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AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA CONTRATTO DI APPALTO. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 1 di 17

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

CONTRATTO DI APPALTO

Proc. n. 3/2021 – Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore di Aler Brescia – Cremona – Mantova.

CIG 86029177B0.

Importo dell’affidamento: l’importo massimo stimato dell’affidamento (IVA esclusa) è pari ad € 450.000,00=(euro quattrocentocinquantamila/00). Gli oneri della sicurezza connessi all’appalto in oggetto sono pari a zero.

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA Contratto d’appalto ex art. 1655 codice civile, tra i seguenti contraenti:

- AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA- CREMONA-MANTOVA (P.IVA 00304200173) con sede in Brescia, viale Europa 68 qui rappresentata da @@@@@@@, @@@@@@@@@@, nat@ a

@@@@@@ il @@/@@/@@@@, in possesso dei necessari poteri a lei attribuiti a norma di legge e di statuto. Di seguito denominata Azienda.

- @@@@@@@@ (C.F/P.IVA @@@@@@; Partita IVA @@@@@@@@, con sede in @@@@@@, via @@@@@@ò, iscrizione Registro Società del Tribunale di @@@@@ n. @@@@@@, Registro Ditte CCIAA di @@@@@@

n. @@@@@ REA n. @@ – @@@@@@@, qui rappresentata da

@@@@@@@@ nat@ a @@@@@@@@ il @@/@@/@@@@, domiciliato per la carica presso la sede della società, legale rappresentante che dichiara di essere munito dei necessari poteri a lui attribuiti dallo Statuto Sociale e dagli atti sociali. Di seguito denominata Impresa.

I contraenti convengono e stipulano quanto segue:

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 2 di 17 p r e m e s s o

- che a seguito di procedura aperta esperita in data @@/@@/@@@@ come risulta dal relativo verbale i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all’Impresa

@@@@@@@ (C.F/P.IVA @@@@@@@@) con sede in @@@@@@ via

@@@@@ n. @@@@@, accettando il corrispettivo spettante all’Agenzia determinato dal prodotto aritmetico fra il costo, indicato negli atti gara, delle ore lavorative effettivamente prestate per le categorie richieste per il moltiplicatore offerto, unico fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, pari a

@@@@@@ (@@@@@@@@);

- che il Direttore con determinazione prot. n. @@@@@@ assunta il

@@/@@/@@@@ ha approvato l'esito della gara;

- che è stata richiesta la documentazione antimafia ex art. 84 d.lgs. 159/2011 s.m.i., e che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione ostativa alla stipula del presente

- che dai documenti prodotti dall’Impresa non risulta sussistere alcuna delle incapacità previste dall'art. 32 ter e quater C.P.

i c o m p a r e n t i

come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

1) Affidamento del servizio: l'Azienda affida il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di figure professionali come descritto all’art. 1 del Capitolato Speciale, all'Impresa @@@@@@ (C.F/P.IVA @@@@@) con sede in @@@@@@@ Via @@@@@@@@, per la quale il legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire le prestazioni oggetto del

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presente contratto alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Si richiamano integralmente il contenuto dell’offerta economica e le risposte ai quesiti, nonché i chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, che si considerano parte del contratto stesso.

2) Assunzione del servizio: l'Impresa assume dall'Azienda l'appalto dei servizi suindicati, obbligandosi a realizzare il servizio secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, nelle risposte ai chiarimenti forniti nella procedura di gara, nel progetto di servizio, nel Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR XI/1751 del 17/06/2019, nella Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, nella Comunicazione ai fornitori in merito alla fatturazione elettronica,

@@@@ documenti tutti che vengono firmati e che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con avvertenza che s'intendono espressamente richiamate le norme stabilite dai suddetti documenti, nonché quelle negli stessi indicate, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto.

3) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili. L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Codice civile e dalle

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altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

4) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € @@@@@(euro

@@@@@@/00) è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. @@@@@@

del @@/@@/@@@@ rilasciata da @@@@@@@@. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cesserà di avere effetto dopo la comunicazione scritta di svincolo da parte dell’Azienda.

5) Importo del contratto: l’importo massimo stimato dell’affidamento (IVA esclusa) è pari ad € 450.000,00=( euro quattrocentocinquantamila/00). Gli oneri della sicurezza connessi all’appalto in oggetto sono pari a zero. Il corrispettivo spettante all’Agenzia, come dettagliatamente illustrato negli atti di gara, è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo, indicato negli atti gara, delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto, unico fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara, da applicarsi alle ore lavorative effettivamente prestate per le categorie richieste, a corpo onnicomprensivo e forfettario è pari a @@@@@@@@.

Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00(zero), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

6) Revisione prezzi: salvo il disposto dell’articolo 106 comma1 lett. a), del D. lgs.

50/2016 e s.m.i., non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

Aler si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 qualora dovessero realizzarsi le condizioni.

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7) Condizioni e modalità di esecuzione del servizio: Il Servizio dovrà essere svolto con la massima cura in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale, nonché a tutti gli atti di gara e tenendo conto delle risposte ai quesiti posti durante la procedura, che si intendono accettati come parte integrante del capitolato.

Nell’ esecuzione del presente contratto non si applicano le clausole sociali previste dall’art 50 D.Lgs. 50/2016 e art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

L’Agenzia è tenuta a dare immediata comunicazione agli uffici ALER di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza, al di fuori dell’ambito della direzione e del controllo del lavoratore somministrato – che è in capo all’utilizzatore – che possa incidere sull’andamento del servizio, anche con eventuale coinvolgimento dell’utenza.

Le sostituzioni dei prestatori di lavoro avverranno nei casi previsti dalla norme in vigore e nel rispetto di quanto previsto dall’art 45 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

8) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati nella misura e nei termini fissati all’art. 16 dell’ allegato capitolato d'oneri. L’azienda, quindi, corrisponderà il corrispettivo su presentazione di fatture da emettersi su base mensile. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al protocollo, previa verifica della conformità del servizio da parte di ALER.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, l’Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto nei rapporti con l’Azienda e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 6 di 17 filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di violazione degli obblighi dell’art. 3 della l. 136/2010. Il mancato recapito della fattura o la trasmissione di fattura non conforme al certificato di pagamento darà titolo all'Azienda per sospendere la liquidazione fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità.

I pagamenti verranno effettuati presso la sede dichiarata dall'Impresa, di cui alle premesse, con riscossione e quietanza del Sig. @@@@@@, con avvertenza che la cessazione o la decadenza dall'incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e se anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda con raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Azienda.

9) Durata del contratto: Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 mesi.

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10) Penali: Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, ALER applicherà una penale nella misura di €100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di €10.000,00) nelle ipotesi di seguito specificate:

1) mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel capitolato;

2) mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;

3) mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

Le penali saranno applicate nelle modalità e nei termini indicati all’art. 17 del capitolato speciale.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che l'Azienda avrà subito a causa del comportamento dell'Impresa.

11) Subappalto: Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall’art.105 del Codice dei Contratti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’operatore economico aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ALER.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

a) l’operatore economico all’atto dell’Offerta deve indicare, all’interno del “Plico A – Documenti e dichiarazioni” di cui all’articolo 16.1 della Lettera di invito, le attività che intende subappaltare;

b) l’aggiudicatario (di seguito “Agenzia”) deve depositare presso ALER copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 8 di 17

c) l’Agenzia deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art.

105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il subAgenzia (di seguito, “SubAgenzia”);

d) l’Agenzia, con il deposito del contratto di subappalto deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte della SubAgenzia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 16.1 della Lettera di invito, all’interno del Plico A – Documenti e dichiarazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Agenzia si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

L'Agenzia è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 9 di 17 dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per l’Azienda di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L’Impresa non può opporre eccezioni all'Azienda, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

13) Responsabilità e sicurezza sul lavoro:

Nel rispetto dell’art. 35 comma 7 del D.Lgs. 81/2015, la responsabilità per danni arrecati dal lavoratore a terzi nell’esecuzione delle sue mansioni è in capo all’Utilizzatore.

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, ultimo capoverso del d.lgs. 81/2015 l’Azienda osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell’art. 40 comma 8 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione lavoro, la verifica circa l’idoneità dei lavoratori somministrati alla mansione specifica è in capo ad ALER.

Non sussistendo rischi da interferenza, la predisposizione del DUVRI non sarà richiesta.

14) Controversie: per le controversie sorte fra l'Azienda e l'Agenzia, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 10 di 17 competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Brescia.

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per l’Azienda di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

16) Clausola risolutiva espressa: L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

b) ripetuti ritardi e manchevolezze nell’esecuzione dei servizi;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro;

d) reiterata non conformità dei servizi prestati rispetto alle indicazioni del presente Capitolato;

e) accertamento in capo all’Agenzia di una delle condizioni di cui all’art. 80 D.lgs N. 50/2016;

f) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 11 di 17

del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’affidamento;

l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. ;

m) perdita da parte dell'Agenzia, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

o) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;

p) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12 accertati con sentenza passata in giudicato;

q) violazione dell’Agenzia dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i;

r) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

s) violazione delle prescrizioni di cui al MOGC ex D.Lgs 231/01, piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico adottati da ALER;

t) la violazione da parte dell’Agenzia di uno degli impegni previsti dal Patto di

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 12 di 17

integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR DGR XI/1751 del 17/06/2019 X/1299 del 30/1/2014.

La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. E’ facoltà di ALER, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, alla Ditta seconda classificata.

Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del D.Lgs N.

50/2016.

In caso di risoluzione contrattuale o recesso, per cause non imputabili all’Agenzia o ai lavoratori somministrati, sono fatti salvi gli impegni assunti con gli stessi fino alla naturale scadenza dei singoli contratti, nel rispetto del diritto alla retribuzione e con diritto dell’Agenzia al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

17) Spese contrattuali: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Impresa senza rivalsa.

18) MOGC ex D.LGS 231/01 prevenzione della corruzione e codice etico:

l’Azienda si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 23/01, di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di un Codice Etico disponibili al sito www.alerbcm.it che troverà applicazione anche nei confronti della sottoscrivente Società che dichiara espressamente di averne preso compiuta conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle prescrizioni contenute. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come sopra specificato.

@@@@@@@@@@

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 13 di 17 FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE

(@@@@@@@@)

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

FIRMA DIGITALE @@@@@@@

(@@@@@@@@@)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la sottoscritta Impresa dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti del presente contratto:

3) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

5) Importo del contratto: il prezzo convenuto è fisso ed invariabile.

6) Revisione prezzi: non è ammessa la revisione dei prezzi, non è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

8) Pagamenti: modalità di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto; modalità di comunicazione della cessazione o decadenza dall'incarico della persona legittimata a riscuotere, ricevere o quietanzare.

10) Penali: qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, ALER applicherà una penale nella misura di €100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di €10.000,00) nelle ipotesi di seguito specificate:

1) mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel capitolato;

2) mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;

3) mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

Le penali saranno applicate nelle modalità e nei termini indicati all’art. 17 del capitolato speciale.

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 14 di 17

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che l'Azienda avrà subito a causa del comportamento dell'Impresa.

11) Subappalto: Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall’art.105 del Codice dei Contratti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’operatore economico aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ALER.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, a condizione sia stato richiesto in fase di gara.

a) l’operatore economico all’atto dell’Offerta deve indicare, all’interno del “Plico A – Documenti e dichiarazioni” di cui all’articolo 15.1 del disciplinare le attività che intende subappaltare;

b) l’aggiudicatario (di seguito “Agenzia”) deve depositare presso ALER copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

c) l’Agenzia deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art.

105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il subAgenzia (di seguito, “SubAgenzia”);

d) l’Agenzia, con il deposito del contratto di subappalto deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte della SubAgenzia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 15.1 del disciplinare, all’interno del Plico A – Documenti e dichiarazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 15 di 17 Codice dei Contratti.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori. In caso di inottemperanza si evidenzia la facoltà dell'Azienda di provvedere a detrazioni o sospensioni dei pagamenti, a cui l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né potrà richiedere risarcimento dei danni.

14) Controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Foro di competenza esclusiva Brescia.

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per l’Azienda di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

16) Clausola risolutiva espressa: L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

b) ripetuti ritardi e manchevolezze nell’esecuzione dei servizi;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro;

d) reiterata non conformità dei servizi prestati rispetto alle indicazioni del presente Capitolato;

e) accertamento in capo all’Agenzia di una delle condizioni di cui all’art. 80 D.lgs N. 50/2016;

(16)

Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 16 di 17

f) frode nell'esecuzione del servizio o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’affidamento;

l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. ;

m) perdita da parte dell'Agenzia, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

o) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;

p) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12 accertati con sentenza passata in giudicato;

q) violazione dell’Agenzia dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al

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Mod. PG 17-Q Rev 0 del 1.4.2017 pag. 17 di 17 presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i;

r) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

s) violazione delle prescrizioni di cui al MOGC ex D.Lgs 231/01, piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico adottati da ALER;

t) la violazione da parte dell’Agenzia di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR DGR XI/1751 del 17/06/2019 X/1299 del 30/1/2014.

La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. E’ facoltà di ALER, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, alla Ditta seconda classificata. Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del D.Lgs N. 50/2016.

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