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Ripartizione spese eccedenza acqua condominiale

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Ripartizione spese eccedenza acqua condominiale

written by Mariano Acquaviva | 18/06/2020

Suddivisione spese bollette consumi idrici: quale criterio adottare?

Quando la ripartizione avviene per quote millesimali?

La ripartizione delle spese condominiali è sempre oggetto di questioni e litigi, soprattutto quando il regolamento non stabilisce niente a proposito. Il codice civile detta dei criteri di suddivisione che possono essere adottati in caso in cui non ci sia una volontà contraria del condominio. A volte, però, questi parametri non sono applicati, oppure lo sono in maniera errata. Con questo articolo ci occuperemo dei criteri di ripartizione delle spese dei consumi d’acqua eccedenti a quelli rilevati.

Di regola, ogni condomino paga per il consumo effettivo delle proprie utenze:

acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, ecc. Tuttavia, potrebbe essere che il regolamento abbia previsto un criterio di ripartizione diverso. Un ulteriore problema sorge nell’ipotesi in cui i contatori (cioè gli strumenti, oggi quasi sempre elettronici, impiegati per misurare il consumo delle utenze) presenti nelle singole

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unità abitative non tengano conto di ulteriori consumi, questi ultimi registrati solo dal contatore centrale del condominio. È in casi del genere che entra in gioco il problema delle eccedenze dei consumi e della loro ripartizione.

Pensa al contatore del condominio che, a causa di una perdita, rilevi un consumo idrico superiore a quello pagato sai singoli condomini. Come comportarsi in questa ipotesi? Come si suddividono le spese tra i proprietari? Ciascun paga in proporzione al proprio consumo, si divide equamente oppure in base ai millesimi posseduti? Scopriamo insieme come funziona la ripartizione delle spese d’eccedenza d’acqua condominiale.

Consumi idrici: come sono ripartiti?

Come anticipato in premessa, la regola vuole che i consumi idrici siano ripartiti tra i condòmini in base al loro consumo effettivo.

Questa regola trova consacrazione direttamente all’interno del codice civile [1], secondo il quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Dunque, il criterio generale di ripartizione delle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) è quello in ragione del quale ciascuno paga il proprio consumo.

Tanto è confermato perfino nelle ipotesi in cui l’amministratore abbia stipulato con la società erogatrice del servizio un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato al fine di beneficiare dell’applicazione di una tariffa agevolata.

Anche in questo caso, secondo la giurisprudenza [2], l’amministratore può poi, del tutto legittimamente, calcolare la ripartizione interna delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito l’applicazione della suddetta tariffa agevolata.

Il criterio della ripartizione per consumi effettivi può essere derogato solamente dal regolamento contrattuale oppure da modifica allo stesso approvata all’unanimità [3]: in ipotesi del genere, i condòmini potrebbero volersi affidare a un criterio diverso, come ad esempio quello che si riferisce ai millesimi posseduti.

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Spese acqua: quando si applica la suddivisione per millesimi?

C’è un altro caso in cui la ripartizione delle spese dell’acqua può essere regolata mediante la suddivisione in proporzione alle quote millesimali possedute:

quando non ci siano singoli contatori in grado di registrare il consumo per ciascuna unità abitativa.

Secondo la giurisprudenza [4], in tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

Dunque, il criterio di massima è che, nel condominio, le spese relative al consumo dell’acqua debbano ripartirsi in base all’effettivo consumo, se questo è rilevabile oggettivamente con stumentazioni tecniche (contatori).

Se, al contrario, le singole abitazioni non posseggono un contatore che rilevi i consumi idrici, allora si potrà procedere con una ripartizione basata sulle tabelle millesimali.

Il criterio della ripartizione per singole quote vale peraltro anche per i costi fissi del servizio idrico, pur in presenza dei singoli contatori di sottrazione.

I costi che prescindono dal consumo (come i canoni contrattuali, ad esempio) debbono essere suddivisi tra i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione, cioè salvo diverso accordo tra tutti i condòmini.

Eccedenza consumo idrico in condominio:

cos’è?

L’eccedenza d’acqua nei condomini si ha quando il contatore generale del condominio rilevi un consumo maggiore di quello registrato dai singoli contatori

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di sottrazione.

In altre parole, è possibile che, a causa di un guasto o di una perdita, la società erogatrice del servizio calcoli un consumo maggiore di quello che risulta ai condòmini. Pensa ad esempio a una perdita che fuoriesce da un tubo all’esterno del condominio: in un caso del genere, la fuoriuscita d’acqua andrà comunque pagata.

L’eccedenza del consumo idrico è rappresentata dunque dalla differenza tra il valore registrato dal contatore generale condominiale e i valori complessivi misurati dai singoli contatori nelle abitazioni. Il pagamento di questo “surplus” è proprio il problema che dobbiamo risolvere.

Ripartizione spesa acqua eccedente:

come funziona?

Non esiste, all’interno del codice civile, una norma specifica che spieghi come ripartire le spese legate alle eccedenze dei consumi idrici: toccherà pertanto all’assemblea decidere come suddividersi tali consumi.

La ripartizione della spesa dell’acqua eccedente ai consumi rilevati dai singoli contatori compete dunque all’assemblea. I criteri da utilizzare sono diversi: si può decidere di suddividere l’eccedenza in proporzione ai consumi registrati, oppure in base alle tabelle millesimali.

La ripartizione per millesimi è il criterio da privilegiare nel caso in cui l’assemblea non venga convocata oppure non decida nulla a riguardo. Questo perché la suddivisione in base alle quote di proprietà è il parametro normalmente utilizzato quando si ha a che fare con le parti comuni dell’edificio condominiale.

D’altronde, non potendo l’amministratore attribuire con certezza un consumo specifico a ciascuno, l’eccedenza potrà essere ripartita equamente in base al criterio dei millesimi.

Dunque, ricapitolando: le spese inerenti alle eccedenze dei consumi idrici, cioè ai consumi non rilevati dai contatori di registrazione individuali, possono essere validamente ripartite in base alle quote di proprietà di ciascun condomino

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(millesimi), oppure secondo il diverso criterio che stabilirà l’assemblea.

Ripartizione consumi idrici in base al numero di inquilini

Un criterio che talvolta viene adottato dagli amministratori di condominio è quello di ripartire i consumi idrici (e le eventuali eccedenze) in base al numero degli inquilini per ciascuna unità abitativa.

Tale criterio, il quale dovrebbe ispirarsi al principio presuntivo per cui più sono le persone che vivono in una casa maggiori sono i consumi, è stato espressamente censurato dalla giurisprudenza, secondo la quale il sistema di ripartizione delle spese dettato dal codice civile non ammette (salvo diversa convenzione tra le parti) che il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell’anno.

Dunque, questo criterio, bocciato dalla giurisprudenza in sede di ripartizione dei consumi idrici condominiali, sembra potersi escludere anche per la suddivisione delle eccedenze rilevate dal contatore generale del condominio.

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