@bollettinoADAPT, 11 marzo 2020
Ammortizzatori sociali in caso di sospensione
per COVID19
di Giovanni Piglialarmi e Silvia Spattini
Tag: #Covid19 #Coronavirus #ammortizzatori #CIGinderogaIn attesa dell’annunciato decreto-legge con nuove misure urgenti di sostegno ai lavoratori e alle im-prese connesse all'emergenza da COVID-19 valide per tutto il territorio nazionale, allo stato attuale le aziende possono accedere a diverse misure di sostegno al reddito per i loro lavoratori in caso di sospensione dell’attività lavorativa dovuta ai provvedimenti emanati dalle autorità per il contenimento della diffusione dell’epidemia in atto.
La tipologia di intervento applicabile dipende in primis dal settore di apparenza dell’azienda. Poiché la sospensione dell’attività lavorativa dovuta al contenimento dell’epidemia può essere ricon-dotta nella causale degli eventi oggettivamente non evitabili, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) possono ricorrere alle re-lative misure di integrazione del reddito. Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO posso ricorrere ai diversi fondi di solidarietà a loro applicabili e a cui sono iscritti ovvero alla Cassa in deroga, che tuttavia al momento è prevista soltanto per le aziende e i lavoratori dei comuni (di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) in cui era stata prevista la sospen-sione dell’attività lavorativa (art. 15 D.L. n. 9/2020) e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio (art. 17 D.L. n. 9/2020).
A seguire le schede di sintesi degli interventi di sostegno al reddito previsto al momento per i lavora-tori delle principali tipologie di dalavora-tori di lavoro.
IMPRESE INDUSTRIALI
● Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, pro-duzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
● cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
● imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
● cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
● imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; ● imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
● imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; ● imprese addette all'armamento ferroviario;
● imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di pro-prietà pubblica;
● imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
● imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; ● imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,
con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione (art. 10 D.lgs. n. 148/2015)
Intervento di sostegno al reddito
● CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (cfr. art. 11, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 148/2015)
Destinatari
● Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020; trattasi di evento oggettivamente non evitabile ex art. 11, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 148/2015)
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate Durata
● Per ciascuna unità produttiva, durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 148/2015)
● Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per le imprese industriali eser-centi l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, 30 mesi in un quinquen-nio mobile (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 148/2015)
DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAGLI ATTUALI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO ● Trattasi di quelle imprese operanti nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione
dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015 Intervento di sostegno al reddito
● CIG in deroga (art. 15 D.L. n. 9/2020; al momento questa misura è disponibile solo per le imprese con attività produttive site alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 o per lavoratori domiciliati nelle medesime zone; cfr. art. 15 D.L. n. 9/2020)
ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il D.L. n. 6/2020)
Destinatari
● Tutti i lavoratori subordinati
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020)
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
● massimo 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020 (art. 15, comma 1 D.L. n. 9/2020)
IMPRESE ARTIGIANE
● Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali, per l’intero territorio nazionale.
Intervento di sostegno al reddito ● Assegno ordinario.
Destinatari
● Tutti lavoratori dipendenti (compresi apprendisti), esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti.
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (intro-dotta con Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020).
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate.
Durata
20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 giorni su settimana lavorativa di 6 giorni)
DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione
Sala-riale)
● Assegno ordinario
Destinatari
● Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato pro-fessionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III)
Causale
● Sospensione per eventi oggettivamente non evitabili
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
● la sospensione per eventi oggettivamente non evitabili non è computata nella durata mas-sima di 26 settimane nel biennio mobile, è computata ai fini della durata masmas-sima com-plessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
DATORI DI LAVORO FINO A 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale) ● Per i datori di lavoro iscritti a FIS con più di 5 e fino a 15 dipendenti, non è previsto
l’asse-gno ordinario
Intervento di sostegno al reddito
● CIG in deroga; al momento questa misura è disponibile solo per le imprese con attività produttive site alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 o per lavoratori domiciliati nelle medesime zone e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, limitatamente ai casi di accertato pre-giudizio (artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020)
Destinatari
● Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020;
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
LAVORATORI SOMMINISTRATI
Intervento di sostegno al reddito
● Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) Destinatari
● Lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro
Causale
● Sospensione per eventi oggettivamente non evitabili dell’azienda utilizzatrice
Importo
● 80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore
Durata
● Durata del contratto di somministrazione ovvero dell’ammortizzatore a cui ha accesso l’im-presa utilizzatrice
LAVORATORI AUTONOMI
Intervento di sostegno al reddito
● Indennità mensile; al momento questa misura è disponibile solo per i lavoratori autonomi operanti nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 o per lavoratori auto-nomi residenti o domiciliati in essi (art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
● Per i liberi professionisti, titolari degli studi, che applicano il CCNL Confprofessioni è possibile accedere alle misure sul sostegno al reddito già previste dal contratto collettivo e dai diversi fondi di categoria.
Destinatari
● Collaboratori coordinati e continuativi, Agenti commerciali, Lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ., Professionisti, Titolari di attività d’impresa (P. IVA) (cfr. art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020
Importo
● 500 euro Durata
● Massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività (art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
ESCLUSI DALLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
● Tirocinanti
● Datori di lavoro domestico (anche dalla CIG in deroga; cfr. art. 15, comma 2 D.L. n. 9/2020)
Giovanni Piglialarmi Assegnista di ricerca presso il centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia @Gio_Piglialarmi
Silvia Spattini