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COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 31/12/2013. in data

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(1)

COMUNE DI SESTU

SETTORE : Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc Tiscali Spa Cagliari

Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo

2792 31/12/2013

C O P I A

(2)

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 01 in data 02/01/2009 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 31 Dicembre 2012, esecutiva, è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2013, e contestualmente è stato disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16/05/2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 2572 del 31/12/2012 con cui si è aderito alla Convenzione Consip a favore della Soc. Telecom Italia S.p.A;

Dato atto che attualmente la Soc Telecom sta procedendo alla portabilità dei numeri telefonici di tutti i plessi comunali e per questioni tecniche si stanno verificando ritardi, pertanto per queste ragioni il trasferimento delle linee da Tiscali a Telecom potrebbe protrarsi anche per i prossimi mesi dell’anno 2014;

Dato atto che il servizio di telefonia fissa è ritenuto uno dei servizi essenziali per il funzionamento delle attività obbligatorie di legge e un'interruzione del servizio determinerebbe il sorgere di danni gravi verso la pubblica amministrazione;

Dato atto pertanto di tali condizioni, al fine di evitare disservizi a carico dell'ente in merito alla migrazione delle linee inerenti le utenze telefoniche al nuovo gestore Telecom, si ritiene inesorabile dover prorogare l'affidamento all'attuale gestore, la Soc. Tiscali ritenendo accettabile un periodo pari a tre mesi, con decorrenza dal 01/01/2014 nelle more di definizione dell'adesione alla Convenzione Consip;

Richiamati:

•l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

•gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 07/02/2012, ed in particolare:

1.l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di € 200.000,00, iva esclusa;

2.l’articolo 3, comma 1, il quale elenca le forniture di prestazioni di servizi che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare, la lettera ee;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

•l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

(3)

•l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

•è stata attivata la Convenzione Consip con il gestore Telecom Italia SpA e si ritiene che i tempi tecnici per la portabilità delle utenze telefoniche potrebbero essere lunghi;

•pertanto al fine di evitare disservizi si ritiene opportuno procedere alla proroga dell'affidamento a favore della Soc. Tiscali per un periodo pari a tre mesi, fermo restando che l'ente si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile nel momento in cui venga definita anzitempo l'adesione alla Convenzione Consip;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Dato atto che per la registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non è stato possibile, alla data odierna, acquisire la rispettiva attribuzione del codice C.I.G. e pertanto verrà regolarizzato in fase di liquidazione dei conseguenti documenti contabili;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1)di prorogare il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali per un periodo pari a tre mesi a decorrere dal 01/01/2014 nelle more di attivazione della convenzione Consip, al fine di consentire la migrazione di tutte le utenze telefoniche dei plessi comunali a favore del nuovo gestore Telecom Italia SpA;

2)di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile nel momento in cui venga definita anzitempo l'adesione alla Convenzione Consip;

3)di avviare formale comunicazione di rescissione nel caso di anticipato affidamento alla ditta su identificata;

4) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:

– luogo di svolgimento: Plessi comunali;

– durata/tempi di consegna: Da Gennaio a Marzo 2014 ; – corrispettivo: € 7.950.00 compresa l'IVA di legge;

– termini di pagamento: 30 gg;

– altre clausole ritenute essenziali: nessuna;

– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

– assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;

– si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto,

(4)

prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

– si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

-si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

-prende atto che;

a.il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul

“conto corrente dedicato”;

c)si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

5)di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 7.950.00 per la proroga del servizio di telefonia fissa relativa ai vari plessi comunali per un periodo pari a tre mesi a decorrere dal 01/01/2014 nelle more di attivazione della convenzione CONSIP di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 2572 del 31/12/2012;

6)di imputare la spesa complessiva di € 7.950.00 sui seguenti capitoli come segue:

–per € 1.000,00 al cap. 350/21;

–per € 800,00 al cap. 2192;

–per € 1.000,00 al cap. 3184;

–per € 1.500,00 al cap. 2973;

–per € 2.000,00 al cap. 3551;

–per € 1.000,00 al cap. 3765;

–per € 400,00 al cap. 821;

–per € 250,00 al cap. 5185.

del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Ugo Scarteddu)

(5)

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Determina N. 2792 del 31.12.2013

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc Tiscali Spa Cagliari

Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo 350

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 1.000,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 8

21

821

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 400,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 6

0

2192

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 800,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 2

0

2973

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 1.500,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 3

0

3184

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 1.000,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 1

0

3551

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 2.000,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 4

0

3765

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 1.000,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 5

0

5185

2014 Proroga dal 01/01/2014 per mesi 3 250,00

del servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc

Tiscali Spa Cagliari

D02792 7

0

(6)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.12.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.01.2014 L'impiegato incaricato

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