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IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LA RITENUTA D ACCONTO DEL 20%

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(1)

INFORMATIVA N. 198 – 29 LUGLIO 2013

DICHIARAZIONI

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LA RITENUTA D’ACCONTO DEL 20%

• Art. 21, Legge n. 449/97

• Provvedimento Agenzia Entrate 3.3.2010

• Circolare Agenzia Entrate 2.3.2011, n. 8/E

• Istruzioni mod. UNICO 2013 PF

• Istruzioni mod. 770/2013 Semplificato

In caso di pignoramento di somme / valori presso terzi che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, è necessario operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto (dell’IRPEF) del 20%.

Dopo aver illustrato gli adempimenti posti a carico dei 3 soggetti coinvolti, ovvero:

- debitore;

- creditore pignoratizio;

- terzo erogatore;

si propongono alcune esemplificazioni di compilazione delle dichiarazioni (mod. 770 / mod. UNICO) da parte dei predetti soggetti.

(2)

Ai sensi dell’art. 21, comma 15, Legge n. 449/97, per i pagamenti eseguiti mediante pignoramento presso terzi in base ad una ordinanza di assegnazione, il terzo erogante, qualora rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, opera all’atto del pagamento una ritenuta d’acconto pari al 20%

ai fini IRPEF.

La ritenuta va operata se il credito pignorato è riferito a somme / valori per i quali le disposizioni contenute nel Titolo III, DPR n. 600/73, nonché negli artt. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e 33, comma 4, DPR n. 42/88, prevedono l’applicazione di una ritenuta, ossia nei seguenti casi.

RIFERIMENTO

NORMATIVO SOMME PER LE QUALI È PREVISTA LAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Titolo III, DPR n. 600/73

- redditi di lavoro dipendente (art. 23)

- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 24) - redditi di lavoro autonomo e altri redditi (art. 25)

- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (art. 25-bis)

- corrispettivi dovuti dal condomino all’appaltatore (art. 25-ter) - interessi e redditi da capitale (art. 26)

- interessi ed altri proventi per soggetti non residenti (art. 26-bis e seg.) - dividendi (art. 27)

- compenso per avviamento commerciale e su contributi degli enti pubblici (art. 28) - compenso e altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29)

- premi e vincite (art. 30) Art. 11, commi 5, 6 e

7, Legge n. 413/91 indennità di esproprio / occupazione e relativi interessi

Art. 33, comma 4, DPR n. 42/88

- utili spettanti a promotori e soci fondatori di spa, sapa, srl (art. 53, comma 2, lett.

d, TUIR)

- redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo (art. 53, comma 3, TUIR)

- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (art. 67, comma 1, lett. g, TUIR) - indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai

direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, con finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (art. 67, comma 1, let. m, TUIR)

- indennità per cessazione da funzioni notarili (art. 17, comma 1, lett. e, TUIR) - indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva, se

non corrisposte a titolo di TFR (art. 17, comma 1, lett. f, TUIR)

Nella procedura di pignoramento, i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- creditore pignoratizio, ossia il soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto (debitore), nei confronti del quale ha ottenuto un pignoramento di un suo bene / credito;

- debitore, ossia il soggetto tenuto ad un’obbligazione nei confronti del creditore pignoratizio per la quale ha subito il pignoramento di un proprio bene / credito vantato verso un debitore (terzo erogatore);

- terzo erogatore ossia il soggetto che ha un debito nei confronti del debitore ed è chiamato ad estinguere tale debito nelle mani del creditore pignoratizio.

(3)

TERZO EROGATORE

Come accennato, il terzo erogatore è tenuto ad operare, all’atto del pagamento nei confronti del creditore pignoratizio, una ritenuta d’acconto ai fini IRPEF del 20%. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.3.2011, n. 8/E, l’obbligo di effettuare la ritenuta sorge a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

Terzo erogatore sostituto d’imposta (ex art. 23 e seg., DPR n. 600/73)

Creditore pignoratizio soggetto IRPEF (la ritenuta è infatti operata a titolo di acconto dell’IRPEF. Non va operata nei confronti di soggetti IRES)

Credito pignorato

riferito a somme assoggettabili a ritenuta in base alle disposizioni contenute nel Titolo III, DPR, n. 600/73, nonché negli artt. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 Il terzo erogatore deve effettuare la ritenuta anche se il debitore non riveste la qualifica di sostituto di imposta.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 8/E individua le seguenti casistiche in merito all’obbligo o meno di operare la ritenuta da parte del terzo erogatore.

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA

Un dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un c/c bancario del datore di lavoro.

In tal caso la banca (terzo erogatore) opera la ritenuta del 20% all’atto del pagamento delle somme a favore del dipendente, poiché si tratta di redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il prelievo alla fonte ex art.

23, DPR n. 600/73.

È tenuto ad operare la ritenuta il terzo che eroga ad un soggetto IRPEF utili o dividendi su partecipazioni per i quali l’art. 27, DPR n. 600/73 prevede l’assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte.

È tenuto ad operare la ritenuta il terzo (ente locale) che eroga al creditore pignoratizio somme di cui all’art.

11, commi 5 e 6, Legge n. 413/91 (indennità di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, ecc.) per le quali l’art. 11, comma 7 ne prevede, all’atto della corresponsione, una ritenuta alla fonte nella misura del 20%.

SOMME NON ASSOGGETTATE A RITENUTA

Il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di canoni arretrati, pignora lo stipendio dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore).

In tal caso il datore di lavoro (terzo erogante) non opera alcuna ritenuta in quanto i redditi fondiari non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni sopra individuate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

La ritenuta non va effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d’impresa, ad eccezione dei casi in cui anche per tale tipologia di provento sia previsto un prelievo alla fonte (ad esempio, provvigioni ex art. 25-bis, DPR n. 600/73 o corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore ex art. 25-ter, DPR n. 600/73).

La ritenuta non va effettuata se il terzo eroga somme a titolo di risarcimento di un danno emergente, ossia che abbia provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, comma 2, TUIR).

È onere del creditore pignoratizio dimostrare che le somme pagate dal terzo erogatore attengono ai casi per i quali la ritenuta non deve essere operata. Diversamente, il terzo provvederà ad applicarla. Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E chiarisce che:

(4)

“in un’ottica di semplificazione e al fine di agevolare l’applicazione della ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla sempre, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento”.

Il creditore pignoratizio può attestare l’esonero dall’applicazione della ritenuta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000, con la quale certifica l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per effettuare la ritenuta (creditore pignoratizio non soggetto IRPEF e credito costituito da somme che non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte).

Qualora la somma da erogare al creditore pignoratizio sia assoggettabile a ritenuta solo in parte, il terzo applica la ritenuta solamente sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In mancanza dell’attestazione del creditore, il terzo applica la ritenuta sull’intero importo da erogare.

Esempio 1 Somma da erogare al creditore pignoratizio pari a € 140 di cui:

ƒ compensi per prestazioni di lavoro autonomo € 100

ƒ IVA € 21

ƒ spese anticipate in nome e per conto del cliente € 19

La ritenuta va applicata solo sul compenso professionale (100), in quanto assoggettabile a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. Le restanti somme non scontano alcun prelievo fiscale.

Nel caso in cui nella somma da corrispondere sono inclusi anche interessi moratori o dilatori, la ritenuta va applicata anche su tali importi poiché costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati ex art. 6, comma 2, TUIR.

Esempio 2 Somma da erogare al creditore pignoratizio pari a € 140 di cui:

ƒ compensi per prestazioni di lavoro autonomo € 100

ƒ IVA € 21

ƒ interessi moratori o dilatori € 19

La ritenuta va applicata sul compenso professionale (100) e sugli interessi (19).

Il terzo erogatore deve operare la ritenuta del 20% (ricorrendone le condizioni) ancorché dall’ordinanza di assegnazione risulta che le somme da erogare sono già al netto di ogni ritenuta. In tal caso il terzo erogatore non applica la ritenuta solo se il creditore pignoratizio dimostra l’avvenuta effettuazione della ritenuta.

Esempio 3 Una banca (terzo erogatore) è tenuta ad erogare, al dipendente (creditore pignoratizio) di un soggetto che detiene presso la stessa un c/c, retribuzioni arretrate (assoggettabili a ritenuta ex art. 23, DPR n. 600/73).

Se nell’ordinanza di assegnazione è disposto che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente (creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) del datore di lavoro (debitore) sono già al netto delle ritenute di legge, il dipendente, per non subire l’ulteriore ritenuta del 20% da parte della banca, deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato le ritenute sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento.

La ritenuta del 20% va applicata anche alle somme corrisposte al difensore del creditore pignoratizio a titolo di spese processuali distratte a suo favore. Nell’ordinanza di assegnazione va indicata separatamente la quota spettante al creditore pignoratizio e quella spettante al suo difensore.

DOPPIA RITENUTA

In presenza di talune fattispecie, il terzo erogatore è obbligato ad operare una doppia ritenuta. Ciò si verifica nel caso in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d’imposta del debitore principale (in quanto, ad esempio, è il suo datore di lavoro).

(5)

In tal caso il terzo erogatore deve effettuare la ritenuta relativa al reddito di lavoro dipendente nei confronti del lavoratore (suo creditore) e la ritenuta del 20% nei confronti del creditore pignoratizio.

Esempio 4 Un datore di lavoro (terzo erogatore) riceve un atto di pignoramento dello stipendio di un proprio dipendente (debitore), in conseguenza del mancato pagamento da parte di quest’ultimo di compensi per prestazioni di lavoro autonomo ad un professionista (creditore pignoratizio).

In tal caso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una duplice ritenuta:

ƒ una sul reddito di lavoro dipendente;

ƒ l’altra (20%) relativa al credito nei confronti del professionista.

In merito nella citata Circolare n. 8/E l’Agenzia distingue le seguenti 2 fattispecie:

1. l’importo da pignorare è al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore ed il suo creditore (dipendente). In tal caso, il terzo erogatore (datore di lavoro) effettua soltanto la ritenuta del 20%, posto che lo stesso ha già operato la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente;

2. l’importo da pignorare è al lordo della predetta ritenuta. In tal caso, il terzo erogatore (datore di lavoro) deve:

- corrispondere al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta del 20%;

- operare anche la ritenuta prevista per il reddito di lavoro dipendente.

Qualora le somme disponibili presso il debitore (lavoratore) non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l’effettuazione di entrambe le ritenute, lo stesso è obbligato a fornire al terzo erogatore (datore di lavoro) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il terzo erogatore dovrà comunque versare le ritenute nei termini previsti, anche se il debitore non ha ancora provveduto al pagamento.

Per evitare che si verifichi una situazione di incapienza, nella citata Circolare n. 8/E è precisato che il terzo dovrebbe informare il Giudice di essere il soggetto tenuto ad effettuare il prelievo anche in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma oggetto di assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

ADEMPIMENTI

Come disposto dall’art. 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3.3.2010, il terzo erogatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:

a) versare la ritenuta del 20%, tramite il mod. F24, nel rispetto dei consueti termini, utilizzando il codice tributo “1049”.

La misura della ritenuta è sempre pari al 20%, a prescindere dalla categoria reddituale cui è riconducibile la somma erogata o parte di essa;

b) comunicare al debitore principale l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate.

Come precisato nella citata Circolare n. 8/E, la comunicazione va effettuata nei termini utili affinché il debitore principale possa riportare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito nel mod. 770 Semplificato.

I dati possono essere comunicati:

ƒ in forma libera (anche mediante sistemi telematici);

ƒ complessivamente in relazione all’intero periodo d’imposta per il quale deve essere presentato il mod. 770 Semplificato.

(6)

In caso di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione o, se persona fisica, in caso di decesso del debitore, i dati devono essere comunicati ai soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi, in base alle disposizioni di cui agli artt. 5, 5-bis e 5-ter, DPR n. 322/98.

La comunicazione va inviata ancorché il debitore non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e/o il terzo erogatore non abbia operato la ritenuta;

c) certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il 28.2 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio ex art. 23, comma 4, DPR n. 600/73, il terzo erogatore (ad esempio, la banca del datore di lavoro inadempiente) deve consegnare la certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.

Nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione si riferisca a più creditori, il terzo erogatore deve rilasciare la certificazione ad ognuno dei destinatari del provvedimento di assegnazione.

Se nell’ordinanza non è specificato l’importo riferibile a ciascun creditore, in mancanza di una puntuale indicazione da parte dei creditori interessati, mediante dichiarazione sostitutiva, il terzo erogatore provvederà ad imputare ai creditori le somme e le ritenute in parti uguali.

Esempio 5 Il difensore del creditore pignoratizio ha chiesto, in proprio e nella sua qualità di procuratore, l’esecuzione della sentenza di condanna del debitore al pagamento di somme sia nei confronti dell’assistito per i crediti a quest’ultimo riferiti, sia nei propri confronti per le spese distratte in suo favore.

In tal caso, assumendo entrambi i soggetti la veste di creditori pignoratizi, il terzo erogatore dovrà consegnare 2 distinte certificazioni:

- una al soggetto assistito, per le somme riferibili allo stesso;

- l’altra al difensore, per le somme riferibili allo stesso;

d) indicare nel mod. 770 Semplificato (quadro SY, sezione I, righi da SY2 a SY6), i dati relativi al debitore principale e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute operate. Tale adempimento va effettuato ancorché non sono siano state operate ritenute.

COMPILAZIONE MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO

(7)

Con riferimento al mod. 770/2013 Semplificato i righi da SY2 a SY6 vanno compilati come di seguito evidenziato.

CAMPO DESCRIZIONE

1

“Codice fiscale debitore principale”

Va indicato il codice fiscale del debitore principale.

2

“Codice fiscale creditore pignoratizio”

Va indicato il codice fiscale del creditore pignoratizio.

3

“Somme erogate” Vanno indicate le somme erogate al creditore pignoratizio.

4

“Ritenute operate” Va indicato l’importo delle ritenute d’acconto (20%) effettuate.

5

“Ritenute non operate”

La casella va barrata nel caso in cui non sia stata operata la ritenuta, in quanto il credito del percipiente è riferibile a somme / valori non assoggettabili al prelievo alla fonte ai sensi delle predette disposizioni (Titolo III, DPR n. 600/73, art. 11 commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e art. 33, comma 4, DPR n. 42/88).

Nel caso in cui il terzo erogatore abbia applicato la ritenuta solo su una parte delle somme erogate, secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 8/E, lo stesso deve indicare nel mod.

770 Semplificato i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stata effettuata la ritenuta e in che misura.

Al riguardo, in sede di compilazione del quadro SY, si ritiene possibile compilare 2 righi riportando, oltre al codice fiscale del debitore principale e del creditore pignoratizio:

Æ nel primo rigo a campo 3 “Somme erogate” i compensi erogati (per i quali è stata applicata la ritenuta) e a campo 4 “Ritenute operate” l’ammontare della relativa ritenuta;

Æ nel secondo rigo a campo 3 “Somme erogate” i compensi erogati (senza applicazione della ritenuta) e barrando la relativa casella a campo 5 “Ritenute non operate” per evidenziare che non sono state effettuate ritenute.

CREDITORE PIGNORATIZIO

Come disposto dall’art. 3 del citato Provvedimento 3.3.2010 il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti dal terzo erogatore e le ritenute subite, nella dichiarazione dei redditi anche se soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

COMPILAZIONE MOD. UNICO 2013 PF

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2013 PF, le somme percepite dal creditore pignoratizio vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad esempio, nel quadro RC per i redditi di lavoro dipendente).

Se i redditi sono assoggettati a tassazione separata (ad esempio, TFR e arretrati di lavoro dipendente) vanno utilizzate, laddove possibile, le sezioni della dichiarazione dedicate ai redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, Sezione XII del quadro RM per TFR e arretrati percepiti da collaboratori domestici, baby sitter, badanti).

In presenza di somme riferite a redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il creditore pignoratizio può richiedere al proprio datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore.

Ritenute subite

(8)

Le ritenute vanno indicate nella Sezione XI del mod. UNICO 2013 PF:

• a rigo RM23, per i redditi ricompresi nei quadri della dichiarazione;

• a rigo RM24 nel caso in cui il reddito percepito dal terzo erogatore non è ricompreso in alcun quadro della dichiarazione, in quanto ordinariamente non va esposto nella stessa (ad esempio, interessi derivanti da c/c bancari assoggettati ad imposta sostitutiva).

In particolare il rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione) va compilato come di seguito:

COLONNA DESCRIZIONE

1

“Quadro / Rigo”

Va riportato il quadro e il rigo del mod. UNICO nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

2

“Numero modello”

In presenza di più moduli, va riportato il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito.

3

“Ritenuta a tassazione ordinaria”

Va riportato l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria.

Tale importo va compreso nel totale delle ritenute subite (rigo RN32, col.

4).

4

“Altre ritenute”

Va riportato l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

Le ritenute subite dal creditore pignoratizio vanno riportate esclusivamente a rigo RM23 (anziché nel quadro di riferimento del reddito).

Per le somme che costituiscono reddito d’impresa, già tassato per competenza, e il terzo erogatore ha operato la ritenuta, il creditore pignoratizio avrà diritto di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le somme pignorate sono erogate.

Il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) va compilato come di seguito.

COLONNA DESCRIZIONE

1

“Tipo”

Va indicato uno dei seguenti codici:

- “1” redditi di capitale - “2” redditi diversi

- “3” redditi di lavoro autonomo - “4” redditi di impresa

- “5” redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta

- “6” compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata

- “7” TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale

- “8” altri redditi.

2

“Imponibile”

Va indicata la somma percepita a seguito del provvedimento di pignoramento.

3

“Vedi istr.”

Va indicato, a seconda della tipologia reddituale indicata a col. 1, uno dei seguenti codici:

- “1” ritenuta a titolo d’imposta - “2” imposta sostitutiva

- “3” tassazione separata.

4

“Aliquota %”

Va indicata l’aliquota che il contribuente deve applicare sulle somme riportate a col. 2.

5

“Imposta dovuta”

Va indicato l’ammontare dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di col. 4 all’imponibile di col. 2.

(9)

6

“Ritenute già applicate”

Va indicato l’ammontare delle ritenute operate dal soggetto erogatore.

7

“Imposta da versare”

/ 8

“Imposta a credito”

Se il risultato derivante dalla differenza tra col. 5 (imposta dovuta) e col.

6 (ritenute operate):

- è positivo, l’importo (debito) va riportato a col. 7;

- è negativo, l’importo (credito) va riportato a col. 8. Tale importo va altresì indicato a col. 1 di rigo RX17.

Se a col. 3 di rigo RM24 è stato indicato il codice “3” (tassazione separata), il credito non va riportato nel quadro RX (l’Agenzia delle Entrate ne terrà conto nella successiva fase di liquidazione definitiva dell’imposta).

Qualora l’ammontare delle ritenute subìte sia superiore all’imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio può:

- scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo di imposta successivo;

- utilizzare il credito in compensazione nel mod. F24;

- chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

CODICE TRIBUTO VERSAMENTO IMPOSTA

Il versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, derivanti da pignoramento presso terzi, va eseguito dal creditore pignoratizio tramite il mod. F24 utilizzando l’apposito codice tributo “4040”.

DEBITORE

L’art. 4 del citato Provvedimento 3.3.2010 dispone che il debitore (se) tenuto alla presentazione del mod. 770 Semplificato deve indicare (quadro SY, Sezione II, righi da SY7 a SY11) i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

COMPILAZIONE MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO

Con riferimento al mod. 770/2013 Semplificato i righi da SY7 a SY11 vanno compilati come di seguito evidenziato.

(10)

COLONNA DESCRIZIONE

1

“Codice fiscale del creditore pignoratizio”

Va indicato il codice fiscale del creditore pignoratizio.

2, 4, 6, 8 e 10

“Somme erogate” Vanno indicate le somme erogate al creditore pignoratizio.

3, 5, 7, 9 e 11

“Tipologia”

Va indicata la tipologia delle somme liquidate. In particolare va indicato uno dei seguenti codici:

- “1” reddito di terreni - “2” reddito di fabbricati

- “3” reddito di lavoro dipendente - “4” reddito di pensione

- “5” redditi di capitale - “6” redditi diversi

- “7” redditi di lavoro autonomo - “8” redditi d’impresa

- “9” redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta

- “10” compensi relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata

- “11” trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale - “12” altri redditi.

Va evidenziato che dal testo del citato art. 4 è possibile desumere che il debitore principale sia tenuto ad effettuare il predetto adempimento soltanto se, in veste di sostituto d’imposta, sia obbligato a presentare il mod. 770 Semplificato o Ordinario.

Posto che il debitore potrebbe risultare estinto o non più operativo, il comma 2 del citato art. 4 dispone che il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio ex artt. 23, 24 e 29, DPR n. 600/73, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui le somme corrisposte dal terzo erogatore abbiano natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Esempio 6 Un dipendente, in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un c/c bancario del datore di lavoro (l’istituto bancario è il terzo erogatore).

In tal caso il datore di lavoro, in veste di debitore, non è obbligato nei confronti del lavoratore / creditore a considerare nelle operazioni di conguaglio anche le somme corrisposte dal terzo erogatore, ancorché siano redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Nel caso in cui il debitore non sia estinto e rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, il creditore pignoratizio può chiedere al debitore di tenere in considerazione in sede di conguaglio di fine anno delle somme corrisposte dal terzo erogatore, consegnandogli l’apposita certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore.

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio 7 Il sig. Giorgio Marini, locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di canoni di affitto arretrati per un ammontare pari ad € 2.000, pignora lo stipendio dell’inquilino (sig. Marco Barchi) presso il suo datore di lavoro Alfa spa (terzo erogatore).

Il datore di lavoro (terzo erogatore) è tenuto ad erogare al locatore (creditore pignoratizio) somme (affitti arretrati) che per loro natura non sono assoggettate a ritenuta alla fonte.

(11)

Si ipotizzi che il sig. Marini, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, abbia attestato la non sussistenza delle condizioni per l’effettuazione della ritenuta d’acconto del 20%.

In tal caso:

ƒ il datore di lavoro, in qualità di terzo erogatore che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, pur non avendo operato le ritenute, è tenuto a:

- comunicare al dipendente (debitore), in forma libera, l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio;

- indicare nel mod. 770/2013 Semplificato i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate;

ƒ il dipendente (debitore), non essendo sostituto d’imposta non è tenuto ad indicare i dati del creditore pignoratizio nel mod. 770/2013 Semplificato;

ƒ il locatore dell’immobile (creditore pignoratizio) è tenuto a indicare i redditi percepiti nel mod. UNICO 2013 PF.

In particolare:

Æ il terzo erogatore compila il rigo SY2 del mod. 770/2013 Semplificato come segue:

Æ il creditore pignoratizio compila il rigo RM23 del mod. UNICO 2013 PF come segue (si ipotizzi che l’immobile sia riportato a rigo RB1):

Esempio 8 Il sig. Luca Sole esercente l’attività di geometra, vanta un credito pari ad € 4.000 nei confronti del sig. Mario Neri. Il sig. Sole pignora una quota dello stipendio del sig. Neri presso la Beta srl, suo datore di lavoro.

Il datore di lavoro (terzo erogatore) è tenuto ad erogare al professionista (creditore pignoratizio) somme (compensi di lavoro autonomo) che per loro natura sono assoggettate a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73 e pertanto dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto del 20%.

In tal caso:

ƒ il datore di lavoro (terzo erogatore), che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, è tenuto a:

- operare e versare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme erogate;

- comunicare al dipendente (debitore), in forma libera, l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;

- certificare al professionista (creditore pignoratizio), in forma libera, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il 28.2 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;

- indicare nel mod. 770 Semplificato i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate;

ƒ il dipendente (debitore) non essendo sostituto d’imposta non è tenuto ad indicare i dati del creditore pignoratizio nel mod. 770 Semplificato;

ƒ il professionista (creditore pignoratizio) è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nel mod. UNICO 2013 PF.

RB 1

BRCMRC77E23H501C MRNGRG50D19H501H

2.000 X

(12)

In particolare:

→ il terzo erogatore compila il rigo SY2 del mod. 770/2013 Semplificato come segue:

Æ il creditore pignoratizio compila il rigo RM23 del mod. UNICO 2013 PF come segue (l’ammontare incassato costituisce compenso professionale):

Esempio 9 Il sig. Pino Rossi, in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (Gamma srl) al pagamento di retribuzioni arretrate per un ammontare pari ad € 3.300, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un c/c bancario della società, suo datore di lavoro (debitore).

La banca (terzo erogatore) è tenuta ad erogare al dipendente (creditore pignoratizio) somme (retribuzioni arretrate) che per loro natura sono assoggettate a ritenuta ex art.

23, DPR n. 600/73 e pertanto dovrà operare la ritenuta d’acconto del 20%.

In tal caso:

ƒ la banca (terzo erogatore), che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, deve:

- operare e versare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme erogate;

- comunicare al datore di lavoro (debitore), in forma libera, l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio;

- certificare al dipendente (creditore pignoratizio), in forma libera, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il 28.2 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente;

- indicare nel mod. 770/2013 Semplificato i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate;

ƒ il datore di lavoro (debitore) essendo sostituto d’imposta è tenuto ad indicare i dati del creditore pignoratizio nel mod. 770 Semplificato;

ƒ il dipendente (creditore pignoratizio) è tenuto a indicare i redditi percepiti nel mod.

UNICO 2013 PF. Lo stesso comunque può richiedere al proprio datore di lavoro tenere conto in sede di conguaglio delle somme erogate consegnando la certificazione rilasciatagli dalla banca.

In particolare:

→ il terzo erogatore compila il rigo SY2 del mod. 770/2013 Semplificato come di seguito:

RE 2

NREMRA70A14A001R SLOLCU60D21A001R

4.000 800

4.000 x 20%

800

01234567890 RSSPNI79H15H146I

3.300 660

3.300 x 20%

(13)

→ il debitore compila il rigo SY7 del mod. 770/2013 Semplificato come di seguito evidenziato:

→ il creditore pignoratizio compila il rigo RM23 del mod. UNICO 2013 PF come di seguito evidenziato (le somme incassate costituiscono redditi assoggettati a tassazione separata):

Per evitare la compilazione del quadro RM il sig. Rossi poteva comunicare al proprio datore di lavoro la somma incassata al fine di “conteggiarla” in sede di conguaglio di fine anno.

„

IL MODELLO 770 2013 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

La dichiarazione in esame, utile per riepilogare l’operato del sostituto di imposta nel corso del 2012, si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario.

Partendo dall’inquadramento degli aspetti generali (soggetti interessati ed esclusi, modalità e termini di presentazione della dichiarazione, etc.) il testo si sviluppa in due distinte sezioni, in cui vengono analizzati i due modelli:

9 Semplificato: per i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2012, nonché per i dati contributivi ed assicurativi relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente o assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento e ritenute operate sui bonifici;

9 Ordinario: per i dati riguardanti ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

La trattazione del 770/2013 comprende l’esame della normativa relativa ai singoli quadri e delle modalità di compilazione.

Particolare attenzione è posta all’analisi dei prospetti ST ed SX, di cui si propongono anche esempi pratici di compilazione e, con riferimento al modello 770 ordinario, ai quadri SI ed SK, di frequente utilizzo.

A completamento dei commenti teorici, vengono prospettati esempi, tabelle e schemi riassunti, d’ausilio al lettore per la comprensione delle tematiche trattate.

Cod. 06FX717– € 29,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT

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RM 26 660

RSSPNI79H15H146I 3.300 10

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