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Presidente del Tribunale di

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Quesito posto con nota in data 5 febbraio 2007 dal dott. …, Presidente del Tribunale di …, inteso a conoscere se l'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 debba ritenersi applicabile anche al personale di magistratura ed il termine, rispetto alla data del turno, entro il quale la richiesta debba essere avanzata.

(Risposta a quesito del 21 marzo 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 marzo 2007, ha adottato la seguente delibera:

«1. Il quesito posto dal Presidente del Tribunale di … con il quale chiede di sapere se qualora per esigenze dell'Amministrazione il magistrato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, lo stesso abbia poi il diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale, involge la questione dell'applicabilità al personale di magistratura dell'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

2. Premesso che il Consiglio in diverse occasioni ha avuto modo di evidenziare come l'attività del personale di magistratura nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, a differenza della gran parte delle altre categorie del personale pubblico, non è sottoposta - proprio in ragione della particolare natura dell'attività prestata - ad una rigida predeterminazione dell'orario di lavoro, trattandosi di una funzione - quella giurisdizionale - che viene svolta in posizione di autonomia ed indipendenza e, quindi, la previsione di un orario di lavoro predeterminato appare non solo poco funzionale alle esigenze del servizio ma anche pregiudizievole e limitativa per le modalità, quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento concreto della funzione giurisdizionale.

Collegata a questa indicazione, inoltre, è pure quella secondo cui il magistrato non ha l'obbligo di presenza in ufficio quando tale presenza non sia necessaria alla funzionalità del servizio giudiziario.

Nella stessa ottica, infine, il Consiglio ha escluso un diritto dei magistrati (in ispecie la questione si è posta con riguardo ai turni per i pubblici ministeri) ad un riposo compensativo nel caso di prestazione fornita in giorno festivo, nonché - in una prospettiva più generale – la stessa articolazione di un diritto ad un giorno di riposo settimanale.

3. Ne discende che la disciplina generale del pubblico impiego contenuta nell'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 - secondo il quale “l'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica … Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione” - non è applicabile ai magistrati, restando prevalente la priorità delle esigenze del servizio rispetto ai tempi e alle modalità del riposo del magistrato.

Resta, invero, salva l'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione, ma, anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo.

Il Consiglio, del resto, ha, sul punto, con orientamento risalente ma consolidato, ritenuto di riversare le esigenze correlate sull'evidente necessità di recuperare le energie biopsichiche e la partecipazione alle comuni forme di vita familiare e sociale sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio, che debbono prevedere, per i magistrati che svolgono lavoro notturno e festivo, che sia prevista, per le giornate successive “una organizzazione del lavoro, secondo le contingenti esigenze degli uffici, che consenta di usufruire dell'indispensabile riposo”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio superiore della Magistratura, delibera

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di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di … nei termini di cui sopra.»

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