• Non ci sono risultati.

Cassa Integrazione Covid-19 dal diritto all interpretazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cassa Integrazione Covid-19 dal diritto all interpretazione"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Cassa Integrazione Covid-19

dal diritto… all’interpretazione

(2)

Aggiornamento dei riferimenti normativi per la gestione della cassa integrazione

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non convertito in legge, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

(3)

Aggiornamento dei riferimenti normativi per la gestione della cassa integrazione

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, non convertito in legge, che aveva introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, confermate dalla legge n.77 del 17 luglio 2020 di conversione del decreto-legge n.34/2020.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, modificato dal decreto-legge cd. “Ristori bis”, del 9 novembre 2020, n.149 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 novembre 2020, n.

157 entrato in vigore il 30/11/2020.

Riferimenti normativi

(4)

Decreto “Agosto” n.104 del 14 agosto 2020

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

(5)

Decreto “Ristori”n.137 del 28 ottobre 2020

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione per una durata massima di sei settimane.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

(6)

Decreto “Ristori-bis” n.149 del 9 novembre 2020

I termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti salariali o per il saldo degli stessi relativi ai trattamenti che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020, sono differiti al 15 novembre 2020.

Viene sanata, per decreto, l’amnesia relativa all’accesso alla cassa integrazione di cui al decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020, per i dipendenti assunti successivamente alla data del 13 luglio, e, con il Decreto Ristori bis, il legislatore, accorgendosi della “disattenzione”, dispone che i trattamenti di integrazione salariale siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Resta la problematica sui beneficiari del decreto “agosto”.

(7)

Decreto “Ristori-quater” n.157 del 30 novembre 2020

Viene sanata, per decreto, l’amnesia relativa all’accesso alla cassa integrazione di cui al decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 peri i dipendenti assunti successivamente alla data del 13 luglio, e, con il Decreto Ristori quater, il legislatore, accorgendosi della “disattenzione”, dispone che i trattamenti di integrazione salariale siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Manca la disposizione per differire i termini delle domande scadute.

(8)

Circolare INPS n.139 del 7/12/2020

In relazione a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto–legge n. 157/2020, anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n.

104/2020,potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.

(9)

Circolare INPS n.139 del 7/12/2020

Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Conseguentemente, la previsione di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 157/2020 potrà riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal decreto–legge n.

104/2020, i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con inizio di sospensione odi riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020)

(10)

Circolare INPS n.139 del 7/12/2020

in via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto-legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020. Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal decreto–legge n.104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto- legge n. 104/2020.

(11)

Beneficiari per l’accesso ai trattamenti ai sensi

degli articoli 19-22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

 Decreto-legge cura Italia n.18/2020: lavoratori in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020

 Decreto-legge “liquidità” n. 23 dell'8 aprile 2020: lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020

 Decreto Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020: lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020

 Circolare INPS n.115/2020: lavoratori in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020

(12)

Beneficiari per l’accesso ai trattamenti ai sensi

degli articoli 19-22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

 Decreto-legge “Agosto” n.104 del 14 agosto 2020: lavoratori assunti alla data del 09/11/2020 modifica apportata dal decreto-legge n.157/2020

 Decreto-legge “Ristori” n.137 del 28 ottobre 2020: lavoratori alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 09/11/2020 modifica apportata dal decreto-legge n.149/2020. Per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Riferimenti

Documenti correlati

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della

La normativa prevede l'erogazione dell'integrazione salariale calcolata sulla retribuzione globale (comprensiva di mensilità aggiuntive), ciò significa che l'importo percepito per

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l anno 2020, conseguenti all ordinan a del Ministro della salute del 4 novembre

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere

L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili

(3) NDR: In G.U. Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi.. aziendale conseguente

Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre

L’articolo 1 del menzionato decreto-legge, rideterminando il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell’assegno ordinario che possono