Pensione anticipata e di vecchiaia 2016 lavoratori autonomi
Autore: Noemi Secci | 22/11/2015
Pensione di vecchiaia e anticipata artigiani e commercianti: aumento dei requisiti, decorrenza del trattamento, calcolo della pensione.
I lavoratori autonomi che svolgono un’attività commerciale o artigianale hanno l’obbligo di iscriversi alle Gestioni Inps Artigiani e Commercianti.
Per quanto riguarda l’accesso alla pensione ed il calcolo dell’assegno, rispetto
alla generalità dei lavoratori dipendenti vi sono alcune particolarità e differenze:
vediamo, nel dettaglio, le regole vigenti, e che cosa cambierà nel 2016.
I contributi obbligatori
Gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, innanzitutto, non versano i contributi “a consuntivo”, come avviene per la Gestione Separata: o meglio, ne versano una parte a saldo, all’atto della dichiarazione dei redditi, qualora eccedano il reddito minimale annuo, mentre i contributi entro il minimale vanno pagati da tutti, anche da chi ha reddito zero, in 4 rate annuali di uguale importo. Fanno eccezione al versamento del minimale solo gli aderenti al Nuovo regime Forfettario.
I contributi sono accreditati in mesi, ma ai fini pensionistici sono tutti omogeneizzati in settimane, utilizzando il coefficiente di trasformazione 4,333 (mesi × 4,333 = settimane).
Pensione di vecchiaia retributiva
Per ottenere la pensione di vecchiaia, se l’interessato è iscritto solo a una gestione dei lavoratori autonomi, non dovrà cessare l’attività lavorativa o cancellarsi da eventuali elenchi. Se, invece, svolge contemporaneamente attività da lavoro dipendente e chiede la pensione di vecchiaia a carico della gestione autonoma, deve cessare il rapporto di lavoro subordinato.
L’età pensionabile, che fino al 2011 era di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, a seguito della Legge Fornero [1] è così cambiata:
Anno di decorrenza della pensione di vecchiaia
Requisito di età
Lavoratori autonomi Lavoratrici autonome
2012 66 anni 63 anni e 6 mesi
Anno di decorrenza della pensione di vecchiaia
Requisito di età
Lavoratori autonomi Lavoratrici autonome
2013 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
2014-2015 66 anni e 3 mesi 64 anni e 9 mesi
2016-2017 66 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese
2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
2019-2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi
Oltre al requisito d’età, per raggiungere la pensione di vecchiaia è necessario possedere almeno 20 anni di contributi.
Vi sono, però, delle eccezioni per le quali sono sufficienti 15 anni di contributi, in base alla Deroga Amato [2]. Mantengono dunque il requisito di 15 anni:
– i lavoratori autonomi che possiedono 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1992. Sono compresi tutti i contributi : obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione; – i lavoratori autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 31 dicembre 1992 (con autorizzazione entro il 26 dicembre 1992), anche senza versamenti volontari.
È inoltre necessario che l’importo della pensione superi di 1,5 volte l’assegno sociale.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo:
– al mese di compimento dell’età;
– al mese di conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi, se posteriore al compimento dell’età.
Per chi, invece, ha maturato i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011, in base al principio di cristallizzazione, si applicano le vecchie finestre di 18 mesi, con decorrenza della pensione, dunque, al diciannovesimo mese dalla maturazione dei parametri richiesti dalla precedente normativa.
Pensione di vecchiaia contributiva
Chi decide di optare per il sistema contributivo, e chi non possiede contribuzione versata prima del 1996, può ottenere la pensione di vecchiaia, oltrechè con i requisiti esposti per la vecchia retributiva, anche a 70 anni e 3 mesi di età (70 anni e 7 mesi dal 2016), con 5 anni di contributi.
Pensione anticipata
La pensione anticipata, che sostituisce il vecchio trattamento di anzianità, può essere ottenuta dai lavoratori autonomi in presenza dei seguenti requisiti:
Anno di maturazione dei requisiti
Anni di contributi
Lavoratrici autonome Lavoratori autonomi
2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
2013 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi
2014-2015 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi
2016-2018 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi
2019-2020 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi
La penalizzazione per chi raggiunge la pensione precedentemente ai 62 anni di
età non si applica per le pensioni che decorrono sino al 31 dicembre 2017.
La decorrenza della pensione è collocata il mese successivo rispetto alla maturazione dei requisiti contributivi.
Pensione anticipata contributiva
La pensione anticipata può essere anche raggiunta con i seguenti requisiti, qualora si opti per il calcolo contributivo, o non si possiedano contributi anteriori al 1996: – 63 anni di età (requisito uguale per uomini e donne); – 20 anni di contributi (non sono considerati utili i contributi figurativi); – importo mensile della pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Opzione Donna
Le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni artigiani e commercianti possono, inoltre, optare per il calcolo contributivo della pensione col Regime Sperimentale Opzione Donna [3], qualora possiedano i seguenti requisiti:
– 58 anni e 3 mesi d’età (da compiere entro il 31 dicembre 2015; qualora sia approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016, l’età, entro il 31 dicembre 2015, sarà di 58 anni, senza l’aggiunta dei 3 mesi);
– 35 anni di contributi (da raggiungere, ugualmente, entro il 31 dicembre 2015);
La decorrenza della pensione è collocata al diciannovesimo mese dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, poiché è necessaria l’attesa di una finestra di 18 mesi.
Calcolo della pensione
Anche per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi sono in vigore tre metodi di calcolo, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995:
– calcolo reddituale (corrispondente al retributivo dei lavoratori dipendenti), che deve essere applicato sino al 2011, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
– calcolo misto, che vede l’applicazione del reddituale sino al 31 dicembre 1995, per chi, alla stessa data, possiede meno di 18 anni di contributi, e del calcolo contributivo dal primo gennaio 1996;
– calcolo interamente contributivo, che deve essere applicato per chi opta per tale sistema, o per chi non possiede contributi antecedenti al 1996.
Calcolo reddituale della pensione
L’ammontare dell’assegno di pensione, secondo il sistema reddituale, è determinato applicando, per ogni anno, un’aliquota di rendimento (2% o meno, secondo la fascia di reddito pensionabile) alla media dei redditi di impresa conseguiti negli ultimi anni di lavoro. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito è dell’80%, che corrisponde a un’anzianità contributiva di 40 anni. Il calcolo si basa quindi su tre elementi: – il reddito pensionabile; – gli anni di contributi; – l’aliquota di rendimento.
Calcolo contributivo della pensione
Il calcolo contributivo, invece, si basa sui contributi versati ogni anno, rivalutati annualmente secondo un coefficiente Istat (basato sulla variazione quinquennale del Pil nominale), il cui ammontare è trasformato in assegno di pensione in base ad un coefficiente di trasformazione, che aumenta al crescere dell’età pensionabile.
Note
[1] D.L. 201/2011. [2] Art.2, D.lgs 503/1992. [3] L.243/2004.