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Pensione giornalisti: trattamento di anzianità e di vecchiaia Inpgi

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Pensione giornalisti: trattamento di anzianità e di vecchiaia Inpgi

written by Noemi Secci | 25/11/2016

Pensione di anzianità e di vecchiaia ordinaria, con abbattimento e pro quota, pensione supplementare: i trattamenti che spettano ai giornalisti.

I requisiti necessari per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità dei giornalisti iscritti all’Inpgi risultano, ad oggi, tra i più elastici, al confronto con i requisiti ordinariamente previsti dalle altre gestioni previdenziali.

La flessibilità, però, è destinata a durare poco: a breve entrerà difatti in vigore una nuova riforma della cassa dei giornalisti, che stabilirà dei requisiti per l’accesso alla pensione molto simili a quelli introdotti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dalla Legge Fornero.

Vediamo, in questa breve guida, quali sono i requisiti per il pensionamento attualmente in vigore e che cosa dovrebbe cambiare con la riforma dell’Inpgi.

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Giornalisti: pensione di vecchiaia

Per i giornalisti la pensione di vecchiaia si può raggiungere con i seguenti requisiti:

20 anni di contributi (15 anni di contributi, se risultano versati entro il 31 dicembre 1992);

cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia giornalistico, sia di altra natura;

65 anni di età per gli uomini;

62 anni di età per le donne, sino al 31 dicembre 2016, che diventano:

63 anni di età, dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018;

64 anni di età, nel biennio 2019-2020;

65 anni di età, dal 1° gennaio 2021.

Sono escluse dagli aumenti di età le donne che hanno ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari al 30 giugno 2012.

La pensione di vecchiaia, per le donne, può essere ottenuta anche anticipando il requisito di età, con un abbattimento dell’assegno dal 4,76% al 20%;

l’abbattimento è commisurato a seconda degli anni di anticipo della pensione, da 1 a 5, mancanti al requisito di età. Sino al 31 dicembre 2020 l’abbattimento è dimezzato e va da un minimo del 2,38% a un massimo del 10%.

Pensione di vecchiaia pro quota

Per raggiungere i 20 anni di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, è possibile sommare i contributi maturati presso un diverso ente, anche se non appartenenti all’Assicurazione generale obbligatoria Inps (Ago). I contributi valgono ai fini del diritto alla pensione, ma ogni gestione liquida la sua quota di trattamento, senza dunque la possibilità di ottenere una pensione unica.

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Pensione di vecchiaia: che cosa cambierà con la riforma

Con la riforma previdenziale, che dovrebbe essere approvata a breve, ci sarà un brusco innalzamento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia, che saranno pari a:

66 anni, per gli uomini, dal 2017;

66 anni e 7 mesi, per gli uomini, dal 2018;

per le donne, i requisiti di età aumenteranno in questo modo:

64 anni nel 2017;

65 anni e 7 mesi nel 2018;

66 anni e 7 mesi nel 2019.

Sia per gli uomini che per le donne, i requisiti saranno adeguati in base all’aspettativa di vita.

Giornalisti: pensione di anzianità

Oltre alla pensione di vecchiaia, i giornalisti possono ottenere la pensione di anzianità, col possesso dei seguenti requisiti:

40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età;

35 anni di contributi, più 62 anni di età.

È possibile, comunque, ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi più 57 anni di età, con penalizzazioni dell’assegno dal 4,76% al 20% a seconda degli anni di anticipo, da 1 a 5, mancanti al requisito dei 40 anni di contributi; il calcolo dell’abbattimento può prendere, come parametro di riferimento, l’età prevista per la pensione di vecchiaia per le donne, se più favorevole.

Dopo la riforma, il requisito di età resterà fermo a 62 anni, ma il requisito

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contributivo cambierà in questo modo:

38 anni di contributi nel 2017;

39 anni di contributi nel 2018;

40 anni nel 2019.

Sarà poi tolta la possibilità di anticipo con penalizzazione.

Pensione di anzianità pro quota

Per ottenere la pensione di anzianità è possibile sommare i contributi, non riferiti a periodi coincidenti, accreditati presso l’Inps (Assicurazione generale obbligatoria) e l’Inpgi, secondo le previsioni della cosiddetta Legge Vigorelli [1]. A differenza della pensione di vecchiaia pro quota, per la pensione di anzianità non è possibile sommare i contributi appartenenti a gestioni diverse dall’Ago.

Una volta raggiunti i requisiti previsti per la pensione di anzianità grazie alla sommatoria dei contributi, è possibile ottenere il solo trattamento presso l’Inpgi;

per ottenere la quota di trattamento maturata presso l’Inps bisogna attendere:

il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, o di 41 anni e 10 mesi, per le donne;

il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (dal 2018, 66 anni e 7 mesi per tutti), ottenendo dall’Inps la pensione supplementare.

Una volta approvata la riforma, non sarà più possibile ottenere la pensione d’anzianità pro quota, a meno che non risulti perfezionato il diritto autonomo al conseguimento della pensione sia all’Inps che all’Inpgi, o non si opti per un calcolo interamente contributivo, fortemente penalizzante.

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Pensione di vecchiaia supplementare

I titolari di una pensione presso l’Inps, l’Enpals o presso una gestione sostitutiva o esonerativa dell’Ago (non titolari di una pensione principale presso una cassa professionale), una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia presso Inpgi, possono ottenere la pensione supplementare di vecchiaia, se il requisito di contribuzione è insufficiente per ottenere una pensione di vecchiaia autonoma.

Per ottenere il trattamento, è necessario aver cessato ogni attività lavorativa.

Prepensionamento

I giornalisti collocati in Cigs (cassa integrazione straordinaria) provenienti da aziende in crisi possono fruire del prepensionamento se possiedono i seguenti requisiti:

58 anni di età

18 anni di contributi INPGI.

Per fruire del prepensionamento, è necessario che il giornalista collocato in Cigs presenti le dimissioni entro 60 giorni dal collocamento in Cigs o dalla successiva data di raggiungimento del requisito di età e contribuzione mancante.

Inoltre, perché il prepensionamento sia possibile, deve essere emanato un apposito decreto ministeriale.

Giornalisti: le mini-salvaguardie per la pensione

Per limitare l’impatto della riforma previdenziale dell’Inpgi, sono state previste delle clausole di salvaguardia, valide per 12 mesi dall’entrata in vigore della

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riforma.

I beneficiari delle mini-salvaguardie sono:

i giornalisti (sia uomini che donne) ammessi alla contribuzione volontaria entro il 30 giugno 2016: questi soggetti potranno pensionarsi con le regole attuali se raggiungeranno, nei 12 mesi successivi all’approvazione della riforma da parte dei ministeri, i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni gli uomini, 62 le donne, con 20 anni di contributi), oppure quelli per la pensione di anzianità ordinaria (62 anni di età e 35 di contributi);

le giornaliste ammesse alla contribuzione volontaria entro il 30 giugno 2016: le lavoratrici potranno andare in pensione se:

compiono 60 anni entro 12 mesi dall’approvazione della riforma da parte dei ministeri;

possiedono 20 anni di contributi;

risultano disoccupate e non sono state riassunte: in quest’ipotesi, l’assegno di pensione sarà decurtato secondo le regole oggi in vigore;

giornalisti di aziende in crisi: i giornalisti in mobilità, dipendenti di aziende che stanno utilizzando la cigs o la solidarietà, oppure disoccupati in uscita da aziende in crisi potranno andare in pensione di vecchiaia o di anzianità con le regole attuali, se raggiungono i requisiti durante il periodo di mobilità, cigs, solidarietà o disoccupazione, e comunque non oltre i 12 mesi dall’approvazione della riforma; dovranno quindi avere:

65 anni di età per gli uomini e 62 per le donne, con 20 anni di contribuzione, per la pensione di vecchiaia; 62 anni di età e 35 di contribuzione per la pensione di anzianità ordinaria;

57 anni di età e 35 di contribuzione per la pensione di anzianità con gli abbattimenti;

l’accordo sindacale per mobilità o stato di crisi deve essere stato stipulato prima del 30 giugno 2016;

cristallizzazione dei requisiti: chi raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2016 potrà andare in pensione in qualsiasi momento, anche se è cambiata la legge.

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Calcolo della pensione

Il calcolo dell’assegno di pensione, con la riforma, non sarà più legato alle retribuzioni e sarà abolito il sistema solidaristico a ripartizione: entrerà in vigore per tutti, dal 2017, il calcolo contributivo.

Per chi è già iscritto all’Inpgi dal 2016, il calcolo sarà retributivo (con le diverse quote previste) sino al 31 dicembre 2016, poi contributivo.

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