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GLI IURA IN RE ALIENA: USUFRUTTO E RAPPORTI AFFINI

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Academic year: 2022

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(1)

G

LI IURA IN RE ALIENA

:

USUFRUTTO E RAPPORTI AFFINI

(2)

P

REMESSA

I rapporti assoluti in re aliena, o in senso improprio, furono di origine antichissima.

(3)

P

REMESSA

Essi furono: le servitù prediali, l’usufrutto e i

rapporti affini all’usufrutto (l’usus, il fructus sine usu, il quasi usufrutto, l’habitatio e le opere

servorum), la superficie, l’enfiteusi, e il pegno e l’ipoteca.

(4)

P

REMESSA

Si tratta di rapporti assoluti in senso improprio o di godimento (relativo a una delle facoltà

implicate dal diritto di proprietà) o di garanzia.

(5)

P

REMESSA

Rapporti assoluti in senso improprio di

godimento furono le servitù prediali, l’usufrutto e i rapporti affini all’usufrutto (l’usus, il fructus

sine usu, il quasi usufrutto, l’habitatio e le opere servorum), la superficie, l’enfiteusi.

Rapporti assoluti in senso improprio di garanzia furono invece il pegno e l’ipoteca.

(6)

L’

USUFRUTTO

L’usufructus era un rapporto giuridico assoluto, reale, in senso improprio, che aveva ad oggetto una res fruttifera, mobile o immobile,

inconsumabile.

Usufrutto formale e usufrutto causale.

(7)

L’

USUFRUTTO

Oggetto dell’usufrutto:

res fruttifera, mobile o immobile, inconsumabile.

In base alla produttività, res: fruttifere e res infruttifere

In base alla consumabilità, res consumabiles e res inconsumabiles

In base alla funzione sociale, res mancipi o nec mancipi.

In base alla trasportabilità, res mobili o immobili.

(8)

L’

USUFRUTTO

L’istituto si diffuse nel III secolo a.C. per

assicurare i mezzi di sussistenza a chi non era erede o non lo era ab intestato.

In epoca postclassica l’istituto venne configurato nella categoria generale delle servitutes

personarum, nel senso di gravanti su una cosa, anche mobile, a favore di un soggetto che non ne fosse il proprietario.

(9)

L’

USUFRUTTO

Caratteristiche essenziali dell’usufructus furono:

a) la correlazione con la destinazione economica della cosa;

b) la correlazione con la persona dell’usufruttuario;

c) la temporaneità

(10)

L’

USUFRUTTO

L’usufruttuario non poteva mutare la struttura e la destinazione attuale della cosa, neanche se ne derivasse una valorizzazione della cosa stessa; in età postclassica si ammise la possibilità di

migliorie.

In ogni caso, l’usufruttuario era tenuto a

garantire al nudo proprietario la conservazione della cosa e la sua restituzione alla scadenza, e le spese di manutenzione.

(11)

L’

USUFRUTTO

La correlazione con la persona dell’usufruttuario implicò che l’usufrutto fosse inscindibile dalla sua persona (la cui morte o capitis deminutio erano fatti estintivi dello ius in re aliena).

La temporaneità implicava o che fosse costituito un termine o in difetto esso era individuato per relationem nella morte dell’usufruttuario.

(12)

F

ATTI COSTITUTIVI E

F

ATTI ESTINTIVI DELL

USUFRUTTO

Modi di acquisto o costituzione dell’usufrutto:

in iure cèssio ususfructus

dedùctio servitutis

adiudicàtio

legatum per vindicatiònem

(13)

F

ATTI COSTITUTIVI E

F

ATTI ESTINTIVI DELL

USUFRUTTO

Modi di acquisto o costituzione dell’usufrutto nel periodo tardoclassico:

pactiònes et stipulatiònes

traditio servitutis.

(14)

F

ATTI COSTITUTIVI E

F

ATTI ESTINTIVI DELL

USUFRUTTO

Fatti estintivi dell’usufrutto

Confùsio o consolidatio

remìssio ususfructus

Non usus

Morte o capitis deminutio dell’usufruttuario.

(15)

M

EZZI DI

T

UTELA

Azioni

Interdetti restitutori

(16)

M

EZZI DI

T

UTELA

Strumenti di tutela dell’usufrutto:

la vindicàtio ususfructus

l’àctio negatòria

Interdictum quod vi aut clam

Interdictum quem usufructum

(17)

M

EZZI DI

T

UTELA

la vindicàtio ususfructus era riconosciuta

all’usufruttuario per rivendicare la servitù nei confronti di chiunque si trovasse nel possesso della res data in usufrutto. Era anche detta petitio.

l’àctio negatòria era posta a tutela del nudo proprietario, che intendesse rientrare, contro

l’usufruttuario, nella disponibilità della res data in usufrutto.

(18)

M

EZZI DI

T

UTELA

Interdictum quod vi aut clam

era un provvedimento concesso dal pretore a tutela di chiunque dimostrasse di avervi

interesse contro chi avesse compiuto opere illecite di nascosto ovvero avesse resistito ad un

precedente invito ad astenersi dal compiere atti di turbativa.

Interdictum quem usufructum

era un provvedimento concesso dal pretore a tutela dell’usufruttuario.

(19)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

Cinque furono i rapporti affini all’usufrutto:

l’usus,

il fructus sine usu,

il quasi usufrutto,

l’habitatio

le operae servorum

(20)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

L’usus o usus sine fructu era il diritto di usare una cosa altrui per i bisogni personali o della propria famiglia, e nei limiti del bisogno.

Limitatamente alle necessità si ammise di cogliere i frutti.

Oggetto era una cosa inconsumabile, fruttifera o non fruttifera.

Riconosciuto in epoca classica.

(21)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

Il fructus sine usu era il diritto di godere dei frutti di una cosa altrui, senza esserne usuario.

Costruzione scolastica

Precedente storico

(22)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

Il quasi usufrutto era il diritto di usare e di godere una res fruttifera consumabile.

Aveva ad oggetto spesso il danaro.

Venne impiegato nell’interesse dei celibi e degli orbi.

In età postclassica, il quasi usufrutto ebbe ad oggetto anche cose deteriorabili.

L’usufruttuario era spesso tenuto a garantire il tantundem.

(23)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

L’habitatio era il diritto di un soggetto, valevole erga omnes, di abitare la domus di altri, da solo o con la propria famiglia.

L’abitante, habitator, poteva anche dare in locazione la casa.

I giuristi discussero se si trattava di usus o usufrutto.

Giustiniano parlò di ius proprium con una natura specialis.

(24)

R

APPORTI AFFINI ALL

USUFRUTTO

Le operae servorum era il diritto di un soggetto di godere e servirsi dell’attività di schiavi nell’altrui potestas dominica.

Per Gaio e Paolo si trattava di usufrutto

Per Giuliano di uso.

Radici classiche dell’istituto.

Giustiniano lo considera un istituto analogo all’usus.

Giustiniano ammise anche l’istituto delle operae animalium.

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