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Le novità 2022 in materia di lavoro

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Academic year: 2022

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(1)

Commissione Diritto del Lavoro

Webinar

Le novità 2022 in materia di lavoro

Estensione della negoziazione assistita alla materia del lavoro

Roma, 25 gennaio 2022

Fabio F. Diano

Avvocato Giuslavorista - Commercialista

Componente Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma

(2)

RIFORMA PROCESSO CIVILE

Il 25 novembre 2021 la Camera ha definitivamente

approvato il disegno di legge A.C. 3289, che prevede una

delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per

la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione

alternativa delle controversie nonché una serie di misure

urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in

materia di diritti delle persone e delle famiglie e in

materia di esecuzione forzata

(3)

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa

Il comma 4 dell’articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita.

In particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici

(4)

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa

La lettera p) delega il Governo a prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano, previo accordo delle parti, essere svolte anche con modalità telematica e collegamenti da remoto.

Le successive lettere dell’art. 1 comma 4 del disegno di legge attengono alla riforma delle procedure di negoziazione assistita.

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è disciplinata dall’art. 2 del D. L. 132/2014, conv. con mod. dalla L. 162/2014. In particolare, il provvedimento ha richiesto che, all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato debba informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. La convenzione – che consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e (attualmente) i contenziosi di lavoro.

(5)

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa

In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione.

Ciò vale:

- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

- per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

(6)

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa

Lo stesso D.L. 132/14 (art. 6) ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio.

Per rendere maggiormente appetibile l'istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto incentivi fiscali sotto forma di un credito di imposta per coloro che se ne avvalgono (cfr. art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016 e D.M. Giustizia 23 dicembre 2015).

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LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021

ENTRATA IN VIGORE 24/12/2021 Art. 1

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

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LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021

In particolare, la lettera q) prevede che il Governo debba consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro (di cui all’art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità.

In tali casi, le parti dovranno essere assistite dal proprio avvocato e, ove lo ritengano, anche dai consulenti del lavoro.

La disposizione di delega fa salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412- ter c.p.c.): la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è quindi aggiunta alle modalità già previste per la risoluzione stragiudiziale.

La norma delegata dovrà, inoltre, assicurare al relativo accordo il regime di stabilità previsto dall’art. 2113, quarto comma, del codice civile, a norma del quale non sono dichiarate invalide le rinunzie e le transazioni effettuate in sede di negoziazione assistita relative a diritti indisponibili del lavoratore.

(9)

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021

In attuazione della delega, inoltre, il Governo dovrà semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l’utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso (lettera r).

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Sedi c.d. “protette” ove validare (facoltativamente) rinunzie e transazioni in materia di lavoro

Innanzi al Giudice (art. 185 cpc)

In sede amministrativa c/o le DTL (art. 410 cpc)

In sede sindacale (art. 411 cpc)

c/o le sedi e con le modalità previste dai C.C. stip. dalle ass.ni sindacali magg.te rappr.ve (art. 412 ter cpc)

Conciliazione intervenuta all’interno di uno specifico collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412 quater cpc)

Innanzi alla Commissione di Conciliazione trasformatasi in Collegio Arbitrale su richiesta delle parti (412 quater)

Innanzi agli organi di Certificazione dei contratti di lav.

(art. 31, c. 13, L. 183/2010)

Intervenute su un contratto di lavoro certificato innanzi la Commiss. che lo aveva certificato (art.80,c.4,Dlgs.276/03)

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DE IURE CONDENDO

Dall’entrata in vigore del Decreto delegato (entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge delega), le rinunce e le transazioni riguardanti diritti inderogabili del lavoratore (derivanti sia dalla legge sia dai contratti collettivi) saranno valide e non impugnabili anche quando verranno perfezionate a conclusione di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato e/o da un consulente del lavoro.

Ciò in quanto, la norma dovrà modificare il quarto comma dell’art. 2113 c.c. rendendo così inoppugnabili le rinunzie e

transazioni concluse a seguito di una procedura di negoziazione

assistita da un avvocato e/o da un CdL

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LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE

Invito

La procedura viene avviata mediante invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e deve indicare:

 l’ oggetto della controversia, che può riguardare solo diritti disponibili

 l’ avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg. dal ricevimento o il suo rifiuto può costituire elemento valutabile dal Giudice ai fini delle spese legali e della responsabilità aggravata per lite temeraria

 la sottoscrizione autografa della parte, autenticata dall’avvocato

(13)

LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE

Convenzione

Nel caso l’invito venga accettato, le parti sottoscrivono un accordo con il quale convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Detta convenzione deve:

 specificare il termine concordato tra le parti per il completamento della procedura, termine che non può essere inferiore ad un mese e non superiore a tre, e precisare l’oggetto della controversia

 essere temporanea, ossia conclusa nel periodo di tempo determinato dalle parti (nel rispetto della durata minima di un mese e massima di 3)

 essere redatta in forma scritta a pena di nullità e conclusa con l’assistenza di un avvocato

(14)

LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE Trattative

Nel corso delle trattative, le parti e i loro difensori devono

comportarsi con lealtà e buona fede. Le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute:

 devono essere mantenute riservate

 non possono essere utilizzate nell’eventuale procedimento giudiziale avente in tutto o in parte il medesimo oggetto

Gli avvocati e i loro assistiti, altresì, non sono tenuti a deporre

sul contenuto di tali informazioni e dichiarazioni

(15)

LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE

Conclusione

In caso di esito negativo le parti possono avviare un procedimento giudiziale;

In caso di esito positivo le parti e i loro difensori

sottoscrivono un accordo -conforme alle norme

imperative e all’ordine pubblico- che costituisce

titolo esecutivo (art. 5, c.1), utile anche ai fini

dell’iscrizione di ipoteca giudiziale

(16)

LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE

Interruzione della prescrizione e della decadenza

A partire dalla comunicazione dell’invito o dalla sottoscrizione della

convenzione si interrompe il decorso dei termini di prescrizione e, per una sola volta, quelli di decadenza;

Se l’invito viene rifiutato o non viene accettato entro il termine di 30 gg. i termini di decadenza ritornano a decorrere dal momento del rifiuto o della mancata accettazione entro il predetto termine. Lo stesso effetto si produce in caso di dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati che assistono le parti.

(17)

FINE

Grazie per l’attenzione

Fabio F. Diano

Componente Commissione Diritto del Lavoro ODCEC

di Roma – Avvocato www.studiodianolavoro.it

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