• Non ci sono risultati.

Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2021/ del 29/01/ Pag. 1 di 5 ORDINANZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2021/ del 29/01/ Pag. 1 di 5 ORDINANZA"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

ORDINANZA

OGGETTO: PROROGA MODIFICA SVOLGIMENTO IN STATO EMERGENZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE E MERCATO GIORNALIERO CENTRO STORICO, POSTEGGI ISOLATI, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO PREMESSO CHE:

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

(2)

 le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del DPCM del 14 gennaio 2021, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

 le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO

• l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

 che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021” Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;

 che con ordinanza sindacale P.G. 2020/175018 del 30.10.2020 era stata disposta la la proroga delle misure di svolgimento in stato emergenziale del mercato settimanale e mercato giornaliero del centro storico, dei posteggi isolati, del commercio su aree pubbliche ed il conseguente trasferimento di alcuni posteggi a seguito delle misure di contenimento e di diffusione del contagio anti covid-19, già disposte con le precedenti ordinanze P.G. n. 81270 del 8.5.2020 e P.G. n. 88668 del 25.05.2020, a far data dal 1 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021;

VISTI IN PARTICOLARE:

 il D.P.C.M. del 14/01/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»

 l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, in vigore dal 18 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE:

 il Comune ha la competenza della regolazione e gestione dei mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto alla scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE presente nell’Allegato 9

“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” allegate al DPCM del 14/01/2021, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche

(3)

degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale;

 nel Comune di Reggio Emilia si svolgono il mercato settimanale (martedì e venerdì) in centro storico e il mercato giornaliero in Piazza San Prospero, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35577\313 del13.12.96;

 risultano altresì attivi ed assegnati in concessione per il commercio su area pubblica, posteggi isolati in altre zone del nostro territorio e precisamente n. 3 posteggi a Rivalta nelle giornate del mercoledì, n. 1 posteggio in Viale Umberto I° (P.le Lepanto, angolo Via Lungo Crostolo) nella giornata del venerdì, n. 1 posteggio in Via Castello (Cadè) nella giornata del lunedì, n. 1 posteggio nelle giornata del giovedì in P.zza P. Neruda , n. 1 posteggio nella giornata del venerdì in Via J.F. Kennedy, n. 1 posteggio nella giornata del sabato in Via Samoggia;

 il mercato del contadino e del biologico del sabato in Piazza Fontanesi;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

 con provvedimento dirigenziale n. 117 R.U.A.D. del 22.05.2020 è stato riprogettato il mercato settimanale del martedì e del venerdì e il mercato giornaliero di Piazza S.Prospero ed è stato disposto il conseguente trasferimento di alcuni posteggi a seguito delle misure di contenimento e di diffusione del contagio ANTI COVID 19”, in altra area individuata in piazza della Vittoria;

 con i provvedimenti dirigenziali R.U.A.D. n. 649 e 650 del 22.05.2020 e successivi atti di rettifica, è stata aggiornata la riprogettazione del mercato settimanale del martedì e del venerdì, nello specifico P.zza Fontanesi, P.zza S. Prospero e P.zza della Vittoria, disponendo l’ulteriore trasferimento di alcuni posteggi;

CONSIDERATO CHE:

 in concomitanza con il nuovo anno scolastico 2020/2021, causa situazione emergenziale da epidemia Covid-19, alcune sezioni di scuola primaria e scuola secondaria di I° grado della città sono state trasferite di sede e ricollocate all’interno dell’edificio ex Banca d’Italia, sito in P.zza Martiri del 7 Luglio, n.1;

RITENUTO:

 opportuno, così come suggerito dalla Regione, sospendere la vendita dei beni usati in genere, in quanto l’igienizzazione necessaria per la vendita, non consente una verifica puntuale della corretta procedura prevista dalle norme in materia di sanificazione

 opportuno, inoltre, confermare per motivi di sicurezza il divieto in tutte le piazze e le vie interessate dal mercato, di allestimento delle distese di pubblici esercizi o di altre attività con sedie e tavoli o altri elementi, al fine di evitare assembramenti e/o le consuete operazioni di mercato;

 opportuno, per i motivi di cui sopra, fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, modificare gli orari di accesso e uscita all’area mercatale di P.zza Martiri del 7 Luglio nelle giornate di martedì e venerdì, in deroga all’Ordinanza P.G. 6422 del 05.04.2011;

VISTI:

• l’art. 28 del Decreto Legislativo 114/98,

• la Legge Regionale 12/99

• la DGR 1368/99 e s.c.m.i;

• l’art.50 del D.lgs 267/2000;

(4)

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra

DISPONE

1) la proroga delle misure di svolgimento in stato emergenziale del mercato settimanale e mercato

giornaliero del centro storico, dei posteggi isolati, del commercio su aree pubbliche ed il conseguente trasferimento di alcuni posteggi a seguito delle misure di contenimento e di diffusione del contagio anti covid-19, già disposte con le precedenti ordinanze P.G. n. 81270 del 8.5.2020, P.G. n. 88668 del 25.05.2020, P.G. n. 2020/175018 del 30.10.2020 a far data dal 1 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021;

2) di consentire il posizionamento e la vendita anche ai non titolari delle concessioni di posteggio

(c.d. spuntisti), dando atto che l’assegnazione ai non titolari di posteggio nel settore alimentare potrà avvenire solamente su di un posteggio in concessione al settore alimentare;

3) di sospendere la vendita dei beni usati di qualsiasi genere e tipologia in tutte le aree del mercato e in tutte le giornate;

4) di non consentire il posizionamento/passaggio di automezzi sul plateatico di Piazza Fontanesi;

5) di modificare, in deroga all’Ordinanza P.G. 6422 del 05.04.2011 e fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, gli orari di accesso e uscita all’area mercatale di P.zza Martiri del 7 Luglio nelle giornate di martedì e venerdì, come segue:

- L’ingresso dei veicoli e l’occupazione dei posteggi dovrà avvenire dalle ore 6:00 alle 7:30 ; - L’uscita di tutti gli automezzi dalle zone di mercato dovrà avvenire tassativamente DOPO le 8:30 ;

- L’ingresso dei veicoli per lo sgombero dei posteggi dovrà avvenire tassativamente a partire dalle ore 13:30 e non oltre le ore 14:30 , ora in cui i posteggi dovranno essere completamente liberati e gli automezzi portati al di fuori delle zone mercatali;

- Per tutte le altre disposizioni in merito agli orari delle attività di commercio su aree pubbliche, si

rimanda all’Ordinanza P.G. 6422 del 05.04.2011;

6) di dare atto che nel caso in cui non siano rispettate le misure di sicurezza e di contenimento del

Covid -19 di cui sopra, i mercati, o così come i singoli posteggi, verranno immediatamente sospesi.

Si dispone l’invio della presente ordinanza:

alle associazioni di categoria (CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CNA, LAPAM – CONFARTIGIANATO);

Si avvisa inoltre che:

• la violazione della presente ordinanza è punita, qualora l’Autorità giudiziaria non ravvisi che il suddetto comportamento configuri altre e più gravi ipotesi di reato, ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale;

• il mancato rispetto degli orari dell’attività è punito ai sensi dell’art. 29 comma 2 del Decreto Legislativo 114/98;

(5)

• la mancata osservanza in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dal D.L. 7 ottobre 2020, n.

125;

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dr.ssa Lorena Belli. Email:

[email protected] - Indirizzo PEC: [email protected].

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’osservanza delle misure adottate con la presente ordinanza.

La presente ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, è valida da 01 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021 e fino alla vigenza delle singole disposizioni previste dalla normativa governativa e regionale adottata in materia.

IL SINDACO LUCA VECCHI

LUCA VECCHI 29.01 .2021 15:36:52 UTC

Riferimenti

Documenti correlati

- P.zza della Vittoria il sabato, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l’esercizio dell’attività ordinaria

Commissione LSC: Locale collocato nel plesso Ex-Asilo, l’entrata è da via Venticinque Aprile di fronte all'Ufficio Postale, per l’uscita utilizzano il medesimo percorso. Locale per

La conclusione del percorso è sancita dai risultati desunti dalle verifiche quotidiane sullo stato di avanzamento dell’utente e dagli esiti prodotti nei giorni trascorsi al di

L’Istituzione Scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita (diramata tramite registro Elettronico e

VISTO altresì il DPCM 14 Luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

ELENCO ISCRITTICIR NR GARATIPOCONCORRENTE1° CONDUTTORE2° CONDUTTORENAZPRIORITA'MARCA VETTURAMODELLOGr ClSCUDERIAPREPARATORE / NOLEGGIATORE44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2021

 L'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le limitazioni alla circolazione, è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della

Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo abbastanza corretto.. Riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi con