Commissione Diritto del Lavoro
Webinar
Le novità 2022 in materia di lavoro
Estensione della negoziazione assistita alla materia del lavoro
Roma, 25 gennaio 2022
Fabio F. Diano
Avvocato Giuslavorista - Commercialista
Componente Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma
RIFORMA PROCESSO CIVILE
Il 25 novembre 2021 la Camera ha definitivamente
approvato il disegno di legge A.C. 3289, che prevede una
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie nonché una serie di misure
urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in
materia di diritti delle persone e delle famiglie e in
materia di esecuzione forzata
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa
Il comma 4 dell’articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita.
In particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa
La lettera p) delega il Governo a prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano, previo accordo delle parti, essere svolte anche con modalità telematica e collegamenti da remoto.
Le successive lettere dell’art. 1 comma 4 del disegno di legge attengono alla riforma delle procedure di negoziazione assistita.
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è disciplinata dall’art. 2 del D. L. 132/2014, conv. con mod. dalla L. 162/2014. In particolare, il provvedimento ha richiesto che, all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato debba informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. La convenzione – che consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e (attualmente) i contenziosi di lavoro.
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa
In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione.
Ciò vale:
- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – Relazione illustrativa
Lo stesso D.L. 132/14 (art. 6) ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio.
Per rendere maggiormente appetibile l'istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto incentivi fiscali sotto forma di un credito di imposta per coloro che se ne avvalgono (cfr. art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016 e D.M. Giustizia 23 dicembre 2015).
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021
ENTRATA IN VIGORE 24/12/2021 Art. 1
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021
In particolare, la lettera q) prevede che il Governo debba consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro (di cui all’art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità.
In tali casi, le parti dovranno essere assistite dal proprio avvocato e, ove lo ritengano, anche dai consulenti del lavoro.
La disposizione di delega fa salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412- ter c.p.c.): la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è quindi aggiunta alle modalità già previste per la risoluzione stragiudiziale.
La norma delegata dovrà, inoltre, assicurare al relativo accordo il regime di stabilità previsto dall’art. 2113, quarto comma, del codice civile, a norma del quale non sono dichiarate invalide le rinunzie e le transazioni effettuate in sede di negoziazione assistita relative a diritti indisponibili del lavoratore.
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206, in G.U. n. 292 del 9/12/2021
In attuazione della delega, inoltre, il Governo dovrà semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l’utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso (lettera r).
Sedi c.d. “protette” ove validare (facoltativamente) rinunzie e transazioni in materia di lavoro
Innanzi al Giudice (art. 185 cpc)
In sede amministrativa c/o le DTL (art. 410 cpc)
In sede sindacale (art. 411 cpc)
c/o le sedi e con le modalità previste dai C.C. stip. dalle ass.ni sindacali magg.te rappr.ve (art. 412 ter cpc)
Conciliazione intervenuta all’interno di uno specifico collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412 quater cpc)
Innanzi alla Commissione di Conciliazione trasformatasi in Collegio Arbitrale su richiesta delle parti (412 quater)
Innanzi agli organi di Certificazione dei contratti di lav.
(art. 31, c. 13, L. 183/2010)
Intervenute su un contratto di lavoro certificato innanzi la Commiss. che lo aveva certificato (art.80,c.4,Dlgs.276/03)
DE IURE CONDENDO
Dall’entrata in vigore del Decreto delegato (entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge delega), le rinunce e le transazioni riguardanti diritti inderogabili del lavoratore (derivanti sia dalla legge sia dai contratti collettivi) saranno valide e non impugnabili anche quando verranno perfezionate a conclusione di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato e/o da un consulente del lavoro.
Ciò in quanto, la norma dovrà modificare il quarto comma dell’art. 2113 c.c. rendendo così inoppugnabili le rinunzie e
transazioni concluse a seguito di una procedura di negoziazione
assistita da un avvocato e/o da un CdL
LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE
Invito
La procedura viene avviata mediante invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e deve indicare:
l’ oggetto della controversia, che può riguardare solo diritti disponibili
l’ avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg. dal ricevimento o il suo rifiuto può costituire elemento valutabile dal Giudice ai fini delle spese legali e della responsabilità aggravata per lite temeraria
la sottoscrizione autografa della parte, autenticata dall’avvocato
LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE
Convenzione
Nel caso l’invito venga accettato, le parti sottoscrivono un accordo con il quale convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Detta convenzione deve:
specificare il termine concordato tra le parti per il completamento della procedura, termine che non può essere inferiore ad un mese e non superiore a tre, e precisare l’oggetto della controversia
essere temporanea, ossia conclusa nel periodo di tempo determinato dalle parti (nel rispetto della durata minima di un mese e massima di 3)
essere redatta in forma scritta a pena di nullità e conclusa con l’assistenza di un avvocato
LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE Trattative
Nel corso delle trattative, le parti e i loro difensori devono
comportarsi con lealtà e buona fede. Le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute:
devono essere mantenute riservate
non possono essere utilizzate nell’eventuale procedimento giudiziale avente in tutto o in parte il medesimo oggetto
Gli avvocati e i loro assistiti, altresì, non sono tenuti a deporre
sul contenuto di tali informazioni e dichiarazioni
LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE
Conclusione
In caso di esito negativo le parti possono avviare un procedimento giudiziale;
In caso di esito positivo le parti e i loro difensori
sottoscrivono un accordo -conforme alle norme
imperative e all’ordine pubblico- che costituisce
titolo esecutivo (art. 5, c.1), utile anche ai fini
dell’iscrizione di ipoteca giudiziale
LA PROCEDURA ATTUALE DELLA NEGOZIAZIONE
Interruzione della prescrizione e della decadenza
A partire dalla comunicazione dell’invito o dalla sottoscrizione della
convenzione si interrompe il decorso dei termini di prescrizione e, per una sola volta, quelli di decadenza;
Se l’invito viene rifiutato o non viene accettato entro il termine di 30 gg. i termini di decadenza ritornano a decorrere dal momento del rifiuto o della mancata accettazione entro il predetto termine. Lo stesso effetto si produce in caso di dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati che assistono le parti.
FINE
Grazie per l’attenzione
Fabio F. Diano
Componente Commissione Diritto del Lavoro ODCEC
di Roma – Avvocato www.studiodianolavoro.it