Dipartimento federale dell’interno DFI
Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26) Modifica del 24 febbraio 2021
(Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi)
Rapporto esplicativo del 24.2.2021
Nota
Per ragioni di tecnica legislativa (in particolare proroga/limitazione degli articoli in vigore attualmente solo fino al 28 febbraio 2021), il presente progetto di ordinanza contiene più disposizioni di quelle mo- dificate materialmente dalla decisione del Consiglio federale del 17 febbraio 2021.
Dal 1° marzo 2021, singole vecchie o nuove disposizioni, attualmente limitate nel tempo, resteranno in vigore a tempo indeterminato oppure fino a un’altra scadenza, non essendo opportuno il ripristino di una versione precedente.
Nel marzo 2021, in vista di un eventuale ulteriore pacchetto di riaperture, il Consiglio federale valuterà e deciderà le normative in vigore nell’ambito di tale ulteriore tappa.
Art. 3a cpv. 1 lett. b nonché art. 3b cpv. 2 lett. b
Queste disposizioni, adottate il 13 gennaio 2021, stabiliscono i requisiti per le dispense e gli attestati che esentano dall’obbligo di portare la mascherina. Le disposizioni attuali sono in vigore fino al 28 feb- braio 2021. Con l’inserimento nella presente ordinanza saranno applicabili a tempo indeterminato.
Art. 3c cpv. 1
Nello spazio pubblico sono ora consentiti – come nell’ultimo trimestre del 2020 – assembramenti fino a 15 persone (attualmente il limite è di cinque persone).
Art. 5a
Questa disposizione, in vigore attualmente fino al 28 febbraio 2021, è menzionata per ragioni pura- mente formali o di tecnica legislativa e non contiene alcuna modifica materiale. La disposizione re- sterà in vigore fino alla fine di marzo 2021, dopodiché decadrà (cfr. cifra IV cpv. 2 dell’ordinanza).
Art. 5abis
La disposizione, già abrogata da precedenti atti modificatori a tempo determinato, è menzionata nella presente modifica dell’ordinanza unicamente per ragioni di tecnica legislativa: viene così abrogata de- finitivamente.
Art. 5d
Capoverso 1: le strutture culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero accessibili al pubblico sono attualmente chiuse al pubblico, con singole deroghe (comprensori sciistici, impianti sportivi all’aperto in spazi non delimitati, impianti per l’equitazione e impianti negli alberghi riservati agli ospiti). Oltre a queste deroghe possono ora aprire tutti gli impianti all’esterno, ad esempio i campi da golf, da tennis e da calcio nonché gli impianti di atletica leggera o le piste di pattinaggio all’aperto come pure le aree esterne di bagni termali, piscine, zoo, parchi di divertimento ecc. Possono essere utilizzati anche sin- goli luoghi chiusi: si tratta da un lato di musei, biblioteche e archivi (cpv. 1 lett. a; le gallerie fanno
parte dei negozi, che ora possono riaprire). Conformemente all’articolo 10 della legge sulla promo- zione della cultura1, i musei sono definiti come segue: si tratta di istituzioni che si dedicano alla ri- cerca, alla mediazione, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale. Di norma di- spongono quindi di «collezioni di beni culturali» che possono essere visitate. Le strutture museali si distinguono quindi dai semplici «percorsi tematici» o dai siti storici (le cui aree esterne sono però ac- cessibili). Rientrano in questa definizione di museo ad esempio le seguenti istituzioni: Château Pran- gins, Museo all’aperto Ballenberg, Augusta Raurica (città romana), Parc et musée d’archéologie La- ténium, Museo svizzero dei trasporti ecc. Alcune di queste istituzioni hanno sia una sezione museale sia una sezione tematica o naturale, ma la sezione museale (o la collezione di beni culturali) deve pre- valere. Non rientrano invece nella definizione di museo ad esempio le grotte o le caverne. Le visite guidate negli zoo e nei musei restano vietate, conformemente al divieto delle manifestazioni.
D’altro lato l’apertura dei luoghi chiusi riguarda anche l’utilizzazione di strutture nell’ambito di manife- stazioni autorizzate secondo l’articolo 6 (p. es. lo svolgimento di una manifestazione per la formazione dell’opinione politica in un teatro) e nell’ambito di attività nei settori dello sport, della cultura e dell’ani- mazione giovanile secondo gli articoli 6e–6g (p. es. l’utilizzazione di una palestra per un allenamento di pallacanestro o una partita di pallamano di giovani nati nel 2001 o dopo). È consentito anche assi- stere a proiezioni cinematografiche o rappresentazioni teatrali nell’ambito dell’insegnamento scola- stico.
Capoverso 2: nelle strutture e negli impianti in cui possono essere utilizzate solo le aree esterne, ad esempio i bagni termali, gli zoo e i parchi di animali, è tuttavia permesso aprire singoli luoghi chiusi ne- cessari per l’utilizzazione delle aree esterne (le aree di entrata e delle casse, gli impianti sanitari, gli spogliatoi). Nei bagni termali, le vasche interne non possono ancora essere rese accessibili o possono esserlo solo nella misura necessaria per accedere alle vasche esterne. I piani di protezione concer- nenti queste aree interne devono prevedere misure efficaci (obbligo della mascherina, distanziamento e limitazioni della capienza).
Art. 5e e 5f
Dal 1° marzo 2021 possono riaprire tutti i negozi ed essere nuovamente offerti servizi senza limitazioni temporali. I due articoli corrispondenti (art. 5e e 5f) non sono contenuti nel presente atto modificatore, poiché la loro validità era limitata sin dall’entrata in vigore al 28 febbraio 2021 e il 1° marzo 2021 deca- dono automaticamente.
Art. 6 cpv. 1 e 2
Le modifiche materiali riguardano unicamente il capoverso 1 lettera i e il capoverso 2. Le altre parti di questa disposizione, in vigore attualmente fino al 28 febbraio 2021, sono menzionata per ragioni pura- mente formali o di tecnica legislativa. Adesso la disposizione non è più limitata nel tempo; non è op- portuno ripristinare la versione dell’ottobre 2020 dal momento che singoli aspetti sono ora disciplinati in modo più liberale rispetto allo scorso ottobre.
Capoverso 1 lettera i: gli incontri di gruppi di autoaiuto già attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica possono essere svolti con fino a dieci persone, se non possono svolgersi in forma virtuale, ad esempio perché è difficile gestire le sfide mentali online o vi sono limitazioni cogni- tive. Il piano di protezione indica i provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento e, se del caso, prevede la registrazione dei dati di contatto (in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sul di- stanziamento senza misure di protezione cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d e art. 5). Il fatto che il gruppo di au- toaiuto sia già attivo può essere provato, nei confronti dei servizi esecutivi cantonali, ad esempio me- diante un’iscrizione o una registrazione su www.autoaiutosvizzera.ch.
Capoverso 2: per le manifestazioni nella cerchia familiare o degli amici (manifestazioni private), il li- mite massimo resta fissato a cinque persone se si svolgono in luoghi chiusi, mentre se si svolgono
1 RS 442.1
all’esterno è innalzato a 15 persone. Come finora sono inclusi anche i bambini.
Capoverso 3: in seguito alla riapertura dei negozi sono nuovamente ammessi anche i mercati nei luo- ghi chiusi (in particolare quelli settimanali, ma anche p. es. quelli di bestiame). Le fiere nei luoghi chiusi restano per il momento vietate.
Art. 6d cpv. 3 e 4
In seguito all’innalzamento dei limiti di età nelle prescrizioni concernenti lo sport e la cultura, applicabili ora ai giovani nati nel 2001 e dopo, questi due capoversi risultano obsoleti.
Il capoverso 3 è abrogato espressamente poiché altrimenti – per via della limitazione della validità della formulazione attuale – dal 1° marzo 2021 entrerebbe nuovamente in vigore la versione del 28 ottobre 2020.
Il capoverso 4 è in vigore solo fino al 28 febbraio 2021 e non deve essere abrogato.
Art. 6e
Il capoverso 1 stabilisce, come finora, quali attività sono ammesse nel settore dello sport.
Lettera a: attualmente sono privilegiati i bambini e i giovani fino al compimento dei 16 anni, che pos- sono praticare attività sportive sia in luoghi chiusi sia all’esterno, senza limitazioni numeriche. L’am- pliamento della prescrizione riguarda due aspetti: il trattamento privilegiato si applica ora ai bambini e ai giovani nati nel 2001 o dopo e sono ammesse anche le competizioni, tuttavia senza pubblico. Gli allenamenti e le competizioni possono svolgersi in tutti gli sport, compresi quelli di contatto (calcio, pallacanestro, sport di combattimento), sia in luoghi chiusi sia all’esterno. Resta invariato l’obbligo di elaborare piani di protezione sia per gli allenamenti sia per le competizioni, tenendo conto dei mag- giori rischi epidemiologici in particolare nell’ambito delle competizioni.
Nel sistema sportivo, in genere i giovani sono raggruppati in base all’anno di nascita. Non è quindi op- portuno basarsi sull’età biologica. Siccome la durata di validità dell’ordinanza sarà limitata nel tempo è possibile fare riferimento all’anno di nascita.
Lettera b: il nuovo limite di età per i bambini e i giovani si riflette anche in questa disposizione. Ai nati nel 2000 e prima si applicano prescrizioni più severe (solo sport senza contatto fisico, solo all’aperto, con mascherina o distanziamento). La dimensione del gruppo ammissibile è estesa a 15 persone.
Lettera c: nell’ambito dello sport di punta giovanile, la nuova formulazione di questa disposizione mi- gliora la situazione degli sportivi che non appartengono a una squadra nazionale o ai quadri nazionali di una federazione sportiva. Nello sport di punta, l’evoluzione è continua. I futuri atleti di punta sono sostenuti attraverso diversi canali. Questi talenti hanno già orientato la loro vita verso lo sport (liceo o apprendistato sportivo) e si allenano in un contesto professionale. Un’interruzione prolungata potrebbe portare a un’interruzione anticipata della carriera e alla scomparsa di intere generazioni di nuove leve.
Con il rimando a una Talent Card nazionale o regionale di Swiss Olympic, l’ordinanza stessa definisce chiaramente gli atleti di punta autorizzati ad allenarsi. Attualmente sono circa 8000 le persone in pos- sesso di una Talent Card regionale di Swiss Olympic. Un po’ più della metà non ha ancora compiuto 16 anni. La soluzione proposta consentirà quindi a quasi 4000 giovani in età compresa tra i 16 e i 19 anni di proseguire la strada verso lo sport di punta. Dal punto di vista epidemiologico, questo aumento delle persone che praticano sport non rappresenta un pericolo, tanto più che in tutti gli allenamenti si applicano comunque già i piani di protezione delle singole federazioni sportive.
La lettera d disciplina gli allenamenti e le competizioni delle squadre professionistiche o semiprofes- sionistiche. Spetta in primo luogo alle federazioni sportive definire le leghe in base ai criteri menzio- nati. Una linea guida è rappresentata dalla classificazione delle leghe prevista all’articolo 12b della legge COVID-192 in vista di eventuali contributi a fondo perso. Questa non va tuttavia intesa come una classificazione esaustiva nel presente contesto. Analogamente alla lettera c, anche la lettera d mira a
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consentire allo sport di squadra di punta di portare avanti le sue attività. La professionalità non si orienta quindi esclusivamente all’economicità dell’attività sportiva, ma include anche altri fattori, come ad esempio l’impostazione dell’allenamento.
Ai fini della parità di genere, la stessa normativa si applica alle leghe dell’altro sesso, indipendente- mente dalla professionalità.
Nel settore dello sport giovanile è prevista una deroga per tutte le leghe nazionali giovanili, parallela- mente all’ampliamento dello sport di punta giovanile alla lettera c. Nello sport di squadra, non tutti i giocatori sono in possesso di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic.
È tuttavia evidente che anche questi giovani talenti sono sulla strada verso lo sport di punta.
Per gli allenamenti e le competizioni è sempre richiesta l’elaborazione di piani di protezione. Ciò vale anche per le altre leghe che possono riprendere le partite adesso. Nell’ambito delle competizioni oc- corre sempre tener conto del maggior rischio epidemiologico.
Il capoverso 2 è già in vigore a tempo indeterminato e continuerà a esserlo. È menzionato qui per i se- guenti motivi: finora la maggior parte delle prescrizioni sullo sport era in vigore fino al 28 febbraio 2021 e ora è prorogata fino al 31 marzo 2021, dopodiché decadrà. Non è opportuno ripristinare la versione dell’ottobre 2020 poiché le differenze tra le singole normative porterebbero in parte a restrizioni indesi- derate (nell’ambito dei prossimi allentamenti è tuttavia prevista l’introduzione di una tappa di riapertura specifica nel settore dello sport).
Art. 6f
In vista della riapertura dei musei, delle biblioteche e degli archivi, il capoverso 1 stabilisce che a que- ste strutture si applica – come già nell’ottobre 2020 – unicamente l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.
Il capoverso 2 corrisponde in gran parte alla normativa vigente. Come nello sport, i limiti di età sono ora fissati in base all’anno di nascita e innalzati di quattro anni (lett. a n. 1 e al contrario n. 2 e 3). Le prove delle band e delle orchestre come pure i concerti senza pubblico, ad esempio, sono consentiti senza restrizioni specifiche anche per i giovani nati tra il 2001 e il 2004. Per le attività all’aperto, il li- mite massimo è innalzato a 15 persone, come nello sport.
Il capoverso 3 autorizza per i bambini e i giovani – analogamente all’autorizzazione delle attività spor- tive (incluse le competizioni) per i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo – il canto in comune anche al di fuori della scuola, segnatamente in istituti per bambini e giovani come pure nell’ambito dell’ani- mazione socioculturale della gioventù. Anche i cori di bambini e giovani possono quindi riprendere le prove oppure filmare esibizioni e trasmetterle online. Le esibizioni in presenza di pubblico restano per ora vietate, segnatamente per proteggere il pubblico. È nuovamente ammesso anche il canto nelle strutture di custodia dei bambini. In tutte queste situazioni possono cantare anche le persone che si occupano dei bambini e dei giovani (direttori di coro, educatori nelle strutture di custodia dei bambini ecc.).
Come finora resta ammesso il canto nel setting terapeutico (professionisti medici).
Il capoverso 3 lettera b e il capoverso 4 non subiscono alcuna modifica materiale, ma sono menzionati perché anch’essi erano in vigore solo fino al 28 febbraio 2021.
L’intero articolo 6f è ora prorogato fino al 31 marzo 2021, dopodiché decadrà. Come per lo sport (art.
6e) anche qui non è opportuno ripristinare la versione dell’ottobre 2020 poiché le differenze tra le sin- gole normative porterebbero in parte a restrizioni indesiderate (nell’ambito dei prossimi allentamenti è tuttavia prevista l’introduzione di una tappa di riapertura specifica nel settore della cultura).
Art. 6g
Nell’ambito del trattamento privilegiato delle attività dei bambini e dei giovani sono ora menzionate
espressamente tra le attività ammesse anche quelle delle organizzazioni o delle istituzioni di anima- zione socioculturale dell’infanzia e della gioventù. Con questa espressione s’intendono i centri di ani- mazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù nei Cantoni e nei Comuni. Finora le loro attività erano ammesse solo nella misura in cui potevano essere classificate come attività di consulenza so- ciale o nei settori della cultura e dello sport. La presente disposizione stabilisce le condizioni quadro:
- sono trattate in modo privilegiato, come nei settori dello sport e della cultura, le attività desti- nate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo (lett. a),
- le attività devono essere gestite da un esperto (lett. b),
- nel piano di protezione devono essere definite le attività ammesse e il numero massimo con- sentito di bambini e giovani presenti. Le feste, le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande sono vietate (lett. c).
A queste condizioni non si applicano limitazioni del numero di persone presenti, analogamente al set- tore della formazione.
Art. 10 cpv. 1bis, frase introduttiva e lett. a e c, nonché cpv. 2–4
La decisione del Consiglio federale del 13 gennaio 2021 ha adeguato queste disposizioni; tali adegua- menti sono limitati nel tempo (fino al 28 febbraio 2021). Il capoverso 1 è invece in vigore da più tempo e a tempo indeterminato.
Sul piano materiale, dal 1° marzo 2021 non sono previsti modifiche o allentamenti per il mondo del la- voro. L’inserimento di questa disposizione nell’atto modificatore serve unicamente a prorogarne la va- lidità oltre la fine di febbraio. Si rinuncia a una limitazione temporale e quindi al ripristino della versione in vigore nell’autunno del 2020, dal momento che da un lato sono state apportate precisazioni in al- cuni punti (p. es. eliminazione del rimando giuridicamente delicato alle raccomandazioni dell’UFSP) e dall’altro non sono per ora previsti allentamenti dell’obbligo di portare la mascherina sul posto di lavoro o del telelavoro.
Art. 13 e cifra III (modifica dell’allegato dell’ordinanza concernente le multe disciplinari) La disposizione penale è completata con le nuove prescrizioni materiali, se penalmente rilevanti, e laddove necessario adeguata con i rimandi corretti. Lo stesso vale per le fattispecie della presente or- dinanza da sanzionare mediante la procedura della multa disciplinare, elencate nell’allegato dell’ordi- nanza concernente le multe disciplinari.
Allegato n. 3.1bis e 3.1ter
Questi numeri dell’allegato sono stati introdotti con la modifica del 18 dicembre 2020 e si applicano fino al 28 febbraio 2021. Attualmente sono modificati o completati unicamente gli aspetti menzionati qui di seguito. La riproduzione dell’elenco completo serve ad abrogare la limitazione temporale della sua validità. Il ripristino della versione di dicembre non è opportuno né per il numero 3.1bis, poiché mancherebbero gli aspetti completati (p. es. la lett. e), né per il numero 3.1ter, poiché le disposizioni sullo sport restano in vigore solo fino al 31 marzo 2021, dopodiché decadranno.
Lettera c numero 3: nei negozi molto grandi del settore non alimentare devono ora essere disponibili 25 metri quadrati per cliente anziché 20, conformemente alla raccomandazione della Swiss National Covid-19 Science Task Force.
Lettera d: la riapertura dei negozi comprende anche la riapertura dei centri commerciali. Qui si tratta di evitare, nei settori di accesso e fuori dai negozi, assembramenti che impediscano il distanziamento.
La lettera d stabilisce quindi che, nei centri commerciali con una superficie di vendita complessiva (somma delle superfici di vendita di tutti i negozi all’interno del centro) superiore a 10 000 m2, il nu- mero complessivo di persone presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito
nei singoli negozi aperti (secondo le prescrizioni di cui alle lettere a–c). Per centro commerciale s’in- tendono le strutture comprendenti luoghi chiusi di accesso ai negozi e di permanenza davanti a essi ed eventuali altre attività.
Lettera e: ai musei, costituiti perlopiù da strutture con luoghi chiusi, si applicano le stesse prescrizioni sulla capienza come per i piccoli negozi o i grandi negozi del settore non alimentare. Si tratta quindi di soluzioni adeguate, adatte sia alle piccole sia alle grandi strutture museali.
Lettera f: le prescrizioni per le strutture diverse dai negozi (p. es. strutture che offrono servizi accessi- bili al pubblico) non erano coerenti per quanto riguarda l’interfaccia tra le prescrizioni per le superfici di meno e di più di 30 metri quadrati. Questa discrepanza è stata corretta analogamente alle prescrizioni per i negozi. Per le superfici superiori a 30 metri quadrati, come finora devono essere a disposizione 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno cinque persone. Quest’ultima prescri- zione deriva dal fatto che per le superfici inferiori a 30 metri quadrati devono ora essere a disposizione 6 metri quadrati per persona. In una struttura di 30 metri quadrati sono quindi ammesse cinque per- sone e questo deve essere il numero minimo anche per le superfici superiori a 30 metri quadrati.
Per i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo, queste prescrizioni non vigono né per le attività nel set- tore culturale o sportivo, né per quelle nell’ambito delle organizzazioni e istituzioni dell’animazione so- cioculturale per l’infanzia e la gioventù. Per queste attività è infatti previsto un trattamento privilegiato (cfr. le prescrizioni agli art. 6e–6g).