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La figura del preposto e gli obblighi di vigilanza

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Academic year: 2022

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Decreto legislativo 81/2008 LA FIGURA DEL PREPOSTO E GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA

01.03.2022

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Decreto legislativo 81/2008

La figura del preposto e gli obblighi di vigilanza

Venezia, 1 marzo 2022

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“Gerarchia” della prevenzione

lavoratori datore di lavoro

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“Gerarchia” della prevenzione

lavoratori preposti

datore di lavoro

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“Gerarchia” della prevenzione

lavoratori preposti dirigenti datore di lavoro

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Definizione di datore di lavoro

Art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008

È «datore di lavoro»:

• «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque,

il soggetto che, secondo

• il tipo e

• l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,

ha la responsabilità

– dell’organizzazione stessa o – dell’unità produttiva

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

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Definizione di datore di lavoro

Art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008

Datore di lavoro è colui il quale

ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva;

esercita i poteri decisionali;

dispone di poteri di spesa.

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Ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro, figura cardine dell’impresa, ha l’obbligo di:

• nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

• valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro,

• adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi

• fornire DPI adeguati ai lavoratori,

• garantire l’adeguata informazioni, formazione ed addestramento ai lavoratori,

• nominare il medico competente,

e molti altri obblighi, tra i quali, in particolate,

• individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad

applicare le misure di prevenzione e protezione ed a e vigilarne l’applicazione.

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Ruolo del datore di lavoro

Per applicare e far applicare le misure di prevenzione e protezione e vigilarne l’applicazione il datore di lavoro può:

• nominare/individuare dei dirigenti cui affidare i compiti dell’art. 18;

• nominare/individuare dei preposti cui affidare i compiti dell’art. 19.

Si tratta di scelte organizzative connesse a

• tipo di attività (complessa, semplice, su più sedi, ecc);

• tipi di rischi e necessità di vigilanza;

valutazione del «come» gestire la sicurezza.

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Ruolo del datore di lavoro

Per applicare e far applicare le misure di prevenzione e

protezione e vigilarne l’applicazione il datore di lavoro deve:

• nominare/individuare dei dirigenti cui affidare i compiti dell’art. 18;

• nominare/individuare dei preposti cui affidare i compiti dell’art. 19;

qualora necessario in relazione a

• tipo di attività (complessa, semplice, su più sedi, ecc);

• tipi di rischi e necessità di vigilanza;

valutazione del «come» gestire la sicurezza.

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Preposto (definizione)

Art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008

È «preposto»:

La «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

Il preposto deve:

avere competenze professionali adeguate al ruolo che ricopre;

sovrintendere all’attività lavorativa;

garantire l’attuazione delle direttive ricevute;

controllare l’attuazione delle direttive da parte dei lavoratori;

esercitare un funzionale potere di iniziativa.

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Chi è “preposto” e cosa deve fare

(prima della modifica)

La persona che assume un ruolo di vigilanza e di

coordinamento su uno o più lavoratori si configura come un “preposto”.

• Gli obblighi del preposto

– sono elencati all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 («Obblighi del preposto») e

possono essere integrati e specificati sulla base della valutazione dei rischi in sede di

• definizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali e della

• definizione ed attribuzione dei ruoli aziendali per attuarle

decise dal datore di lavoro (art. 28, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 81/2008).

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Incarico al preposto

(prima della modifica)

• Il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere

organizzativo e decisionale, può (poteva) incaricare uno o più “preposti”, anche specificando i compiti previsti all’art. 19 a loro attribuiti, con una semplice

formalizzazione interna dell’incarico.

• Le condizioni perché l’incarico sia (fosse) efficace sono:

– capacità professionale dell’incaricato;

– adeguata formazione dell’incaricato;

– effettività del ruolo nell’ambito dell’organizzazione;

– definizione chiara e dettagliata dei compiti affidati.

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La modifica all’art. 18 – Legge 215/2021

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del decreto legge n. 146/2021, «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») in vigore dal 21 dicembre 2021

ha modificato l’art. 18 – «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente» prevedendo che

• il preposto sia individuato con atto esplicito:

«individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19»

• i contratti nazionali e gli accordi collettivi possano definire un emolumento specifico per questo ruolo.

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L’incarico di preposto

• Non è sempre dovuto: dipende dall’organizzazione che il datore di lavoro si è dato per attuare la vigilanza in

materia di sicurezza.

• Non ne è specificata la forma (lettera di incarico, inserimento nell’organigramma, mansionario, ecc).

• Non è prevista necessità di accettazione da parte del preposto.

• Non vi è un obbligo di accettazione da parte del preposto.

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L’incarico del preposto

evidenza dell’organizzazione della vigilanza

La formalizzazione dell’incarico del preposto dà evidenza:

dell’organizzazione della sicurezza;

• dell’ottemperanza all’adempimento (già previsto) di cui all’art. 28, comma 2, lett. d), dell’81 relativo ai contenuti del DVR: «d) l’individuazione delle procedure per

l’attuazione delle misure da realizzare, dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono

provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri»;

delle modalità di attuazione della vigilanza: l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo costituisce presupposto di sospensione dell’attività in caso di verifica in applicazione dell’art. 14 del d.lgs.

81/2008.

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La modifica all’art. 19 - L. 215/2021

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del decreto legge n. 146/2021, «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») in vigore dal 21 dicembre 2021

ha modificato l’art. 19 – «Obblighi del preposto»

chiarendo ed esplicitando meglio

• i contenuti e

• le modalità di esercizio della vigilanza.

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Obblighi di attivazione connessi alla vigilanza

(modifica all’art. 19)

In relazione all’attività di vigilanza, il preposto ha i seguenti tre obblighi di attivazione:

1. intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori;

2. interrompere l’attività del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;

3. interrompere temporaneamente l’attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

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Obblighi di informazione connessi alla vigilanza

(modifica all’art. 19)

In relazione all’attività di vigilanza, il preposto ha i seguenti due obblighi di informazione:

1. informare i diretti superiori, in caso di mancata

attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite al lavoratore (oltre che interrompere l’attività del

lavoratore stesso);

2. segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente i casi rilevati di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (oltre che interrompere temporaneamente l’attività).

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Comportamenti non conformi

I° obbligo di attivazione: intervenire

Il preposto vigila e sorveglia le attività e, se constata

comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, deve:

intervenire per modificare il comportamento non conforme;

fornire ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza;

far applicare le misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate.

Presupposto fondamentale per adempiere a tali obblighi è la conoscenza da parte del preposto

delle disposizioni e delle istruzioni di sicurezza;

delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed

individuale adottate per il reparto/settore/mansioni su cui il preposto stesso esercita la sorveglianza.

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Inosservanza di disposizioni impartite

II° obbligo di attivazione: interrompere l’attività I° obbligo di informazione

Se le disposizioni impartite non vengono osservate, il preposto ha l’obbligo di

• interrompere l’attività del lavoratore;

• informare i diretti superiori.

Il potere/obbligo di interrompere l’attività lavorativa è una nuova modulazione del ruolo del preposto e dell’efficacia della vigilanza esercitata.

L’obbligo di informare i superiori era già implicitamente contenuto nei compiti del preposto.

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Deficienze di mezzi e attrezzature – Condizioni di pericolo

III° obbligo di attivazione: interruzione temporanea II° obbligo di informazione

La sorveglianza del preposto riguarda:

• i comportamenti dei lavoratori

• la sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

In caso di rilevazione di

carenze/non conformità («deficienze») dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di

• condizioni di pericolo, il preposto deve:

▪ se necessario, interrompere temporaneamente l’attività;

▪ fare tempestiva segnalazione al datore di lavoro e al dirigente le carenze ed i pericoli rilevati.

Il preposto deve quindi conoscere le condizioni di sicurezza di macchine e attrezzature con cui operano i lavoratori.

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Sanzioni per il preposto

La legge n. 215/2021 inserisce l’inadempimento dei nuovi obblighi tra quelli già sanzionati dall’art. 56, comma 1, lett.

a), dell’81.

Sono quindi puniti con

l’arresto fino a due mesi

o l’ammenda da 400 a 1.200 euro i preposti che omettano di

• intervenire per modificare comportamenti non conformi;

• interrompere l’attività di chi non rispetti le disposizioni impartite e/o di informarne i superiori;

• rilevare le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro e di altre condizioni di pericolo, sospendendo

temporaneamente l’attività, se necessario, e comunque segnalandolo al datore di lavoro e al dirigente.

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Formazione ed aggiornamento del preposto

L’articolo 37, «Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti», del d.lgs. 81/2008 (comma 7) prevede una formazione specifica del preposto sulla base di un Accordo Stato-Regioni.

• L’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha definito contenuti e durata della formazione del preposto (8 ore) con aggiornamento quinquennale.

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Nuove disposizioni relative alla

Formazione ed aggiornamento del preposto

(L. 215/2021)

La legge n. 215/2021 introduce, all’articolo 37 del d.lgs.

81/2008 («Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti»), il seguente comma 7-ter:

«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.».

È previsto un accordo Stato-Regioni che regoli questa formazione (e riveda gli attuali accordi sulla formazione).

L’accordo dovrà essere emanato entro il prossimo 30 giugno.

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Nuove disposizioni relative alla

Formazione ed aggiornamento del preposto

(L. 215/2021) – circolare INL n. 1/22

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare 1/22) ha fornito le seguenti indicazioni:

• in attesa del nuovo accordo Stato-Regioni, gli obblighi formativi del preposto rimangono regolati dall’accordo del 2011;

• La formazione interamente in presenza e la periodicità biennale saranno oggetto di specificazione nel nuovo accordo e non potranno essere oggetto di

provvedimenti di prescrizione ai sensi del d.lgs.

758/1994.

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Preposti in attività eseguite in appalto Obbligo di comunicazione del nominativo

(L. 215/2021)

Nelle attività in appalto ed in subappalto, previste dall’art.

26 del d.lgs. 81/2008, viene introdotto (nuovo comma 8- bis)

l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro

committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.

L’inadempimento di tale obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore è

penalmente sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55).

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Esercizio di fatto di poteri direttivi

Articolo 299 del d.lgs. 81/2008:

• «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere

b) datore di lavoro d) dirigente

e) preposto

gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di

regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti».

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Indicazioni operative

Le modifiche normative portano a dover effettuare una ricognizione dell’organizzazione per verificare:

se nel DVR sono state individuate le figure

dell’organizzazione incaricate dell’attuazione delle misure

se le figure individuate nel DVR corrispondono agli incarichi eventualmente conferiti;

se gli incarichi conferiti corrispondono al ruolo di fatto svolto (preposti di fatto)

quindi

procedere alla formalizzazione degli incarichi con le modalità più consone all’azienda:

organigramma/mansionario bacheca aziendale

lettere di incarico ecc

fornire ai preposti le informazioni necessarie alla loro vigilanza (misure adottate, sicurezza attrezzature, ecc)

formare i preposti secondo l’accordo Stato-Regioni

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041.5499151

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