EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08 aprile 2015
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE
Determinazione n. 275 del 28/10/2015
Oggetto: Autoscuola/Scuola nautica “Sant’Antioco” di Zanda Valerio Michele e C. S.A.S., con sede nel Comune di Sant’Antioco.Trasferimento locali. Presa d’atto.
Il Dirigente Premesso:
-che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come novellato dall’art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e, da ultimo, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
-che la Società Autoscuola Zanda Valerio e C. S.a.s., con sede legale in Carbonia, Via Gramsci, 42, è titolare dell’autoscuola/scuola nautica “Sant’Antioco”, sita in Sant’Antioco, Via Ciusa, 28, autorizzata da questa Provincia con atto n. 07/11/AS del 20/12/2011 (già autorizzazione n.
03/AS/2006 del 10/03/2006 del Settore Viabilità-Ufficio Autoscuole della Provincia di Cagliari), per l’esercizio dell’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento e la revisione delle patenti di qualsiasi categoria, per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), e per le patenti nautiche;
Viste le dichiarazioni autocertificative presentate al SUAP del Comune di Sant’Antioco (pratica n.
2702 del 26/06/2014), acquisite al protocollo di questo Ente al n. 13646 in data 03/07/2014, con le quali il Sig. Zanda Valerio Michele, rappresentante legale dell’autoscuola/scuola nautica
“Sant’Antioco”, comunica il trasferimento dei locali dalla Via Ciusa, 28 alla Via XXIV Maggio, 11 del Comune di Sant’Antioco;
Dato atto che con nota prot. n. 14226 del 10/07/2014 questo ufficio chiedeva all’Impresa, per il tramite del SUAP del Comune di Sant’Antioco alcune integrazioni documentali;
Considerato che le integrazioni presentate dall’Impresa al SUAP in data 06/10/2014 risultavano ancora carenti, questo ufficio, con nota prot. n. 19788 del 06/10/2014, richiedeva una ulteriore integrazione documentale, che il rappresentante legale produceva in data 23/10/2014, con lettera di trasmissione acquisita al protocollo, al n. 21390;
Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 30/10/2014, il cui verbale è stato acquisito al protocollo al n. 13381, nel quale sono state accertate alcune carenze per cui questo ufficio ha chiesto al rappresentante legale dell’autoscuola, con lettera trasmessa con PEC prot. n. 22200 del 04/11/2014, notificata in pari data, che venissero sanate entro 15 giorni, pena l’emissione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività;
Vista la nota presentata al protocollo al n. 23334 in data 18/11/2014, con la quale l’Impresa comunicava di avere provveduto ad integrare le carenze riscontrate, a seguito della quale questo ufficio effettuava un ulteriore sopralluogo in data 24/11/2014, avente esito favorevole, come risulta dal verbale acquisito al protocollo al n. 23800 in pari data;
Considerato che l’autoscuola/scuola nautica in oggetto ha dichiarato di disporre, ai fini dell’esercizio dell’attività di scuola nautica, di una unità da diporto da adibire ad esercitazioni ed esami, questo Ente ha chiesto, con nota protocollo n. 24465 del 02/12/2014 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco il parere di
Determinazione n. 275 del 28/10/2015 pag. 2 di 2
propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del Decreto Ministeriale 146/2008, ai fini dell’idoneità all’utilizzo del mezzo nautico per l’insegnamento professionale della nautica da diporto, ai fini del conseguimento della patente nautica di tipo A per il comando di natanti e imbarcazioni a motore entro 12 miglia dalla costa;
Preso atto che a seguito delle verifiche effettuate su tale unità nautica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Cagliari comunicava, con nota pervenuta al protocollo al n. 3323 in data 19/02/2015, di non potere esprimere parere favorevole in quanto non è risultata in regola con le dotazioni di sicurezza previste per l’abilitazione cui è destinata;
Vista la nota protocollo n. 3698 del 25/02/2015, notificata con pec in pari data, con cui si assegnava all’autoscuola/scuola nautica un termine di 5 giorni entro cui regolarizzare le dotazioni di sicurezza mancanti, cui ha fatto seguito la comunicazione presentata al protocollo al n. 4294 del 05/03/2015, con la quale l’impresa dichiarava di avere provveduto al reintegro delle dotazioni mancanti;
Vista la nota protocollo n. 4854 del 12/03/2015, indirizzata da questa ex amministrazione provinciale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco con cui si informava in merito alla comunicazione presentata dall’autoscuola Zanda S.a.s., e si rinnovava la richiesta di parere, ai sensi del su citato art. 42, comma 4, del Decreto Ministeriale 146/2008;
Tenuto conto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con foglio n. 10871 del 12/10/2015, pervenuto al protocollo al n. 19395 in data 12/10/2015, trasmetteva la nota avente prot. n. 11.02.11/43989 del 08/10/2015, con cui la Capitaneria di porto di Cagliari rilasciava parere favorevole all’utilizzo del mezzo nautico in disponibilità dell’autoscuola/scuola nautica in oggetto, per l’insegnamento professionale della nautica da diporto ;
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della comunicazione del Sig. Zanda Valerio Michele, rappresentante legale dell’autoscuola/scuola nautica “Sant’Antioco”, relativa al trasferimento dei locali dalla Via Ciusa, 28 alla Via XXIV Maggio, 11 del Comune di Sant’Antioco;
-Di rilasciare all’impresa interessata copia conforme della presente determinazione, che è parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione n. 07/11/AS del 20/12/2011, per l’esercizio dell’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento e la revisione delle patenti di qualsiasi categoria, per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), e per le patenti nautiche di tipo A, limitatamente a quelle che abilitano al comando di natanti e imbarcazioni a motore entro 12 miglia dalla costa;
-Di comunicare il presente provvedimento, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari, alla Capitaneria di porto di Cagliari e al Comune di Sant’Antioco.
Il Dirigente
Ing. Fulvio BORDIGNON