QUINTA COMMISSIONE
CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI CONCORSO DI CUI AI BANDI PER POSTI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI PUBBLICATI IN DATA 23.11.2016
(delibera del 12 gennaio 2017)
La commissione:
rilevato che sono pervenute richieste di chiarimento con riferimento al numero massimo di domande proponibili e pendenti con la procedura di concorso di cui al bando pubblicato in data 23.11.2016;
rilevato che il T.U. sulla dirigenza – richiamato come fonte nel bando indicato – espressamente prevede che il magistrato possa proporre un numero massimo di tre domande per uffici direttivi e tre domande per uffici semidirettivi;
che, al fine di garantire i diritti quesiti dei singoli aspiranti i quali, per effetto della perdurante pendenza di domande in altre procedure concorsuali, possano trovarsi ad avere pendenti alla data di pubblicazione del presente bando un numero di domande superiore a tre (quattro o cinque), si è ritenuto di continuare ad assicurare tale diritto con il mantenimento del numero superiore di domande pendenti (quattro o cinque);
delibera di chiarire che:
- ai sensi del bando del 23.11.2016 il numero massimo di domande è di tre per gli uffici direttivi e tre per gli uffici semidirettivi;
- nel caso in cui, per effetto di precedenti domande, alla data di pubblicazione del presente bando un magistrato abbia pendenti un numero di domande superiore al limite massimo di tre la partecipazione alla presente procedura è subordinata alla previa revoca di un numero di domande corrispondente al numero di domande nuove che si intende presentare fino a concorrenza e mantenimento del numero di domande già pendenti all’inizio della procedura;
- per i magistrati che abbiano già pendenti all’inizio della procedura un numero di domande pari al massimo consentito di tre, non essendovi alcun diritto alla deroga del numero massimo da garantire, la partecipazione alla presente procedura concorsuale è consentita solo previa revoca di un numero corrispondente di domande già pendenti