year: 2021

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(1)

«Lo stato della raccolta e le attività previste per la ridistribuzione dei crediti formativi

ECM»

(2)

Lo schema dei dati disponibili per i Lo schema dei dati disponibili per i

Collegi … Collegi …

Dati Anagrafe di Collegi Crediti ECM

individuali/esenzioni inserite

Crediti ECM acquisti dai Professionisti raccolti tramite Provider

Il Co.Ge.A.P.S. permette ai Collegi la verifica della congruità dei crediti ECM del singolo

professionista per la CERTIFICAZIONE

Aggregazione dei dati

(3)

L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi e Associazioni la verifica della continuità

formativa dei professionisti.

Per adempiere ai propri compiti istituzionali

I Collegi devono dotarsi di struttura necessaria e adeguata formazione per adempiere al proprio ruolo

di certificatori e per supportre i Professionisti nei percorsi ECM

IL RUOLO DEI COLLEGI

(4)

Quali attività aspettano ad un Collegio in ambito ECM?

Certificare il professionista alla fine del triennio Attestare le partecipazioni

Come farlo?

•Visualizzando crediti raccolti per Formazione Accreditata in Italia (oggi Provider, ieri eventi)

•Registrando crediti individuali

•Registrando esenzioni In ipotesi:

•Gestione dei Dossier individuali dei liberi Professionisti (in

sperimentazione)

(5)

I dati ECM di cui il Co.Ge.A.P.S. dispone (fino al 31/12/2010):

- sono da considerarsi raccolti nello stato in cui sono, causa deficit dei sistemi di reportistica predisposti dagli enti accreditanti.

- sono affidabili, ma non necessariamente completi, per problemi nella raccolta dei report da parte del Ministero e Enti Accreditanti.

Dal 01/01/2011 i dati raccolti dai

provider sono di maggior

completezza e organizzazione

(tracciato unico v1.6)

(6)

Il Co.Ge.A.P.S., per la ridistribuzione delle partecipazioni registrate, passerà alla fase di esercizio nel :

LA RIDISTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM AVVERRA’

TRAMITE IL PORTALE WEB DEL CO.GE.A.P.S.

Le funzioni del portale in futuro consentiranno ai

Collegi la certificazione e l’eventuale adozione di

provvedimenti disciplinari ove definiti e necessari.

(7)

Quali informazione caratterizzano una partecipazione a eventi ‘accreditati’?

•TRACCIA UNICA v 1.10 4 Aree dati:

• Identificazione Evento

• Informazione Evento

• Identificazione Professionista

• Informazioni Professionista

(8)

Identificazione Evento

(9)

Informazione Evento

(10)

Identificazione Professionista

(11)

Informazioni Professionista

(12)

L’Accordo Stato Regioni, affida ai Collegi un ruolo

attivo nella registrazione solo delle seguenti tipologie di crediti, secondo quanto stabilito nel documento

“Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”:

Attività di tutoraggio

Formazione individuale Autoformazione

Tutti gli altri dati relativi alle partecipazioni

sono presenti in quanto trasmesse direttamente

dai Provider/Organizzatori di formazione al

Co.Ge.A.P.S.

(13)

I criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero e autoformazione, saranno compresi tra quelli stabiliti nel documento da adottare a cura della Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell’accordo Stato–Regioni del 1° agosto 2007, come indicato al paragrafo “Crediti formativi- La tipologia dei crediti da acquisire”.

L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione- internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale - professioni sanitarie), previa attestazione della documentazione a cura dell’Ente erogatore dell’attività di tutoraggio, deve essere inviata all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di cui al citato decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006 per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.

Accordo Stato-Regioni 19/04/2012

(14)

CREDITI RELATIVI A TUTOR

Assegnazione dei crediti formativi alle attività di tutor

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha previsto che vengano assegnati crediti alle attività di tutoraggio. Tali crediti possono essere assegnati tramite un progetto formativo promosso dalle Aziende Sanitarie e assegnati dal Collegio di appartenenza del professionista.

Il Collegio a fronte della documentazione prodotta dal professionista e certificata dall'ente presso cui si é svolta l'attività di tutoraggio, assegna i crediti al professionista.

I crediti vengono assegnati per le attività svolte dall’anno 2005 in poi.

Tali attività di tutoraggio definiti da CNFC sono:

•docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione;

•tutor valutatori degli operatori che devono sostenere

l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della

professione.

(15)

Per il triennio 2005-2007, secondo la determinazione della CNFC del 29/03/2007, possono essere attribuiti al massimo fino alla metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento, calcolati per un periodo uguale o superiore a sei mesi.

I crediti formativi possono essere attribuiti anche a periodi inferiori ai sei mesi, effettuando il calcolo sullo stesso parametro, quindi assegnando 2,5 crediti per ogni mese di attività e arrotondando, se necessario, per eccesso (ad es. un mese di tutoring darà diritto a 3 crediti formativi).

Per il tutoring per gli operatori che devono sostenere l’esame di

stato, l’impegno minimo è di almeno un mese per ogni operatore, e ogni attestazione dei crediti deve essere riferita ad una singola

valutazione.

I crediti vengono riconosciuti anche a coloro che hanno frequentato i corsi per ottenere la qualifica di tutor, nella quantità di 0,5 crediti per ogni ora di attività, sempre fino ad un massimo del 50% dei crediti previsti per gli anni di riferimento.

Una volta …… per i Tutor

(16)

CREDITI PER TUTOR OGGI

Per il triennio 2008-2010, invece, il 18/06/2009 la CNFC ha stabilito che vengano assegnati 4 crediti per ogni mese di tutoraggio nelle attività riconosciute dalla Commissione.

Il limite massimo di crediti ottenibili con questa modalità di formazione è il 50% dei crediti previsti per il triennio.

E' possibile per il professionista acquisire crediti per attività di

tutoring, nelle diverse tipologie di attività di tutoraggio,

considerando che nel computo del triennio vanno inseriti anche i

crediti ottenuti tramite attività di docenza e l'ammontare

complessivo considerati validi nel computo fino al raggiungimento

del limite del 50% dei crediti previsti nel triennio.

(17)

La form di registrazione della tutoraggio

Vanno indicati i dati del Tutor,

ma acquisiti i dati anche del

‘tutorato’.

Un ‘Tutorato’ non potrà disporre di più di un tutor.

In attesa dettagli

CNFC sulla

procedura

(18)

Formazione all’estero

Eventi formativi all’estero organizzati da provider straniero (Paesi UE, USA e Canada).

La valorizzazione ECM dell’attività avviene previo ricevimento di copia della attestazione dell’evento frequentato all’estero attestante i crediti internazionali conseguiti.

I crediti sono riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dall’organizzatore straniero.(MAX 50 crediti)

La valorizzazione ECM avviene su richiesta dell’Iscritto al Collegio, dopo che il Professionista che ha depositato presso la Segreteria la documentazione richiesta.

La CNFC deve esprimere ulteriori dettagli

(19)

La form di registrazione della formazione

estera

(20)

Autoformazione

La CNFC deve esprimere ulteriori dettagli Crediti utili max 10% annui

Citazioni su riviste citate nel Citation Index

Primo nome 3 crediti

  Altro nome 1.0 credito

Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di congressi nazionali o internazionali

Primo nome 1.0 credito

  Altro nome 0.5 credito

Capitoli di libri e monografie

Primo nome 2 crediti

  Altro nome 1.0 credito

(21)

ESENZIONI ECM

E’ esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:

il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post- base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della

Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza"

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento

di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale

svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui

alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per

tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

(22)

Esenzione per soggiorno per lungo periodo all’estero per lavoro o per giustificati motivi

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Viene registrato con la codifica Esenzione speciale su

determina Collegio

(23)

Esenzioni valide per il triennio

Da Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009

Il professionista è esonerato dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi, per la durata del triennio in corso, per la

frequenza delle attività formative anche svolte all’estero, che si riportano di seguito:

Dottorato di ricerca presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore;

Master, Corso di perfezionamento, comunque denominato, presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore.

 

(24)

• formazione post-base riconosciuta all'estero

• stato di gravidanza

• congedo parentale

• adempimenti del servizio militare

• dottorato di ricerca,

• corso di specializzazione,

• master

• corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della

Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi

• formazione complementare

• corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione

• Esenzione speciale su determina Collegio

In sintesi le voci di esenzione

(25)

In sintesi per registrare un esenzione Identificazione Professionista

Identificazione Professionista Data inizio esenzione

Data fine esenzione Causale esenzione

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricada a cavallo di due anni, l'anno di validità per

l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono

essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto

vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore

per le tipologie indicate precedentemente.

(26)

IL PORTALE del Co.Ge.A.P.S. avrà le seguenti funzioni attive, per i Collegi:

- Visualizzazione crediti - Funzione di:

- inserimento crediti individuali secondo le

normative vigenti (tutor, autoformazione, crediti individuali all’estero)

- inserimento esenzioni

-rettifica di errori nei tracciati record

(27)

Il software disponibile ai Collegi per visualizzare i crediti acquisiti

da ciascun

Professionista

(28)

Logica certificativa

-Crediti acquisiti validi ai fini certificativi Sono crediti validi:

- I crediti acquisiti min e max crediti annui - Limite FAD (Professione Infermieri)

- Vincoli.

• Crediti sponsorizzazione (evento e individuale)

• Autoformazione

• Docenza

• Esenzione

(altri crediti regolarmente acquisiti e registrati ma non validi per fini certificativi)

Crediti dovuti nel triennio ridotti di:

- Crediti recuperati nel triennio precedente

- Esenzioni

(29)

Crediti validi triennio 2011- 2013

Minimo e e Massimo annuo Limite FAD Professioni

infermieristiche

Limite crediti sponsorizzazioni (eventi ed individuali)

Limite autoformazione

Limite Docenza, tutor e simili Crediti non congruenti con esenzioni

Crediti Dovuti Triennio 2011-2013

Recupero crediti Esenzioni

Crediti acquisiti nel

triennio 2011-20123 che rispettano:

Minimo 25 e Max 75 crediti annui Max 60% FAD

1/3 dei crediti realizzati MAX 50 crediti triennio

10% annuo

50% dei crediti annui

Crediti acquisiti in periodi di esenzione

Fino a 45 crediti acquisiti nel 2008- 2010

- Esenzioni comunicate

Confrontati con

150 crediti come stabilito accordo Stato- Regione

(30)

Certificazione vs attestazione

In attesa definizione puntuale da parte CNFC si evidenzia differenziazione tra:

•Attestazione dei crediti (Elenco Partecipazioni) rilasciato dal Collegio sulla base dei possesso

•Certificazione del Professionista relativa ad un triennio.

(conformità alle regole previste per la formazione)

(31)

La legge del 14/09/2011 ha determinato un cambiamento di prospettiva per Ordini, Collegi e Associazioni, che dovranno svolgere un ruolo attivo di

controllo e

sanzione.

(32)

Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi

14 agosto 2011

(33)

Conclusioni:

-Il Co.Ge.A.P.S. oggi dispone delle partecipazioni ECM rapportate dal 2002 al 2010, e sta ricevendo in maniera continuativa i dati dal 01/01/2011 dai provider accreditati a livello Nazionale. I dati sono raccolti nello stato in cui sono stati rapportati dagli Organizzatori di formazione ECM

-L’attendibilità dei dati è puntuale dal 01/01/2011, per il presente triennio.

-Solo una percentuale dei professionisti, al netto di partecipazioni non rapportate, per i dati presente in anagrafica, è in regola con la formazione prevista.

Le posizioni ECM dei Professionisti dovranno, per la

normativa vigente essere gestite dai Collegi

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