• Non ci sono risultati.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 419

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 419"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 419

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti l'elezione e le prerogative del Presidente della Repubblica

07/08/2022 - 09:00

(2)

Indice

1. DDL S. 419 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 419 4

(3)

1. DDL S. 419 - XVIII Leg.

DDL S. 419 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1. DDL S. 419 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

(4)

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 419 XVIII Legislatura

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti l'elezione e le prerogative del Presidente della Repubblica

Iter

4 luglio 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari

S.419 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare Andrea Cangini ( FI-BP ) Cofirmatari

Maurizio Gasparri ( FI-BP ), Massimo Mallegni ( FI-BP ) Natura

Costituzionale Presentazione

Presentato in data 23 maggio 2018; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , REPUBBLICA PRESIDENZIALE , ELEZIONI DIRETTE

Classificazione provvisoria Articoli

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.3, 4), POTERI PRESIDENZIALI IN MATERIA GIUDIZIARIA (Art.5), POTERI PRESIDENZIALI IN MATERIA INTERNAZIONALE E DIFESA (Art.5), POTERI PRESIDENZIALI NEI RAPPORTI CON IL GOVERNO (Art.8), IRRESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.7), ELETTORATO PASSIVO (Art.2), INELEGGIBILITA' (Art.2), PRESIDENTE DEL SENATO (Artt.3, 4), CANDIDATURE ELETTORALI (Art.3), VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO (Art.3),

ABROGAZIONE DI NORME (Art.5), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Artt.5, 9), SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (Art.6), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.8)

Assegnazione

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 4 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 18 del 4 luglio 2018.

XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

(5)

1.2. Testi

DDL S. 419 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 3

(6)

1.2.1. Testo DDL 419

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 419 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CANGINI , GASPARRI e MALLEGNI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti l'elezione e le prerogative del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale modifica alcuni articoli della parte seconda della Costituzione al fine di introdurre, in particolare, l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.

Nel dettaglio:

l'articolo 1 modifica l'articolo 83 della Costituzione al fine di prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica;

l'articolo 2 modifica l'articolo 84 della Costituzione al fine di ridurre da 50 a 40 anni il limite di età per l'elezione a Presidente della Repubblica, prevedendo il quorum rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera per l'approvazione della legge per la determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente;

l'articolo 3 modifica l'articolo 85 della Costituzione prevedendo la durata quinquennale del mandato del Presidente della Repubblica e il limite di due mandati e disciplinando le incompatibilità e le

modalità di presentazione delle candidature nonché il relativo procedimento elettorale, anche mediante la previsione di apposite leggi da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

Camera;

l'articolo 4 modifica l'articolo 86 della Costituzione, riducendo da quindici a dieci giorni il termine per l'indizione dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente o di morte o dimissioni del precedente e inoltre prevedendo che l'elezione debba avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento;

l'articolo 5 modifica l'articolo 88 della Costituzione, al fine di introdurre una sequenza temporale in forza della quale le elezioni delle nuove Camere seguano di poco l'elezione presidenziale;

l'articolo 6, infine, attraverso la modifica dell'articolo 91 della Costituzione, disciplina il giuramento e l'assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica, anche nel caso di elezioni per vacanza della carica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

Art. 2.

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 419

Senato della Repubblica Pag. 4

(7)

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza.

Le candidature sono presentate da cinquecentomila elettori secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono adottate disposizioni idonee a prevenire ogni conflitto tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e l'interesse pubblico. A tale fine, la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera è disciplinata la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione, in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il Presidente della Camera dei deputati dichiara riaperto il procedimento

elettorale e indìce nuovamente l'elezione per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono adottate le norme per la disciplina del procedimento elettorale».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

DDL S. 419 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 419

Senato della Repubblica Pag. 5

(8)

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà nei dodici mesi successivi all'elezione delle Camere.

Se la legislatura ha termine negli ultimi sei mesi di durata del mandato del Presidente della

Repubblica, la durata delle Camere è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 91 della Costituzione)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente in carica, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente della Repubblica assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali».

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 419

Senato della Repubblica Pag. 6

(9)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.

Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo

approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.

Riferimenti

Documenti correlati

Per quanto riguarda, invece, le autonomie territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni) si propone una modifica all'articolo 119 della Costituzione che -

- Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre la possibilità di emissione dello « scontrino parlante » per la vendita di beni e prestazioni di servizi pagati in

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966» (disposizione ora trasfusa nell'articolo 604-bis del codice penale

agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati..

Inoltre, soprattutto a Roma, sono facilmente riscontrabili da chiunque frequenti le vie centrali della città, costanti violazioni al codice della strada da parte degli utilizzatori

L'articolo 2 disciplina le procedure di gestione dei reclami concernenti i contenuti illegali. In particolare, si stabilisce che il fornitore di servizi di social media si doti di

Il Ministero della salute, invece, è chiamato a esprimere pareri nell'ambito di conferenze di servizi così come, fra l'altro, è rimarcato nel dispositivo della richiamata sentenza

DISEGNO DI LEGGE Art. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il