• Non ci sono risultati.

E, PER CONOSCENZA OGGETTO: AREA TRATTAMENTALE - NOTA NR 5415 DEL UIL P.A. SICUREZZA II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "E, PER CONOSCENZA OGGETTO: AREA TRATTAMENTALE - NOTA NR 5415 DEL UIL P.A. SICUREZZA II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE."

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaazzzz aaaa zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

DATA 01/02/2010

PROT. N. 22/SEG.REG. AL PROVVEDITORE REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PER LA REGIONE LOMBARDIA MILANO E, PER CONOSCENZA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PRESIDENTE FRANCO IONTA VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA

AL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DR. MASSIMO DE PASCALIS VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE DR.SSA PIERINA CONTE VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA

AL DOTT. ROBERTO SANTINI SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE

ROMA

AL DIRETTORE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO “BOLLATE”

OGGETTO: AREA TRATTAMENTALE - NOTA NR°5415 DEL 25.01.2010 UIL P.A. – SICUREZZA – II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO “BOLLATE”.

Egr. sig. Provveditore,

la nostra O.S. ha preso cognizione con notevole ed inevitabile stupore della lunga arringa finale scritta dal Segretario Nazionale dell’O.S. U.I.L. P.A. – Sicurezza, Angelo Urso, ed indirizzata ad una giuria “popolare” di tutto rispetto per ottenere un verdetto finale di assoluzione per l’ignaro ed incolpevole Assistente di Polizia Penitenziaria rimosso da un incarico lavorativo ed uno di colpevolezza a carico del Vice Sovrintendente Coordinatore dell’U.O. “Area Trattamentale” della II^ Casa di Reclusione di Milano “Bollate”.

__________________________________________________________________

SEGRETERIA NAZIONALE Si.N.A.P.Pe

Via Cristina Belgioioso, 120 – 20157 Milano – Tel. 02 30063214 – Fax. 02 38200253 CCP 55606008 – CF 97110020589 – mail: segnazsinappe@libero.it

(2)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

I fatti ai quali si riferisce l’O.S. in oggetto sono accaduti nel mese di dicembre 2009 nell’Istituto Penitenziario di Milano “Bollate” e vedrebbero coinvolti, come attori protagonisti della “scena del crimine” un “cattivo” alias il Vice Sovrintendente Coordinatore dell’U.O.

“Area Trattamentale”, un “buono” ossia l’Assistente di Polizia Penitenziaria, rimosso con provvedimento formale, dall’incarico lavorativo al quale era stato destinato precedentemente in via temporanea ed infine un compartecipe del cattivo, l’insegnante.

E’ certamente interessante constatare l’ammirevole tentativo compiuto dal Segretario Nazionale dell’O.S. U.I.L. di difendere a spada tratta un proprio “assistito”, mistificando la realtà dei fatti con una parzialità, peraltro ampiamente comprensibile, finalizzata a fornire un’improbabile veste logica ad pensiero palesemente contraddittorio e fondato su nozioni legislative incomplete e fuorvianti.

Nell’atto in oggetto 4 sono i punti affrontati che possono essere così riassunti:

1. COORDINAMENTO UNITÀ OPERATIVE;

2. ECCESSO DI AUTONOMIA DIREZIONALE;

3. VICENDE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE;

4. RAPPORTI TRA OPERATORI ESTERNI E POLIZIA PENITENZIARIA.

L’obiettivo della scrivente O.S. è quello di far emergere, attraverso un procedimento di confutazione di ogni singola argomentazione addotta dall’O.S. attrice, l’infondatezza delle sue asserzioni.

COORDINAMENTO UNITÀ OPERATIVE.

A dispetto di quanto sostenuto dall’O.S. U.I.L., secondo la quale l’appartenente al ruolo Sovrintendente non può essere titolare del coordinamento di unità operative a causa della specificità delle mansioni ad esso attribuite (esecutive), è necessario evidenziare il contrario, citando precise norme di legge:

ART. 15 CO 2 DEL D. LVO 443/92: AL PREDETTO PERSONALE (SOVRINTENDENTI) SONO ATTRIBUITE….. FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI UNITÀ OPERATIVE, IMPARTISCE DISPOSIZIONI DELLE QUALI CONTROLLA L’ESECUZIONE E DI CUI RISPONDE;

__________________________________________________________________

(3)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

ART. 33 DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA:

NELL’AMBITO DEL REPARTO SONO ORGANIZZATE UNITÀ OPERATIVE…… IN RELAZIONE AL NUMERO DEI COMPONENTI O ALLA SPECIFICA RILEVANZA DEI COMPITI SVOLTI, AD ESSE È PREPOSTO PERSONALE DEI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI E DEGLI ISPETTORI.

Le norme di legge riportate parlano chiaro e non necessitano di ulteriori chiarimenti.

Invece è utile aggiungere che in fase di contrattazioni sindacali locali, alle quali aveva partecipato anche l’O.S. U.I.L., preso atto dei numeri sia degli ispettori che dei sovrintendenti in servizio, era stata concordata a maggioranza l’assegnazione della titolarità della funzione di coordinamento di U.O. – in base anche alle specificità delle stesse – ad appartenenti del ruolo di sovrintendenti.

Per quanto concerne l’obiezione relativa ad un certo numero di Ispettori assegnati al coordinamento della sorveglianza generale che, a parere del segretario della U.I.L.

dovrebbero essere impiegati a capo delle unità operative in luogo dei sovrintendenti, numero volutamente non precisato con il verosimile intento di farne intuire la sovrabbondanza, corre l’obbligo di precisare che si tratta di sole quattro unità le quali, salvo stravolgere una scienza esatta ed inconfutabile denominata matematica, per coprire il servizio nell’arco delle 24 ore, avvicendandosi nei canonici quattro quadranti, dovrebbero rinunciare alle ferie ed ai riposi settimanali, astenendosi da qualsivoglia altra assenza legittima ed espletando una quantità esorbitante di turni notturni e pomeridiani, in palese violazione di quanto previsto dall’ A.Q.N., dagli accordi decentrati, nonché dalle più elementari regole di buon senso.

Alla luce di quanto sopra espresso, non si riesce in alcun modo a comprendere, come tali Ispettori, assolutamente insufficienti numericamente per coprire un servizio che necessariamente deve essere garantito nell’arco delle 24 ore, qual è il coordinamento della sorveglianza generale, potrebbero essere impiegati a capo delle unità operative in luogo dei Sovrintendenti, a meno che non si voglia assegnare a questi ultimi mansioni superiori, quali il coordinamento della sorveglianza generale, relegando in subordine gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

__________________________________________________________________

SEGRETERIA NAZIONALE Si.N.A.P.Pe

Via Cristina Belgioioso, 120 – 20157 Milano – Tel. 02 30063214 – Fax. 02 38200253 CCP 55606008 – CF 97110020589 – mail: segnazsinappe@libero.it

(4)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

A tal proposito corre l’obbligo di ricordare che il coordinatore della sorveglianza generale è un coordinatore di più unità operative ed in quanto tale, contrariamente a quanto

erroneamente

affermato dal segretario nazionale della U.I.L Angelo Urso nella nota in oggetto, è una figura astrattamente prevista dall’ art 33, primo comma, secondo capoverso del D.P.R. 82/99 (REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA) ed è peraltro espressamente richiamata dal Protocollo Locale d’ Intesa (che ne assegna il coordinamento al ruolo degli Ispettori), nonché dall’ Ordine di Servizio n. 15 del 29 giugno del 2001 che, nel contesto della II^

C.R. di Milano “Bollate”, ne disciplina dettagliatamente i compiti e le mansioni.

Detto ciò appare di tutta evidenza che non vi è stata alcuna violazione di legge, ma più semplicemente un richiamo parziale e fuorviante della normativa vigente, verosimilmente dovuto ad una lacunosa conoscenza della stessa e degli accordi stipulati in sede di trattativa decentrata.

ECCESSO DI AUTONOMIA DIREZIONALE

Il secondo punto di discussione si lega per continuità al primo. Il Coordinatore di U.O., che sia un sovrintendente o un ispettore, per mandato istituzionale è chiamato dirigere e coordinare l’unità operativa alla quale è stato preposto, impartendo le necessarie disposizioni per regolamentare il funzionamento della medesima, sotto il vigile controllo del Comandante di Reparto ai sensi dell’art. 31 co 5 lett b e c) del Regolamento di Servizio.

I poteri di gestione conferiti ai singoli coordinatori non configurano, come

erroneamente

asserito dalla O.S. U.I.L., un eccesso di delega della Direzione, bensì una doverosa applicazione di quanto previsto dalle normative vigenti.

Nell’ambito dei suddetti poteri gestionali, l’autorità dirigente, attraverso frequenti conferenze di servizio, nel corso delle quali viene fatto il punto della situazione generale dell’istituto, esercita legittimamente il proprio potere di controllo e di disciplina, nell’accezione più ampia del termine, per cui, anche in questa fattispecie, appare del tutto priva di fondamento la presunta violazione di regole sollevata dal segretario nazionale della U.I.L.

__________________________________________________________________

(5)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

VICENDE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi degli artt. 10,15,24 del Regolamento di Servizio, art. 1 del D. Lvo nr° 449/92 sono tenuti a tenere in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia, a mantenere una condotta irreprensibile operando con senso di responsabilità astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali.

I poliziotti, quindi, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di servizio hanno l’obbligo di serbare un comportamento corretto anche nei confronti di persone esterne che per ragioni del loro ufficio accedono all’interno dell’Istituto.

Corre invece in capo ad ogni superiore gerarchico l’obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari commesse dai propri subordinati.

In base al dettato normativo contenuto nell’art. 10 del D. Lvo 449/92, il Coordinatore dell’Unità Operativa nella sua relazione disciplinare ha seguito passo per passo la procedura prevista per non incorrere in eventuali nullità, descrivendo tutte le circostanze ed i fatti disciplinari che hanno dato avvio al procedimento in questione.

Diversamente da quanto sostenuto dall’O.S. U.I.L., il Coordinatore dell’U.O. non avendo appreso i fatti di prima persona, al fine di tutelare il medesimo Assistente di Polizia Penitenziaria da eventuali calunnie, prima di informare il Direttore, ha, nell’ambito delle proprie competenze, raccolto le informazioni utili per verificare l’attendibilità o meno delle dichiarazioni emerse dal verbale dell’incontro con i docenti della scuola superiore del 4 dicembre 2009.

Inoltre non essendo l’Assistente in servizio il giorno della compilazione della relazione disciplinare, perché assente per congedo ordinario, il Coordinatore, essendo oggettivamente impossibilitato a procedere alla diretta contestazione dell’infrazione disciplinare commessa, ha opportunamente rimesso tale onere ed i successivi adempimenti alla Segreteria del Personale, per cui, anche in questo caso, l’obiezione o meglio l’illazione secondo la quale nei confronti dell’Assistente in questione non è stato garantito il contraddittorio di garanzia appare del tutto infondata.

Giova precisare che (testimoni alla mano), successivamente al suo rientro in servizio, l’Assistente di cui sopra era stato più volte, invano, invitato dal Coordinatore a presentarsi dal Direttore per rendere le proprie giustificazioni in merito all’infrazione disciplinare contestatagli.

__________________________________________________________________

SEGRETERIA NAZIONALE Si.N.A.P.Pe

Via Cristina Belgioioso, 120 – 20157 Milano – Tel. 02 30063214 – Fax. 02 38200253 CCP 55606008 – CF 97110020589 – mail: segnazsinappe@libero.it

(6)

SSSS SSSS eeee eeee gggg gggg rrrr rrrr eeee eeee tttt tttt eeee eeee rrrr rrrr iiii iiii aaaa aaaa N N N N N N N N aaaa aaaa zzzz zzzz iiii iiii oooo oooo nnnn nnnn aaaa aaaa llll llll eeee eeee

Per quanto invece riguarda le obiezioni mosse ai passaggi della relazione disciplinare dove si citano “numerose segnalazioni” o si evidenziano “tratti di immaturità” senza che sia stato prodotto “uno straccio di prova”, si vuole semplicemente citare l’art. 11 del D. Lvo ove al comma 1 lett. a) si recita che si deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari ….e del carattere!!!!

RAPPORTI TRA OPERATORI ESTERNI E POLIZIA PENITENZIARIA.

Dal verbale di incontro con i docenti della Scuola superiore del giorno 04 dicembre 2009, emerge chiaramente che c’è stato un comportamento scorretto da parte dell’insegnante che, al contrario di quanto sostenuto dalla U.I.L., era stato debitamente segnalato al Vice Direttore dell’Istituto.

Si vuole inoltre ricordare alla U.I.L. che anche se un insegnante sbaglia, non per questo l’Assistente addetto alla sorveglianza può sentirsi legittimato a comportarsi in modo scorretto e maleducato nei confronti di un operatore esterno, gettando discredito sull’istituzione che, indossando la divisa del Corpo di Polizia Penitenziaria, egli rappresenta.

In merito si rammenta alla U.I.L. che il Regolamento di servizio prevede in modo specifico che i poliziotti penitenziari devono tenere un comportamento corretto anche nei confronti di persone esterne che per ragioni del loro ufficio accedono all’interno dell’Istituto.

Alla luce di quanto alla narrativa, stiamo quindi assistendo ad un attacco strumentale e privo di fondamento, frutto di un esercizio discutibile e fazioso delle prerogative sindacali e di una conoscenza superficiale e lacunosa sia dei fatti di specie che delle vigenti normative.

Signor Provveditore, a corollario di quanto sopra espresso, la nostra O.S., con rammarico, non può astenersi dal sottolineare che la U.I.L. ha perso un’altra occasione, l’ennesima, per evitare di far emergere la propria faziosità, ricorrendo a mistificazioni dolose e fuorvianti della realtà non certo finalizzate alla tutela dei diritti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, quanto piuttosto al perseguimento, assai meno meritorio, di evidenti interessi di parte.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe Michele Di Sciacca

Riferimenti

Documenti correlati

11 sono i soggetti sono risultati con valori di HbA1c superiori all’8.0% (range 8.3%-10.7, media 9.0%) valori che, come abbiamo visto, rappresentano un segnale di rischio più

Questa sezione del progetto è priva di qualsiasi considerazione di dimensionamento del processo che si evolve sull’aia di maturazione. Volumi, pesi, variazioni

b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2,

Oggetto: Codice Cig: Z3C3064020 – Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta del MEPA, per l’intervento di manutenzione straordinaria dei cancelli scorrevoli

E lui ,il poeta recluso lo sa bene, lo aveva capito, vuole restare invisibile , dare le sue parole senza nome, ma anche lui a breve sarà spiazzato , non resiste alla radiografia

Per- ciò il principio della piena parità di dignità e di diritti per ogni cittadino, fissato nella Costituzione, si è realizzato nell’aprire alla donna ogni professione e carriera,

4.2 dell’avviso pubblico le missioni incoming devono essere organizzate da imprese del settore audiovisivo regionale interessate ad incontrare nel Lazio aziende

Descrive l’ambito di applicazione nonchè le finalità del codice di comportamento, che nasce dall’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto ed