LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 147 .
Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al rior- dino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Leg- ge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in- terventi e servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in parti- colare l’articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l’altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilan- cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in par- ticolare l’articolo 1, comma 238, che dispone, tra l’altro, l’incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi- co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’articolo 81, comma 29 e seguenti, che istitu- isce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti- to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi- nanziaria e di competitività economica», e in particolare l’articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell’assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recan- te: «Disposizioni per il riordino della normativa in ma- teria di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l’articolo 16 che istituisce l’assegno di disoc- cupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento con- cernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par- lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozio- ne degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;
E
MANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I DEFINIZIONI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si appli- cano le seguenti definizioni:
a) «povertà»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell’insieme di beni e servizi necessari a condurre un li- vello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell’ac- cesso al reddito di inclusione, all’articolo 3;
b) «cittadino dell’Unione o suo familiare»: i sogget- ti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) , della legge 8 novem- bre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l’indicatore della situazione economica
equivalente di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di
nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l’ISEE è
calcolato in via ordinaria ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;