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Prot. N /14 DISCIPLINARE PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA Stagione Venatoria 2014/2015. Delib. GP n.

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Prot. N. 50907/14

DISCIPLINARE

PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA Stagione Venatoria 2014/2015

Delib. GP n. 178/2014

Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto: dal Calendario Venatorio Regionale 2014/2015 per il prelievo degli Ungulati in forma selettiva, dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss. mm. ed ii., dalla Delibera di G.P. n. 178 del 06/08/2014.

Il presente Disciplinare norma inoltre quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del R.R. 3/12 a seguito di approvazione con Delib. GP. n. 178 della Provincia di Pesaro e Urbino.

PIANO DI PRELIEVO

1) Il prelievo di Cervidi è esercitato, nei relativi Ambiti Territoriali di Caccia e nei relativi DG-cervidi individuati, con i contingenti riportati nelle seguenti tabelle.

A.T.C. PS1

PIANO DI PRELIEVO CERVIDI – S.V. 2014/2015

CAPRIOLO

Distretto M II M I F I/II CP 0 Totali

DG 1 16 8 24 14 62

DG 2 25 13 38 24 100

DG 3 34 17 51 32 134

DG 4 18 9 27 16 70

DG 5 25 12 37 24 98

DG 6 21 11 32 20 84

DG 7 9 5 14 8 36

DG 8 9 4 13 6 32

DG 9A 23 12 35 22 92

DG 9B 14 7 21 14 56

DG 10 28 14 42 28 112

DG 11 20 10 30 20 80

DG 12 15 7 22 14 58

DG 13 14 7 21 14 56

DG 14 14 7 21 12 54

DG 15 12 6 18 10 46

DG 16 9 4 13 6 32

DG 17 16 8 24 16 64

DG 18 24 12 36 22 94

DG 19 23 12 35 22 92

TOT ATC PS1 369 185 554 344 1.452

(2)

DAINO

Distretto M III M II M I F I/II CP 0 Totali

DG 1 2 1 3

DG 2 0

DG 3 0

DG 4 0

DG 5 0

DG 6 0

DG 7 0

DG 8 0

DG 9A 0

DG 9B 0

DG 10 0

DG 11 0

DG 12 0

DG 13 0

DG 14 0

DG 15 0

DG 16 0

DG 17 0

DG 18 0

DG 19 2 1 2 5 2 12

TOT ATC PS1 2 1 2 7 3 15

A.T.C. PS2

PIANO DI PRELIEVO CERVIDI – S.V. 2014/2015

CAPRIOLO

Distretto M II M I F I/II CP 0 Totali

DG20 15 8 23 14 60

DG21 18 10 28 18 74

DG22 11 5 16 10 42

DG23 15 7 22 14 58

DG24 14 6 20 12 52

DG25 13 6 19 12 50

DG26 16 8 24 16 64

DG27 16 8 24 16 64

DG28 11 6 17 10 44

DG29 9 4 13 8 34

DG30 10 5 15 10 40

DG31 11 5 16 10 42

DG32 13 6 19 12 50

DG33 8 3 11 8 30

DG34 8 4 12 8 32

TOT ATC 188 91 279 178 736

(3)

DAINO

Distretto M III M II M I F I/II DA 0 Totali

DG20 0

DG21 0

DG22 3 1 2 6 6 18 DG23 0

DG24 0

DG25 0

DG26 0

DG27 0

DG28 0

DG29 0

DG30 2 0 1 3 4 10 DG31 4 1 3 8 10 26 DG32 0

DG33 18 2 7 27 22 76 DG34 0

TOT ATC 27 4 13 44 42 130

1)TEMPI DI PRELIEVO

• La caccia di selezione a Capriolo e Daino è consentita nei tempi dettati dal calendario venatorio regionale vigente.

• Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

2)LUOGHI DI PRELIEVO

• I selecacciatori ammessi al prelievo di Capriolo/Daino operano lo stesso nella UG-cervidi di assegnazione

• Il selecacciatore può effettuare l’abbattimento di capi in altra UG-cervidi del Distretto di appartenenza solo previa specifica segnalazione al Responsabile di Distretto, recepita e confermata dallo stesso, comunque in accordo con il titolare dell’UG interessata al prelievo. La possibilità di abbattimento del capo in una UG-cervidi diversa da quella assegnata è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d’età e sesso.

3)MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

• La caccia di selezione è consentita con l’impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione.

(4)

4)MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

1) Prima di intraprendere l’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente:



depositare il “TAGLIANDO DI USCITA” in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza;



smarcare i tesserini venatori Regionali.

2) Durante l’azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:



Attestato di ammissione al prelievo rilasciato dall’A.T.C.;



attestazione di effettuato versamento all’A.T.C. in cui esercita il prelievo della quota di partecipazione alla gestione di € 100,00;



assegnazione specifica dei capi da abbattere rilasciata dall’A.T.C.;



contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall’ATC;



matrice del “TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO”;

3) La caccia di selezione ai Cervidi è consentita alla cerca e all’aspetto.

4) Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull’animale fermo.

5) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.

6) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:



apporre tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia dell’animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall’ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;



fotografare la spoglia per intero e fotografare anche il dettaglio della testa;



avvisare tempestivamente a mezzo telefono il Responsabile di Distretto o suo vice dell’avvenuto abbattimento;



compilare la scheda di abbattimento con i dati e le firme richieste.

Relativamente al rilievo delle misure biometriche e all’apposizione della specifica firma sulla scheda d’abbattimento, tale azione può essere effettuata da qualsiasi Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. i) (in allegato elenco nominativi abilitati).

7) Il Responsabile di Distretto o suo vice deve ispezionare il capo abbattuto eviscerato entro 6 ore dal momento che viene avvisato telefonicamente dal selecacciatore, provvedendo a compilare l’apposita scheda di abbattimento. Nel caso di indisponibilità da parte del Responsabile di Distretto e dei Vice-, trascorse le 6 ore, il selecacciatore può procedere al trattamento della spoglia, indicando sulla scheda d’abbattimento la situazioni verificatasi.

8) Nei casi di abbattimento effettuato dal Responsabile di Distretto o Vice-, l’ispezione della spoglia e relativa firma sulla scheda d’abbattimento non può essere eseguita dall’autore dell’abbattimento.

9) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l’ufficio veterinario dell’AUSL competente per territorio.

10) Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecacciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati.

11) In caso di ferimento il cacciatore deve:



attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l’eventuale azione del cane da traccia;



conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);



contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall’ATC di riferimento per l’avvio delle procedure di recupero attraverso l’uso del cane da traccia abilitato.

12) E’ consentito il “tiro sanitario”, cioè l’abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal Responsabile di Distretto e, successivamente confermate dall’A.T.C., incompatibili con la sopravvivenza. In caso di “tiro sanitario” è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell’animale. Il tiro è dichiarato “sanitario” dall’A.T.C.

13) Il capo abbattuto come “tiro sanitario”, qualora non rientrante nella classe d’età e sesso dei capi assegnati, sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.

14) Al termine dell’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente in ogni caso depositare il “TAGLIANDO DI RIENTRO” nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita;

15) E’ comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per periodo.

(5)

5)RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

1) Entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio per le diverse classi il Responsabile di Distretto deve comunicare alla segreteria dell’ATC gli abbattimenti realizzati nel proprio DG-cervidi.

2) Entro 15 giorni dalla chiusura definitiva della stagione venatoria, ovverosia entro il 31 marzo 2015, ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cervidi deve consegnare all’ATC in cui è stato ammesso al prelievo:

 il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro;

 Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;

 le fascette inamovibili non utilizzate.

3) Il selecacciatore è tenuto a preparare il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o solo quest’ultime nel caso di femmine e piccoli dell’anno. L’ATC può chiedere di verificare i trofei o di utilizzare gli stessi per le finalità previste dai regolamenti vigenti in materia.

6)PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari che vengono adottati dalla Provincia sulla base di quanto stabilito dalla commissione disciplinare che viene costituita, entro 60 giorni dall’approvazione del presente disciplinare, dai seguenti membri:

 Dirigente dell’Ufficio caccia provinciale o suo delegato;

 Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;

 Presidente dell’ATC o suo delegato;

 Un Responsabile di Distretto dei Cervidi nominato dall’ATC;

2) La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri, eleggendo ogni volta il presidente ed un segretario verbalizzante.

3) La commissione disciplinare si riunisce a seguito della presa d’atto delle infrazioni che vengono trasmesse dai competenti organi di vigilanza o rilevate dall’ATC stesso.

4) In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per “giornata” è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.

5) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 2), sospensione per un’intera stagione venatoria.

6) Per svolgimento dell’esercizio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, previsti al punto 3), sospensione per un’intera stagione venatoria.

7) Per svolgimento dell’esercizio venatorio in orari non consentiti, previsti al punto 3), sospensione per 10 giornate.

8) Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 4 e 5, sospensione per 20 giornate.

9) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 6, sospensione per un’intera stagione venatoria.

10) Per il mancato deposito del tagliando di uscita previsto al punto 8), sospensione per 5 giornate.

11) Per l’incompleta detenzione della documentazione prevista al punto 9, sospensione per 5 giornate.

12) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 10, sospensione per 30 giornate.

13) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 11, sospensione per 10 giornate.

14) Per il mancato posizionamento della fascetta inamovibile prevista al punto 12, sospensione per 30 giornate.

15) In caso non venga fotografato l’animale abbattuto previsto al punto 12, sospensione per 5 giornate.

16) In caso di macellazione dell’animale abbattuto prima della verifica prevista al punto 13, sospensione per 15 giornate.

17) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 10 del paragrafo “Modalità di esercizio del prelievo”, sospensione per 60 giornate.

18) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 11, del paragrafo 4) “Modalità di esercizio del prelievo”,sospensione per 20 giornate.

19) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 14, del paragrafo 4) “Modalità di esercizio del prelievo”, sospensione per 10 giornate.

20) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 15, del paragrafo 4) “Modalità di esercizio del prelievo”, sospensione per 60 giornate.

21) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1, del paragrafo 5)“Riconsegna documentazione e materiali” sospensione per 5 giornate.

22) L’ATC notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma di ricevuta, il provvedimento disciplinare all’interessato entro 7 giorni dalla data del verbale della commissione disciplinare.

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23) Il soggetto interessato dal provvedimento disciplinare ha tempo 15 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per presentare opposizione motivata scritta o per fare richiesta di essere ascoltato dalla commissione disciplinare, nel cui caso è tenuto a versare preventivamente all’ATC € 50,00 a titolo di rimborso spese della commissione disciplinare. Trascorsi i termini sopradetti l’ATC trasmette alla Provincia la richiesta di sospensione dell’autorizzazione.

24) Nel caso in cui la sospensione non possa essere applicata nell’annata venatoria in cui è stato determinata, viene comunque applicata quando il selecacciatore fa richiesta di ammissione al prelievo nelle successive annate venatorie.

7)MODALITA DI PRELIEVO DEI CERVIDI NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) E DISPOSIZIONI PER VIOLAZIONI AL DISCIPLINARE NELLE STESSE

1) Il prelievo venatorio di Cervidi nelle AFV avviene nel rispetto del Piano di prelievo che è stato specificamente autorizzato.

2) I tempi di prelievo sono analoghi a quelli riportati al precedente punto 1) così come le modalità di esercizio previste al precedente punto 4), fatto salvo che:

3) il tagliando di uscita deve essere depositato nell’apposita cassetta localizzata presso l’AFV;

4) La documentazione autorizzatoria deve essere rilasciata dal concessionario dell’AFV;

5) Che il capo abbattuto deve essere ispezionato dal Concessionario dell’AFV, qualora abilitato selecacciatore, o da un suo delegato in possesso del titolo di selecacciatore.

6) Che la scheda di abbattimento deve essere firmata da un rilevatore biometrico.

7) Il Concessionario dell’AFV prima di ammettere al prelievo un selecacciatore, provvede a verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio venatorio in forma selettiva.

Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all’interno delle AA.FF.VV. dal personale a ciò preposto nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Direttore debbono essere comunicati, entro 5 giorni, alla Provincia di Pesaro e Urbino .

Le AA.FF.VV. fanno riferimento al disciplinare unico provinciale per quanto riguarda l’individuazione delle fattispecie di violazioni e conseguenti sanzioni disciplinari, il cui contenuto deve ritenersi inderogabile. È facoltà dell’A.F.V. introdurre ulteriori ipotesi di provvedimenti disciplinari rispetto a quelle previste.

Il Direttore e gli Organi direttivi dell’A.F.V. valutano, previa istruttoria, le notizie di violazioni disciplinari e, ove non decidano per l’archiviazione, comminano le previste sanzioni disciplinari ai selecacciatori ammessi al prelievo. Gli adempimenti istruttori, le comunicazioni e notificazioni agli interessati spettano unicamente alle AA.FF.VV

Le violazioni al presente Disciplinare che non sono riconducibili alla responsabilità personale del selecacciatore determinano una sospensione dell’attività di prelievo selettivo nell’Azienda variabili tra un minimo di 5 e 20 giornate.

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