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LI IURA IN RE ALIENA:
USUFRUTTO E RAPPORTI AFFINI
P
REMESSA I rapporti assoluti in re aliena, o in senso improprio, furono di origine antichissima.
P
REMESSA Essi furono: le servitù prediali, l’usufrutto e i
rapporti affini all’usufrutto (l’usus, il fructus sine usu, il quasi usufrutto, l’habitatio e le opere
servorum), la superficie, l’enfiteusi, e il pegno e l’ipoteca.
P
REMESSA Si tratta di rapporti assoluti in senso improprio o di godimento (relativo a una delle facoltà
implicate dal diritto di proprietà) o di garanzia.
P
REMESSA Rapporti assoluti in senso improprio di
godimento furono le servitù prediali, l’usufrutto e i rapporti affini all’usufrutto (l’usus, il fructus
sine usu, il quasi usufrutto, l’habitatio e le opere servorum), la superficie, l’enfiteusi.
Rapporti assoluti in senso improprio di garanzia furono invece il pegno e l’ipoteca.
L’
USUFRUTTO L’usufructus era un rapporto giuridico assoluto, reale, in senso improprio, che aveva ad oggetto una res fruttifera, mobile o immobile,
inconsumabile.
Usufrutto formale e usufrutto causale.
L’
USUFRUTTOOggetto dell’usufrutto:
res fruttifera, mobile o immobile, inconsumabile.
In base alla produttività, res: fruttifere e res infruttifere
In base alla consumabilità, res consumabiles e res inconsumabiles
In base alla funzione sociale, res mancipi o nec mancipi.
In base alla trasportabilità, res mobili o immobili.
L’
USUFRUTTO L’istituto si diffuse nel III secolo a.C. per
assicurare i mezzi di sussistenza a chi non era erede o non lo era ab intestato.
In epoca postclassica l’istituto venne configurato nella categoria generale delle servitutes
personarum, nel senso di gravanti su una cosa, anche mobile, a favore di un soggetto che non ne fosse il proprietario.
L’
USUFRUTTOCaratteristiche essenziali dell’usufructus furono:
a) la correlazione con la destinazione economica della cosa;
b) la correlazione con la persona dell’usufruttuario;
c) la temporaneità
L’
USUFRUTTO L’usufruttuario non poteva mutare la struttura e la destinazione attuale della cosa, neanche se ne derivasse una valorizzazione della cosa stessa; in età postclassica si ammise la possibilità di
migliorie.
In ogni caso, l’usufruttuario era tenuto a
garantire al nudo proprietario la conservazione della cosa e la sua restituzione alla scadenza, e le spese di manutenzione.
L’
USUFRUTTO La correlazione con la persona dell’usufruttuario implicò che l’usufrutto fosse inscindibile dalla sua persona (la cui morte o capitis deminutio erano fatti estintivi dello ius in re aliena).
La temporaneità implicava o che fosse costituito un termine o in difetto esso era individuato per relationem nella morte dell’usufruttuario.
F
ATTI COSTITUTIVI EF
ATTI ESTINTIVI DELL’
USUFRUTTOModi di acquisto o costituzione dell’usufrutto:
in iure cèssio ususfructus
dedùctio servitutis
adiudicàtio
legatum per vindicatiònem
F
ATTI COSTITUTIVI EF
ATTI ESTINTIVI DELL’
USUFRUTTOModi di acquisto o costituzione dell’usufrutto nel periodo tardoclassico:
pactiònes et stipulatiònes
traditio servitutis.
F
ATTI COSTITUTIVI EF
ATTI ESTINTIVI DELL’
USUFRUTTOFatti estintivi dell’usufrutto
Confùsio o consolidatio
remìssio ususfructus
Non usus
Morte o capitis deminutio dell’usufruttuario.
M
EZZI DIT
UTELA Azioni
Interdetti restitutori
M
EZZI DIT
UTELAStrumenti di tutela dell’usufrutto:
la vindicàtio ususfructus
l’àctio negatòria
Interdictum quod vi aut clam
Interdictum quem usufructum
M
EZZI DIT
UTELA la vindicàtio ususfructus era riconosciuta
all’usufruttuario per rivendicare la servitù nei confronti di chiunque si trovasse nel possesso della res data in usufrutto. Era anche detta petitio.
l’àctio negatòria era posta a tutela del nudo proprietario, che intendesse rientrare, contro
l’usufruttuario, nella disponibilità della res data in usufrutto.
M
EZZI DIT
UTELA Interdictum quod vi aut clam
era un provvedimento concesso dal pretore a tutela di chiunque dimostrasse di avervi
interesse contro chi avesse compiuto opere illecite di nascosto ovvero avesse resistito ad un
precedente invito ad astenersi dal compiere atti di turbativa.
Interdictum quem usufructum
era un provvedimento concesso dal pretore a tutela dell’usufruttuario.
R
APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTOCinque furono i rapporti affini all’usufrutto:
l’usus,
il fructus sine usu,
il quasi usufrutto,
l’habitatio
le operae servorum
R
APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTO L’usus o usus sine fructu era il diritto di usare una cosa altrui per i bisogni personali o della propria famiglia, e nei limiti del bisogno.
Limitatamente alle necessità si ammise di cogliere i frutti.
Oggetto era una cosa inconsumabile, fruttifera o non fruttifera.
Riconosciuto in epoca classica.
R
APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTO Il fructus sine usu era il diritto di godere dei frutti di una cosa altrui, senza esserne usuario.
Costruzione scolastica
Precedente storico
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APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTO Il quasi usufrutto era il diritto di usare e di godere una res fruttifera consumabile.
Aveva ad oggetto spesso il danaro.
Venne impiegato nell’interesse dei celibi e degli orbi.
In età postclassica, il quasi usufrutto ebbe ad oggetto anche cose deteriorabili.
L’usufruttuario era spesso tenuto a garantire il tantundem.
R
APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTO L’habitatio era il diritto di un soggetto, valevole erga omnes, di abitare la domus di altri, da solo o con la propria famiglia.
L’abitante, habitator, poteva anche dare in locazione la casa.
I giuristi discussero se si trattava di usus o usufrutto.
Giustiniano parlò di ius proprium con una natura specialis.
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APPORTI AFFINI ALL’
USUFRUTTO Le operae servorum era il diritto di un soggetto di godere e servirsi dell’attività di schiavi nell’altrui potestas dominica.
Per Gaio e Paolo si trattava di usufrutto
Per Giuliano di uso.
Radici classiche dell’istituto.
Giustiniano lo considera un istituto analogo all’usus.
Giustiniano ammise anche l’istituto delle operae animalium.