ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGE
QUALE FORMAZIONE AGLI STUDENTI
I.T.C. BAZOLI – DESENZANO
20 MAGGIO 2016
RELATORE : GIUSEPPE PORTA
OBIETTIVI
FORMARE CITTADINI PIU' CONSAPEVOLI CONSEGNARE AL MONDO DELLE IMPRESE
LAVORATORI PIU' ORIENTATI A COMPORTAMENTI
SICURI
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 - Testo unico salute e sicurezza sul lavoro Accordo conferenza Stato Regioni 21/12/11
Accordo conferenza Stato Regioni 25/07/12
Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19 - Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
l Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 5 marzo 2010, sottoscritto da Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stato condiviso che:
i. l’educazione e la cultura della prevenzione rappresentano i fattori chiave del mantenimento e del miglioramento della qualità del lavoro;
ii. l’educazione e la formazione relative ai principi della salute e sicurezza sono mezzo per promuovere posti di lavoro più sani e sicuri, e importante strumento per ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico;
Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
D.g.r. di Regione Lombardia 6 marzo 2015 - n. X/3228 Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi
scolastici e di istruzione e formazione professionale
D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ;
D.P.R n 88, 15 marzo 2010 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, Indicazioni Nazionali per i percorsi liceali;
D.P.R n 87, 15 marzo 2010 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, Indicazioni Nazionali per Istituti Professionali;
D.P.R n 139, 22 agosto 2007 – Obbligo di Istruzione.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Coordinato
D. Lgs. 106 /2009
LAVORATORE – art. 2
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche con solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari
Equiparato al lavoratore:
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
ART. 2 D.LGS. 81/08
Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
ART. 2 D.LGS. 81/08
Gli studenti in alternanza sono equiparati al
lavoratore e quindi “creditori di sicurezza” a tutti gli effetti. Lo studente in alternanza deve aver seguito un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’Azienda Sanitaria Locale ora Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza hanno funzioni di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro
QUINDI
DATORE DI LAVORO:
[art.2 d.lgs.81/08] (chi) ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
OBBLIGHI :
a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione (DVR);
b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
c) nominare il medico competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso;
e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC;
f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS);
h) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
i) comunicare all'INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro;
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di valutazione ed adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori;
l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi;
m) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS
n) adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento
DATORE DI LAVORO
SCUOLA
(Dirigente Scolastico)
ENTE OSPITANTE
(Legale Rappresentante)
”Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura
dell’Inail e del Miur
L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:
le garanzie assicurative dell’allievo
la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
la presenza di un tutor che segua l’allievo.
Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur:
Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:
l’ottemperanza agli obblighi di legge
la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di stage
l’informazione dell’allievo sui rischi generali dell’azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08
la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda
la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza
la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell’istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale.
Art.38 - Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
DEVE:
essere adeguata ai vari profili di rischio
svolgersi secondo quanto previsto dall'art.37 del d.lgs. 81/08 e dagli accordi Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
IN PRATICA
1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro»
2° modulo è invece relativo alla formazione specifica
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza (cod. ATECO) , che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle.
Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
COME FORMARE GLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Delibera Giunta Regionale 6 marzo 2015 – n. X/3228 Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di
istruzione e formazione professionale
CERTIFICAZIONE FORMAZIONE GENERALE
la certificazione delle competenze acquisite
in termini di assolvimento della formazione generale dei lavoratori, ex Accordi Stato/Regioni e Province Autonome ex art.
37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) dallo studente dell’ultimo anno del percorso di studi di secondo ciclo (V anno per i percorsi di istruzione e IV anno per i percorsi IeFP) e dallo studente che viene inserito nei percorsi
di alternanza scuola lavoro sia attestata direttamente dalla direzione scolastica, utilizzando il modello di attestato di cui
all’Allegato 3 della Circolare regionale n. 7/2012;
SCUOLA SICURA (D.g.r. 6 marzo 2015 – n. X/3228)
Competenze dei profili in uscita Competenze chiave di salute e sicurezza
LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
I tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo
individuale firmato dal promotore, dall’ospitante e dal tirocinante;
Per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo e un tutor aziendale;
Il soggetto promotore si fa garante dell’attivazione della copertura assicurativa dei tirocinanti;
I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La
convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
Per i tirocini curricolari non esistono vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA
Informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra
soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni
garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne
L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione
dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative
misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti
“sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.
Gli adempimenti sono individuati nel Manuale ”Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”
edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur, a cui si fa espresso rinvio….
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o
formativa un’adeguata formazione generale in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di
tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante
nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:
stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in
convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di
convenzione
SANZIONI
La modifica apportata dal decreto 151/2015 prevede:
per un numero di lavoratori non formati pari o uguale a cinque, si applica la sanzione base che va da due a quattro mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
se i lavoratori sono da sei a dieci l’arresto va da quattro a otto mesi e l’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro; da sei mesi a un anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita a più di dieci lavoratori.
Per l’omesso invio del lavoratore alla visita di idoneità si applica un’ammenda da 2.192 a 4384 euro fino a cinque lavoratori, da 4.384. a 8.768 euro da sei a dieci lavoratori e 6.576 euro oltre i dieci lavoratori.
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)
In attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n.
81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente in relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art.
98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.
I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore docente per le attività di addestramento.
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:
INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”
Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori- docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:
1.Area normativa/giuridica/organizzativa
2.Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n.
81/2008)
3.Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n.
81/2008)
4.Area relazioni/comunicazione
ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente.
Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del presente documento, di possedere uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo
“mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore docente abbia maturato il corrispondente requisito di
conoscenza/esperienza.
Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO.
La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore docente, sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza
lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.
In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente documento, purché l'attività
formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio.
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
Ai fini del mantenimento della propria qualifica, il formatore- docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:
• alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;
• inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
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