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BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

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Academic year: 2022

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Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi A cura di Patrizia Macrì

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

PREMESSA

Una delle conseguenze più gravi della crisi economica che il nostro Paese sta vivendo negli ultimi anni è l’aumento, a dir poco esponenziale, del tasso di disoccupazione, soprattutto a livello giovanile. Per questo motivo il legislatore ha pensato di intervenire con una serie di agevolazioni e sgravi rivolti proprio ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Tali incentivi, contenuti nel D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, possono essere richiesti dai datori di lavoro che hanno assunto personale dipendente a partire dal 29 giugno 2013 dal momento che il D.L.

in commento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno ed è immediatamente operativo.

REQUISITI

L’incentivo previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2013 è rivolto a tutti i datori di lavoro che assumano lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni1 che possano far valere almeno uno dei seguenti requisiti:

 Essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

 essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

 vivano soli con una o più persone a carico.

I requisiti a cui far riferimento per poter accedere agli incentivi non sono però solamente quelli di carattere soggettivo ma riguardano anche il tipo di contratto che deve essere necessariamente a tempo indeterminato, nonché all’asse temporale in cui le assunzioni vengono effettuate. Difatti le agevolazioni in commento sono state istituite in via sperimentale e nel limite delle risorse individuate nel decreto stesso, per le assunzioni effettuate tra il 29 giungo 2013 e 30.06.2015. Infine l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto che viene calcolato secondo un sistema che prende in considerazione il numero dei lavoratori rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi

1 La determinazione della fascia di età è la stessa prevista per l’apprendistato, per cui per 29 anni si ritiene

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precedenti l’assunzione. I lavoratori part time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro.

Importante, inoltre, tenere presente che l’incremento occupazionale deve essere appurato tenendo in considerazione anche le diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Sono considerate società controllate:

 le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

 le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

 le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Inoltre, sempre l’art. 2539 c.c. stabilisce che ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai primi due punti devono essere computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona, mentre non vanno computati i voti spettanti per conto terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti o un 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

DURATA E MISURA DELL’INCENTIVO

Il D.L. in commento ha previsto un incentivo economico pari a un terzo della retribuzione mensile lorda ai fini retributivi (imponibile previdenziale) che non può comunque superare il limite di 650,00 euro. La durata dell’incentivo varia a secondo che l’assunzione avvenga direttamente con contratto a tempo indeterminato ovvero che il contratto a tempo indeterminato venga perfezionato dopo un periodo di lavoro a tempo determinato. Nel primo caso la durata dell’incentivo è infatti prevista per 18 mesi, nel secondo caso, invece, l’incentivo spetta solamente per 12 mesi. In quest’ultimo caso, però, affinché il datore di lavoro possa usufruire dell’incentivo economico sarà necessario verificare i requisiti soggettivi sopra elencati nonché la possibilità che la trasformazione in oggetto comporti un incremento occupazionale netto con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro abbiano già

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beneficiato dell’incentivo. Pertanto per avere diritto all’agevolazione il datore di lavoro dovrà procedere all’assunzione di un altro lavoratore che, tuttavia, potrebbe anche non essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Come detto le assunzioni per poter accedere all’incentivo economico devono essere a tempo indeterminato. E’ bene, però, sottolineare il fatto che l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. L’incentivo non spetta, invece, per le assunzioni di lavoratori domestici. Anche le assunzioni di apprendisti potranno beneficiare dell’agevolazione contributiva, considerato che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto.

N.B. In considerazione del fatto che, come espressamente previsto dal d.l. 76/2013 e in conformità con l’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui il decreto legge rinvia, l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.

L’incentivo spetta, invece, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. In questo caso però occorre tenere presente che essendo l’incentivo finalizzato a promuovere l’occupazione e che la sua misura deve essere determinata in riferimento alla retribuzione del lavoratore, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Non può essere nemmeno presa in considerazione l’indennità di disponibilità che il lavoratore percepisce in quanto la stessa non costituisce retribuzione in senso proprio non essendo corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa venendo pertanto a mancare la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.

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Come abbiamo avuto già modo di dire in tema di durata dell’incentivo, lo stesso spetta anche nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto nei casi di trasformazione del rapporto lavorativo è anche necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione.

N.B. Nel caso in cui alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, è consentito anticipare la trasformazione in modo tale da garantire la spettanza del beneficio.

In riferimento ai requisiti soggettivi a cui far riferimento per la fruizione dell’incentivo è possibile ottenere l’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Occorre tener presente che la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione del rapporto lavorativo; conseguentemente, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza. Infine, l’incentivo viene riconosciuto così come per i rapporti di lavoro somministrati, anche nei confronti di trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO

Oltre ai requisiti sopra esposti che riguardano i lavoratori e la clausola di incremento occupazionale netto, la fruizione degli incentivi è subordinata:

 alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

o l’adempimento degli obblighi contributivi;

o l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

o il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

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N.B. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi. Per quanto riguarda invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

 all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (norme che vietano la fruizione di incentivi in casi particolari);

 alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008

In riferimento a quest’ultimo punto si fa presente che gli incentivi non vengono concessi nel caso in cui il datore di lavoro:

 rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);

 sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO

L’ammissione al beneficio e la conseguente fruizione non sono automatici e sono fortemente influenzati dalla gestione delle risorse messe a disposizione dal Governo e ripartite in maniera non uniforme tra le varie Regioni. Pertanto occorrerà fare riferimento al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: nel caso in cui in una determinata regione le assunzioni saranno superiori alla stima effettuata dal legislatore nel momento in cui sono state ripartite le risorse l’impresa richiedente l’incentivo potrebbe risultarne esclusa pur avendo l’assunzione rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa. Ed è proprio per questa motivazione (risorse limitate) che il datore di lavoro deve presentare una domanda preliminare di ammissione al beneficio. Tale domanda preliminare deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inps avendo cura di indicare:

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 il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;

 la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda potrà essere inoltrata all’Inps esclusivamente tramite il Modello di istanza on line 76-2013 – prenotazione reperibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale all’interno della voce “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Il modulo sarà raggiungibile selezionando il seguente percorso:

 “servizi on line”,

 “per tipologia di utente”,

 “aziende, consulenti e professionisti”,

 “servizi per le aziende e consulenti2”,

 “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”;

N.B. Alla domanda preliminare di ammissione non dovrà essere allegata alcuna documentazione.

Una volta presentata la domanda preliminare di ammissione sarà compito dell’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, verificare la disponibilità residua delle risorse in relazione alla regione di pertinenza e, nel caso le risorse siano disponibili, comunicare, sempre in modalità telematica, l’avvenuta prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

N.B. L’istanza di prenotazione resta valida per 30 giorni, anche se inizialmente rigettata per mancanza di fondi. Se durante questo arco di tempo dovessero liberarsi delle risorse utili lo status della pratica verrà automaticamente cambiato e l’istanza accolta. Pertanto è importante per il datore di lavoro monitorare continuamente l’istanza presentata anche se dovesse venire rigettata in un primo tempo.

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Successivamente alla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto ed entro sette giorni lavorativi, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione. Ovviamente tale adempimento non dovrà essere espletato dal datore di lavoro che abbia già provveduto all’assunzione o alla trasformazione del contratto di lavoro. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità disponibile all’interno dell’applicazione

“DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

N.B. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; infatti l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, solamente quando venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.

I tempi stabiliti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, sono tassativi; effettuare tali operazioni oltre i tempi stabiliti determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.

L’Inps nel fornire le indicazioni circa l’iter procedurale da seguire invita i datori di lavoro a porre particolare attenzione ad alcuni passaggi operativi particolarmente sensibili. Prima di tutto occorre compilare in maniera corretta le comunicazioni di assunzione (Unilav/Unisomm) riferibili al rapporto per cui si chiede l’accesso all’incentivo. Ciò è considerato di fondamentale importanza, in quanto, ovviamente, l’inps non accetterà domande di conferma contenenti dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione. In particolare i dati contenuti nella domanda di prenotazione e nella comunicazione di assunzione che devono coincidere sono:

 il codice fiscale di datore di lavoro, che deve essere coincidente con quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’inps;

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 la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);

 la data di decorrenza dell’evento, se già indicata in prenotazione;

 il codice fiscale del lavoratore.

DATORI DI LAVORO SPROVVISTI DI MATRICOLA AZIENDALE

Come abbiamo avuto modo di vedere, la domanda preliminare di ammissione può essere presentata anche da datori di lavori che intendano assumere un dipendente ma che di fatto non lo hanno ancora assunto. Se il datore di lavoro in questione avesse già alle proprie dipendenze altri dipendenti, non ci sarebbero problemi di gestione, in quanto allo stesso è già stato attribuito un numero di matricola aziendale. Diverso il caso del datore di lavoro che per la prima volta si accinge ad assumente del personale dipendente. Per poter inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, infatti, è necessario essere in possesso di una posizione contributiva aziendale (matricola inps); pertanto il datore di lavoro dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione. Dal momento che il datore di lavoro in questione andrà a richiedere l’assegnazione di una posizione contributiva aziendale senza aver effettuato ancora nessuna assunzione, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, dovrà essere indicata come inizio attività con dipendenti una data fittizia, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

N.B. Nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L.

76/2013; pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013”

Con il Messaggio del 03 ottobre 2013 n. 15799 le sedi Inps vengono sensibilizzate riguardo l’urgenza con cui devono essere evase queste pratiche di iscrizione.

Pertanto alle sedi territoriali viene imposto di monitorare giornalmente le domande pervenute al fine di procedere alla immediata validazione delle stesse. Tale richiamo risulta essere di vitale importanza se si tiene conto che la mancata definizione della domanda di attribuzione della posizione contributiva impedisce al datore di lavoro interessato l’invio dell’istanza finalizzata a prenotare in tempo utile la limitata

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risorsa stanziata. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la matricola in questione. La stessa sarà poi riattivata dalla sede Inps non appena il contratto di assunzione sarà definito e a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro. Gli operatori dell’Inps, nel riattivare la posizione aziendale, andranno anche a modificare la data inizio attività la quale dovrà coincidere con la data effettiva dell’assunzione. Nello stesso tempo verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda. Nel caso in cui, invece, l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, non avvenga il datore di lavoro interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO

L’incentivo in esame può essere fruito dal datore di lavoro, esclusivamente tramite conguaglio contributivo. I datori di lavoro autorizzati, dovranno pertanto esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzando all’interno dei campi “Denuncia Individuale” “Dati Retributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:

nell’elemento “Tipo Incentivo” dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art.

1 dl 76/2013”;

 nell’elemento “Cod Ente Finanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore

“H00” (Stato);

 nell’elemento “Importo Corr Incentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

 nell’elemento “Importo Arr Incentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:

il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;

il codice “L440” avente il significato di “conguaglio incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013” ;

il codice “L441” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani under 30”.

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N.B. I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens). Tale procedura rappresenta un’innovazione rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, in quanto tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.

Nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità di restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, “Altre A Debito”, i seguenti elementi:

 nell’ elemento “Causale A Debito” dovrà essere inserito il codice causale

“M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;

 nell’elemento “Importo A Debito”, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Patrizia Macrì 23 Ottobre 2013

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