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L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n

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Ufficio gestione rapporti assicurativi

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: durc online. Articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Modifiche all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020. Chiarimenti.

L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, già modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è stato riformulato dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.

Con la nota protocollo 6419 del 20 maggio 2020 e con la circolare 27 maggio 2020, n.

23, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato comunicato che a seguito della modifica normativa in questione, i documenti unici di regolarità contributiva sono esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità.

E’ stato quindi confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, riguarda soltanto i documenti unici di regolarità contributiva aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che hanno conservato la propria validità fino al 15 giugno 2020.

L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui l’Inps ha rappresentato le criticità connesse alla riformulazione della norma in discorso, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n.

27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020), con la nota protocollo n. 6198 del 15 giugno 2020 si è espresso sulla portata della disposizione di cui all’articolo 81.

Il predetto Ufficio ha rappresentato che l'articolo 81 del decreto-legge n. 34/2020, può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che, come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020. Pertanto, la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

Si conferma, pertanto, che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

Classificazione Processo: aziende

Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate Attività: indirizzi normativi/operativi entrate Tipologia: note di istruzioni normative/operative Fascicolo: indirizzi normativi/operativi 2020 Sottofascicolo: Durc online

Internet: sì

Firmatario: AGATINO CARIOLA

MotivoDocumento firmato perche' conforme all'originale

24/06/2020 10:07:59 CEST

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E’ stato di conseguenza aggiornato il servizio Durc online, escludendo dalla funzione di Consultazione i Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità era stata prorogata fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

Si ricorda, infine, che per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in virtù dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), secondo cui la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Il Direttore centrale dott. Agatino Cariola

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