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COMUNE DI TREVISO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI DEL 09/03/2021

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Registro determinazioni n. 285 Documento composto da n. 8 pagine

Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO

_____________________

area: I

codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DEL 09/03/2021

OGGETTO: Annullamento in autotutela della determinazione n. 2481 del 29.12.2020 relativa all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione e gestione dell'InnovationLab

#INNOTV - Treviso e avvio procedimento di scorrimento della graduatoria. (CIG:

8422629D51 – CUP: B49C20000000006)

Onere: € 0 = IVA compresa.

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Premesso che:

- la Regione del Veneto, con D.G.R.V. n. 291 del 12.03.2019, in attuazione del Programma Operativo POR-FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze digitali I.C.T. (eSkills)", ha approvato il bando per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data, con relativo finanziamento;

- il Comune di Treviso, in risposta a tale bando, in qualità di capofila di un’aggregazione che comprende, oltre al comune capoluogo, i comuni di Carbonera (TV), Roncade (TV), Silea (TV) e Villorba (TV), ha presentato tramite SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta per la domanda di sostegno acquisita con ID n. 10239886 allegando un Progetto denominato #INNOTV – Treviso;

- il Progetto si pone come obiettivo la realizzazione di un presidio territoriale orientato a favorire la diffusione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso un’attività mirata di empowerment di cittadini ed imprese;

- l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 ai sensi della DGR del Veneto n. 226 del 28.02.2017, con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR prot.n. 11263/2020 dell’11.02.2020 – rep. 36/2020, ha disposto la finanziabilità del progetto, assegnando al Comune di Treviso la somma di € 699.103,65, e provvederà all’erogazione;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1425 del 09.09.2020 con la quale è stata indetta una gara per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione e gestione dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso, da espletarsi mediante procedura aperta sulla piattaforma SINTEL, ai sensi degli artt.

58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo art. 95, comma 3, del Codice, per un importo a base di gara di € 545.748,36 (IVA esclusa);

- la determinazione dirigenziale n. 2481 del 29.12.2020 con la quale sono stati approvati i verbali del Seggio di gara prot.n. 141764/2020 del 27.10.2020 e prot.n. 144053/2020 del 30.10.2020 relativi alla verifica della documentazione amministrativa, i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020, relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ed è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione e gestione dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso (CIG: 8422629D51 – CUP: B49C20000000006) al costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (C.F./P. IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264) con sede in Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. (C.F./P. IVA 02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti), con il punteggio complessivo di 75,43/ 100,00, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 73,80/

90,00) e all’offerta economica (punti 1,63/ 10,00) e per l’importo complessivo di € 542.292,17 (IVA esclusa) in ribasso sul prezzo posto a base di gara;

Preso atto che in data 08.01.2021 il costituendo R.T.I. secondo graduato composto dalla mandataria ETT S.p.A. e dalla mandante Mixura S.p.A., entrambe con sede in Genova, ha presentato istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (in atti prot.n. 5429 del 13.01.2021), contestando l’ammissione alla gara del R.T.I. aggiudicatario per asserita violazione dell’art. 80, comma 5, lett.

d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione agli artt. 42, comma 2 (conflitto di interessi), e degli artt. 66-67 del medesimo decreto (consultazioni preliminari di mercato e partecipazione precedente

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di candidati ed offerenti) e formulando il seguente quesito di diritto: “è legittima/illegittima e tale da violare/non violare le regole della concorrenza (…) la partecipazione alla gara bandita dal Comune di Treviso di un o.e. (RTI T2i) che è stato (per stessa ammissione dell’Ente locale) partner scientifico del predetto Ente locale nell’ambito della procedura indetta dalla regione Veneto per la concessione di agevolazioni/contributi ex d.lgs. n. 123/98 (…). In proposito si chiede all’Autorità di indicare se i predetti oo.ee. avrebbero potuto partecipare ed essere ammessi alla gara in oggetto”;

Atteso che con note prot.n. 8468 del 18.01.2021, prot.n. 9012 del 19.01.2021, prot.n. 12917 del 26.01.2021, e da ultimo con nota prot.n. 15682 del 29.01.2021, a seguito di reiterazione dell’avvio del procedimento da parte dell’ANAC in data 27.01.2021, il Comune di Treviso ha comunicato l’adesione all’istanza di parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, vincolandosi al rispetto del parere reso dall’Autorità;

Dato atto che con comunicazione prot.n. 31002 del 24.02.2021, l’ANAC ha trasmesso la delibera n. 132/2021 del 17.02.2021, con la quale il Consiglio dell’Autorità ha approvato il parere di precontenzioso relativo alla questione in oggetto;

Preso atto che, in relazione alle norme del Codice dei contratti di cui l’istante ha prospettato la violazione, l’Autorità:

- ha ritenuto non sussistere l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 2, a carico dei soggetti dipendenti o incaricati dalla stazione appaltante e intervenuti nella procedura di gara e, in particolare, che: “dagli atti del presente procedimento non emergono elementi a dimostrazione di una situazione specifica di incompatibilità, come sopra descritta, a carico di soggetti determinati dipendenti o incaricati della stazione appaltante, che siano intervenuti nella procedura di gara in un ruolo tale da generare una situazione di conflitto di interessi in ragione della funzione svolta. Pertanto non si ritiene che vi siano gli estremi per configurare un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, co. 2 d.lgs. 50/2016”;

- ha valutato “adeguate” le misure minime comunque adottate ai sensi dell’art. 67 del Codice, pur in assenza dello svolgimento di una formale consultazione preliminare di mercato, rilevando che “sotto il profilo della pubblicità e della trasparenza, sembra potersi affermare che l’Amministrazione, sebbene non sembra che abbia svolto delle consultazioni preliminari di mercato nel senso indicato dalla norma, abbia comunque adottato le «misure minime adeguate» previste dall'art. 67 del Codice, nel mettere il progetto a disposizione di tutti i candidati e nel fissare termini congrui per la presentazione delle offerte”;

Rilevato, tuttavia, che la stessa Autorità, sotto il profilo della par condicio:

- mette in primo piano il fatto che “il ruolo dei componenti del R.T.I. aggiudicatario nella gestione del progetto fosse di fatto già previsto all’interno del progetto stesso, che costituiva la base di riferimento per formulare le relative offerte tecniche e nucleo minimo dell’attività da svolgere”;

- evidenzia che detta circostanza “non consente di ritenere neutralizzato il vantaggio competitivo di tali soggetti rispetto agli altri concorrenti”; in particolare, afferma che “la loro partecipazione alla gara (…) era idonea a ledere la par condicio fra i concorrenti”;

- subordina la validità dell’aggiudicazione alla “verifica, da parte della stazione appaltante, da formalizzare anche attraverso apposito atto, dell’assenza di un vantaggio competitivo in capo all’aggiudicatario, anche alla luce degli accordi di collaborazione/partenariato intervenuti e in relazione alla natura pubblica/privata dei soggetti con i quali tali accordi sarebbero stati conclusi”;

Considerato che:

- l’art. 11 del bando regionale per la costituzione di InnovationLab prevedeva la concessione dei finanziamenti sulla base di una procedura a graduatoria svolta da AVEPA, con il concorso di

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una specifica “Commissione Tecnica di Valutazione” deputata all’analisi tecnica e alla valutazione dei progetti con applicazione (conformemente ai criteri di selezione approvati per il POR FESR Veneto 2014-2020) dei punteggi previsti per ciascuno dei criteri di valutazione ivi riportati, tra cui:

- 1) “Capacità ed esperienza gestionale del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste” e sottocriterio 1.2 “Istituzione e qualità della partnership per la gestione del progetto”;

- 5) “Valorizzare dinamiche aggregative già in corso o in costituzione per favorire processi di apprendimento condivisi ed economie di scala a livello locale e regionale” e sottocriterio 5.1 “Qualità delle partnership attivate con università e organismi di ricerca, ovvero tutte le strutture dedicate a favorire il trasferimento tecnologico”;

- 7) “Collaborazione con Associazioni di Volontariato e scuole presenti sul territorio da parte dei Centri P3@- Palestre Digitali” e sottocriterio 7.1 “Il Progetto prevede il coinvolgimento da parte dei Centri P3@- Palestre Digitali di almeno:

- un’Associazione di volontariato;

- una scuola presente sul territorio”;

- l’Ente ha concordato la partnership con la società T2I s.c.a r.l., facente parte della rete TEN Treviso Europa Network, e con l’associazione Informatici Senza Frontiere in un’ottica di gestione e sostenibilità futura del progetto ovvero di sviluppo e diffusione della cultura digitale nell’ambito delle azioni previste dal bando regionale;

- il partenariato con i suddetti operatori economici non si è tradotto in un formale accordo di collaborazione tra le parti, ma nella presa d’atto della “disponibilità alla partecipazione”, confluita poi nel progetto #INNOTV nei termini di cui al bando regionale, in particolare mediante contributi finalizzati a descrivere le proprie attività, i propri mezzi e le strutture tecnologiche messe a disposizione per il sostegno al progetto;

- all’interno del progetto #INNOTV, sulla base dell’intesa avviata, è stato previsto e attribuito a detti partners un ruolo attivo, seppur limitato alla partecipazione al Tavolo di innovazione permanente e ai gruppi tematici informali, e a fronte di un pari ruolo attribuito all’aggiudicatario dell’appalto, da individuarsi a seguito della procedura di gara in oggetto;

Preso atto che tale ruolo – definito di “gestione” nel parere di precontenzioso dell’ANAC – viene stigmatizzato proprio in quanto già individuato all’interno del progetto #INNOTV e afferente allo stesso contenuto dell’appalto posto in gara (avente ad oggetto la “realizzazione e gestione”

dell’InnovationLab);

Considerato che:

- lo svolgimento della gara nei contratti pubblici ha la funzione di assicurare la par condicio tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e che la tutela della libera concorrenza è finalizzata ad impedire posizioni di vantaggio dipendenti da eventuali forme di contiguità degli operatori economici con la stazione appaltante;

- nella procedura in oggetto non sono emersi elementi a dimostrazione di una situazione di conflitto di interessi tra l’Amministrazione e l’R.T.I. aggiudicatario, né di violazione delle prescrizioni minime adeguate da adottarsi in caso di partecipazione di candidati ed offerenti ad eventuali consultazioni preliminari di mercato;

- tuttavia, l’Autorità ha ritenuto che il ruolo già attribuito ai partners all’interno del progetto

#INNOTV è indizio sufficiente a denotare la posizione di vantaggio che genera incompatibilità ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016;

Valutato che:

- la Stazione appaltante, attraverso l’espletamento della gara pubblica, ha voluto garantire la massima partecipazione e concorrenza tra i soggetti interessati;

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- tuttavia, secondo quanto affermato dall’ANAC, la commistione di ruoli in capo al partner divenuto poi aggiudicatario dell’appalto risulta di per sé idonea – anche solo potenzialmente – a porre il candidato in posizione di squilibrio nei confronti degli altri concorrenti;

- in relazione alla partnership instaurata, la dimostrazione dell’assenza del vantaggio competitivo in capo all’aggiudicatario può basarsi sugli elementi documentali che l’Amministrazione ha già trasmesso all’ANAC e che, in sede di parere di precontenzioso, non sono stati considerati sufficienti a respingere l’ipotesi di violazione della par condicio tra i candidati;

- conseguentemente, l’esclusione dell’R.T.I. aggiudicatario appare il rimedio più adeguato a garantire il rispetto della massima espressa dall’ANAC, in ossequio ai principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti;

Ritenuto, pertanto, di:

- adeguarsi al parere di precontenzioso approvato con la delibera dell’Autorità n. 132/2021 in osservanza del principio di diritto ivi affermato – secondo cui la partecipazione alla procedura di gara di un partner individuato dall’Ente a monte della gara stessa e con un ruolo di

“gestione” già definito nell’ambito dell’appalto è idonea a ledere la par condicio tra i concorrenti – nonché nel rispetto di ragioni di rilevanza sostanziale, consistenti nella tutela dell’interesse pubblico alla correttezza e alla buona fede dell’azione amministrativa e nella garanzia del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza posti a presidio delle procedure di evidenza pubblica;

- annullare in autotutela la determinazione n. 2481 del 29.12.2020 relativa all’aggiudicazione, in favore del costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (C.F./P.

IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264) con sede in Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. (C.F./P. IVA 02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti);

- escludere l’operatore economico R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l.

(mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l.;

- procedere allo scorrimento della graduatoria della gara d’appalto per la realizzazione e gestione dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso in favore del concorrente in seconda posizione;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020, da cui risulta secondo in graduatoria il R.T.I. istante ETT S.p.A. e Mixura S.r.l., entrambe con sede in Genova, con il punteggio complessivo di 73,73/ 100,00, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 63,73/ 90,00) e all’offerta economica (punti 10,00/ 10,00) e per l’importo complessivo di € 515.257,39 (IVA esclusa);

Dato atto che:

- con lettera prot.n. 34021 del 03.03.2021 è stato comunicato al R.T.I. aggiudicatario e al R.T.I.

controinteressato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’annullamento in autotutela della determinazione n. 2481 del 29.12.2020 e allo scorrimento della graduatoria in favore dell’operatore economico secondo classificato;

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, prima di procedere all’aggiudicazione la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16;

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione è efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti generali previsti dalla legge e di quelli speciali indicati nel disciplinare di gara;

(6)

Ritenuto di:

- avviare il procedimento di verifica del costo della manodopera, di competenza del RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

- richiedere all’Ufficio Appalti la documentazione di verifica dei requisiti generali previsti dall’art.

80 del Codice e di quelli speciali inseriti nel disciplinare di gara, al fine di accertare l’insussistenza di motivi di esclusione dell’operatore economico secondo in graduatoria;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- l’art. 21-nonies della L. n. 241/1990;

- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato con DGC n. 283 dell’8.10.2019;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di adeguarsi al parere di precontenzioso ANAC approvato con la delibera dell’Autorità n.

132/2021 in osservanza del principio di diritto ivi affermato – secondo cui la partecipazione alla procedura di gara di un partner individuato dall’Ente a monte della gara stessa e con un ruolo di “gestione” già predefinito nell’ambito dell’appalto è idonea a ledere la par condicio tra i concorrenti – e nel rispetto di ragioni di rilevanza sostanziale, consistenti nella tutela dell’interesse pubblico alla correttezza e alla buona fede dell’azione amministrativa, e nella garanzia del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza posti a presidio delle procedure di evidenza pubblica;

3. di annullare in autotutela la determinazione n. 2481 del 29.12.2020 relativa all’aggiudicazione, in favore del costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (C.F./P.

IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264) con sede in Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. (C.F./P. IVA 02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti);

4. di escludere l’operatore economico R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l.;

5. di procedere allo scorrimento della graduatoria della gara d’appalto per la realizzazione e gestione dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso in favore del concorrente in seconda posizione;

6. di dare atto che il concorrente secondo in graduatoria risulta essere il R.T.I. ETT S.p.A. e Mixura S.r.l., entrambe con sede in Genova, con il punteggio complessivo di 73,73/ 100,00,

(7)

derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 63,73/ 90,00) e all’offerta economica (punti 10,00/ 10,00) e per l’importo complessivo di € 515.257,39 (IVA esclusa), come da verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020;

7. di avviare il procedimento di verifica del costo della manodopera, di competenza del RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

8. di richiedere all’Ufficio Appalti la documentazione di verifica dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice e di quelli speciali indicati nel disciplinare di gara, al fine di accertare l’insussistenza di motivi di esclusione dell’operatore economico secondo in graduatoria;

9. di demandare a successivo provvedimento, al termine delle verifiche di cui al punto precedente, la variazione degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 2481 del 29.12.2020 e finanziati dal contributo POR-FESR (decreto AVEPA prot.n.11263/2020 dell’11.02.2020 – rep. 36/2020), accertato in entrata al capitolo 204110 art. 5 “Servizi informatici – Progetto europeo InnovationLab – somme erogate da amministrazioni locali (U 112193_5_10_15_20_U 212756_5_10_15)” (cod. E. 2.01.01.02.016) del bilancio di previsione 2020/2022;

10. di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento al R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS con sede in Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti) nonché al R.T.I. controinteressato ETT S.p.A. e Mixura S.r.l., entrambe con sede in Genova;

11. di inoltrare all’ANAC l’apposita comunicazione di adeguamento al parere ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Regolamento del 9 gennaio 2019 per il rilascio dei pareri di precontenzioso, unitamente alla trasmissione del presente provvedimento, entro i termini previsti dal citato art.

13;

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti, che provvederà ad effettuare le verifiche dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice e al seguito di competenza.

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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

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