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Trib. Milano Sez. VI, Sent., 24/02/2012

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONELLA COZZI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44080/2007 promossa da:

FUMASI SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MOTZO ELISABETTA elettivamente domiciliato in Via Santa Croce, 20/2 20122 MILANO presso il difensore avv. MOTZO ELISABETTA

GICIFIN SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MOTZO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in Via Santa Croce, 20/2 20122 MILANO presso il difensore avv. MOTZO ELISABETTA

opponenti contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SCARL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv.

SARDO DANIELE GIANCAIO, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANO presso il difensore avv. SARDO DANIELE GIANCAIO

opposta Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 21.6.2007, Fumasi s.r.l. e Gicifin s.r.l. convenivano in giudizio Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. opponendosi al decreto ingiuntivo n 22178/07, depositato il 26.3.2007, con cui veniva ingiunto alle opponenti il pagamento della somma di Euro 611.883,63, oltre interessi al tasso del 6,88% dal 10.2.2007 al saldo (di cui Euro 456.348,57 quale saldo debitore alla data del 9.3.2007 del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 1; Euro 74.403,74 quale saldo debitore alla data del 9.2.2007 del saldo del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 2, Euro 81.131,37 quale saldo debitore alla data del 9.2.2007 del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 1), oltre alla spese della procedura monitoria.

Le opponenti sostenevano l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;

contestavano, inoltre, l'applicazione di interessi ultralegali nonchè l'applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia di cui all' art. 2 della L. n. 108 del 1996.

Le opponenti concludevano chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; l'accertamento della natura usuraria dei tassi di interessi applicati; l'accertamento della nullità parziale della clausola che prevede l'anatocismo, dell'illegittimità dell'addebito delle valute, spese, c.m.s., competenze, remunerazioni e commissioni; la revoca del decreto ingiuntivo opposto; la rideterminazione del saldo del conto corrente; la condanna della banca opposta a restituire le somme a credito in favore delle opponenti ed al risarcimento del danno morale e patrimoniale causato dalla condotta illecita, nonchè la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.

(2)

La Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza di quanto ex adverso dedotto. Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione, per decorrenza del termine decennale, per il periodo anteriore al 21.6.1997; richiamava i contratti sottoscritti dalle parti in cui erano pattuite le condizioni dei rapporti posti in essere tra le stesse, il riconoscimento di debito del 23.3.2001 per il rapporto di c/c n. (...) e l'adeguamento della banca alla Del. CICR 9 febbraio 2000;

sosteneva, inoltre, la genericità delle contestazioni relative al conteggio degli interessi ed al superamento del tasso soglia usura, nonchè delle altre domande proposte dalle controparti.

La convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonchè l'accertamento e la condanna delle opponenti al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo o della somma accertata in corso di causa, oltre alle spese della fase monitoria.

In corso di causa venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., quindi, dopo alcune udienze di rinvio in pendenza di trattative, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.4.2011, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, quindi veniva rimessa in istruttoria per l'acquisizione di un conteggio realtivo al rapporto di c/c (...), come da ordinanza del 13.7.2011.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.2011 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli allegati, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Nella comparsa conclusionale le opponenti sostenevano l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la banca opposta era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Gicifin s.r.l. e, nell'ambito di tale procedura, alla stessa è stato assegnato l'importo di Euro 1.238.034,69, superiore all'ammontare del decreto ingiuntivo opposto.

Sul punto occorre rilevare che dal progetto di distribuzione allegato alla conclusionale dalla stessa parte opponente, risulta che la somma di Euro 1.238.034,69 è l'importo complessivo disponibile per il riparto, di cui alla Banca Popolare Commercio ed Industria s.p.a. spetta il residuo di Euro 60.726,64.

La somma spettante all'opposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare suindicata è quindi notevolmente inferiore all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e non vi è neppure prova che tale somma sia stata effettivamente versata alla banca.

Non risulta quindi la cessazione della materia del contendere.

Nella comparsa conclusionale le opponenti introducono nuove contestazioni, quali la mancata sottoscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la mancata indicazione degli estremi della procura alle liti. Tali contestazioni sono infondate, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo è telematico, come risulta dalla attestazione della cancelleria, pertanto la sottoscrizione è digitale e la procura, richiamata nel ricorso, è allegata nel fascicolo telematico, come previsto dal D.M. 17 luglio 2008 Regole tecnico- operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, deve darsi atto dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza e del recente intervento legislativo di cui all' art.

2 comma 61 L. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione e modifica del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), che, interpretando l'art. 2935 cod.civ. , stabilisce che "la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa".

La norma suindicata, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, sta a significare che è soggetto a prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla data dell'annotazione, il diritto di contestare l'annotazione che si asserisce illegittima, quindi di eliminare detta annotazione dal conto.

(3)

A tale conclusione si giunge considerando che il diritto di contestare l'annotazione in conto è previsto dall'art 1832 cod.civ. , applicabile anche alle operazioni bancarie in conto corrente ex art 1857 cod.civ. , che va letto unitamente all'art 1827 cod.civ. , che prevede l'eliminazione delle poste annotate originate da atti successivamente dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti, la cui azione è soggetta al termine di prescrizione previsto per la domanda che si propone.

Le norme suddette operano quindi su due piani distinti, l'art 1832 cod.civ. su quello

"cartolare", costituito dalle annotazioni in conto e l'art 1827 cod.civ. su quello "causale"

relativo al negozio da cui deriva il diritto.

L'azione di accertamento della nullità della clausola contrattuale che prevede l'anatocismo è sempre esercitabile, poichè imprescrittibile, operando sul piano causale, come previsto, dall'art. 1827 cod.civ e più in generale dall'art. 1422 cod.civ. , mentre il diritto di contestare le annotazioni ed ottenere la loro eliminazione, operante sul piano cartolare del rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decorrente dall'annotazione, come ribadito dall' art. 2 comma 61 L. 26 febbraio 2011, n.

10.

Nella specie, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (21.6.2007), deve ritenersi maturato il termine decennale di prescrizione per il periodo anteriore al 21.6.1997.

Quanto alla prova del credito, deve rilevarsi che la banca ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo i contratti di apertura dei rapporti bancari de quibus ed i saldaconti certificati ex art 50 T.U.B., che hanno valore probatorio nel procedimento monitorio (tra le altre: Cass.

civ. 19.3.2009 n 6705) e che sono sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre, nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta ha integrato la produzione con gli estratti conto.

In ordine all'anatocismo, deve rilevarsi che è circostanza risultante dal contratto di conto corrente n (...) del 21.7.1992 (doc n 2 fasac. monitorio), che il rapporto di conto corrente per cui è causa prevedeva due distinti termini di chiusura del conto, a seconda dell'andamento del stesso, e, segnatamente, la chiusura del conto debitore ogni trimestre e creditore annualmente (art. 7 del contratto).

La capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art 1283 c.c. , secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sci mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt 1 e 8 delle preleggi.

Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria (cfr Cass. SU 4.11.2004 n 21095).

Accertata quindi la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che prevede l'anatocismo, per contrarietà a norme imperative, nonché della prassi di capitalizzazione trimestrale, deve essere esclusa ogni altra capitalizzazione (semestrale o annuale) in quanto priva di qualsiasi base negoziale (Cass SU 24418/10) e deve essere epurato l'anatocismo applicato dalla banca.

La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è quindi nulla per contrarietà a norme imperative.

A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e la Del. CICR 9 febbraio 2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purchè sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità.

(4)

La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto al cliente.

La banca convenuta ha provato l'adeguamento alla Del. CICR dal 1 luglio 2000, come risulta dalla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (doc 4) e riportata sull'estratto conto del 30.6.2000 inviato al correntista, che è circostanza non specificamente contestata dalle opponenti.

Deve quindi essere espunto dal saldo del rapporto di conto corrente n (...) l'anatocismo dal 21.6.1997 al 30.6.2000.

La convenuta opposta ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto suddetto ed un conteggio, che è stato solo genericamente contestato dall'opponente, che può quindi essere posto alla base della decisione, che quantifica in complessive Euro 12.912,25 l'importo illegittimamente annotato per l'anatocismo, nel periodo di riferimento suindicato, e che deve essere detratto dal saldo.

Nel resto, deve rilevarsi che le contestazioni relative all'applicazione di un tasso di interesse ultralegale illegittimo, oltre a quelle relative alle valute, spese, oneri..., devono essere respinte, in quanto dai contratti prodotti emerge la pattuizione specifica del tasso ultralegale e delle altre condizioni applicate ai rapporti.

Anche la contestazione relativa all'applicazione di un tasso di interesse usurario deve essere respinta, stante la sua genericità, non essendo indicato specificamente nè il tasso di interesse usurario nè il periodo di riferimento.

La genericità delle contestazioni rende inammissibile la c.t.u. contabile, che sarebbe del tutto esplorativa.

Deve, infine, rilevarsi che anche la domanda risarcitoria è del tutto indeterminata, sia nell'an che nel quantum, considerato, altresì, che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. , espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. , dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (Cass, sentenza n 13288 del 7.6.2007).

La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.

La domanda delle opponenti deve quindi essere accolta limitatamente all'accertamento dell'illegittimità dell'anatocismo relativamente al rapporto di c/c n (...), per il periodo 21.6.1997 - 30.6.2000, con conseguente rideterminazione del saldo debitore di Euro 443.436,32, alla data del 9.3.2007 del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 1 (pari a Euro 456.348,57 - Euro 12,912,25) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna delle opponenti al pagamento, in solido, a favore della banca opposta, della, somma di Euro 598.971,38, oltre interessi al tasso del 6,88% dal 10.2.2007 al saldo (di cui Euro 443.436,32 quale saldo debitore alla data del 9.3.2007 del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 1; Euro 74.403,74 quale saldo debitore alla data del 9.2.2007 del saldo del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 2, Euro 81.131,37 quale saldo debitore alla data del 9.2.2007del c/c (...) partita a sofferenza n (...) linea 1).

Sussistono giusti motivi per la compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di lite tra le parti, stante la parziale soccombenza dell'opposta; pertanto le opponenti devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite dell'opposta nella misura di 2/3, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dal difensore.

(5)

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto del 21.7.1992 relativo al rapporto di c/c n (...) (art. 7) che prevede l'anatocismo;

3) condanna le società Fumasi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Gicifin s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido, in favore della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. della somma di Euro 598.971,38, oltre interessi al tasso del 6,88% dal 10.2.2007al saldo;

4) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna le società Fumasi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Gicifin s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante parte delle spese di lite, in favore della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., che liquida, per i 2/3, in Euro 6.000,00, oltre Euro 700,00 per spese, IVA e CPA.

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