COMUNE DI BOSARO
PROVINCIA DIROVIGO
C
OPIAUf f i c i o: AMMI NI STRATI VO FI NANZI ARI O
DETERMI NAZI ONE N. 154 de l 19- 05- 2020
Ogge t t o:Affidamento del servizio "Posta Easy Vers. Marzo 2019" a Poste Italiane Spa. Smart CIG: ZD62D0651A
Richiamati:
- l'art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delleprocedurediaffidamento deicontrattipubblici,leamministrazioniaggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementiessenzialidelcontratto eicriteridiselezionedeglioperatorieconomiciedelleofferte; -l'art.37,comma1,D.Lgs.18 aprile2016 n.50,ilqualestabiliscechelestazioniappaltanti,fermi restando gliobblighidiutilizzo distrumentidiacquisto edinegoziazione,anchetelematici,previsti dallevigentidisposizioniin materiadicontenimento dellaspesa,possono procederedirettamentee autonomamenteall’acquisizionedifornitureeservizidiimporto inferiorea40.000 euro edilavori diimporto inferiorea150.000 euro,nonchéattraverso l’effettuazionediordiniavaleresu strumenti diacquisto messiadisposizionedallecentralidicommittenzaedaisoggettiaggregatori;
-l’art.36,comma1,D.Lgs.18 aprile2016 n.50,ilqualestabiliscechel'affidamento el'esecuzione dilavori,servizieforniturediimporto inferioreallesogliedicuiall'articolo 35 avvengono nel rispetto deiprincipidicuiagliarticoli30,comma1,34,e42 nonchédelrispetto delprincipio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazionedellemicroimprese,piccoleemedieimprese.Lestazioniappaltantipossono altresì applicareledisposizionidicuiall'articolo 50;
-l’art.36,comma2,letteraa),D.Lgs.18 aprile2016 n.50,ilqualestabiliscechefermo restando quanto previsto dagliarticoli37 e38 esalvalapossibilitàdiricorrerealleprocedureordinarie,le stazioniappaltantiprocedono all'affidamento dilavori,servizieforniturediimporto inferiorealle sogliedicuiall'articolo 35,secondo leseguentimodalità:
a)peraffidamentidiimporto inferiorea40.000 euro,medianteaffidamento diretto,anchesenza previaconsultazionedidueo più operatorieconomicio perilavoriin amministrazionediretta;
Visto l’art.192 deldecreto legislativo n.267 in data18 agosto 2000 “Testo Unico delleLeggi sull’ordinamento degliEntiLocali”con lesuccessivemodificheeintegrazioninellapartein cuiè previsto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabiledelprocedimento dispesa;
Rilevato che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativaformacontrattualetrovano applicazioneledisposizionicontenutenell’art.36,comma2, letteraa)enell’art.32,comma14,delD.Lgs.50/2016;
Vistele“LineeGuidan.4,diattuazionedelDecreto Legislativo 18 aprile2016,n.50,recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,indaginidimercato eformazioneegestionedeglielenchidioperatorieconomici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile2017,n.56 con deliberadelConsiglio n.206 del1 marzo 2018, aggiornatecon deliberadelConsiglio n.636 del10 luglio 2019 aldecreto legge18 aprile2019,n.
32,convertito con legge14 giugno n.55,limitatamenteaipunti1.5,2.2,2.3 e5.2.6.,nellequalisi stabilisceche:
punto 3.6 “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con
riferimento all’affidamento immediatamenteprecedentea quello dicuisitratti,neicasiin cuiidueaffidamenti,quello precedenteequello attuale,abbiano ad oggetto una commessa rientrantenello stesso settoremerceologico,ovvero nella stessa categoria diopere,ovvero ancora nello stesso settorediservizi.Ilprincipio dirotazionecomporta,dinorma,ildivieto diinvito a procedurediretteall’assegnazionediun appalto,neiconfrontidelcontraente uscenteedell’operatoreeconomico invitato enon affidatario nelprecedenteaffidamento.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regoleprestabilitedalCodicedeicontrattipubbliciovvero dalla stessa in caso diindagini dimercato o consultazionedielenchi,non operialcuna limitazionein ordinealnumero di operatorieconomicitra iqualieffettuarela selezione.La stazioneappaltante,in apposito regolamento (dicontabilità ovvero dispecifica disciplina delleprocedurediaffidamento di appaltidiforniture,servizielavori),può suddivideregliaffidamentiin fascedivalore economico,in modo da applicarela rotazionesolo in caso diaffidamentirientrantinella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordinealla scelta deivaloridiriferimento dellefasce;dettivaloripossono tenereconto,per ilavori,dellesoglieprevistedalsistema unico diqualificazionedegliesecutoridilavori.In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenzialediaffidamentidirettio diinvitiaglistessioperatorieconomici;affidamentio invitidisposti,senza adeguata giustificazione,ad operatorieconomiciriconducibilia quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presuppostidicuiall’articolo 80,comma 5,lettera m delCodicedeicontrattipubblici;
punto 4.2.2 “Perlavori,servizieforniturediimporto fino a 5.000,00 euro,in caso di
affidamento diretto,la stazioneappaltanteha facoltà diprocederealla stipula delcontratto sulla basediun’apposita autodichiarazioneresa dall’operatoreeconomico aisensieper glieffettidelDecreto delPresidentedella Repubblica 28 dicembre2000,n.445,anche secondo ilmodello deldocumento digara unico europeo,dalla qualerisultiilpossesso dei requisitidicaratteregeneraledicuiall’articolo 80 delCodicedeicontrattipubblicie
stipula delcontratto,da effettuarsinelleformedicuiall’articolo 32,comma 14,delCodice deicontrattipubblici,alla consultazionedelcasellario ANAC,alla verifica deldocumento unico diregolarità contributiva (DURC),nonchédella sussistenza deirequisitispecialiove previstiedellecondizionisoggettivechela leggestabilisceperl’esercizio diparticolari professionio dell’idoneità a contrarrecon la P.A.in relazionea specificheattività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenereespresse,specificheclausole,cheprevedano,in caso disuccessivo accertamento deldifetto delpossesso deirequisitiprescritti:la risoluzionedello stesso ed ilpagamento in talcaso delcorrispettivo pattuito solo con riferimento alleprestazionigià eseguiteenei limitidell’utilità ricevuta;l’incameramento della cauzionedefinitiva overichiesta o,in alternativa,l’applicazionediuna penalein misura non inferioreal10 percento delvalore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto dicuialpresenteparagrafo,lestazioniappaltantisono tenutead effettuareidoneicontrolliaisensidell’articolo 71,comma 1,delDecreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solarein relazioneagli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazionedello stesso”;
Visto l’art.1,comma130,dellaLegge30 dicembre2018,n.145 “Bilancio diprevisionedello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in GU n.302 del 31-12-2018 -Suppl.Ordinario n.62,ilqualeprevedeunamodificadell’art.1,comma450,della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, pertanto, recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza socialepubblicieleagenziefiscalidicuialdecreto legislativo 30 luglio 1999,n.300,pergli acquistidibenieservizidiimporto pario superiorea 5.000 euro ealdisotto della soglia dirilievo comunitario,sono tenutea farericorso almercato elettronico della pubblica amministrazionedi cuiall'articolo 328,comma 1,delregolamento dicuiald.P.R.5 ottobre2010,n.207.Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchéleautorità indipendenti,pergliacquistidibenieservizidiimporto pario superiorea 5.000 euro ediimporto inferiorealla soglia dirilievo comunitario sono tenutea farericorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioneovvero ad altrimercatielettroniciistituitiai sensidelmedesimo articolo 328 ovvero alsistema telematico messo a disposizionedalla centrale regionalediriferimento perlo svolgimento dellerelativeprocedure.Pergliistitutielescuoledi ogniordineegrado,leistituzionieducative,tenendo conto dellerispettivespecificità,sono definite, con decreto delMinistro dell'istruzione,dell'università edella ricerca,lineeguida indirizzatealla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,avvalendosidelleproceduredicuialpresentecomma.A decorrere dal2014 irisultaticonseguitidallesingoleistituzionisono presiin considerazioneaifinidella distribuzionedellerisorseperilfunzionamento”;
Rilevato che,con deliberazionediGiuntaComunalen.11 del22.02.2012,èstataapprovatala proposta formulata da Poste Italiane Spa per la gestione della spedizione della posta dell’Ente tramitecontratto diPostaEasy con relativo pick up perladuratadiun anno,rinnovatacon d.g.c.e determinesuccessivesino al30.05.2020;
Vista lacomunicazioneinoltratadaPosteItalianeS.p.a.dicomunicazionedelterminedeiservizidi pick up epostaeasy;
Vista lapropostacommercialediPosteItalianes.p.a.perl’anno 2020 perservizio PostaEasy assuntaaprot.n.3037 del29.04.2020;
Considerato,nello specifico,cheilservizio descritto all’art.2 dellapropostaprot.n.3037 del 29.04.2020 (PostaEasy – Vers.Marzo 2019)erelativo all’affrancatura,preparazione,allestimento corrispondenza,stampa,imbustamento,eseguito daPosteItalianes.p.a.dall’anno 2012 all’anno 2019 èstato conformealleaspettative,sièsvolto senzaproblematicheehaconsentito un notevole risparmio ditempo,in quanto ilpersonalenon deverecarsipresso lasedepostaleperilritiro e consegnadellapostaspesso con lungheatteseperlapresenzadialtricittadini;
Ritenuto,altresì,cheilcosto perlaspedizionedellapostarisultavantaggioso rispetto allagestione direttadelservizio echeicostidiaffrancaturasono inferioririspetto aicostistandard;
Dato atto chel’importo complessivo dell’affidamento èinferiorea€ 40.000,00,maaltresìinferiore ad € 5.000,00,valutatalaspesastoricarelativaall’affidamento dicuitrattasi,pertanto non sussiste obbligo diricorrerealMercato Elettronico dellaPubblicaAmministrazione(ME.P.A.);
Atteso cheèstataacquisitaun’appositaautodichiarazioneresadall’operatoreeconomico aisensie perglieffettidelDecreto delPresidentedellaRepubblica28 dicembre2000,n.445 dallaquale risultailpossesso deirequisitidicaratteregeneraledicuiall’articolo 80 delCodicedeicontratti pubbliciespeciale;
Considerato che,comedisposto dalleLineeGuidaANAC n.4,lastazioneappaltantehaproceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL_20534864,Datarichiesta22/02/2020,Scadenzavalidità21/06/2020 cheattestalaregolarità dell’impresaeallaconsultazionedelcasellario ANAC;
Atteso chedallaconsultazionedelcasellario ANAC èemersaun’annotazioneche,perespressa previsionedell’Autoritàstessa,“non comporta l’automatica esclusionedalla partecipazionealle garepubbliche”;
Verificato cheAutoritàNazionaleAnticorruzionehaadottato leLineeguidan.6,diattuazionedel D.Lgs.18 aprile2016,n.50,approvatedalConsiglio dell’Autoritàcon deliberan.1293 del16 novembre2016 recanti«Indicazionedeimezzidiprovaadeguatiedellecarenzenell’esecuzionedi un precedentecontratto diappalto chepossano considerarsisignificativeperladimostrazionedelle circostanzediesclusionedicuiall’art.80,comma5,lett.c)delCodice».Aggiornateald.lgs.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017 che, al paragrafo “II. Ambito soggettivo”,dispongono che:
“2.1 Rilevano qualicausediesclusioneaisensidell’art.80,comma 5,lett.c)delcodicegliilleciti professionaligraviaccertaticon provvedimento esecutivo,talida renderedubbia l’integrità del concorrente,intesa comemoralità professionale,o la sua affidabilità,intesa comerealecapacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusionedallegarea prescinderedalla natura civile,penaleo amministrativa dell’illecito.
2.2 In particolare,rilevano -salvo chelestesseconfigurino altra causa ostativa checomporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice - le condannenon definitiveperireatidicuiall’art.80,co.1 nonchéiseguentireati:
a.abusivo esercizio diuna professione;
b.reatifallimentari(bancarotta sempliceebancarotta fraudolenta,omessa dichiarazionedibeni da comprenderenell’inventario fallimentare,ricorso abusivo alcredito);
c.reatitributariexd.lgs.74/2000,ireatisocietari,idelitticontro l’industria eilcommercio;
d.reatiurbanisticidicuiall’art.44,comma 1 lettereb)ec)delTesto Unico delledisposizioni legislativeeregolamentariin materia edilizia,dicuialdecreto delPresidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura eingegneria;
e.reatiprevistidald.lgs.231/2001.
Rileva,altresì,qualeillecito professionalegrave,chela stazioneappaltantedevevalutareaisensi dell’art.80,comma 5,lett.c)delcodice,la condanna non definitiva pertaluno deireatidicuiagli artt.353,353 bis,354,355 e356 c.p.,fermo restando chelecondannedefinitivepertalidelitti costituiscono motivo diautomatica esclusioneaisensidell’art.80,comma 1,lett.b)delcodice”;
2.2.1.1 Alricorreredeipresuppostidicuialpunto 2.1 la stazioneappaltantedevevalutare,aifini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato,alternativamenteo cumulativamente:a)la risoluzioneanticipata non contestata in giudizio,ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito diun giudizio;b)la condanna al risarcimento deldanno,sanzionio penaliderivantida inadempienzeparticolarmentegravio la cui ripetizionesia indicediuna persistentecarenza professionale”;
2.2.3.1 Alricorreredeipresuppostidicuialpunto 2.1,la stazioneappaltantedevevalutare,aifini dell’eventualeesclusionedelconcorrente:
1.iprovvedimentidefinitividell’Autorità Garantedella Concorrenza edelMercato dicondanna perpratichecommercialiscorretteo perillecitiantitrustgraviaventieffettisulla contrattualistica pubblica epostiin esserenelmedesimo mercato oggetto delcontratto da affidare.
2.iprovvedimentisanzionatoridefinitivicomminatidall’ANAC aisensidell’art.213,comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso,senza giustificato motivo,difornireinformazionio documentirichiesti dall’Autorità o chenon abbiano ottemperato alla richiesta della stazioneappaltantedicomprovare irequisitidipartecipazioneo che,a frontediuna richiesta diinformazioneo diesibizionedi documentida partedell’Autorità,abbiano fornito informazionio documentinon veritieri”;
Dato atto chelesopracitateLineeGuidan.6,alparagrafo “IV.Imezzidiprovaadeguati”, dispongono che:
“4.2.La sussistenza dellecausediesclusionein esamedeveessereautocertificata daglioperatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimentiastrattamenteidoneia porrein dubbio l’integrità o l’affidabilità delconcorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico.È infattirimesso in via esclusiva alla stazioneappaltanteilgiudizio in ordinealla rilevanza in concreto deicomportamentiaccertatiai finidell’esclusione.La falsa attestazionedell’insussistenza disituazioniastrattamenteidoneea configurarela causa diesclusionein argomento el’omissionedella dichiarazionedisituazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1,lett.f-bis)delcodice”;
Considerato chelesopracitateLineeGuidan.6,alparagrafo “VII.Lemisurediself-cleaning”
prevedono che:
“7.1 Aisensidell’art.80,comma 7,delcodiceeneilimitiiviprevisti,l’operatoreeconomico è ammesso a provarediaveradottato misuresufficientia dimostrarela sua integrità eaffidabilità nell’esecuzionedelcontratto oggetto diaffidamento nonostantel’esistenza diun pertinentemotivo diesclusione.
7.2 L’adozionedellemisurediself-cleaning deveessereintervenuta entro ilterminefissato perla presentazionedelleofferteo,nelcaso diattestazione,entro la data disottoscrizionedelcontratto con la SOA.NelDGUE o nelcontratto diattestazionel’operatoreeconomico deveindicarele specifichemisureadottate”
Verificato chel’operatoreeconomico hadichiarato nellapropriaautodichiarazione,resaaisensie perglieffettidelDecreto delPresidentedellaRepubblica28 dicembre2000,n.445 eacquisitaa prot.n.3257 del13.05.2020,tuttiiprovvedimentiastrattamenteidoneiaporrein dubbio l’integrità o l’affidabilitàdelconcorrente,anchesenon ancorainseritinelcasellario informatico;
Atteso che le annotazioni presenti nel casellario ANAC non rientrano nell’ambito oggettivo delineato dalleLineeGuidan.6,in quanto non sitrattadicausediesclusione,aisensidell’art.80, comma5,lett.c)delcodice,perillecitiprofessionaligraviaccertaticon provvedimento esecutivo, nédicondannenon definitiveperlatipologiadireatiindividuatialpunto 2.2.dellecitateLinee Guida;
Considerato che,leannotazioninon ancorapresentinelcasellario ANAC,macomunquedichiarate dall’operatoreeconomico non hanno caratteredidefinitività,non sono postein esserenelmedesimo mercato oggetto delcontratto daaffidaree,comunque,perlemedesime,l’operatoreeconomico ha specificato tutte le misure atte a dimostrare la volontà di ottemperare ai provvedimenti di contestazionemossidaaltrestazioniappaltanti(misurediself-cleaning);
Considerato chePosteItalianeS.p.A.:
-gestisceun'organizzazionein grado dicoprireilterritorio nazionaleed estero,qualegestoredel servizio postaleuniversaleinternazionale,garantendo unastrutturazionecapillaredelservizio di recapito in tutto ilterritorio indicato,offrendo un servizio rispondentealleesigenzedell’Ente; - ha finora eseguito tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento a regola d’arte, secondo le indicazionienelrispetto delletempisticheedeicostipattuiti(in talsenso,cfrCons.St.,VI,31 agosto 2017,n.4125;Cons.St.,V,31 agosto 2017,n.4142);
-garantisceirecapitidellacorrispondenzaaffidatagliattraverso ilservizio postaleuniversalepresso qualsiasidestinazione;
- svolge un servizio pienamente affidabile, come evidenziato anche nella Determinazione DirigenzialedellaCortedeiConti– Servizio Amministrativo Unico regionaleperilMolisedel 23/3/2017, nella Determinazione Dirigenziale della Corte dei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionaleperlaToscanadel13/3/2018,nellaDeterminazioneDirigenzialedellaCortedei Conti – Servizio Amministrativo Unico regionale per la Campania del 14/3/2018, nella DeterminazioneDirigenzialedellaCortedeiConti– Servizio Amministrativo Unico regionaleperil Veneto del13/3/2018;
-ètitolaredell’autorizzazioneelicenzan.AUG/1934/2008 eAEI/567/2014,comeverificabilesul portale del Ministero dello sviluppo economico, consultando il documento “ELENCO OPERATORI POSTALI titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale (ultimo aggiornamento 21 febbraio 2020)”;
Dato atto che Poste Italiane, per le spedizioni nel territorio nazionale ed estero e per tutte le tipologie di corrispondenza che incontrano le esigenze dell’Ente, propone tutte le attività propedeuticheallaspedizioneuniversaledellapostacon lagaranziadellarelativatracciabilità;
Considerato che,pertaliservizi,sono applicateletariffedispostedall’AutoritàperleGaranzie nelleComunicazioni,fisseperqualsiasidestinazionesianazionalecheinternazionalechesiritiene siano comunquecongrueed applicabilirispetto allamediadeiprezzipraticatinelsettoredimercato di riferimento tenendo conto della qualità della prestazione e dell'esiguità dell'importo di affidamento;
Ritenuto pertanto disottoscrivereilcontratto “PostaEasy – Vers.Marzo 2019”(prot.n.3037 del 29.04.2020)con PosteItalianeS.p.a.con validitàdiun ulterioreanno;
Rilevata,altresì,lanecessitàdiprovvedereall’assunzionedell’impegno dispesadipresuntivi€ 2.000,00 alfinedieffettuareilpagamento delleaffrancaturedando atto chetrattandosidispeseper affrancaturelasommaèesenteivaechesiprovvederàalpagamento deldovuto previatrasmissione difattura;
Visto lo Statuto comunale;
Visto ilRegolamento comunaledicontabilità; Visto ilD.Lgs.18.8.2000,n.267;
DETERMINA
chelepremesseformano parteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedimento;
1.
diprocederecon l’affidamento delservizio “PostaEasy – Vers.Marzo 2019”(prot.n.3037 2.
del29.04.2020)perun anno,cosìcomeproposto,aPosteItalianeSpa,con sedein Roma, VialeEuropa,190,PartitaIVA 01114601006;
diimpegnarelasommadi€ 2.000,00 (esenteiva)afavorediPosteItalianeS.p.a.quale 3.
sommapresuntivaperlespeseinerentil’affrancaturadellespedizionidell’enteimputando la spesaalcod.1.01.02 U.1.03.16.999 ex cap.111/4 delbilancio 2020 per€ 1.500,00 eper€ 500,00 stesso capitolo in conto bilancio 2021 – SmartCIG:ZD62D0651A;
di dare altresì atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento 4.dell’apposizionedelvisto diregolaritàcontabileattestantelacoperturafinanziariadaparte delresponsabiledell’areacontabileaisensidell’articolo 151,comma4,delD.Lgs.267 del 18 agosto 2000;
didareatto chelapubblicazionedell’atto all’albo onlinedelComuneavvienenelrispetto 5.
dellatutelaallariservatezzadeicittadini,secondo quanto disposto dallavigentenormativa in materiadiprotezionedeidatipersonali.Aifinidellapubblicitàlegale,l’atto destinato alla pubblicazioneèredatto in modo daevitareladiffusionedidatipersonaliidentificativinon necessari,ovvero ilriferimento adatisensibili;
diassolverel'obbligo dipubblicazionedelpresenteprovvedimento,in adempimento alle 6.
disposizionivigentiin materiadipubblicità,trasparenzaediffusionedelleinformazionida parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti deiDirigenti”;
di dare, infine, atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui 7.
all’articolo 6-bisdellaleggen.241/1990 epertanto,in ordinealpresenteprovvedimento, non sussistesituazionediconflitto diinteressinéin capo alresponsabiledelprocedimento, néin capo alsoggetto chesottoscriveilpresenteatto,néin capo achipartecipa,aqualsiasi titolo,adetto provvedimento.
IlResponsabile F.to BreggièEleonora
VISTO DIREGOLARITA’CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Con Parere:Favorevolein ordineallaregolaritàcontabileattestantelacoperturafinanziaria(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data19-05-2020.
IlResponsabile F.to Dr.ssa BreggièEleonora